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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 624/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Fiumicino
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7367/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230127042075000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230127042075000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3680/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720230127042075000 notificata il 22/7/2023 relativa ad IMU anni 2014 e 2015 di € 2.579,88 chiedendone l'annullamento in quanto:
-l'IMU non è dovuta trattandosi di prima casa nella quale il contribuente risiede;
-inesistenza dei titoli sottostanti;
-decadenza per mancata iscrizione nei ruoli esattoriali nei termini di legge;
-prescrizione della pretesa erariale;
-importi al di sotto dei 1000 euro e, quindi, non dovuti;
-mancata conoscenza della cartella prima della scadenza del termine per la rottamazione del
30/6/2023;
-omessa notifica degli atti presupposti e invalidità o nullità della notifica;
-illegittimità della maggiorazione e del tasso di interesse applicato;
-invalidità della cartella per mancata sottoscrizione da parte di soggetto delegato alla firma, invalidità della delega e mancata allegazione della stessa. Si costituivano in primo grado AdER quale agente della riscossione, nonché il Comune di
Fiumicino quale ente impositore che hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con sentenza n. 7367/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna degli appellati alle spese del doppio grado da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2 quale procuratore antistatario.
L'appellante ha altresì richiesto la sospensiva, istanza accolta da questa Corte con ordinanza n. 997/25 del 20/5/2025.
AdER si è costituita in appello chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e, in via subordinata, in caso di accoglimento, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di AdER per quanto concerne il merito degli ati impugnati in quanto aspetti di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Anche il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio chiedendo
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene la Corte che deve essere esaminata l'eccezione inerente l'omessa notifica degli atti presupposti costituiti dagli accertamenti n. 9673 IMU 2014 e n. 9674 IMU 2015 asseritamente notificati il 28/6/2019. In proposito si osserva che sebbene sia AdER che il Comune di Fiumicino fossero regolarmente costituiti nel giudizio di primo grado, in tale fase né l'agente della riscossione né l'ente impositore hanno prodotto in atti la prova della notifica degli avvisi di accertamento al fine di confutare l'eccezione di omessa notifica degli stessi formulata dalla ricorrente.
La prova della notifica è stata infatti prodotta in secondo grado essendo inammissibile atteso che alla presente controversia, in quanto instaurata successivamente al 5/1/2024, è applicabile il disposto dell'art. 58 c. 3 del d.lgs n. 546/92 come modificato dal d.lvo n. 220/2023, il quale prevede il divieto di produzione nel giudizio di secondo grado delle notifiche degli atti impugnati ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado, divieto la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025, che ha ritenuto illegittimo il divieto di produzione in appello esclusivamente con riferimento alla produzione delle deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti. Conseguentemente l'eccezione è fondata e la fondatezza della censura è assorbente di ogni altra questione in quanto dall'omessa o, comunque, dalla non provata, notifica dell'atto presupposto, discende la nullità dell'atto consequenziale notificato atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni al fine di consentire al destinatario l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ragion per cui l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. n. 26660/2023).
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto in quanto fondato, con conseguente riforma della impugnata sentenza n. 7367/2024 della CGT di primo grado di Roma ed annullamento della cartella di pagamento n. 09720230127042075000. In considerazione del fatto che l'intervento interpretativo della Corte Costituzionale sulla portata dell'art. 58 d.lgs 546/92 è intervenuto in corso di giudizio sussistono motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese. Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 624/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Fiumicino
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7367/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230127042075000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230127042075000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3680/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720230127042075000 notificata il 22/7/2023 relativa ad IMU anni 2014 e 2015 di € 2.579,88 chiedendone l'annullamento in quanto:
-l'IMU non è dovuta trattandosi di prima casa nella quale il contribuente risiede;
-inesistenza dei titoli sottostanti;
-decadenza per mancata iscrizione nei ruoli esattoriali nei termini di legge;
-prescrizione della pretesa erariale;
-importi al di sotto dei 1000 euro e, quindi, non dovuti;
-mancata conoscenza della cartella prima della scadenza del termine per la rottamazione del
30/6/2023;
-omessa notifica degli atti presupposti e invalidità o nullità della notifica;
-illegittimità della maggiorazione e del tasso di interesse applicato;
-invalidità della cartella per mancata sottoscrizione da parte di soggetto delegato alla firma, invalidità della delega e mancata allegazione della stessa. Si costituivano in primo grado AdER quale agente della riscossione, nonché il Comune di
Fiumicino quale ente impositore che hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con sentenza n. 7367/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna degli appellati alle spese del doppio grado da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2 quale procuratore antistatario.
L'appellante ha altresì richiesto la sospensiva, istanza accolta da questa Corte con ordinanza n. 997/25 del 20/5/2025.
AdER si è costituita in appello chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e, in via subordinata, in caso di accoglimento, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di AdER per quanto concerne il merito degli ati impugnati in quanto aspetti di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Anche il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio chiedendo
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene la Corte che deve essere esaminata l'eccezione inerente l'omessa notifica degli atti presupposti costituiti dagli accertamenti n. 9673 IMU 2014 e n. 9674 IMU 2015 asseritamente notificati il 28/6/2019. In proposito si osserva che sebbene sia AdER che il Comune di Fiumicino fossero regolarmente costituiti nel giudizio di primo grado, in tale fase né l'agente della riscossione né l'ente impositore hanno prodotto in atti la prova della notifica degli avvisi di accertamento al fine di confutare l'eccezione di omessa notifica degli stessi formulata dalla ricorrente.
La prova della notifica è stata infatti prodotta in secondo grado essendo inammissibile atteso che alla presente controversia, in quanto instaurata successivamente al 5/1/2024, è applicabile il disposto dell'art. 58 c. 3 del d.lgs n. 546/92 come modificato dal d.lvo n. 220/2023, il quale prevede il divieto di produzione nel giudizio di secondo grado delle notifiche degli atti impugnati ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado, divieto la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025, che ha ritenuto illegittimo il divieto di produzione in appello esclusivamente con riferimento alla produzione delle deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti. Conseguentemente l'eccezione è fondata e la fondatezza della censura è assorbente di ogni altra questione in quanto dall'omessa o, comunque, dalla non provata, notifica dell'atto presupposto, discende la nullità dell'atto consequenziale notificato atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni al fine di consentire al destinatario l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ragion per cui l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. n. 26660/2023).
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto in quanto fondato, con conseguente riforma della impugnata sentenza n. 7367/2024 della CGT di primo grado di Roma ed annullamento della cartella di pagamento n. 09720230127042075000. In considerazione del fatto che l'intervento interpretativo della Corte Costituzionale sulla portata dell'art. 58 d.lgs 546/92 è intervenuto in corso di giudizio sussistono motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese. Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri