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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 10/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1163 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato il [...] in [...], residente in [...]
n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Lucci, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Sora, Via Vittorio Emanuele III n. 31;
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa:
- Accertare e dichiarare che il ricorrente a causa della malattia professionale sofferta, rubricata dall al n. 5511144324 è affetto da una menomazione dell'integrità CP_1
psico- fisica con un relativo danno biologico superiore al 20%;
- Per l'effetto condannare l' a corrispondere a parte ricorrente quanto dovuto CP_1
come per legge;
- Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
In particolare, deduceva il ricorrente che la malattia professionale denunciata presso l' CP_1
avesse avuto una valutazione, in termini di danno biologico, pari al 20%, non rappresentativa della reale menomazione all'integrità psico-fisica subita.
Deduceva altresì di aver tempestivamente proposto ricorso amministrativo con richiesta di visita collegiale, allegando una consulenza medico-legale di parte e di non essere mai stato convocato per detta visita.
Adiva, quindi, in ultima istanza l'Intestato Ufficio per una rivalutazione del danno biologico, chiedendone il riconoscimento nella misura del 26%, come da relazione di parte a firma del
Dott. (v. all. n. 3 al ricorso). Per_1
La causa è stata istruita mediante c.t.u. medico legale a cura della Dott.ssa e decisa ex Per_2 art. 127-ter c.p.c., previa dichiarazione di contumacia dell' ritualmente convenuta in CP_1
giudizio e non costituitasi.
Il ricorso è fondato.
Sulla base di quanto dedotto da parte ricorrente è stata disposta la c.t.u. medico – legale, ad esito della quale il consulente ha affermato che “dalla visita peritale e dall'esame della documentazione medica risulta che il Sig. presenta in esito all'infortunio del Parte_1
27.01.2012 le seguenti menomazioni “artrodesi sottoastralgica destra con posizionamento di due viti metalliche per grave artrosi post- traumatica secondaria frattura malleolo peroneale, cuboide, astragalo e calcagno dx. Esiti frattura epifisi distale radio dx e distacco stiloide ulnare dx con persistenza dei mezzi di sintesi” Grado complessivo danno biologico 22%”.
2 La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento delle consulenze tecniche, alle quali si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con riconoscimento del danno biologico non nella misura richiesta da parte ricorrente del 26%, bensì del 22% (valore comunque superiore alla valutazione operata da parte resistente), con conseguente condanna dell' CP_1
al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla legge con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 per i procedimenti in materia di previdenza di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che vada riconosciuto a parte ricorrente, a causa della malattia professionale di cui in atti, un grado di invalidità del 22% con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa e condanna l' al CP_1
pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.838,00 CP_1
oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. medica, liquidate come da CP_1
separato provvedimento.
Rieti, 10.01.2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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