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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2630/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17977/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202400029830001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1842/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi effettuato da AD relativamente alle pretese tributarie ad esso sottese per i seguenti motivi:
eccepisce la nullità del pignoramento per violazione del principio del contraddittorio, poiché il terzo pignorato non è stato chiamato in giudizio. La Corte di Cassazione ha stabilito che il terzo deve sempre essere partecipe nel giudizio di opposizione all'esecuzione;
deduce la nullità delle Cartelle di Pagamento per violazione dell'art. 25 del Dpr n. 602/73, in quanto non sono state notificate secondo le procedure di legge. La notifica è essenziale per la validità dell'azione di riscossione;
deduce il difetto di Prova dell'esistenza del debito, poiché non sono state allegate le copie delle cartelle di pagamento all'atto di pignoramento. La mancanza di tali documenti rende nulla l'azione esecutiva;
deduce infine carenza di Motivazione perché – a suo dire - gli atti impugnati non forniscono un prospetto dettagliato del debito, violando l'obbligo di motivazione previsto dalla legge 212/2000. La mancanza di dettagli compromette i diritti di difesa del contribuente.
AD si è costituita in giudizio contestando il ricorso nel merito ma prima ancora eccependone la inammissibilità perché notificato oltre il termine di 60 dalla notificazione dell'atto impugnato (pignoramento presso terzi).
Evidenza che il pignoramento è stato notificato alla società il 5 e non il 6 settembre come indicato invece nel ricorso;
produce la relata di notificazione per provarlo.
Con memoria integrativa la ricorrente eccepisce la illegittima costituzione in giudizio della resistente in quanto – a suo dire – l'atto di pignoramento è nullo perché non è stato notificato al debitore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla dedotta illegittima costituzione in giudizio di AD va osservato che è stata proprio la società ricorrente a notificare il ricorso ad AD la quale si è costituita entro i termini di legge. L'eccezione è pertanto del tutto incomprensibile. Donde la legittima produzione in giudizio della relata di notificazione dell'atto impugnato.
Ebbene, il ricorso risulta notificato ad AD il 5.11.2024, oltre il termine di 60 della ricezione dell'atto impugnato, pignoramento presso terzi, che dalla documentazione prodotta da AD risulta notificato alla attuale ricorrente a mezzo PEC il 5.9.2024 e non il 6.9.2024. Va accolta dunque l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivo, peraltro rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da AD liquidate in complessivi euro 10000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 17.2.2026 Il Presidente rel.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17977/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202400029830001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1842/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi effettuato da AD relativamente alle pretese tributarie ad esso sottese per i seguenti motivi:
eccepisce la nullità del pignoramento per violazione del principio del contraddittorio, poiché il terzo pignorato non è stato chiamato in giudizio. La Corte di Cassazione ha stabilito che il terzo deve sempre essere partecipe nel giudizio di opposizione all'esecuzione;
deduce la nullità delle Cartelle di Pagamento per violazione dell'art. 25 del Dpr n. 602/73, in quanto non sono state notificate secondo le procedure di legge. La notifica è essenziale per la validità dell'azione di riscossione;
deduce il difetto di Prova dell'esistenza del debito, poiché non sono state allegate le copie delle cartelle di pagamento all'atto di pignoramento. La mancanza di tali documenti rende nulla l'azione esecutiva;
deduce infine carenza di Motivazione perché – a suo dire - gli atti impugnati non forniscono un prospetto dettagliato del debito, violando l'obbligo di motivazione previsto dalla legge 212/2000. La mancanza di dettagli compromette i diritti di difesa del contribuente.
AD si è costituita in giudizio contestando il ricorso nel merito ma prima ancora eccependone la inammissibilità perché notificato oltre il termine di 60 dalla notificazione dell'atto impugnato (pignoramento presso terzi).
Evidenza che il pignoramento è stato notificato alla società il 5 e non il 6 settembre come indicato invece nel ricorso;
produce la relata di notificazione per provarlo.
Con memoria integrativa la ricorrente eccepisce la illegittima costituzione in giudizio della resistente in quanto – a suo dire – l'atto di pignoramento è nullo perché non è stato notificato al debitore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla dedotta illegittima costituzione in giudizio di AD va osservato che è stata proprio la società ricorrente a notificare il ricorso ad AD la quale si è costituita entro i termini di legge. L'eccezione è pertanto del tutto incomprensibile. Donde la legittima produzione in giudizio della relata di notificazione dell'atto impugnato.
Ebbene, il ricorso risulta notificato ad AD il 5.11.2024, oltre il termine di 60 della ricezione dell'atto impugnato, pignoramento presso terzi, che dalla documentazione prodotta da AD risulta notificato alla attuale ricorrente a mezzo PEC il 5.9.2024 e non il 6.9.2024. Va accolta dunque l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivo, peraltro rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da AD liquidate in complessivi euro 10000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 17.2.2026 Il Presidente rel.