Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 225
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la normativa regionale consente l'iscrizione diretta a ruolo senza atti prodromici e che la Regione Sicilia non è legittimata passivamente in controversia.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del tributo

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo i termini interrotti e sospesi per effetto della normativa emergenziale (art. 68 DL 18/2020) e che la prescrizione delle cartelle è inconferente rispetto al preavviso di fermo amministrativo.

  • Rigettato
    Violazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo i termini interrotti e sospesi per effetto della normativa emergenziale (art. 68 DL 18/2020).

  • Rigettato
    Mancata intimazione ex art. 50 DPR 602/73

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 50 DPR 602/73 al preavviso di fermo amministrativo, citando la giurisprudenza della Cassazione che qualifica il fermo come atto estraneo all'esecuzione forzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 225
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 225
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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