CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2024, n. 19934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19934 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TH SO nato il [...] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL IN, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. DARIO MASALA, il insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentenza quale ha Penale Sent. Sez. 2 Num. 19934 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di TH KH propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassari del 20 settembre 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto TH responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1.1 Il difensore premette che l'imputata aveva proposto opposizione a decreto penale di condanna, che annoverava tra le condotte sanzionate anche la guida in stato di ebbrezza, e che il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'opposizione, aveva modificato il capo di imputazione, riformulandolo con l'espunzione della guida in stato di ebbrezza;
ciò premesso, il difensore rileva che tale modifica aveva rappresentato un vulnus rispetto alla originaria scelta processuale, scelta dovuta e obbligata visto che, se non vi fosse stata l'opposizione, vi sarebbe stata condanna anche per un reato commesso, e non essendo ammessa una opposizione frazionata, relativa ad uno solo dei reati contestati;
pertanto, il difensore eccepisce la nullità di tutti gli atti successivi alla modifica del capo di imputazione. 1.2 Il difensore lamenta la nullità della sentenza di appello, per essere stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello non presso il domicilio dichiarato dall'imputata, ma presso il difensore: la lesione del diritto di difesa era evidente, anche alla luce della nuova disciplina che prevede il consenso dell'imputato, da prestare personalmente o a messo di procuratore speciale, alla sostituzione della pena detentiva. 1.3 Il difensore eccepisce il travisamento della prova e la erronea applicazione delle risultanze probatorie, la motivazione insufficiente e generica in relazione alla individuazione di TH KH quale soggetto autore del fatto di reato, visto che dalle stesse dichiarazioni del teste intervenuto si evinceva che non era stato effettuato alcun appostamento e/o attività di osservazione nei confronti dell'imputata e che non era stato visto alcun acquisto della merce 1.4 II difensore lamenta l'omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo proposto, relativamente alla omessa motivazione stl€ richiesta di sospensione condizionale della pena. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che, come rilevato dalla Corte di appello, l'imputata non ha alcun interesse a contestare la 2 S modifica del capo di imputazione, che ha eliminato uno dei reati per i quali era stato emesso il decreto penale di condanna;
né la ricorrente indica quale diversa scelta processuale avrebbe operato qualora fosse rimasto nella contestazione il reato di guida in stato di ebbrezza, completamente sganciato dalla vicenda processuale e che quindi non avrebbe inciso minimamente sull'impianto accusatorio. 1.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (vedi Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che l'imputata, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, Avv. Dario Masala, dove le è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello;
a tale proposito, si deve ribadire che "L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (Sez.3, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246) 1.3 Quanto alle censure del terzo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 1.4 Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso limitatamente alla omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena: la giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel sostenere il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, ove vi sia stata richiesta della parte, come avvenuto nel caso in esame (vedi Sez.U„ 22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376; pertanto, non essendovi alcuna motivazione sul punto, la sentenza 3 impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità. Così deciso il 23/04/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL IN, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. DARIO MASALA, il insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentenza quale ha Penale Sent. Sez. 2 Num. 19934 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di TH KH propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassari del 20 settembre 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto TH responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1.1 Il difensore premette che l'imputata aveva proposto opposizione a decreto penale di condanna, che annoverava tra le condotte sanzionate anche la guida in stato di ebbrezza, e che il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'opposizione, aveva modificato il capo di imputazione, riformulandolo con l'espunzione della guida in stato di ebbrezza;
ciò premesso, il difensore rileva che tale modifica aveva rappresentato un vulnus rispetto alla originaria scelta processuale, scelta dovuta e obbligata visto che, se non vi fosse stata l'opposizione, vi sarebbe stata condanna anche per un reato commesso, e non essendo ammessa una opposizione frazionata, relativa ad uno solo dei reati contestati;
pertanto, il difensore eccepisce la nullità di tutti gli atti successivi alla modifica del capo di imputazione. 1.2 Il difensore lamenta la nullità della sentenza di appello, per essere stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello non presso il domicilio dichiarato dall'imputata, ma presso il difensore: la lesione del diritto di difesa era evidente, anche alla luce della nuova disciplina che prevede il consenso dell'imputato, da prestare personalmente o a messo di procuratore speciale, alla sostituzione della pena detentiva. 1.3 Il difensore eccepisce il travisamento della prova e la erronea applicazione delle risultanze probatorie, la motivazione insufficiente e generica in relazione alla individuazione di TH KH quale soggetto autore del fatto di reato, visto che dalle stesse dichiarazioni del teste intervenuto si evinceva che non era stato effettuato alcun appostamento e/o attività di osservazione nei confronti dell'imputata e che non era stato visto alcun acquisto della merce 1.4 II difensore lamenta l'omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo proposto, relativamente alla omessa motivazione stl€ richiesta di sospensione condizionale della pena. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che, come rilevato dalla Corte di appello, l'imputata non ha alcun interesse a contestare la 2 S modifica del capo di imputazione, che ha eliminato uno dei reati per i quali era stato emesso il decreto penale di condanna;
né la ricorrente indica quale diversa scelta processuale avrebbe operato qualora fosse rimasto nella contestazione il reato di guida in stato di ebbrezza, completamente sganciato dalla vicenda processuale e che quindi non avrebbe inciso minimamente sull'impianto accusatorio. 1.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (vedi Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che l'imputata, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, Avv. Dario Masala, dove le è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello;
a tale proposito, si deve ribadire che "L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (Sez.3, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246) 1.3 Quanto alle censure del terzo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 1.4 Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso limitatamente alla omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena: la giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel sostenere il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, ove vi sia stata richiesta della parte, come avvenuto nel caso in esame (vedi Sez.U„ 22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376; pertanto, non essendovi alcuna motivazione sul punto, la sentenza 3 impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità. Così deciso il 23/04/2024