Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Guglielmelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Giudicatrice, non costituita in giudizio;
Università degli studi Magna Graecia di AT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di AT, domiciliata in AT, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocata Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- ed -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua , del D.R. n. 992 del 25 giugno 2025 attraverso il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del “ concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in -OMISSIS- per laureati non medici per l'anno accademico 2024/2025 ”;
- di tutti gli atti concorsuali presupposti, compresi i verbali della Commissione trasmessi in data 10 giugno 2025, la nota del 20 giugno 2025 a firma del Responsabile del procedimento attestante la regolarità formale degli atti e delle operazioni concorsuali, le graduatorie provvisoria e definitiva nella parte in cui alla ricorrente non sono stati attribuiti i 10 punti per la tesi di laurea nonché di ogni altro atto amministrativo presupposto e conseguenziale e/o comunque connesso;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente all'inserimento al secondo posto della graduatoria definitiva del concorso de quo ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università degli studi Magna Graecia di AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. La ricorrente è insorta avverso gli esiti del concorso bandito dall’Università degli studi Magna Graecia di AT “ per l'ammissione alla scuola di specializzazione in -OMISSIS- per laureati non medici per l'anno accademico 2024/2025 ”, che l’hanno vista collocarsi al settimo posto della graduatoria di merito, sui quattro disponibili, con il punteggio complessivo di 68,80, e, quindi, non ammessa alla scuola.
In particolare, contesta il mancato riconoscimento, nella valutazione dei titoli, del punteggio per la voce “ Tesi di Laurea ”, riferendo, in fatto, che, formulata istanza di riesame della valutazione, il Presidente della Commissione, con mail del 19 giugno 2025, ne ha sostenuto la correttezza, rilevando che la tesi della ricorrente “ ha come relatore la Prof. -OMISSIS- che risulta essere docente di -OMISSIS-che non rientra tra gli esami valutabili da bando, pertanto non le è stato attribuito alcun punteggio ” e “ la Commissione, quindi, non ritiene di dover effettuare alcuna rettifica alla graduatoria finale ”.
La ricorrente sostiene quindi che, se la Commissione avesse operato legittimamente e le avesse assegnato il giusto punteggio per la tesi, ovvero 10 punti, in quanto sperimentale, avrebbe raggiunto un punteggio complessivo di 78,80, posizionandosi al secondo posto della graduatoria con diritto all’ammissione alla scuola.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
2.1. “ Macroscopica violazione del d.r. n.566 del 3/4/2025 (Bando di concorso), in particolare dell’articolo 8 ”, con il quale lamenta la violazione delle regole del bando di concorso;
2.2. “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento ”, ove contesta la manifesta illogicità e la contraddittorietà della valutazione, evidenziando che, rispetto a quanto avvenuto nella selezione in esame, nei medesimi concorsi per i passati anni accademici, ai quali pure aveva partecipato, l’Università resistente, per il medesimo titolo, le aveva riconosciuto 7 punti.
3. Si sono costituiti in giudizio la resistente e la controinteressata, instando per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
4. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 4 settembre 2025, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2025, il Collegio ha accolto l’istanza di tutela interinale, disponendo l’ammissione della ricorrente con riserva e in soprannumero alla Scuola di specializzazione.
5. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, risultando, in particolare, la fondatezza del primo motivo, con assorbimento del secondo.
6.1. La ricorrente contesta la valutazione della Commissione, riferendo di aver svolto una Tesi di Laurea dal titolo “ Trattamento con anticorpi monoclonali in pazienti affetti da COVID-19 presso l’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- ”, e sostenendo che, data la natura sperimentale della stessa, avrebbe dovuto esserle assegnato il punteggio massimo, pari a 10 punti.
6.2. In merito, l’art.8 del bando di gara, dedicato alla disciplina della valutazione dei titoli, prevede che, per la “ Tesi di Laurea ”, la Commissione possa attribuire al concorrente “ fino ad un massimo di 10 (dieci) punti”, altresì precisando che “[l]a Commissione esaminatrice stabilirà se la tesi del candidato sia stata svolta in materia attinente la Specializzazione per cui concorre. In caso affermativo, l’elaborato potrà essere valutato, con criteri preliminarmente stabiliti dalla Commissione medesima, fino ad un massimo di punti 10 (dieci) ”.
Dal verbale n-OMISSIS- del 21 maggio 2025, risulta poi che la Commissione, riunitasi per stabilire i criteri di valutazione dei titoli, ha stabilito, per il titolo “Tesi di laurea”, che “ [l]a Commissione esaminatrice stabilirà se la tesi del candidato sia stata svolta in materia degli esami valutabili ai fini del concorso ” – ovvero quelli che, in relazione al diverso titolo “ Esami del corso di Laurea attinenti la Scuola di Specializzazione ”, nello stesso verbale sono stati indicati come “ valutabili ”, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio – e, “ in caso affermativo ”, attribuirà 5 punti, per la “ tesi compilativa ”, e 10 punti, per la “ tesi sperimentale ”.
6.3. Come si è visto, l’Università resistente ha ritenuto di non poter attribuire alcun punteggio per la tesi della ricorrente, sul rilievo che il relatore di quest’ultima fosse docente di -OMISSIS-, non rientrante tra gli esami valutabili da bando.
Tale valutazione, tuttavia, si rivela illegittima, perché in contrasto con la regola posta dall’art.8 del bando di gara.
A monte, si rivela, del pari, illegittima la determinazione del criterio di valutazione in esame, da parte della Commissione, come espressa nel citato verbale n.-OMISSIS- del 21 maggio 2025.
Invero, secondo l’art.8 del bando di concorso, la tesi del candidato avrebbe dovuto conseguire un punteggio, fino a 10 punti, ove “ svolta in materia attinente la Specializzazione ”.
La Commissione, in sede di determinazione dei criteri, ha, di contro, stabilito che, ai fini dell’attribuzione del punteggio (di 5 o 10 punti, a seconda della natura compilativa o sperimentale della tesi), sarebbero state valutate le tesi svolte “ in materia degli esami valutabili ai fini del concorso ”.
In tal modo, tuttavia, la Commissione, anziché specificare le regole per la valutazione del titolo, entro i limiti della regola posta dal bando, ne ha stravolto il senso, dettando un criterio che si colloca al di fuori di essa.
Al riguardo, come condivisibilmente rimarcato dalla ricorrente, il bando, nel richiamare la “ materia attinente la scuola di specializzazione ”, aveva inteso evidentemente riferirsi alla materia oggetto del corso di studi specialistico de quo , ossia “ -OMISSIS- ”, non già ai singoli esami sostenuti.
Evidente come la Commissione, nel fare riferimento, per la valutabilità del titolo, agli “ esami valutabili ai fini del concorso ”, anziché alla “ materia attinente la Specializzazione ”, come previsto nel bando, abbia, di fatto, alterato il senso e la portata della regola del bando, introducendo un criterio diverso e nuovo, e anziché specificare i criteri per la valutazione del titolo, abbia introdotto una regola originale e inedita, che ha, di fatto, comportato la mancata valutazione di un titolo che, di contro, sulla base delle regole della lex specialis , avrebbe dovuto essere valutato, con l’attribuzione del relativo punteggio (una volta valutata la natura sperimentale o meno dell’elaborato).
Alla luce di tali rilievi, applicato l’art.8 del bando, depurato dall’illegittimo criterio di valutazione posto dalla Commissione, la tesi di laurea conseguita dalla ricorrente, sul “ Trattamento con anticorpi monoclonali in pazienti affetti da COVID-19 presso l’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- ”, avrebbe dovuto essere positivamente valutata, perché all’evidenza relativa ad una “ materia attinente la Specializzazione ” per cui concorreva, senza necessità di supplemento istruttorio.
7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento, in parte qua , degli atti gravati, cui consegue il dovere dell’amministrazione resistente di provvedere ad una nuova valutazione del titolo de quo , all’attribuzione del relativo punteggio, che tenga conto della natura compilativa o sperimentale della tesi, ed alla conseguente modifica della graduatoria finale.
8. Le spese possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi in essa coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando gli atti gravati, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo TR, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo TR |
IL SEGRETARIO