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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 457/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400006196000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400006196000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400006196000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1914/2025 depositato il
22/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte ricorrente insiste in ricorso;
chiede in subordine, nell'ipotesi di soccombenza, la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata il 18/11/2024, relativa a tre cartelle per tassa automobilistica anni 2017, 2018 e 2019.
Eccepisce:
- Mancata notifica degli atti presupposti.
- Prescrizione triennale del tributo.
- Violazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle.
-Vizi della procedura di riscossione, in particolare per mancata intimazione ex art. 50 DPR
Si costituiva con proprie controdeduzioni la Regione Siciliana che sosteneva la regolare notifica delle cartelle prodromiche, la circostanza che la normativa regionale consente iscrizione diretta a ruolo senza atti prodromici, la sospensione della prescrizione per effetto della normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 DL 18/2020), con proroga di 24 mesi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni eccepiva la mancanza di legittimazione passiva per questioni relative alla debenza del tributo, la conferma della regolarità delle notifiche,
l'interruzione della prescrizione per effetto di atti successivi (intimazioni, preavvisi, ecc.).Chiedeva il rigetto del ricorso e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate nei termini previsti, come documentato dalle controparti.
Le eccezioni di prescrizione e decadenza non trovano accoglimento, in quanto i termini risultano interrotti e sospesi per effetto della normativa emergenziale (art. 68 DL 18/2020), che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza di 24 mesi.
in ogni caso, si osserva che la parte ricorrente non ha impugnato le cartelle, salvo poi quando è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo ritenere che i carichi siano prescritti Orbene, al riguardo, con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che
“il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n.
602/1973”.
Ancora, sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo Amministrativo non è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, la S.C. (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi “di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione”. Dovendo, alla luce di quanto sopra,ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contienel'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.....”. Le doglianze relative alla mancata intimazione ex art. 50 DPR 602/73 non sono pertanto fondate.
Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione nella misura in cui le cartelle siano state validamene notificate. Ciò riguarda anche le sanzioni non ponendosi appunto la questione della prescrizione con riferimento alla comunicazione preventiva. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle è inconferente ponendosi la stessa in rapporto alla eventuale intimazione di pagamento, peraltro regolarmente notificata.
Tra l'altro, non sussiste neanche l'obbligo di notifica di atti prodromici, in quanto la normativa regionale (L.
R. 16/2015 e L.R. 24/2016) consente l'iscrizione diretta a ruolo.
Pertanto si osserva che Regione Sicilia non è legittimata passivamente all'odierna controversia.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADER e di Regione
Sicilia nella misura di € 200,00 a favore di ciascuno di essi. Palermo 17.7.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 457/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400006196000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400006196000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400006196000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1914/2025 depositato il
22/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte ricorrente insiste in ricorso;
chiede in subordine, nell'ipotesi di soccombenza, la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata il 18/11/2024, relativa a tre cartelle per tassa automobilistica anni 2017, 2018 e 2019.
Eccepisce:
- Mancata notifica degli atti presupposti.
- Prescrizione triennale del tributo.
- Violazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle.
-Vizi della procedura di riscossione, in particolare per mancata intimazione ex art. 50 DPR
Si costituiva con proprie controdeduzioni la Regione Siciliana che sosteneva la regolare notifica delle cartelle prodromiche, la circostanza che la normativa regionale consente iscrizione diretta a ruolo senza atti prodromici, la sospensione della prescrizione per effetto della normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 DL 18/2020), con proroga di 24 mesi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni eccepiva la mancanza di legittimazione passiva per questioni relative alla debenza del tributo, la conferma della regolarità delle notifiche,
l'interruzione della prescrizione per effetto di atti successivi (intimazioni, preavvisi, ecc.).Chiedeva il rigetto del ricorso e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate nei termini previsti, come documentato dalle controparti.
Le eccezioni di prescrizione e decadenza non trovano accoglimento, in quanto i termini risultano interrotti e sospesi per effetto della normativa emergenziale (art. 68 DL 18/2020), che ha prorogato i termini di prescrizione e decadenza di 24 mesi.
in ogni caso, si osserva che la parte ricorrente non ha impugnato le cartelle, salvo poi quando è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo ritenere che i carichi siano prescritti Orbene, al riguardo, con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che
“il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n.
602/1973”.
Ancora, sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo Amministrativo non è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, la S.C. (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi “di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione”. Dovendo, alla luce di quanto sopra,ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contienel'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.....”. Le doglianze relative alla mancata intimazione ex art. 50 DPR 602/73 non sono pertanto fondate.
Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione nella misura in cui le cartelle siano state validamene notificate. Ciò riguarda anche le sanzioni non ponendosi appunto la questione della prescrizione con riferimento alla comunicazione preventiva. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle è inconferente ponendosi la stessa in rapporto alla eventuale intimazione di pagamento, peraltro regolarmente notificata.
Tra l'altro, non sussiste neanche l'obbligo di notifica di atti prodromici, in quanto la normativa regionale (L.
R. 16/2015 e L.R. 24/2016) consente l'iscrizione diretta a ruolo.
Pertanto si osserva che Regione Sicilia non è legittimata passivamente all'odierna controversia.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADER e di Regione
Sicilia nella misura di € 200,00 a favore di ciascuno di essi. Palermo 17.7.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO