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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5055/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
, nata in [...] in data [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata in [...] in data [...], , Parte_2 CodiceFiscale_2
,nato in [...] in data [...], Parte_3 CodiceFiscale_3
Rappresentati e difesi dall'Avv. Dromi Eduardo del Foro di Roma.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25.11.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
In data 04.12.2023 il Pubblico Ministero nulla opponeva.
1 In data 16.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 16.04.2025 mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 28.03.2025 il difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 15.04.2025 il si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inefficacia probatoria CP_1 della documentazione versata in atti.
In data 08.05.2025 il Giudice letta la costituzione del assegnava ai ricorrenti termine CP_1 di 10 gg dalla notifica per il deposito di memorie e documentazione integrativa e assegnava termine di gg3 alla controparte per il deposito di memorie di replica.
In data 19.05.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 21.05. 2025 il depositava memorie di replica. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il chiede preliminarmente che il Tribunale disponga CP_1 la sospensiva impropria del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Bologna in ordine all'applicazione delle norme dirette a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis. Osserva che la questione sulla interpretazione costituzionalmente orientata da dare alla norma fondante l'istituto della trasmissione della cittadinanza - con particolare riferimento alla necessità di una effettività del rapporto con la collettività di cui i richiedenti ambiscono far parte, criterio ermeneutico indicato dalla stessa Corte di Cassazione nelle sentenze che hanno chiarito gli oneri probatori a carico delle parti in causa - abbia una incidenza anche sul presente caso atteso che i ricorrenti non hanno indicato alcun elemento di effettivo e concreto rapporto con l'Italia ulteriore rispetto alla discendenza dell'avo.
Il Giudice rigetta la richiesta del in quanto i casi di sospensione legale sono tassativi CP_1
e tra questi non è compresa anche la sospensione del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio. Sospendere il presente giudizio contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale (Cass.Sez.
5 - , Ordinanza n. 6121 del 07/03/2024 (Rv. 670814 - 01).
2 Con riguardo alla procedibilità, il ne prospetta una possibile carenza osservando CP_1 che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1 del DPR del 31.08.1999 n. 394 il quale prevede la residenza a titolo abilitante sia rilasciata (comma
1 lett. c)”per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione
o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, il sostiene che CP_1 nessun procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione deve provvedere sulla domanda di cittadinanza.
Il Tribunale ritiene la domanda procedibile.
Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo.
Va inoltre osservato che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni, non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 atteso che l'art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889 n. 123 prevede espressamente la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero di presentare la domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono.
Il Tribunale ordinario infatti è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge, contenuta nell'art. 9
c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865, che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
In secondo luogo, si evidenzia che, nel caso di specie, i ricorrenti vantano una discendenza anche per linea materna atteso che nella linea generazionale è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, diviene inutile la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa in quanto l'Amministrazione statale ritiene che le pronunce della Corte
Costituzionale del 1975 e del 1983 - che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli - producano effetti solo a decorrere dal 1°
3 gennaio 1948. Pertanto, l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna diviene imprescindibile, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova delle cittadinanza italiana dell'ava da cui muove la discendenza iure sanguinis: , figlia di e , è cittadina italiana Persona_1 Persona_2 Persona_3
in quanto nata a [...] il giorno 5 gennaio 1883, come da certificato di nascita del
Comune di Martignacco. Inoltre, pur se emigrata in Argentina, non è mai stata naturalizzata cittadina argentina come da certificato negativo di naturalizzazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'ava la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì fornito prova della linea di discendenza mediante la produzione della pertinente documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Né si ritiene che, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata (sul punto il si rimette al Tribunale), i ricorrenti abbiano CP_1
l'onere di provare il mantenimento di ciascuno dello status di cittadino italiano mediante produzione dei certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/92
e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912. Infatti, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva.
Spetta pertanto alla controparte la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Corte di Cassazione sentenze del 24 ottobre 2022,n.25317 e 25318). Peraltro, è lo stesso a dar atto, al punto n.6 CP_1 della comparsa di costituzione, di non aver “ricevuto dalle evidenziate Amministrazioni, competenti alla gestione delle risultanze dei registri da essi tenuti, alcun elemento in senso ostativo(es: rinuncia)”.
Per quanto concerne i passaggi per linea materna va osservato che, sebbene siano avvenuti durante la vigenza della l.555/1912 - la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero - su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
4 - la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost. che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
n. 1 e 2 della legge n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2 comma 2 della stessa legge, nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Alla luce delle superiori sentenze, anche se donna sposata con cittadino straniero, l'ava manteneva la cittadinanza italiana trasmettendola alla propria figlia Persona_1 Persona_4
Quest'ultima, a sua volta, seppur donna sposata con cittadino straniero, la trasmetteva alla
[...] propria figlia la quale, a sua volta, la trasmetteva alla figlia, , Persona_5 Parte_1
e quest'ultima ai suoi figli e Parte_2 Parte_3
Per quanto concerne il rapporto di filiazione tra i soggetti su indicati, il eccepisce CP_1
l'inefficacia probatoria della documentazione versata in atti. Segnatamente, sostiene che, non essendo i genitori di e sposati, quindi i ricorrenti Parte_2 Parte_3 risultano nella condizione di figli nati fuori dal matrimonio. Ritiene che, essendo la dichiarazione di nascita resa solo dal padre, i certificati di nascita allegati in atti non sono validi ai fini dell'attestazione di maternità ai sensi dell'art. 258, commi 1 e 2 “Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso”. Inoltre, sostiene che, essendo i figli nati nel 1993 e
1997, trova inoltre applicazione anche il disposto dell'art. 250 c.c. che dispone che “Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo consenso”.
Il Giudice osserva che, nei casi di nascita avvenuti all'estero, lo status filiationis è regolato dal diritto internazionale privato.
L'art. 33 della legge 218/95 prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita” e che “lo stato di figlio acquisito in base alla legge di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge;
se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.”
5 L'art. 35 statuisce che “la condizione per il riconoscimento del figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui esso avviene;
se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana”.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che la legislazione applicabile sia quella argentina atteso che il rapporto di filiazione riguarda figli nati in Argentina, come d'altronde anche il padre.
La legge argentina n. 14.367 del 19541 equiparava lo status di figlio prevedendo che il riconoscimento potesse essere eseguito dal padre o dalla madre congiuntamente o disgiuntamente innanzi l'Ufficiale dello stato civile, mediante scrittura pubblica o privata, per disposizione nelle ultime volontà, anche se il riconoscimento avviene incidentalmente (Art.2).
Tale disposizione è peraltro conforme alla normativa italiana vigente all'epoca ed indicata dal difensore di parte (Legge speciale n. 23.264 del 1985 in combinato disposto con le norme del codice civile di cui agli artt. 240 e ss).
Si osserva altresì che, sebbene i citati certificati non godano di fede privilegiata essendo stati formati all'estero, godono però di una presunzione di legalità e validità (Cass. 367/03). “Se così non fosse del resto, tutti i certificati di nascita rilasciati dagli altri Stati i cui uffici sono retti da analoghi principi dovrebbero essere considerati privi di ogni valore probatorio venendosi così a creare proprio quella situazione di totale incertezza giuridica che l'art.33 della l.218/1995 ha inteso evitare riconoscendo valore probatorio alle certificazioni rilasciate in ordine alla filiazione dai diversi stati” (Cass. Sez. Ⅰ, sentenza 14545, 18 giugno- 1 ottobre 2003).
Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che i certificati di nascita di Parte_2
e nei quali si attesta che i predetti sono figli di
[...] Parte_3 Persona_6
e , costituiscano prova del rapporto di filiazione.
[...] Parte_1
La domanda va pertanto accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne la domanda subordinata volta ad ottenere l'ordine di effettuare le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il ne sostiene l'inammissibilità. Controparte_1
Innanzitutto rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda CP_1 di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile. In particolare sostiene che: 1 Testo completo | Argentina.gob.ar 6 - trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- non a caso, il D.P.R. n. 396/2000 che regolamenta l'ordinamento dello Stato Civile, espressamente prevede all'art. 14 che il soggetto tenuto a provvedere all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile non sia l'esponente ma CP_1 il Cancelliere;
- il resistente non possiede poteri specifici in ordine alla verifica del contenuto dei CP_1 singoli atti dello stato civile soggetti ad annotazioni e trascrizioni. l'attività di tenuta dei registri dello stato civile rientra nell'ambito delle competenze statali, svolte in via delegata, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, dal Sindaco quale ufficiale del Governo o da chi lo sostituisce a norma di legge, ai sensi dell'art. 54 del TUEL (attinente alle "attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale") il cui comma 3 prevede che il sindaco sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo;
- l'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al il potere di indirizzo ed al Controparte_3 prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile;
- dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra CP_1 la correttezza della tesi sostenuta;
7 - il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere CP_1 alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo;
- nel caso specifico trattandosi di trasmissione di cittadinanza per linea matrilineare in data anteriore alla promulgazione della Costituzione italiana, la resistente amministrazione si troverebbe nell'impossibilità di dare corso all'eventuale richiesta in sede amministrativa.
Rappresenta inoltre la propria impossibilità, anche tramite il Sindaco del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento in quanto tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove questi ultimi risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata
8 aprile 1991 recante “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. Nel caso di specie, il osserva che i richiedenti non possano CP_1 annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio
1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1 favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
[..
[...] [...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia Parte_4 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , innanzitutto, il Giudice osserva che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie, quindi, la Circolare del
K.28.1 del 08.04.1991 non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa Controparte_1 non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_1 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_1 trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_1 periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_1 abbia compiti di indirizzo.
9 Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_1 CP_1 al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
È infondato anche il rilievo riguardante la circostanza che, trattandosi di trasmissione della cittadinanza per linea matrilineare in data anteriore alla promulgazione della Costituzione italiana, il
è nell'impossibilità di dare corso alla richiesta in sede amministrativa in quanto la richiesta CP_1
è nel caso di specie presentata ed accertata in via giudiziale.
Il dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_1 necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 15.07.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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