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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 04 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 95/2024 R.G. Lavoro
TRA
( ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marcello Marra e con questi elett.te domiciliato in
RA IN (AV), alla via Dante n. 63, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappr.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo
ZI e con questo elett.te domiciliata in Napoli, alla via
Santa Lucia n. 20, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 241/2023 emesso dal Tribunale di Avellino in data 04.12.2023 per la somma di
1 €#55.661,73# (cinquantacinquemilaseicentosessantuno,73) a titolo di omesso versamento contributivi per gli anni 1989,
1990, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010, oltre sanzioni e interessi come per legge.
Parte resistente si è costituita.
2) Il ricorrente contesta la fondatezza della pretesa.
L'eccezione è infondata.
Il ricorrente sostiene di aver cessato l'attività di geometra con la chiusura della partita IVA in data 30 giugno 1992 (v.doc.3) provvedendo contestualmente in pari data in pari data alla cancellazione dall'Albo del proprio ordine professionale, e di aver prodotto solo reddito da lavoro dipendente e non professionale negli anni in questione.
Non vi è prova del fatto della cancellazione dall'Albo, che la contesta, e la mera cessazione della partita Iva non è CP_1 sufficiente a comprovare il fatto.
"In tema di ai fini Controparte_1 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della predetta CP_1 che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo" (Cass. n. 28188/2022, 7820/2022,
4568/2021).
Pag. 2 di 10 Secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con
DM 14 luglio 2009, i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l'obbligo di iscrizione alla a CP_1 meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e l'attività svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità”.
Così Cass. Ord. 16916 del 19 giugno 2024, nel caso di un iscritto all'Albo dei Geometri che prestava lavoro subordinato.
3) In merito alla quantificazione della pretesa, ed in termini generali alla fondatezza nel resto della stessa, a fronte di generiche contestazione la resistente individua i CP_1 presupposti e di criteri seguiti, producendo estratto contributivo relativo agli anni per cui è causa, con indicazione dei redditi su cui sono stati computati i contributi , i contributi dovuti con connesso importo, sanzione ed interessi.
Non vi è specifica e puntuale contestazione di tale documentazione: l'opponente, convenuto sostanziale, è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Gravava sul convenuto sostanziale individuare nei conteggi indicati e nei dati riportati quali di essi siano erronei , e
Pag. 3 di 10 specificatamente indicare in che termini i presupposti dei calcoli sono stati erroneamente individuati,
3) l'eccezione di prescrizione è solo parzialmente fondata.
Il decorso del termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass.
27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. 1557/2020). Infatti,
l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato.
Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022).
Ancora, “… come ritenuto dalla Suprema Corte, Sezione
Lavoro, con sentenza n. 27950/2018 - successivamente confermata anche dalla recente ordinanza della Sez. 6 della
Corte di Cassazione, n. 4329/2019 - che si condivide e richiama – il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all'INPS doveva essere effettuato, costituendo la circostanza che a quella data non fosse stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto…."; ... “Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento
Pag. 4 di 10 in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge ..." (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n.
2725).
La Cassa deposita atti interruttivi: missiva ruolo 2004 notificata in data 07.01.2011; missiva ruolo 2005-2006 notificata in data 30.12.2011; missiva ruolo 2007 notificata in data 11.12.2012; missive ruolo 2008 notificate in data
30.05.2013 e 07.11.2013; missiva ruolo 2004 notificata in data 27.10.2014; missiva ruolo 2006 notificata in data
21.11.2016; missiva ruolo 2004 notificata in data 19.12.2019; infine per tutti gli anni richiesti vi è missiva notificata in data
15.06.2023.
La contestazione che tali notifiche sarebbero state effettuate ad indirizzi sconosciuti e non riconducibili all'opponente è assolutamente generica, a fronte delle risultanze della documentazione prodotta. Il termine di prescrizione, che dal
Pag. 5 di 10 16 settembre dall'anno successivo a quello al quale è riferita la pretesa contributiva (come da ultime note depositate da parte ricorrente e non contestato), il termine quinquennale è decorso per tutti gli anni in oggetto, tranne che per il 2006.
Per il 2004 il quinquennio è spirato tra la notifica del
27.10.2014 e quella del 19.12.2019.
Per l'annualità 2006 il termine di prescrizione, decorrente dal
16.09.2007, è stato interrotto il 30.12.2011 e poi il
21.11.2016. Nel quinquennio successivo la prescrizione, maturata nell'anno 2021, è stata sospesa per effetto dei termini Covid.
L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pag. 6 di 10 L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2).
Pag. 7 di 10 Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, i termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione normalmente previsto, ovvero fino al 31 dicembre 2023.
La notifica del 15.06.2023 ha validamente interrotto la prescrizione.
6) Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto n.
241/2023 va revocato, e va condannato al Parte_1 pagamento a favore di
[...] della Controparte_1
maturata e non versata per l'anno 2006 nella Parte_2 misura già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e di cui al decreto ingiuntivo n. 241/2023, oltre agli interessi e sanzioni per tale annualità come già computati e da computare sulla sola sorta capitale e fino all'effettivo soddisfo.
Pag. 8 di 10 7) Le spese di lite vanno compensate nella misura di due quinti, in ragione della parziale infondatezza della opposizione, e Controparte_1 va condannata al pagamento a
[...] favore di dei restanti tre quinti, che, in base Parte_1 ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidati nella somma di €#2.520,60# (duemilacinquecentoventi,60) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 95/2024 vertente tra nei confronti di Parte_1 [...]
ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
Controparte_1 della maturata e non
[...] Parte_2 versata per l'anno 2006 nella misura già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e di cui al decreto ingiuntivo n. 241/2023, oltre agli interessi e sanzioni per tale annualità come già computati e da computare sulla sola sorta capitale e fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di due quinti, e condanna
[...] al Controparte_1 pagamento a favore di dei restanti tre Parte_1 quinti, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022,
Pag. 9 di 10 vanno liquidati nella somma di €#2.520,60#
(duemilacinquecentoventi,60) oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza dello 04 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 04 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 95/2024 R.G. Lavoro
TRA
( ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marcello Marra e con questi elett.te domiciliato in
RA IN (AV), alla via Dante n. 63, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappr.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo
ZI e con questo elett.te domiciliata in Napoli, alla via
Santa Lucia n. 20, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 241/2023 emesso dal Tribunale di Avellino in data 04.12.2023 per la somma di
1 €#55.661,73# (cinquantacinquemilaseicentosessantuno,73) a titolo di omesso versamento contributivi per gli anni 1989,
1990, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010, oltre sanzioni e interessi come per legge.
Parte resistente si è costituita.
2) Il ricorrente contesta la fondatezza della pretesa.
L'eccezione è infondata.
Il ricorrente sostiene di aver cessato l'attività di geometra con la chiusura della partita IVA in data 30 giugno 1992 (v.doc.3) provvedendo contestualmente in pari data in pari data alla cancellazione dall'Albo del proprio ordine professionale, e di aver prodotto solo reddito da lavoro dipendente e non professionale negli anni in questione.
Non vi è prova del fatto della cancellazione dall'Albo, che la contesta, e la mera cessazione della partita Iva non è CP_1 sufficiente a comprovare il fatto.
"In tema di ai fini Controparte_1 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della predetta CP_1 che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo" (Cass. n. 28188/2022, 7820/2022,
4568/2021).
Pag. 2 di 10 Secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con
DM 14 luglio 2009, i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l'obbligo di iscrizione alla a CP_1 meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e l'attività svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità”.
Così Cass. Ord. 16916 del 19 giugno 2024, nel caso di un iscritto all'Albo dei Geometri che prestava lavoro subordinato.
3) In merito alla quantificazione della pretesa, ed in termini generali alla fondatezza nel resto della stessa, a fronte di generiche contestazione la resistente individua i CP_1 presupposti e di criteri seguiti, producendo estratto contributivo relativo agli anni per cui è causa, con indicazione dei redditi su cui sono stati computati i contributi , i contributi dovuti con connesso importo, sanzione ed interessi.
Non vi è specifica e puntuale contestazione di tale documentazione: l'opponente, convenuto sostanziale, è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Gravava sul convenuto sostanziale individuare nei conteggi indicati e nei dati riportati quali di essi siano erronei , e
Pag. 3 di 10 specificatamente indicare in che termini i presupposti dei calcoli sono stati erroneamente individuati,
3) l'eccezione di prescrizione è solo parzialmente fondata.
Il decorso del termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass.
27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. 1557/2020). Infatti,
l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato.
Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022).
Ancora, “… come ritenuto dalla Suprema Corte, Sezione
Lavoro, con sentenza n. 27950/2018 - successivamente confermata anche dalla recente ordinanza della Sez. 6 della
Corte di Cassazione, n. 4329/2019 - che si condivide e richiama – il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all'INPS doveva essere effettuato, costituendo la circostanza che a quella data non fosse stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto…."; ... “Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento
Pag. 4 di 10 in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge ..." (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n.
2725).
La Cassa deposita atti interruttivi: missiva ruolo 2004 notificata in data 07.01.2011; missiva ruolo 2005-2006 notificata in data 30.12.2011; missiva ruolo 2007 notificata in data 11.12.2012; missive ruolo 2008 notificate in data
30.05.2013 e 07.11.2013; missiva ruolo 2004 notificata in data 27.10.2014; missiva ruolo 2006 notificata in data
21.11.2016; missiva ruolo 2004 notificata in data 19.12.2019; infine per tutti gli anni richiesti vi è missiva notificata in data
15.06.2023.
La contestazione che tali notifiche sarebbero state effettuate ad indirizzi sconosciuti e non riconducibili all'opponente è assolutamente generica, a fronte delle risultanze della documentazione prodotta. Il termine di prescrizione, che dal
Pag. 5 di 10 16 settembre dall'anno successivo a quello al quale è riferita la pretesa contributiva (come da ultime note depositate da parte ricorrente e non contestato), il termine quinquennale è decorso per tutti gli anni in oggetto, tranne che per il 2006.
Per il 2004 il quinquennio è spirato tra la notifica del
27.10.2014 e quella del 19.12.2019.
Per l'annualità 2006 il termine di prescrizione, decorrente dal
16.09.2007, è stato interrotto il 30.12.2011 e poi il
21.11.2016. Nel quinquennio successivo la prescrizione, maturata nell'anno 2021, è stata sospesa per effetto dei termini Covid.
L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pag. 6 di 10 L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2).
Pag. 7 di 10 Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, i termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione normalmente previsto, ovvero fino al 31 dicembre 2023.
La notifica del 15.06.2023 ha validamente interrotto la prescrizione.
6) Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto n.
241/2023 va revocato, e va condannato al Parte_1 pagamento a favore di
[...] della Controparte_1
maturata e non versata per l'anno 2006 nella Parte_2 misura già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e di cui al decreto ingiuntivo n. 241/2023, oltre agli interessi e sanzioni per tale annualità come già computati e da computare sulla sola sorta capitale e fino all'effettivo soddisfo.
Pag. 8 di 10 7) Le spese di lite vanno compensate nella misura di due quinti, in ragione della parziale infondatezza della opposizione, e Controparte_1 va condannata al pagamento a
[...] favore di dei restanti tre quinti, che, in base Parte_1 ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidati nella somma di €#2.520,60# (duemilacinquecentoventi,60) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 95/2024 vertente tra nei confronti di Parte_1 [...]
ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
Controparte_1 della maturata e non
[...] Parte_2 versata per l'anno 2006 nella misura già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e di cui al decreto ingiuntivo n. 241/2023, oltre agli interessi e sanzioni per tale annualità come già computati e da computare sulla sola sorta capitale e fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di due quinti, e condanna
[...] al Controparte_1 pagamento a favore di dei restanti tre Parte_1 quinti, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022,
Pag. 9 di 10 vanno liquidati nella somma di €#2.520,60#
(duemilacinquecentoventi,60) oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza dello 04 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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