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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 7929/2024 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'avv. ANDREA
[...] P.IVA_1 MINNECI, elettivamente domiciliato in PIAZZA LUDOVICO ARIOSTO 25, CATANIA
contro
( ) con il patrocinio dell'avv. INNOCENZO Controparte_1 C.F._1 ARENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 18, CATANIA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'opposizione proposta da Parte_1
(di seguito denominata avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] Pt_1
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7929/2024
esecutivo n. 1753 emesso dal Tribunale di Catania in data 6 giugno 2024 è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
1.1. Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione sollevata dalla suddetta società di difetto di legittimazione passiva sul presupposto che dagli atti è emerso che il credito trae origine da un debito della società a cui hanno concorso tutti i soci (cfr. sentenza n. 177 del 16 gennaio 2024 in Pt_1 allegato al fascicolo monitorio). Relativamente ai rapporti interni fra condebitori solidali, l'art. 1299 c.c. prevede che il debitore che ha pagato per intero l'obbligazione può esperire azione di regresso nei confronti degli altri condebitori, ma la sua pretesa è limitata alla quota di debito spettante a ciascuno di essi. Si richiama un orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale in tema di società in nome collettivo, il socio che abbia pagato un debito sociale ha diritto di regresso nei confronti degli altri soci parimenti responsabili, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (Cass. 6561/2017). E, ancora, “il socio di una società in nome collettivo che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 c.c., di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili (Cass. 4380/2013). Nel caso in esame, è pacifico che si tratti di debiti della società, per i quali i soci hanno diritto di rivalsa finanche dopo l'eventuale cessazione della società, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, atteso che la vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale nasce dal credito portato dalla sentenza n. 177 emessa in data 16 gennaio 2024 dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, che ha visto la condanna in solido di C.R.M. e dei soci. Dalla documentazione in atti emerge che ha pagato la propria quota per l'importo di € CP_1 48.893,60 in data 23 febbraio 2024 (cfr. doc. 2 di parte opposta); successivamente, in data 14 aprile 2024, questi ha proceduto al pagamento in luogo dei co-obbligati solidali e , Pt_1 Parte_1 versando al terzo creditore l'ulteriore importo di € 48.849,93 (cfr. doc. 3 di parte opposta), mentre gli eredi del defunto hanno provveduto a pagare la restante somma, come allegato da Parte_1 parte opposta nelle proprie difese.
1.2. Deve escludersi anche la fondatezza dell'eccezione di compensazione per l'esistenza di un controcredito maggiore, sollevata dall'opponente nelle proprie difese.
Da un punto di vista generale, (a) le norme del Codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei suddetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito;
(b) se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido - nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare - il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta, potendo, quindi, o dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione;
(c) se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale;
(d) la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, co. II c.c.,
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7929/2024
presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ultima ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa la possibilità di invocare la sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, co. II c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del cit. art. 1243 c.c. (Cass. Sez. Un. 23225/2016). Il caso che ricorre nella specie è quello sopra contemplato alla suddetta lettera (c): essendo controversa nel presente giudizio l'esistenza dei controcrediti opposti in compensazione dalla C.R.M. (oggetto di altro giudizio pendente al n. R.G.A.C. 6339/2019 - cfr. doc. 7 di parte opponente), ciò non consente all'intestato ufficio di pronunciare la compensazione - né legale né giudiziale – del credito azionato in via monitoria con quello rivendicato, per converso, da parte opponente. In particolare, la compensazione legale non può operare in quanto i crediti eccepiti in compensazione sono contestati sia sotto il profilo dell'an debeatur, sia sotto quello del quantum debeatur, sicché deve escludersi la presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti menzionati. Non ignora il Tribunale che, secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale, l'apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio, cioè anche in riferimento all'an debeatur. Nella specie, tuttavia, alla stregua delle risultanze processuali e considerate le puntuali contestazioni svolte da nelle proprie difese, non si ritiene che eventuali crediti Controparte_1 risarcitori dedotti dalla società possano riconoscersi di facile e pronta liquidità – e ciò anche in considerazione della suddetta natura risarcitoria, che postula inevitabilmente un'istruzione di siffatte pretesa ed esclude, quindi, la possibilità di pronta liquidazione del credito -, sicché, deve disattendersi l'eccezione di compensazione in esame.
2. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione dev'essere respinta, con conseguente declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le restanti fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, stante la natura documentale della causa e la sua pronta spedizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna e Parte_1
a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 1° dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo
3
R.G.A.C. 7929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 7929/2024 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'avv. ANDREA
[...] P.IVA_1 MINNECI, elettivamente domiciliato in PIAZZA LUDOVICO ARIOSTO 25, CATANIA
contro
( ) con il patrocinio dell'avv. INNOCENZO Controparte_1 C.F._1 ARENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 18, CATANIA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'opposizione proposta da Parte_1
(di seguito denominata avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] Pt_1
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7929/2024
esecutivo n. 1753 emesso dal Tribunale di Catania in data 6 giugno 2024 è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
1.1. Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione sollevata dalla suddetta società di difetto di legittimazione passiva sul presupposto che dagli atti è emerso che il credito trae origine da un debito della società a cui hanno concorso tutti i soci (cfr. sentenza n. 177 del 16 gennaio 2024 in Pt_1 allegato al fascicolo monitorio). Relativamente ai rapporti interni fra condebitori solidali, l'art. 1299 c.c. prevede che il debitore che ha pagato per intero l'obbligazione può esperire azione di regresso nei confronti degli altri condebitori, ma la sua pretesa è limitata alla quota di debito spettante a ciascuno di essi. Si richiama un orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale in tema di società in nome collettivo, il socio che abbia pagato un debito sociale ha diritto di regresso nei confronti degli altri soci parimenti responsabili, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (Cass. 6561/2017). E, ancora, “il socio di una società in nome collettivo che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 c.c., di rivalersi "pro quota" nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili (Cass. 4380/2013). Nel caso in esame, è pacifico che si tratti di debiti della società, per i quali i soci hanno diritto di rivalsa finanche dopo l'eventuale cessazione della società, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, atteso che la vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale nasce dal credito portato dalla sentenza n. 177 emessa in data 16 gennaio 2024 dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, che ha visto la condanna in solido di C.R.M. e dei soci. Dalla documentazione in atti emerge che ha pagato la propria quota per l'importo di € CP_1 48.893,60 in data 23 febbraio 2024 (cfr. doc. 2 di parte opposta); successivamente, in data 14 aprile 2024, questi ha proceduto al pagamento in luogo dei co-obbligati solidali e , Pt_1 Parte_1 versando al terzo creditore l'ulteriore importo di € 48.849,93 (cfr. doc. 3 di parte opposta), mentre gli eredi del defunto hanno provveduto a pagare la restante somma, come allegato da Parte_1 parte opposta nelle proprie difese.
1.2. Deve escludersi anche la fondatezza dell'eccezione di compensazione per l'esistenza di un controcredito maggiore, sollevata dall'opponente nelle proprie difese.
Da un punto di vista generale, (a) le norme del Codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei suddetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito;
(b) se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido - nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare - il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta, potendo, quindi, o dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione;
(c) se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale;
(d) la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, co. II c.c.,
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7929/2024
presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ultima ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa la possibilità di invocare la sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, co. II c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del cit. art. 1243 c.c. (Cass. Sez. Un. 23225/2016). Il caso che ricorre nella specie è quello sopra contemplato alla suddetta lettera (c): essendo controversa nel presente giudizio l'esistenza dei controcrediti opposti in compensazione dalla C.R.M. (oggetto di altro giudizio pendente al n. R.G.A.C. 6339/2019 - cfr. doc. 7 di parte opponente), ciò non consente all'intestato ufficio di pronunciare la compensazione - né legale né giudiziale – del credito azionato in via monitoria con quello rivendicato, per converso, da parte opponente. In particolare, la compensazione legale non può operare in quanto i crediti eccepiti in compensazione sono contestati sia sotto il profilo dell'an debeatur, sia sotto quello del quantum debeatur, sicché deve escludersi la presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti menzionati. Non ignora il Tribunale che, secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale, l'apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio, cioè anche in riferimento all'an debeatur. Nella specie, tuttavia, alla stregua delle risultanze processuali e considerate le puntuali contestazioni svolte da nelle proprie difese, non si ritiene che eventuali crediti Controparte_1 risarcitori dedotti dalla società possano riconoscersi di facile e pronta liquidità – e ciò anche in considerazione della suddetta natura risarcitoria, che postula inevitabilmente un'istruzione di siffatte pretesa ed esclude, quindi, la possibilità di pronta liquidazione del credito -, sicché, deve disattendersi l'eccezione di compensazione in esame.
2. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione dev'essere respinta, con conseguente declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le restanti fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, stante la natura documentale della causa e la sua pronta spedizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna e Parte_1
a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 1° dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo
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