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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/12/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RA AR TR Presidente dr. MA ZI IC Consigliere rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 780/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANDREA GALLARINI, dell'avv. EVA MASCHIETTO e dell'avv. Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA SANTO SPIRITO, 3 20121 MILANO
[...] presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, n. r.g. 780/2025
- nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 107/2025, resa nel giudizio R.G. n. 5400/2024 dal Tribunale di Milano – Sez. XIII – G.U. Dott.ssa Francesca Savignano, datata 22 dicembre 2024 e pubblicata in data 7 gennaio 2025, ferme integralmente le restanti statuizioni, condannare altresì il Signor (C.F. CP_1
) al rilascio del bene immobile censito al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Milano: Foglio: 335, Particella: 243, Subalterno: 22, Categoria A/3, Classe 4, Rendita Catastale Euro 402,84, attualmente detenuto illegittimamente dal medesimo Signor in favore di in qualità di CP_1 Controparte_2 società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 107/2025 emessa il 17.1.2025, il Tribunale di Milano, accogliendo la domanda proposta, ex art. 281 undecies c.p.c., da in Controparte_2 qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato
“Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno” nei confronti di e in CP_1 contumacia di quest'ultimo, ha accertato l'occupazione senza titolo, da parte del resistente, dell'immobile sito in Milano, alla Via Cenni s.n.c., già concesso in locazione alla sua defunta madre, Sig.a sul rilievo della “inapplicabilità al figlio della Parte_3 conduttrice della disciplina prevista dalla L. n. 392/1978 e, segnatamente, dell'art. 6, che prevede il subentro automatico nel rapporto dei parenti conviventi …”, attesa l'equiparazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica degli immobili a regime convenzionato con canone sociale in base alla Delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 42/2010 contenente l'indicazione dei requisiti per la relativa assegnazione in godimento (art. 1.6).
Ha quindi condannato il Sig. “al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 somma di € 6.619,01 a titolo di indennità di occupazione, oltre al corrispettivo negoziale maturato dal mese di marzo 2024 e maturando sino all'effettivo rilascio”, nonché “al pagamento dell'ulteriore somma di “€ 521,93, a titolo di debito ereditario” e alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, liquidate “in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute, ed € 300,00 per esborsi”.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, per Pt_1 Controparte_2 avere “il Giudice … omesso di pronunciarsi sulla domanda di rilascio dell'immobile, nonostante abbia accertato l'occupazione senza titolo del medesimo immobile”. Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
pagina 2 di 5 n. r.g. 780/2025
Alla prima udienza del 1°.7.2025, il Consigliere Istruttore, in assenza dell'appellato, rilevata la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante il deposito dell'atto di citazione presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., ha invitato l'appellante alla relativa produzione, al fine di verificare la regolarità della notifica nei confronti di ed ha quindi rinviato la causa al 16.09.2025. CP_1
In tale data, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione sulla base dell'avviso di ricevimento ex art 140 c.p.c. regolarmente depositato e la mancata costituzione dell'appellato, ne ha dichiarato la contumacia;
ritenuta inoltre la sussistenza dei presupposti per disporre la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., ha fatto precisare le conclusioni e, con contestuale assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, ha fissato l'odierna udienza collegiale del 25.11.2025 per la discussione orale, in esito alla quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione
***
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In difetto di appello incidentale di (rimasto contumace sia in primo che in CP_1 secondo grado), le statuizioni contenute nella sentenza n. 107/2025 del Tribunale di Milano devono intendersi coperte da giudicato, risultando quindi definitivamente “accertata l'occupazione senza titolo”, da parte dell'appellato, dell'immobile sito in Milano, alla Via Cenni s.n.c., già concesso in locazione abitativa a canone sociale alla madre Sig.a Pt_3
, deceduta il 1°.10.2022, ed essendo divenute irretrattabili anche “la condanna [di]
[...]
al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 6.619,01 a CP_1 titolo di indennità di occupazione, oltre al corrispettivo negoziale maturato dal mese di marzo 2024 e maturando sino all'effettivo rilascio”, nonché l'ulteriore “condanna … al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 521,93, a titolo di debito ereditario” e la condanna alle spese di lite, liquidate “in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute, ed € 300,00 per esborsi”.
Con la proposizione del gravame, pur risultata Pt_1 Parte_1 Controparte_2 vittoriosa, denuncia un vizio di omissione da parte del Giudice di prime cure, per non aver condannato il Sig. alla restituzione in proprio favore dell'unità immobiliare oggetto CP_1 di abusiva occupazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
La censura è meritevole di condivisione.
Deve rilevarsi che le conclusioni formulate da nel Controparte_2 giudizio innanzi al Tribunale per la parte che qui interessa, come risultanti dal ricorso introduttivo e come riportate nella sentenza gravata, sono così testualmente formulate:
pagina 3 di 5 n. r.g. 780/2025
“- condannare il signor a restituire a CP_1 Controparte_2 in qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato
“Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno” il seguente bene immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano:
Foglio: 335, Particella: 243, Subalterno: 22, Categoria A/3, Classe 4, Rendita Catastale Euro 402,84”.
La piana lettura del testo rende di immediata evidenza che vi è specificazione dell'oggetto della richiesta pronuncia, individuato nella condanna del resistente “a restituire” il bene immobile di cui si assume l'abusiva occupazione.
Deve dunque ritenersi che effettivamente il Tribunale sia incorso in un vizio di omissione, per non avere su tale domanda pronunciato.
Vi è in ogni caso da osservare che, anche in eventuale difetto di apposita richiesta, il rilascio costituisce conseguenza necessaria dell'accertamento dell'occupazione senza titolo, trattandosi di garantire l'effettività della tutela del diritto del proprietario mediante la rimozione della situazione di abuso.
Nello specifico, la persistente situazione di occupazione del bene immobile già concesso in locazione alla defunta da parte del figlio, in assenza di titolo legittimante, Parte_3 deve intendersi confermata non solo per l'assenza di ogni contestazione al riguardo da parte dell'appellato (contumace), ma anche “dalle comunicazioni stragiudiziali, dalla notificazione del ricorso e del decreto e dal certificato anagrafico, tutti documenti versati in atti”, come affermato dal primo Giudice con statuizione definitiva (v. pag. 3 sentenza impugnata).
Ad integrazione ed in parziale riforma della pronuncia oggetto di gravame, CP_1 va dunque condannato all'immediato rilascio in favore di Controparte_2 dell'immobile per cui è causa, sito in Milano alla via Cenni s.n.c. e censito in
[...]
NCEU del Comune di Milano al Foglio 335, Particella 243, Subalterno: 22, Categoria A/3, Classe 4, Rendita Catastale Euro 402,84.
A norma dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di appello devono farsi integralmente gravare sull'appellato e si liquidano come da dispositivo in complessivi € 5.773,00, di cui € 777,00 per anticipazioni ed € 4.996,00 per compensi defensionali, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) e secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio (€ 1.029,00), introduttiva (€ 709,00), di trattazione/istruttoria (€ 1.523,00) e decisionale (€ 1.735,00), trattandosi di pronuncia meramente integrativa al cui accoglimento l'appellato (rimasto contumace) nulla pagina 4 di 5 n. r.g. 780/2025
ha opposto. Il tutto oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
in contumacia dell'appellato ogni altra istanza ed eccezione disattesa o CP_1 assorbita, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza n. 107/2025, emessa dal Tribunale di Milano in data 22 dicembre 2024 e pubblicata in data 7 gennaio 2025, che conferma integralmente nel resto, condanna all'immediato rilascio in favore di CP_1 Controparte_2
quale società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto
[...] denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, dell'immobile sito in Milano alla via Cenni s.n.c. e censito in NCEU del Comune di Milano al Foglio 335, Particella 243, Subalterno 22, Categoria A/3, Classe 4, Rendita Catastale Euro 402,84.
2) condanna l'appellato a rifondere a CP_1 Controparte_2 in qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato
“Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, le spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi € 5.773,00, di cui € 777,00 per anticipazioni ed € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 25 Novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA ZI IC RA AR TR
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RA AR TR Presidente dr. MA ZI IC Consigliere rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 780/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANDREA GALLARINI, dell'avv. EVA MASCHIETTO e dell'avv. Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA SANTO SPIRITO, 3 20121 MILANO
[...] presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, n. r.g. 780/2025
- nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 107/2025, resa nel giudizio R.G. n. 5400/2024 dal Tribunale di Milano – Sez. XIII – G.U. Dott.ssa Francesca Savignano, datata 22 dicembre 2024 e pubblicata in data 7 gennaio 2025, ferme integralmente le restanti statuizioni, condannare altresì il Signor (C.F. CP_1
) al rilascio del bene immobile censito al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Milano: Foglio: 335, Particella: 243, Subalterno: 22, Categoria A/3, Classe 4, Rendita Catastale Euro 402,84, attualmente detenuto illegittimamente dal medesimo Signor in favore di in qualità di CP_1 Controparte_2 società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 107/2025 emessa il 17.1.2025, il Tribunale di Milano, accogliendo la domanda proposta, ex art. 281 undecies c.p.c., da in Controparte_2 qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato
“Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno” nei confronti di e in CP_1 contumacia di quest'ultimo, ha accertato l'occupazione senza titolo, da parte del resistente, dell'immobile sito in Milano, alla Via Cenni s.n.c., già concesso in locazione alla sua defunta madre, Sig.a sul rilievo della “inapplicabilità al figlio della Parte_3 conduttrice della disciplina prevista dalla L. n. 392/1978 e, segnatamente, dell'art. 6, che prevede il subentro automatico nel rapporto dei parenti conviventi …”, attesa l'equiparazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica degli immobili a regime convenzionato con canone sociale in base alla Delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 42/2010 contenente l'indicazione dei requisiti per la relativa assegnazione in godimento (art. 1.6).
Ha quindi condannato il Sig. “al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 somma di € 6.619,01 a titolo di indennità di occupazione, oltre al corrispettivo negoziale maturato dal mese di marzo 2024 e maturando sino all'effettivo rilascio”, nonché “al pagamento dell'ulteriore somma di “€ 521,93, a titolo di debito ereditario” e alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, liquidate “in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute, ed € 300,00 per esborsi”.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, per Pt_1 Controparte_2 avere “il Giudice … omesso di pronunciarsi sulla domanda di rilascio dell'immobile, nonostante abbia accertato l'occupazione senza titolo del medesimo immobile”. Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
pagina 2 di 5 n. r.g. 780/2025
Alla prima udienza del 1°.7.2025, il Consigliere Istruttore, in assenza dell'appellato, rilevata la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante il deposito dell'atto di citazione presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., ha invitato l'appellante alla relativa produzione, al fine di verificare la regolarità della notifica nei confronti di ed ha quindi rinviato la causa al 16.09.2025. CP_1
In tale data, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione sulla base dell'avviso di ricevimento ex art 140 c.p.c. regolarmente depositato e la mancata costituzione dell'appellato, ne ha dichiarato la contumacia;
ritenuta inoltre la sussistenza dei presupposti per disporre la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., ha fatto precisare le conclusioni e, con contestuale assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, ha fissato l'odierna udienza collegiale del 25.11.2025 per la discussione orale, in esito alla quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione
***
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In difetto di appello incidentale di (rimasto contumace sia in primo che in CP_1 secondo grado), le statuizioni contenute nella sentenza n. 107/2025 del Tribunale di Milano devono intendersi coperte da giudicato, risultando quindi definitivamente “accertata l'occupazione senza titolo”, da parte dell'appellato, dell'immobile sito in Milano, alla Via Cenni s.n.c., già concesso in locazione abitativa a canone sociale alla madre Sig.a Pt_3
, deceduta il 1°.10.2022, ed essendo divenute irretrattabili anche “la condanna [di]
[...]
al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 6.619,01 a CP_1 titolo di indennità di occupazione, oltre al corrispettivo negoziale maturato dal mese di marzo 2024 e maturando sino all'effettivo rilascio”, nonché l'ulteriore “condanna … al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 521,93, a titolo di debito ereditario” e la condanna alle spese di lite, liquidate “in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute, ed € 300,00 per esborsi”.
Con la proposizione del gravame, pur risultata Pt_1 Parte_1 Controparte_2 vittoriosa, denuncia un vizio di omissione da parte del Giudice di prime cure, per non aver condannato il Sig. alla restituzione in proprio favore dell'unità immobiliare oggetto CP_1 di abusiva occupazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
La censura è meritevole di condivisione.
Deve rilevarsi che le conclusioni formulate da nel Controparte_2 giudizio innanzi al Tribunale per la parte che qui interessa, come risultanti dal ricorso introduttivo e come riportate nella sentenza gravata, sono così testualmente formulate:
pagina 3 di 5 n. r.g. 780/2025
“- condannare il signor a restituire a CP_1 Controparte_2 in qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato
“Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno” il seguente bene immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano:
Foglio: 335, Particella: 243, Subalterno: 22, Categoria A/3, Classe 4, Rendita Catastale Euro 402,84”.
La piana lettura del testo rende di immediata evidenza che vi è specificazione dell'oggetto della richiesta pronuncia, individuato nella condanna del resistente “a restituire” il bene immobile di cui si assume l'abusiva occupazione.
Deve dunque ritenersi che effettivamente il Tribunale sia incorso in un vizio di omissione, per non avere su tale domanda pronunciato.
Vi è in ogni caso da osservare che, anche in eventuale difetto di apposita richiesta, il rilascio costituisce conseguenza necessaria dell'accertamento dell'occupazione senza titolo, trattandosi di garantire l'effettività della tutela del diritto del proprietario mediante la rimozione della situazione di abuso.
Nello specifico, la persistente situazione di occupazione del bene immobile già concesso in locazione alla defunta da parte del figlio, in assenza di titolo legittimante, Parte_3 deve intendersi confermata non solo per l'assenza di ogni contestazione al riguardo da parte dell'appellato (contumace), ma anche “dalle comunicazioni stragiudiziali, dalla notificazione del ricorso e del decreto e dal certificato anagrafico, tutti documenti versati in atti”, come affermato dal primo Giudice con statuizione definitiva (v. pag. 3 sentenza impugnata).
Ad integrazione ed in parziale riforma della pronuncia oggetto di gravame, CP_1 va dunque condannato all'immediato rilascio in favore di Controparte_2 dell'immobile per cui è causa, sito in Milano alla via Cenni s.n.c. e censito in
[...]
NCEU del Comune di Milano al Foglio 335, Particella 243, Subalterno: 22, Categoria A/3, Classe 4, Rendita Catastale Euro 402,84.
A norma dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di appello devono farsi integralmente gravare sull'appellato e si liquidano come da dispositivo in complessivi € 5.773,00, di cui € 777,00 per anticipazioni ed € 4.996,00 per compensi defensionali, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) e secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio (€ 1.029,00), introduttiva (€ 709,00), di trattazione/istruttoria (€ 1.523,00) e decisionale (€ 1.735,00), trattandosi di pronuncia meramente integrativa al cui accoglimento l'appellato (rimasto contumace) nulla pagina 4 di 5 n. r.g. 780/2025
ha opposto. Il tutto oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
in contumacia dell'appellato ogni altra istanza ed eccezione disattesa o CP_1 assorbita, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza n. 107/2025, emessa dal Tribunale di Milano in data 22 dicembre 2024 e pubblicata in data 7 gennaio 2025, che conferma integralmente nel resto, condanna all'immediato rilascio in favore di CP_1 Controparte_2
quale società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto
[...] denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, dell'immobile sito in Milano alla via Cenni s.n.c. e censito in NCEU del Comune di Milano al Foglio 335, Particella 243, Subalterno 22, Categoria A/3, Classe 4, Rendita Catastale Euro 402,84.
2) condanna l'appellato a rifondere a CP_1 Controparte_2 in qualità di società di gestione del fondo immobiliare chiuso multicomparto denominato
“Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, le spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi € 5.773,00, di cui € 777,00 per anticipazioni ed € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 25 Novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA ZI IC RA AR TR
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