Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01877/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2025, proposto da
Coginvest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elettra Lanzafame e Rosa Bianca Maria Torrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Noto, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- del decreto ingiuntivo n. 993/2024 emesso dal Tribunale Civile di Siracusa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. AL LL e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, dichiarato definitivamente esecutivo, a seguito di mancata opposizione, con decreto del 3 dicembre 2024, e in tale forma notificato in data 2 gennaio 2025, il Comune di Noto è stato condannato al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di €. 54.932,00, oltre interessi, come da domanda, e spese del procedimento monitorio.
2. Ciò premesso, in assenza di spontanea integrale esecuzione del titolo in epigrafe da parte dell’Ente ingiunto, la società ricorrente ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento, in caso di perdurante inottemperanza, anche a mezzo di commissario ad acta , con vittoria di spese.
2.1.1. Ha precisato, in proposito, la ricorrente che l’Amministrazione comunale, con deliberazione n. 3 del 16/1/2025 e n. 103 del 29/7/2025 avrebbe determinato di quantificare la somma non assoggettata ad esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. 267/2000, in € 9.939.854,32 per il 1° semestre 2025 ed € 9.939.854,32 per il 2° semestre 2025, lamentando che, tuttavia, la stessa Amministrazione avrebbe disposto innumerevoli ordinativi di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati e in spregio dell’ordine cronologico, tanto da rendere inefficaci in via assoluta le predette delibere di impignorabilità.
Per tali ragioni ha ritenuto pienamente sussistenti i presupposti di legge per chiedere e ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 993/2024, non eseguito dall’odierno Comune intimato.
3. L’Amministrazione, benché destinataria di regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
4. Nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Rileva il Collegio, alla luce della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo portato in esecuzione e della notifica dello stesso, che la procedura debba ritenersi ritualmente incardinata, con il decorso, altresì, del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell’inadempimento del Comune intimato e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo, in capo allo stesso, di dare completa ottemperanza al titolo divenuto oramai inoppugnabile.
5.1. Va precisato che la quantificazione delle somme impignorabili di cui all’art. 159 comma 2 TUEL, effettuata con le deliberazioni richiamate dalla stessa parte ricorrente, non comporta alcuna preclusione rispetto all’azione di ottemperanza in esame, non tanto perché, come analiticamente indicato dallo stesso ricorrente, nel periodo successivo all’adozione del decreto ingiuntivo, il Comune avrebbe pagato altre fatture non rientranti negli ambiti delle somme impignorabili, ma soprattutto perché anche le somme impignorabili, restano aggredibili mediante il giudizio di ottemperanza.
Da ultimo, infatti, è stato affermato che “ in materia di espropriazione forzata nei confronti degli Enti locali, l'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 non comprende, nel proprio ambito di applicazione, il giudizio di ottemperanza intrapreso nei confronti dell'Ente locale quale debitore principale. Non inibisce, inoltre, l'ottemperanza il vincolo di impignorabilità ai sensi dell'art. 159 del T.U.E.L., la cui applicabilità è limitata alle sole esecuzioni civili (facendo la norma letteralmente riferimento alle "procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti locali" e, al secondo comma, all'"esecuzione forzata"), stante la diversità strutturale e funzionale rispetto all'azione di ottemperanza ” (Cons. giust. amm. Sicilia, 11/10/2022, n. 1029).
5.2. Fatta tale precisazione, va chiarito che la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa.
5.3. Il Comune convenuto dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe, entro il termine di giorni novanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà, in via sostitutiva, un commissario ad acta , individuato nel Segretario generale del Comune di Avola, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità.
A seguito di istanza della parte interessata, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni novanta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l'obbligo del Comune di Noto di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina, fin da ora, Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Avola, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione odierna convenuta entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna Il Comune di Noto a al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AG NN BA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AL LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LL | AG NN BA |
IL SEGRETARIO