CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2024, n. 27643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27643 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL UE ID, nata nella Repubblica Dominicana, il 01/03/1983, avverso la sentenza del 19/06/2023 emessa dalla Corte di appello di Firenze;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19/06/2023 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Livorno, ex artt. 81 e 385, primo e terzo comma, cod. pen., a ID LL UE per essersi arbitrariamente allontanata dalla abitazione presso la quale doveva stare agli arresti domiciliari. 2. Nel ricorso presentato dal suo difensore LL GE chiedeva l'annullamento della sentenza per violazione di legge derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, per vizio della motivazione nel diniego della concessione delle circostanze attenuti generiche e per mancanza di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 27643 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 22/05/2024 3. Deve rilevarsi che, come risulta dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Livorno, l'imputata e ricorrente è deceduta il giorno 8 maggio 2024. 4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni pronuncia nel merito, anche di eventuale proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384). Ne deriva, per la cessazione del rapporto processuale, l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Così deciso il 22/05/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19/06/2023 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Livorno, ex artt. 81 e 385, primo e terzo comma, cod. pen., a ID LL UE per essersi arbitrariamente allontanata dalla abitazione presso la quale doveva stare agli arresti domiciliari. 2. Nel ricorso presentato dal suo difensore LL GE chiedeva l'annullamento della sentenza per violazione di legge derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, per vizio della motivazione nel diniego della concessione delle circostanze attenuti generiche e per mancanza di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 27643 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 22/05/2024 3. Deve rilevarsi che, come risulta dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Livorno, l'imputata e ricorrente è deceduta il giorno 8 maggio 2024. 4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni pronuncia nel merito, anche di eventuale proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384). Ne deriva, per la cessazione del rapporto processuale, l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Così deciso il 22/05/2024