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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
promossa:
[...]
nata in [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra di loro, dagli
Avv.ti . , Parte_2 Parte_3 Parte_4
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te pr.tempore con l' Avv. Giuseppe Napoli
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
“Voglia” il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
− accertare e dichiarare che la caduta dell'attrice e conseguentemente i danni patrimoniale e non riportati dalla medesima sono dovuta unicamente alla responsabilità da ascriversi al ex artt. 2051 e Controparte_1 2043 c.c.; − condannare il in persona del leg. Controparte_1 rapp.p.t., al pagamento dei danni non patrimoniali e patrimoniali sofferti dall'attrice, pari ad euro 41.461,00, in favore di Parte_1 ; il tutto oltre accessori dalla domanda al soddisfo;
− condannare
[...] il , ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 96 e Controparte_1 642, primo comma c.p.c. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
PARTE CONVENUTA
“PIACCIA” al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, statuire come appresso. 1) Ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla. Con vittoria di spese e compensi. Salvo ogni diritto”.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali all'esito delle quali, ritenuta la causa sufficientemente istruita, all'udienza del 5.02 2025 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc ed evasa allo scadere degli stessi .
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Assume parte attrice che il 26 novembre 2020, alle ore 18,00 circa, si trovava a percorrere a piedi, ad , la locale piazza Umberto I. Si CP_1 accingeva ad attraversare il corso Garibaldi all'altezza del “quartino” che dal lato ex bar ” porta al “quartino” verso l'istituto di Parte_5 credito;
allorché inciampava su alcune mattonelle Controparte_2 in pietra lavica buggerata di cui è pavimentata la strada che risultavano “ sprofondate rispetto al livello piano del manto stradale, con effetto buca, e altre due risultavano (e risultano tuttora) sollevate rispetto al livello piano del manto stradale, con effetto rialzo.”
così, cadeva rovinosamente a terra, riportando danni Parte_1 fisici.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento, oggi è causa al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti e per i quali il convenuto CP_1 non riconosce alcuna responsabilità
Tanto premesso.
L'attrice agisce contro il quale custode. CP_1
Dunque, la norma di riferimento è l'art. 2051 c.c. che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Occorre ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una
“insidia” quale che sia e la responsabilità del custode. Sul punto gli Ermellini hanno evidenziato che a prescindere dal caso concreto, il danneggiato è in ogni caso tenuto ad un dovere di ragionevole cautela, che impone l'adozione di «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile».
In particolare, la Cassazione ha statuito che “quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno”.
Secondo la Cassazione, in parole povere, la presenza di una buca stradale e/o tombino , o disconnessione, che sia, non può sempre condurre ad un risarcimento in favore del danneggiato, soprattutto nell'ipotesi in cui la situazione di potenziale pericolo sia prevedibile e preventivabile da parte di quest'ultimo (ad esempio perché l'incidente è avvenuto durante le ore diurne, o comunque in presenza di condizioni di visibilità favorevoli).
Peraltro, con riguardo alle c.d. cose inerti (come è una buca o un tombino), è onere del danneggiato dimostrare la pericolosità della cosa da cui ha subito il danno.
Nel caso in esame, l'attrice addebita l'evento lesivo subìto non solo alla “imperfezione “del manto stradale, ma anche alla scarsa illuminazione dei luoghi - circostanza contestata dal convenuto- allegando tuttavia foto del luogo della caduta, scattate solo di giorno.
In ogni caso anche a prescindere da questo elemento, occorre rilevare che non è indicato in maniera precisa il punto della caduta, attesa l'ampiezza degli spazi c.d. “quartini”.
Neppure la prova orale è stata illuminante.
Il teste infatti, escusso all'udienza del 6.02.2023, Testimone_1 ebbe a confermare lo stato delle mattonelle, ma nulla sull'inciampo di
. Parte_1
Sul punto, altro teste escusso alla stessa su indicata Testimone_2 udienza, ebbe a dichiarare di non aver visto inciampare la sig.ra , ma solo di averla vista cadere.
Dunque, un teste si è limitato alla descrizione dei luoghi;
l'altro ha solo saputo dire che la danneggiata cadde.
Ritenuto pertanto che non è stata raggiunta la prova certa e rigorosa del nesso di causalità richiesto quale onere probatorio ex art. 2051 c.c.ee che conseguentemente la responsabilità dell'evento lesivo è da imputare alla stessa danneggiata, la domanda va rigettata perché infondata in fatto e in diritto.
In ordine alle spese di lite si ritiene compensarle in ragione della reciproca soccombenza delle parti: l'una per non aver dato prova del nesso causale, l'altra per non aver provato compiutamente il caso fortuito quale esimente della propria responsabilità
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo, reictis adversis
Definitivamente pronunciando,
Rigetta la domanda
Compensa le spese.
Cosi deciso
Siracusa 14.10. 2025.
Il G.I.
Dr.ssa P. Fugallo