Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, secondo comma lett. c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l'imputato che, condannato in primo grado sulla base alla disciplina anteriore alla legge n. 120 del 2010, invochi in sede di impugnazione l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdotta dalla legge citata, deve condizionare la sua richiesta alla contestuale irrogazione della diversa e più severa pena detentiva prevista dalla nuova normativa. (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente opinando, si farebbe illegittima applicazione di una "terza legge", risultante dalla combinazione dei frammenti delle discipline succedutesi nel tempo, in violazione dell'art. 2 cod. pen).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2013, n. 43175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43175 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UCCELLA Fulvio - Presidente - del 02/07/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1424
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 12777/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU EG, n. a Torino il 27/11/1975;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 11/12/2012 (n. 1371/10);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
udite le conclusioni dell'Avv. GRANARA Daniele, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/12/2012 la Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia di condanna di MA EG per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. c), per avere guidato un'auto Hunday in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,71 e 1,51 (acc. in Sestri levante il 13/12/2008). Veniva, inoltre, confermata la pena di mesi 2 di arresto ed Euro 1.000=, con le attenuanti generiche e pena sospesa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione di legge e l'omessa motivazione sulla richiesta, presentata con motivi aggiunti del 12/9/2012, per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Va premesso, come osservato di recente da questa Corte (sent. n. 9165/13), che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare come, in tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 2 c.p., comma 3, facendo riferimento alla "disciplina più' favorevole", intende riferirsi a quella che in concreto venga a risultare, complessivamente, più favorevole per il giudicabile (Cass., Sez. 6^, n. 394/1990, Rv. 186207), e che l'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice (Cass., Sez. 1^, n. 40915/2003, Rv. 226475 ed altre conformi). Nel caso di specie, occorre considerare come con la sopravvenuta L. n. 120 del 2010, mentre da un lato è stato introdotto l'art. 186
C.d.S., comma 9 bis (che prevede la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con l'aggiunta, in caso di esito positivo, dell'estinzione del reato, della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo sequestrato), dall'altro, è stata inasprita la pena detentiva prevista per il reato di cui al comma 2, lett. c) della medesima norma (nel caso di specie da applicare), con introduzione del minimo edittale di sei mesi ed innalzamento del massimo ad un anno di arresto (ferma restando la congiunta pena dell'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00).
Sulla base di tali elementi di valutazione, non può negarsi che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento della sanzione, là dove sia intervenuta la specifica scelta dell'imputato (ovvero la sua mancata opposizione), divenga per quest'ultimo oggettivamente e in concreto più favorevole rispetto a quella previgente, benché la pena-base di partenza debba comunque essere non inferiore alle previsioni della nuova formulazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), non potendo certamente realizzarsi (pena la violazione del principio di legalità) la combinazione di frammenti normativi di leggi diverse secondo il criterio del favor rei, con la creazione e applicazione di una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 36757/2004, Rv. 229687).
3.2. Nel caso oggetto di giudizio il ricorrente invoca l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione, per non avere il giudice di merito, benché gli fosse stato richiesto, sostituito la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità.
Orbene è noto che nel nostro ordinamento la irrogazione della pena risponde ad una funzione rieducativa (art. 27 Cost., comma 3). Pertanto deve ritenersi che quando il legislatore ha previsto, dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ha inteso ancorare tale beneficio ad un ben preciso rapporto tra pena criminale e sanzione sostituiva. Ne deriva che non è possibile sostituire la pena se non in relazione al trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge.
Se si applicasse la sostituzione, rapportandola alla pena prevista prima della riforma, non solo si farebbe illegittima applicazione di una "terza legge", in violazione dell'art. 2 c.p., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa che la pena deve svolgere secondo l'ordinamento vigente.
Consegue da quanto detto che, nell'invocare in sede di ricorso l'applicazione del comma 9 bis, l'imputato avrebbe dovuto contestualmente condizionare la richiesta all'applicazione del diverso trattamento sanzionatorio introdotto dalla novella 120 del 2010; richiesta questa che, invece, non è stata avanzata neanche in sede di discussione.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato, segue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alla pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013