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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Proc. N. 3371/2024 R.G.
Il Giudice,
- verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza organizzativa con cui, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025;
- dato atto che vi è stata partecipazione mediante il deposito di note scritte a cura delle parti costituite;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, nel termine prescritto dall'art. 127 ter ult.co. c.p.c., decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura della sentenza di cui all'art. 429 c.p.c.
Il Giudice dr.ssa Valentina Pierri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato, all'esito dell'udienza di discussione del 10.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3371/2024 R.G. avente ad oggetto “Edilizia popolare” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
De Cicco;
ricorrente
E
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Coppa e dall'avv. Luigi Punzo;
resistente
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
resistente contumace
Conclusione: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 4.12.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire annullare e/o revocare l'ordinanza del 7.10.2024, notificata in pari data, con la quale il Comune di ordinava alla ricorrente “il rilascio, entro 60 giorni dalla notifica CP_2 della presente ordinanza, dell'appartamento ubicato alla via Fiumitello 1, di proprietà dell
[...]
”. Controparte_3
All'uopo, la ricorrente deduceva di avere diritto al subentro nella conduzione dell'alloggio popolare in luogo del fratello, originario assegnatario, IL SA, con il quale aveva convissuto fin dal 2006. Precisava che dal 2006 il nucleo familiare sito in Via Fiumitello n. 1 era composto dal fratello SA nonché da essa ricorrente, unitamente al marito ed ai propri figli, e Parte_2 Per_1
. Assumeva che, trasferitasi la figlia a Firenze nel 2020 e deceduto il fratello SA Per_2 Per_1 nel 2021, il reddito Isee subiva una notevole variazione, tale da raggiungere l'importo di € 23.615,69 e superare così nel 2021 il limite Isee previsto dall' art. 9 Regolamento Regionale assegnazione alloggi popolari n. 11 del 28.10.2019. Deduceva che, a nulla valendo l'abbassamento successivo dell'ISEE , l comunicava, con raccomandata a.r. del 03.11.2021 , che la domanda di subentro CP_1 presentata da non poteva essere accolta. A sostegno dell'opposizione, formulava le Parte_1 seguenti censure:
a) mancanza di un provvedimento formale di diniego al subentro emesso dal CP_2
ex art. 19 regolamento 11/2019 ;
[...]
b) mancanza della diffida da parte dell'ente gestore/proprietario ( ); CP_1
a) violazione dell'art.27 , comma 3 , lett. g e dell'art. 28 del regolamento n. 11/2019, norme per le quali è prevista “la decadenza ovvero la perdita della qualifica di assegnatario solo ove l'indicatore della situazione economica ( ISE ) sia pari al 75% del limite ISEE ex art. 9 ( € 22.500,00 ) e permanga tale per due anni consecutivi ovvero ( nel caso della perdita della qualifica di assegnatario ) per due anni consecutivi abbia superato il limite Isee ex art. 9 ( sempre € 22.500 ) ma aumentato del 75% , ferma la possibilità dell'interessato, qualora rientri nei limiti ISEE di poter richiedere di essere considerato assegnatario dell'alloggio” ; all'uopo sottolineava che nel caso di specie “solo nel 2021 si è verificato tale “sforamento” di circa 800 euro , atteso che nel 2022 l'Isee già torna sotto al limite ovvero è di € 17.972,61, e nel 2023 è invece di € 17.132,48 ( nel 2024 è di € 18.129,30 )”, mancando dunque il requisito dei due anni consecutivi. Tanto premesso, chiedeva di : “A) accertare il diritto al subentro della ricorrente nel Parte_1 contratto di locazione dell'assegnatario IL SA;
B) disporre l'annullamento e/o revoca del provvedimento di rilascio…”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.3.2025, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, chiedendone l'integrale rigetto.
Restava contumace il , sebbene ritualmente evocato con atto notificato a mezzo Controparte_2 pec in data 16.1.2025.
Sospesa l'esecutività dell'ordinanza impugnata, all'udienza del 10.12.2025, la causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante deposito nel fascicolo telematico della presente sentenza nel termine previsto dall'art. 127 ter ult. co. c.p.c.
***
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto che “In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse” (Cass. 621/2021).
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata. Ritiene il Tribunale che la fattispecie vada inquadrata secondo la disciplina di cui agli artt. 9 e 19 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 ("Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica").
Viene anzitutto in rilievo l'art. 19 dello stesso Regolamento, che disciplina l'ipotesi – di cui si controverte – del subentro nella assegnazione.
Tale norma prevede che:
1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.
2. …
3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
3 bis Ai fini della voltura del contratto, il limite di reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 50 per cento.”
L'art. 9, comma 1, lett. e) del citato Regolamento, dispone: "I requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare, sono: (…) e. Un reddito ISEE non superiore ad euro 15.000 aggiornato biennalmente".
Dal combinato disposto dell'art. 19 comma 3 bis e 9 comma 1 lett. e) del Regolamento si evince dunque che colui che intende subentrare all'originario assegnatario deve dimostrare, oltre ai requisiti soggettivi, la sussistenza – al momento della presentazione della domanda - del requisito reddituale indicato.
Nella specie, è incontestato che il limite reddituale per l'anno 2021 era pari a circa 22.500,00 euro.
E' parimenti incontestato che, al momento della presentazione della domanda in data 8/10/2021, tale limite era superato dal nucleo familiare della ricorrente perché pari ad euro 23.615,69.
Né trovano applicazione nella fattispecie – come pure invocato dalla ricorrente – gli art. 27 e 28 della L. Reg. Campania n. 11/2019, giacchè tali norme si riferiscono, rispettivamente, alle diverse ipotesi della “decadenza dall'assegnazione” e della “perdita della qualifica dell'assegnatario”.
Tali norme, invero, presuppongono, nel soggetto colpito dal provvedimento, il previo acquisto della qualità di assegnatario, con la conseguenza che, avendo egli posseduto inizialmente i requisiti e ottenuto l'assegnazione, il provvedimento di decadenza è subordinato alla verifica del requisito reddituale per due anni consecutivi, laddove, nel caso di subentro, colui che avanza istanza deve dimostrare la sussistenza dei requisiti per acquistare per la prima volta la qualità di assegnatario, sicchè, se tali requisiti, ivi compreso quello reddituale, non sussistono al momento della presentazione dell'istanza, il subentro viene negato.
Parimenti, non sono fondate le ulteriore doglianze riferite alla mancata adozione di provvedimento formale di diniego da parte del e di diffida da parte dell' . CP_2 CP_1 L'art. 19 comma 4 del Regolamento prevede:
“4. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente Gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione, notificando il provvedimento di diniego all'interessato”.
Nel caso di specie, il procedimento descritto dalla norma richiamata è stato pedissequamente rispettato, avendo l' trasmesso l'esito negativo dell'istruttoria espletata per la domanda di CP_1 subentro al Comune di e avendo il Comune di comunicato – con l'ordinanza qui CP_2 CP_2 impugnata - l'insussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione nonchè ordinato contestualmente il rilascio entro il termine di 60 giorni, così come previsto dall'art. 30 comma 1 del Regolamento.
Per quanto sopra esposto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra parte ricorrente e l' e sono liquidate CP_1 come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (fino ad euro 5.200) e dell'attività difensiva in concreto svolta (studio, introduttiva e decisoria).
Nulla per le spese nei confronti del non costituito. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 3371/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite sostenute, che Parte_1 CP_1 liquida in euro 852,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, l'11.12.2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Pierri
Proc. N. 3371/2024 R.G.
Il Giudice,
- verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza organizzativa con cui, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025;
- dato atto che vi è stata partecipazione mediante il deposito di note scritte a cura delle parti costituite;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, nel termine prescritto dall'art. 127 ter ult.co. c.p.c., decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura della sentenza di cui all'art. 429 c.p.c.
Il Giudice dr.ssa Valentina Pierri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato, all'esito dell'udienza di discussione del 10.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3371/2024 R.G. avente ad oggetto “Edilizia popolare” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
De Cicco;
ricorrente
E
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Coppa e dall'avv. Luigi Punzo;
resistente
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
resistente contumace
Conclusione: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 4.12.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire annullare e/o revocare l'ordinanza del 7.10.2024, notificata in pari data, con la quale il Comune di ordinava alla ricorrente “il rilascio, entro 60 giorni dalla notifica CP_2 della presente ordinanza, dell'appartamento ubicato alla via Fiumitello 1, di proprietà dell
[...]
”. Controparte_3
All'uopo, la ricorrente deduceva di avere diritto al subentro nella conduzione dell'alloggio popolare in luogo del fratello, originario assegnatario, IL SA, con il quale aveva convissuto fin dal 2006. Precisava che dal 2006 il nucleo familiare sito in Via Fiumitello n. 1 era composto dal fratello SA nonché da essa ricorrente, unitamente al marito ed ai propri figli, e Parte_2 Per_1
. Assumeva che, trasferitasi la figlia a Firenze nel 2020 e deceduto il fratello SA Per_2 Per_1 nel 2021, il reddito Isee subiva una notevole variazione, tale da raggiungere l'importo di € 23.615,69 e superare così nel 2021 il limite Isee previsto dall' art. 9 Regolamento Regionale assegnazione alloggi popolari n. 11 del 28.10.2019. Deduceva che, a nulla valendo l'abbassamento successivo dell'ISEE , l comunicava, con raccomandata a.r. del 03.11.2021 , che la domanda di subentro CP_1 presentata da non poteva essere accolta. A sostegno dell'opposizione, formulava le Parte_1 seguenti censure:
a) mancanza di un provvedimento formale di diniego al subentro emesso dal CP_2
ex art. 19 regolamento 11/2019 ;
[...]
b) mancanza della diffida da parte dell'ente gestore/proprietario ( ); CP_1
a) violazione dell'art.27 , comma 3 , lett. g e dell'art. 28 del regolamento n. 11/2019, norme per le quali è prevista “la decadenza ovvero la perdita della qualifica di assegnatario solo ove l'indicatore della situazione economica ( ISE ) sia pari al 75% del limite ISEE ex art. 9 ( € 22.500,00 ) e permanga tale per due anni consecutivi ovvero ( nel caso della perdita della qualifica di assegnatario ) per due anni consecutivi abbia superato il limite Isee ex art. 9 ( sempre € 22.500 ) ma aumentato del 75% , ferma la possibilità dell'interessato, qualora rientri nei limiti ISEE di poter richiedere di essere considerato assegnatario dell'alloggio” ; all'uopo sottolineava che nel caso di specie “solo nel 2021 si è verificato tale “sforamento” di circa 800 euro , atteso che nel 2022 l'Isee già torna sotto al limite ovvero è di € 17.972,61, e nel 2023 è invece di € 17.132,48 ( nel 2024 è di € 18.129,30 )”, mancando dunque il requisito dei due anni consecutivi. Tanto premesso, chiedeva di : “A) accertare il diritto al subentro della ricorrente nel Parte_1 contratto di locazione dell'assegnatario IL SA;
B) disporre l'annullamento e/o revoca del provvedimento di rilascio…”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.3.2025, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, chiedendone l'integrale rigetto.
Restava contumace il , sebbene ritualmente evocato con atto notificato a mezzo Controparte_2 pec in data 16.1.2025.
Sospesa l'esecutività dell'ordinanza impugnata, all'udienza del 10.12.2025, la causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante deposito nel fascicolo telematico della presente sentenza nel termine previsto dall'art. 127 ter ult. co. c.p.c.
***
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto che “In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse” (Cass. 621/2021).
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata. Ritiene il Tribunale che la fattispecie vada inquadrata secondo la disciplina di cui agli artt. 9 e 19 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 ("Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica").
Viene anzitutto in rilievo l'art. 19 dello stesso Regolamento, che disciplina l'ipotesi – di cui si controverte – del subentro nella assegnazione.
Tale norma prevede che:
1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.
2. …
3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
3 bis Ai fini della voltura del contratto, il limite di reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 50 per cento.”
L'art. 9, comma 1, lett. e) del citato Regolamento, dispone: "I requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare, sono: (…) e. Un reddito ISEE non superiore ad euro 15.000 aggiornato biennalmente".
Dal combinato disposto dell'art. 19 comma 3 bis e 9 comma 1 lett. e) del Regolamento si evince dunque che colui che intende subentrare all'originario assegnatario deve dimostrare, oltre ai requisiti soggettivi, la sussistenza – al momento della presentazione della domanda - del requisito reddituale indicato.
Nella specie, è incontestato che il limite reddituale per l'anno 2021 era pari a circa 22.500,00 euro.
E' parimenti incontestato che, al momento della presentazione della domanda in data 8/10/2021, tale limite era superato dal nucleo familiare della ricorrente perché pari ad euro 23.615,69.
Né trovano applicazione nella fattispecie – come pure invocato dalla ricorrente – gli art. 27 e 28 della L. Reg. Campania n. 11/2019, giacchè tali norme si riferiscono, rispettivamente, alle diverse ipotesi della “decadenza dall'assegnazione” e della “perdita della qualifica dell'assegnatario”.
Tali norme, invero, presuppongono, nel soggetto colpito dal provvedimento, il previo acquisto della qualità di assegnatario, con la conseguenza che, avendo egli posseduto inizialmente i requisiti e ottenuto l'assegnazione, il provvedimento di decadenza è subordinato alla verifica del requisito reddituale per due anni consecutivi, laddove, nel caso di subentro, colui che avanza istanza deve dimostrare la sussistenza dei requisiti per acquistare per la prima volta la qualità di assegnatario, sicchè, se tali requisiti, ivi compreso quello reddituale, non sussistono al momento della presentazione dell'istanza, il subentro viene negato.
Parimenti, non sono fondate le ulteriore doglianze riferite alla mancata adozione di provvedimento formale di diniego da parte del e di diffida da parte dell' . CP_2 CP_1 L'art. 19 comma 4 del Regolamento prevede:
“4. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente Gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione, notificando il provvedimento di diniego all'interessato”.
Nel caso di specie, il procedimento descritto dalla norma richiamata è stato pedissequamente rispettato, avendo l' trasmesso l'esito negativo dell'istruttoria espletata per la domanda di CP_1 subentro al Comune di e avendo il Comune di comunicato – con l'ordinanza qui CP_2 CP_2 impugnata - l'insussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione nonchè ordinato contestualmente il rilascio entro il termine di 60 giorni, così come previsto dall'art. 30 comma 1 del Regolamento.
Per quanto sopra esposto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra parte ricorrente e l' e sono liquidate CP_1 come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (fino ad euro 5.200) e dell'attività difensiva in concreto svolta (studio, introduttiva e decisoria).
Nulla per le spese nei confronti del non costituito. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 3371/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite sostenute, che Parte_1 CP_1 liquida in euro 852,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, l'11.12.2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Pierri