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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2916/2021 R.G., pendente tra e , con ordinanza del Parte_1 Controparte_1
07.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., assegna termine sino al 3/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 30.9.2025,
l'appellante concludeva riportandosi all'atto di appello, scritto nel quale aveva chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “.. In riforma della Sentenza impugnata, accogliere l'Appello proposto;
le conclusioni formulate in Primo Grado dall'odierno appellante e rigettare tutte le domande formulate dall'odierno appellato;
Condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i Gradi di Giudizio ..”.
L'appellato, , nelle note scritte depositate in data Controparte_1
27.9.2025, concludeva come segue: “ .. chiede che l' Ecc.ma Corte adita voglia rigettare il ricorso in appello così come proposto perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata n° 12/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2916/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 12/2021 del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 04.01.2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1964, residente in [...], procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Cardito (NA) via G. Marconi n°20;
APPELLANTE
pag. 2/17 E
(C.F. , in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., , rapp.to e difeso dall'avv. AT Di Controparte_2
IC (C.F. ), giusta procura in calce all'atto di C.F._2
appello notificato all'ente e giusta delibera della Giunta Comunale n°
113 del 22.11.2021 e determina del n. 478 del CP_1 CP_1
26.11.2021, depositati in atti;
APPELLATO
Oggetto: pagamento Iva e ritenuta d'acconto su compenso avvocato.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., l'avv. esponeva che: - il Parte_1
, con Delibera della Giunta Municipale n. 126 del CP_1 CP_1
26.05.2011, gli conferiva l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nella causa civile innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Afragola, promossa da fissando il compenso Parte_2
professionale da liquidare al termine del giudizio in € 2.000,00 complessivi;
- il giudizio si concludeva con sentenza n. 9172/2015, del
23.06.2015, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto, liquidate in € 5.456,50 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali, iva e cpa;
- il debitore,
[...]
, provvedeva a versare spontaneamente al legale dell'Ente la Pt_2
pag. 3/17 somma di € 5.270,97, a titolo di compensi professionali ed a versare spontaneamente al la somma di € 1.435,48 a titolo Controparte_1
di IVA ed € 1.254,79 a titolo di ritenuta d'acconto, mediante due bonifici bancari accreditati sul conto corrente del;
- Controparte_1
il , con decreto sindacale del 29.04.2013, gli CP_1 CP_1
conferiva, altresì, l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nella causa civile innanzi alla Corte di Appello di Napoli, promossa dalla
[...]
fissando quale compenso professionale da liquidare in Parte_3
favore del legale al termine del giudizio, la somma di € 3.000,00; - con sentenza n. 1057/2015 del 3.05.2015, la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello e condannava la società appellante al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 12.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, cpa e iva;
- la società debitrice,
[...]
provvedeva a versare spontaneamente all'istante la Parte_3
somma di € 11.592,00, a titolo di compensi professionali, mentre versava all'erario la somma di € 2.760,00, a titolo di ritenuta d'acconto ed al la somma di € 3.157,44 a titolo di IVA. Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse, l'avv. chiedeva volersi Parte_1
ingiungere, al , il pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 5.847,71, a titolo di Iva e ritenuta d'acconto, come risultante dalle fatture da questi emesse il 22.2.2016 ed il 28.4.2016.
Il Tribunale di Napoli Nord, disponendo in conformità alle richieste del legale, emetteva il decreto n. 96/17 del 30.11.2026, notificato all'Ente in data 17.01.2017.
Con citazione del 27.02.2017, il proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed evidenziava che entrambi pag. 4/17 i giudizi si erano conclusi con una statuizione di condanna al pagamento dei compensi professionali in favore dell'Ente pubblico vittorioso, senza distrazione in favore del difensore, tanto che, con delibera n. 56 del 3.10.2015, il incaricava il professionista di CP_1
recuperare le somme riferibili ai compensi di uno dei due giudizi.
L'ente opponente concludeva, pertanto, per la revoca del d.i., stante l'insussistenza del credito vantato dall'avv. , avendo questi già Parte_1
ottenuto somme maggiori rispetto a quelle oggetto di accordo con il
CP_1
La causa, a seguito di diversi rinvii per consentire alle parti di comporre bonariamente la lite, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24/09/2020, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Napoli Nord definiva il giudizio pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così disponeva: “
1. accoglie
l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 96/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 5.1.2017; 3. condanna
al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1
ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in: € 150,00 (centocinquanta/00) per spese ed € 1.618,00
(milleseicentodiciotto/00) per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, con atto tempestivamente notificato in data 24/06/2021, nel rispetto pag. 5/17 del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., l'avv. , il Parte_1
quale ne sollecitava la riforma, concludendo per l'accoglimento delle richieste dinanzi riportate.
Con comparsa depositata in data 12.12.2021, il , nel Controparte_1
costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza del gravame, concludendo per il suo rigetto.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al 3.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'opposizione proposta dall'Ente locale sostenendo che, al fine di determinare la spettanza delle somme che l'avv. aveva Parte_1
preteso con il ricorso monitorio, “sarebbe stato necessario, in primo luogo, determinare il compenso effettivamente spettante al professionista a prescindere da quanto liquidato dai Giudici dei rispettivi processi”.
Il Giudice di prime cure, infatti, nel richiamare il principio secondo cui la liquidazione degli onorari richiesti dall'avvocato al proprio cliente segue criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese pag. 6/17 fra le parti, affermava che “per stabilire se l'avv. ha Parte_1
diritto al pagamento dell'IVA e al versamento della ritenuta d'acconto all'erario per l'onorario dovuto dal per le due Controparte_1
prestazioni professionali sopra descritte sarebbe stato necessario, in primo luogo, determinare il compenso effettivamente spettante al professionista a prescindere da quanto liquidato dai Giudici dei rispettivi processi”.
Tuttavia, il Tribunale escludeva che il legale avesse allegato e dimostrato circostanze idonee a consentire la liquidazione del compenso e di conseguenza a determinare, sulla base di tale imponibile, l'Iva e la ritenuta d'acconto.
§ 4.
Con un unico motivo d'appello, l'avv. censurava la sentenza Parte_1
nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che esso appellante non avesse dimostrato la consistenza dell'attività professionale svolta, onde consentire al Giudice di liquidare il compenso a lui spettante, deducendo che “l'attività concreta, effettivamente svolta dall'appellante si può desumere agevolmente dalla lettura delle Sentenze in atti. Il
Tribunale possedeva tutti gli elementi necessari per determinare il compenso spettante secondo i parametri del D.M. 55/2014”.
Secondo l'istante sussisteva, anche ai sensi dell'art. 44 del Codice
Deontologico Forense, il diritto del difensore di trattenere le somme liquidate in sentenza a carico della controparte, a titolo di pagamento di diritti ed onorari, nel caso in cui lo stesso non fosse stato ancora pagato dal proprio cliente e, questo, anche quando, come accaduto pag. 7/17 nella specie, la sentenza aveva liquidato i compensi in misura superiore rispetto a quanto pattuito nel contratto di patrocinio.
Invero, opinava l'appellante, era illegittima la pretesa del di CP_1
trattenere per sé parte delle somme versate dai terzi al difensore dell'Ente a titolo di competenze professionali, pari alla differenza tra l'importo liquidato dai Giudici e quanto pattuito con questi al momento del conferimento dell'incarico, poiché, così ragionando, si sarebbe permesso al di trarre un ingiustificato vantaggio patrimoniale, CP_1
pur essendosi lo stesso innegabilmente avvantaggiato delle prestazioni rese dal professionista.
Tra l'altro, a detta dell'appellante, il aveva finanche CP_1
riconosciuto il credito di esso istante, avendo manifestato formalmente la volontà di procedere al versamento di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, l'appellante concludeva sostenendo che quanto affermato dal
Giudice di prime cure non poteva esser condiviso, anche in ragione del fatto che gli onorari che erano stati liquidati con le sentenze conclusive dei giudizi presupposti erano inferiori ai cd. parametri minimi.
§ 5.
Tanto premesso, l'appello va rigettato, sebbene per una motivazione diversa rispetto a quella esposta dal Tribunale.
A giudizio della Corte, l'avv. non ha alcun titolo per ottenere il Parte_1
pagamento dell'Iva e della ritenuta d'acconto, calcolate in percentuale all'imponibile liquidato, rispettivamente, dal Tribunale e dalla Corte
d'Appello a titolo di compenso con le sentenze emesse nei giudizi presupposti, non trovandosi nella condizione di avvocato anticipatario pag. 8/17 delle spese, come tale titolare, nei confronti del proprio cliente, del credito al pagamento dell'iva da questi dedotta o deducibile.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità, esclusivamente con riferimento a casi in cui l'avvocato era anticipatario delle spese, ha affermato il principio secondo cui l'iva non debba essergli corrisposta dal soccombente, bensì dal cliente abilitato a detrarla a titolo di rivalsa.
In tal senso, è ricorrente in giurisprudenza la massima, applicazione del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, secondo cui
“L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.” (Cass. Civ.
Sentenza n. 2474 del 21/02/2012; Cass. Civ.
Ordinanza n. 22279 del 13/09/2018).
Ebbene, il principio secondo cui il professionista è legittimato a chiedere il pagamento dell'Iva esclusivamente al proprio cliente trova applicazione nei casi in cui l'avvocato si sia dichiarato anticipatario delle spese e abbia ottenuto, con il provvedimento di liquidazione delle spese e competenze, il titolo per agire nei confronti della parte soccombente.
pag. 9/17 Nel caso di specie, l'avv. , come è pacifico tra le parti, ha Parte_1
ottenuto il pagamento degli onorari e delle spese, liquidate nelle predette sentenze, direttamente dalle parti soccombenti dei due giudizi, pur non essendo distrattario ed in una misura maggiore rispetto a quanto era stato da esso convenuto con l'Ente locale.
Inoltre, il fatto che le parti soccombenti abbiano, spontaneamente, corrisposto al legale le somme, liquidate nelle sentenze in favore dell'Ente, non consente di assimilare la posizione dello a Parte_1
quella dell'avvocato dichiaratosi anticipatario, in quanto solo quest'ultimo è titolare del diritto di credito al compenso liquidato giudizialmente, mentre, nella specie, l'appellante ha ottenuto il pagamento in assenza di titolo, sicché la fattispecie configura un caso di pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo.
Né, invero, è, nella specie, dimostrato che l'odierno appellante fosse stato autorizzato dal a riscuotere gli importi liquidati a titolo CP_1
di spese processuali nelle sentenze del Tribunale e della Corte di
Appello di Napoli o che, comunque, il abbia manifestato in CP_1
qualche modo la volontà di profittare del pagamento effettuato dai terzi ( e , al fine di estinguere il proprio Pt_2 Parte_3
debito verso l'avv. . Parte_1
In contrario, depone il rilievo per cui, come documentato dall'originario opponente, quest'ultimo, con delibera n. 56 del
03.10.2015, aveva incaricato l'odierno appellante, avv. , di Parte_1
recuperare le somme di cui alla sentenza n. 9172/15 e tale delibera, alla lettera c), espressamente prevedeva che “le somme riscosse dal
pag. 10/17 debitore, a seguito della procedura di recupero attivata, saranno versate direttamente al . CP_1
Del pari non soccorre il rilievo dell'appellante per il quale il difensore, ancorché non distrattario, sarebbe legittimato a trattenere per sé le somme (maggiori del compenso da esso pattuito con il proprio cliente) liquidate dal Giudice a carico della controparte soccombente.
Tale deduzione, nella misura in cui intende valorizzare la previsione di cui all'art. 44 dell'allora vigente Codice Deontologico Forense, non considera che la stessa giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 23017 del 2015), ha chiarito, in continuità con un consolidato orientamento giurisprudenziale, che “le norme del codice deontologico di un ordine professionale, al di fuori dell'ambito disciplinare, non sono assimilabili a norme di diritto operanti nell'ordinamento generale, né possono essere considerate tali nell'accezione”.
Quindi, nella specie, non essendosi in ambito disciplinare, le stesse non hanno efficacia cogente nei rapporti tra avvocato e cliente.
L'affermazione dell'appellante è, altresì, smentita ulteriormente dal principio, anche esso richiamato nella Sentenza n. 23017 del 2015, secondo il quale “il procuratore ad litem, se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore (cfr. in tal senso Cass. 24.4.1971, n. 1199)
..”.
Da quanto precede discende che l'avv. sia titolare del solo Parte_1
credito nascente dalle due delibere di incarico ad esso conferite dal con le quali l'ammontare del compenso era stata determinato CP_1
pag. 11/17 in misura significativamente inferiore a quella riconosciuta nelle sentenze emesse all'esito dei giudizi presupposti. E, ovviamente, solo in relazione a detti compensi, l'avv. avrebbe avuto titolo per Parte_1
ottenere dal cliente, (nella specie, il , il versamento dell'Iva. CP_1
Al riguardo, pare, poi, dirimente evidenziare che gli importi concretamente riscossi dal professionista, per effetto dei pagamenti spontanei eseguiti dai terzi ( e ), ascendano ad Pt_2 Parte_3
una somma (pari a complessivi euro 16.862,97), di gran lunga superiore al totale degli accessori (Iva e ritenuta d'acconto) cui il medesmo avrebbe avuto diritto.
Infatti, considerato che, come visto, il compenso ad esso dovuto dal era stato convenuto tra le parti in complessivi 5.000,00 euro CP_1
per entrambi i giudizi nei quali aveva patrocinato l'ente, l'Iva spettante al difensore avrebbe dovuto calcolarsi come segue:
Parte_4
€ 5.000,00
[...]
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 750,00
SA TI (4%) € 230,00
Totale imponibile € 5.980,00
IVA 22% su Imponibile € 1.315,60
Totale documento € 7.295,60
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese) € 1.150,00
Netto a pagare € 6.145,60.
Quindi, il compenso riscosso dai terzi supera di gran lunga l'ammontare del credito spettante al professionista, per cui, anche e pag. 12/17 soprattutto per tale assorbente ragione, la pretesa azionata in giudizio deve essere disattesa.
Neppure è condivisibile il rilievo per cui, a ragionare nei termini sin qui esposti, si consentirebbe al di lucrare la differenza tra i CP_1
maggiori compensi liquidati nelle sentenze e le minori somme concordate con il difensore.
Siffatta deduzione è anch'essa infondata, avendo la SAzione chiarito
“.. (v. Cass. n. 21235-13; Cass. n. 1900-17, Cass. n. 14293-18) che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti - e solo in mancanza di quest'ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice;
.. non rilevano, in ipotesi di libera pattuizione del compenso, neppure i minimi tariffari, giacché la previsione di codesti non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, visto che risponde all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale dell'intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni ove
a esso contrarie .. i profili della locupletazione .. e della violazione delle norme sulla dignità del lavoro non sono coerenti con l'avvenuta stipulazione di un valido patto sul compenso, che ha natura negoziale e che quindi suppone doversi far riferimento, quale base della pag. 13/17 regolamentazione dei livelli di interesse, alla sola volontà delle parti stipulanti, secondo l'interesse economico di ciascuno: in una parola, all'autonomia contrattuale” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 7904 del
2020).
In ragione di quanto sin qui detto, deve allora ritenersi che l'avv.
non sia titolare di alcun diritto di credito nei confronti del Parte_1
appellato, a titolo di iva e di ritenuta d'acconto, su compensi e CP_1
spese dovuti all'ente locale ed al cui incasso non era mai stato autorizzato.
Del resto, giova soggiungere che il documento prot. n. 13267 del
26.9.2016, avente ad oggetto l'”autorizzazione al pagamento diretto importi sentenza del Tribunale di Napoli n. 9839/2016” emesso dal
Comune di , non si riferisce ai giudizi de quibus, come è reso CP_1
evidente dalla premessa dell'atto in esame nella quale si faceva riferimento ad un giudizio instaurato da e Controparte_3
nei confronti dell'ente pubblico, non da Controparte_4 Parte_2
e dalla controparti dei giudizi rispetto ai
[...] Parte_3
quali il legale chiedeva, nel presente giudizio, il pagamento dell'iva sui compensi liquidati con il titolo giudiziale.
Inoltre, il provvedimento de quo non conteneva alcun riferimento allo stesso , concludendosi con l'autorizzazione, alla società Parte_1
assicuratrice al pagamento di quanto statuito con Controparte_5
sent. n. 9839/2016 del Tribunale di Napoli, titolo diverso da quelli a cui l'appellante faceva riferimento nella allegazione dei presupposti di fatto della sua pretesa.
pag. 14/17 Pertanto, non corrisponde al vero quanto affermato dall'appellante secondo cui “il ha esplicitamente riconosciuto il CP_1 CP_1
credito vantato dall'appellante” in quanto “il Responsabile del Servizio
Contenzioso, conn°2 comunicazioni in atti invitava il Funzionario
Responsabile del Servizio Finanziario dello stesso Ente a versare l'Iva e la ritenuta d'acconto per cui è causa… l'Ente rinunciava formalmente ad incassare qualsivoglia somma di danaro relativa alle liquidazioni giudiziali per cui è causa”, non essendovi in atti alcun documento di riconoscimento del debito.
In conclusione, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal primo Giudice, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
§ 6.
Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali del presente Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo a norma D.M.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum con riconoscimento dei compensi tabellari medi di cui al detto scaglione, ad eccezione che per la fase di trattazione/istruttoria per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi stante la ridotta attività difensiva espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
AT Di IC, dichiaratasi antistataria.
pag. 15/17 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Avv. AT Di
IC, difensore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ) Persona_1
pag. 16/17 pag. 17/17
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2916/2021 R.G., pendente tra e , con ordinanza del Parte_1 Controparte_1
07.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., assegna termine sino al 3/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 30.9.2025,
l'appellante concludeva riportandosi all'atto di appello, scritto nel quale aveva chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “.. In riforma della Sentenza impugnata, accogliere l'Appello proposto;
le conclusioni formulate in Primo Grado dall'odierno appellante e rigettare tutte le domande formulate dall'odierno appellato;
Condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i Gradi di Giudizio ..”.
L'appellato, , nelle note scritte depositate in data Controparte_1
27.9.2025, concludeva come segue: “ .. chiede che l' Ecc.ma Corte adita voglia rigettare il ricorso in appello così come proposto perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata n° 12/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2916/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 12/2021 del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 04.01.2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1964, residente in [...], procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Cardito (NA) via G. Marconi n°20;
APPELLANTE
pag. 2/17 E
(C.F. , in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., , rapp.to e difeso dall'avv. AT Di Controparte_2
IC (C.F. ), giusta procura in calce all'atto di C.F._2
appello notificato all'ente e giusta delibera della Giunta Comunale n°
113 del 22.11.2021 e determina del n. 478 del CP_1 CP_1
26.11.2021, depositati in atti;
APPELLATO
Oggetto: pagamento Iva e ritenuta d'acconto su compenso avvocato.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., l'avv. esponeva che: - il Parte_1
, con Delibera della Giunta Municipale n. 126 del CP_1 CP_1
26.05.2011, gli conferiva l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nella causa civile innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Afragola, promossa da fissando il compenso Parte_2
professionale da liquidare al termine del giudizio in € 2.000,00 complessivi;
- il giudizio si concludeva con sentenza n. 9172/2015, del
23.06.2015, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto, liquidate in € 5.456,50 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali, iva e cpa;
- il debitore,
[...]
, provvedeva a versare spontaneamente al legale dell'Ente la Pt_2
pag. 3/17 somma di € 5.270,97, a titolo di compensi professionali ed a versare spontaneamente al la somma di € 1.435,48 a titolo Controparte_1
di IVA ed € 1.254,79 a titolo di ritenuta d'acconto, mediante due bonifici bancari accreditati sul conto corrente del;
- Controparte_1
il , con decreto sindacale del 29.04.2013, gli CP_1 CP_1
conferiva, altresì, l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nella causa civile innanzi alla Corte di Appello di Napoli, promossa dalla
[...]
fissando quale compenso professionale da liquidare in Parte_3
favore del legale al termine del giudizio, la somma di € 3.000,00; - con sentenza n. 1057/2015 del 3.05.2015, la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello e condannava la società appellante al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 12.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, cpa e iva;
- la società debitrice,
[...]
provvedeva a versare spontaneamente all'istante la Parte_3
somma di € 11.592,00, a titolo di compensi professionali, mentre versava all'erario la somma di € 2.760,00, a titolo di ritenuta d'acconto ed al la somma di € 3.157,44 a titolo di IVA. Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse, l'avv. chiedeva volersi Parte_1
ingiungere, al , il pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 5.847,71, a titolo di Iva e ritenuta d'acconto, come risultante dalle fatture da questi emesse il 22.2.2016 ed il 28.4.2016.
Il Tribunale di Napoli Nord, disponendo in conformità alle richieste del legale, emetteva il decreto n. 96/17 del 30.11.2026, notificato all'Ente in data 17.01.2017.
Con citazione del 27.02.2017, il proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed evidenziava che entrambi pag. 4/17 i giudizi si erano conclusi con una statuizione di condanna al pagamento dei compensi professionali in favore dell'Ente pubblico vittorioso, senza distrazione in favore del difensore, tanto che, con delibera n. 56 del 3.10.2015, il incaricava il professionista di CP_1
recuperare le somme riferibili ai compensi di uno dei due giudizi.
L'ente opponente concludeva, pertanto, per la revoca del d.i., stante l'insussistenza del credito vantato dall'avv. , avendo questi già Parte_1
ottenuto somme maggiori rispetto a quelle oggetto di accordo con il
CP_1
La causa, a seguito di diversi rinvii per consentire alle parti di comporre bonariamente la lite, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24/09/2020, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Napoli Nord definiva il giudizio pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così disponeva: “
1. accoglie
l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 96/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 5.1.2017; 3. condanna
al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1
ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in: € 150,00 (centocinquanta/00) per spese ed € 1.618,00
(milleseicentodiciotto/00) per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, con atto tempestivamente notificato in data 24/06/2021, nel rispetto pag. 5/17 del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., l'avv. , il Parte_1
quale ne sollecitava la riforma, concludendo per l'accoglimento delle richieste dinanzi riportate.
Con comparsa depositata in data 12.12.2021, il , nel Controparte_1
costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza del gravame, concludendo per il suo rigetto.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al 3.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'opposizione proposta dall'Ente locale sostenendo che, al fine di determinare la spettanza delle somme che l'avv. aveva Parte_1
preteso con il ricorso monitorio, “sarebbe stato necessario, in primo luogo, determinare il compenso effettivamente spettante al professionista a prescindere da quanto liquidato dai Giudici dei rispettivi processi”.
Il Giudice di prime cure, infatti, nel richiamare il principio secondo cui la liquidazione degli onorari richiesti dall'avvocato al proprio cliente segue criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese pag. 6/17 fra le parti, affermava che “per stabilire se l'avv. ha Parte_1
diritto al pagamento dell'IVA e al versamento della ritenuta d'acconto all'erario per l'onorario dovuto dal per le due Controparte_1
prestazioni professionali sopra descritte sarebbe stato necessario, in primo luogo, determinare il compenso effettivamente spettante al professionista a prescindere da quanto liquidato dai Giudici dei rispettivi processi”.
Tuttavia, il Tribunale escludeva che il legale avesse allegato e dimostrato circostanze idonee a consentire la liquidazione del compenso e di conseguenza a determinare, sulla base di tale imponibile, l'Iva e la ritenuta d'acconto.
§ 4.
Con un unico motivo d'appello, l'avv. censurava la sentenza Parte_1
nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che esso appellante non avesse dimostrato la consistenza dell'attività professionale svolta, onde consentire al Giudice di liquidare il compenso a lui spettante, deducendo che “l'attività concreta, effettivamente svolta dall'appellante si può desumere agevolmente dalla lettura delle Sentenze in atti. Il
Tribunale possedeva tutti gli elementi necessari per determinare il compenso spettante secondo i parametri del D.M. 55/2014”.
Secondo l'istante sussisteva, anche ai sensi dell'art. 44 del Codice
Deontologico Forense, il diritto del difensore di trattenere le somme liquidate in sentenza a carico della controparte, a titolo di pagamento di diritti ed onorari, nel caso in cui lo stesso non fosse stato ancora pagato dal proprio cliente e, questo, anche quando, come accaduto pag. 7/17 nella specie, la sentenza aveva liquidato i compensi in misura superiore rispetto a quanto pattuito nel contratto di patrocinio.
Invero, opinava l'appellante, era illegittima la pretesa del di CP_1
trattenere per sé parte delle somme versate dai terzi al difensore dell'Ente a titolo di competenze professionali, pari alla differenza tra l'importo liquidato dai Giudici e quanto pattuito con questi al momento del conferimento dell'incarico, poiché, così ragionando, si sarebbe permesso al di trarre un ingiustificato vantaggio patrimoniale, CP_1
pur essendosi lo stesso innegabilmente avvantaggiato delle prestazioni rese dal professionista.
Tra l'altro, a detta dell'appellante, il aveva finanche CP_1
riconosciuto il credito di esso istante, avendo manifestato formalmente la volontà di procedere al versamento di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, l'appellante concludeva sostenendo che quanto affermato dal
Giudice di prime cure non poteva esser condiviso, anche in ragione del fatto che gli onorari che erano stati liquidati con le sentenze conclusive dei giudizi presupposti erano inferiori ai cd. parametri minimi.
§ 5.
Tanto premesso, l'appello va rigettato, sebbene per una motivazione diversa rispetto a quella esposta dal Tribunale.
A giudizio della Corte, l'avv. non ha alcun titolo per ottenere il Parte_1
pagamento dell'Iva e della ritenuta d'acconto, calcolate in percentuale all'imponibile liquidato, rispettivamente, dal Tribunale e dalla Corte
d'Appello a titolo di compenso con le sentenze emesse nei giudizi presupposti, non trovandosi nella condizione di avvocato anticipatario pag. 8/17 delle spese, come tale titolare, nei confronti del proprio cliente, del credito al pagamento dell'iva da questi dedotta o deducibile.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità, esclusivamente con riferimento a casi in cui l'avvocato era anticipatario delle spese, ha affermato il principio secondo cui l'iva non debba essergli corrisposta dal soccombente, bensì dal cliente abilitato a detrarla a titolo di rivalsa.
In tal senso, è ricorrente in giurisprudenza la massima, applicazione del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, secondo cui
“L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.” (Cass. Civ.
Sentenza n. 2474 del 21/02/2012; Cass. Civ.
Ordinanza n. 22279 del 13/09/2018).
Ebbene, il principio secondo cui il professionista è legittimato a chiedere il pagamento dell'Iva esclusivamente al proprio cliente trova applicazione nei casi in cui l'avvocato si sia dichiarato anticipatario delle spese e abbia ottenuto, con il provvedimento di liquidazione delle spese e competenze, il titolo per agire nei confronti della parte soccombente.
pag. 9/17 Nel caso di specie, l'avv. , come è pacifico tra le parti, ha Parte_1
ottenuto il pagamento degli onorari e delle spese, liquidate nelle predette sentenze, direttamente dalle parti soccombenti dei due giudizi, pur non essendo distrattario ed in una misura maggiore rispetto a quanto era stato da esso convenuto con l'Ente locale.
Inoltre, il fatto che le parti soccombenti abbiano, spontaneamente, corrisposto al legale le somme, liquidate nelle sentenze in favore dell'Ente, non consente di assimilare la posizione dello a Parte_1
quella dell'avvocato dichiaratosi anticipatario, in quanto solo quest'ultimo è titolare del diritto di credito al compenso liquidato giudizialmente, mentre, nella specie, l'appellante ha ottenuto il pagamento in assenza di titolo, sicché la fattispecie configura un caso di pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo.
Né, invero, è, nella specie, dimostrato che l'odierno appellante fosse stato autorizzato dal a riscuotere gli importi liquidati a titolo CP_1
di spese processuali nelle sentenze del Tribunale e della Corte di
Appello di Napoli o che, comunque, il abbia manifestato in CP_1
qualche modo la volontà di profittare del pagamento effettuato dai terzi ( e , al fine di estinguere il proprio Pt_2 Parte_3
debito verso l'avv. . Parte_1
In contrario, depone il rilievo per cui, come documentato dall'originario opponente, quest'ultimo, con delibera n. 56 del
03.10.2015, aveva incaricato l'odierno appellante, avv. , di Parte_1
recuperare le somme di cui alla sentenza n. 9172/15 e tale delibera, alla lettera c), espressamente prevedeva che “le somme riscosse dal
pag. 10/17 debitore, a seguito della procedura di recupero attivata, saranno versate direttamente al . CP_1
Del pari non soccorre il rilievo dell'appellante per il quale il difensore, ancorché non distrattario, sarebbe legittimato a trattenere per sé le somme (maggiori del compenso da esso pattuito con il proprio cliente) liquidate dal Giudice a carico della controparte soccombente.
Tale deduzione, nella misura in cui intende valorizzare la previsione di cui all'art. 44 dell'allora vigente Codice Deontologico Forense, non considera che la stessa giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 23017 del 2015), ha chiarito, in continuità con un consolidato orientamento giurisprudenziale, che “le norme del codice deontologico di un ordine professionale, al di fuori dell'ambito disciplinare, non sono assimilabili a norme di diritto operanti nell'ordinamento generale, né possono essere considerate tali nell'accezione”.
Quindi, nella specie, non essendosi in ambito disciplinare, le stesse non hanno efficacia cogente nei rapporti tra avvocato e cliente.
L'affermazione dell'appellante è, altresì, smentita ulteriormente dal principio, anche esso richiamato nella Sentenza n. 23017 del 2015, secondo il quale “il procuratore ad litem, se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore (cfr. in tal senso Cass. 24.4.1971, n. 1199)
..”.
Da quanto precede discende che l'avv. sia titolare del solo Parte_1
credito nascente dalle due delibere di incarico ad esso conferite dal con le quali l'ammontare del compenso era stata determinato CP_1
pag. 11/17 in misura significativamente inferiore a quella riconosciuta nelle sentenze emesse all'esito dei giudizi presupposti. E, ovviamente, solo in relazione a detti compensi, l'avv. avrebbe avuto titolo per Parte_1
ottenere dal cliente, (nella specie, il , il versamento dell'Iva. CP_1
Al riguardo, pare, poi, dirimente evidenziare che gli importi concretamente riscossi dal professionista, per effetto dei pagamenti spontanei eseguiti dai terzi ( e ), ascendano ad Pt_2 Parte_3
una somma (pari a complessivi euro 16.862,97), di gran lunga superiore al totale degli accessori (Iva e ritenuta d'acconto) cui il medesmo avrebbe avuto diritto.
Infatti, considerato che, come visto, il compenso ad esso dovuto dal era stato convenuto tra le parti in complessivi 5.000,00 euro CP_1
per entrambi i giudizi nei quali aveva patrocinato l'ente, l'Iva spettante al difensore avrebbe dovuto calcolarsi come segue:
Parte_4
€ 5.000,00
[...]
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 750,00
SA TI (4%) € 230,00
Totale imponibile € 5.980,00
IVA 22% su Imponibile € 1.315,60
Totale documento € 7.295,60
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese) € 1.150,00
Netto a pagare € 6.145,60.
Quindi, il compenso riscosso dai terzi supera di gran lunga l'ammontare del credito spettante al professionista, per cui, anche e pag. 12/17 soprattutto per tale assorbente ragione, la pretesa azionata in giudizio deve essere disattesa.
Neppure è condivisibile il rilievo per cui, a ragionare nei termini sin qui esposti, si consentirebbe al di lucrare la differenza tra i CP_1
maggiori compensi liquidati nelle sentenze e le minori somme concordate con il difensore.
Siffatta deduzione è anch'essa infondata, avendo la SAzione chiarito
“.. (v. Cass. n. 21235-13; Cass. n. 1900-17, Cass. n. 14293-18) che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti - e solo in mancanza di quest'ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice;
.. non rilevano, in ipotesi di libera pattuizione del compenso, neppure i minimi tariffari, giacché la previsione di codesti non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, visto che risponde all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale dell'intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni ove
a esso contrarie .. i profili della locupletazione .. e della violazione delle norme sulla dignità del lavoro non sono coerenti con l'avvenuta stipulazione di un valido patto sul compenso, che ha natura negoziale e che quindi suppone doversi far riferimento, quale base della pag. 13/17 regolamentazione dei livelli di interesse, alla sola volontà delle parti stipulanti, secondo l'interesse economico di ciascuno: in una parola, all'autonomia contrattuale” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 7904 del
2020).
In ragione di quanto sin qui detto, deve allora ritenersi che l'avv.
non sia titolare di alcun diritto di credito nei confronti del Parte_1
appellato, a titolo di iva e di ritenuta d'acconto, su compensi e CP_1
spese dovuti all'ente locale ed al cui incasso non era mai stato autorizzato.
Del resto, giova soggiungere che il documento prot. n. 13267 del
26.9.2016, avente ad oggetto l'”autorizzazione al pagamento diretto importi sentenza del Tribunale di Napoli n. 9839/2016” emesso dal
Comune di , non si riferisce ai giudizi de quibus, come è reso CP_1
evidente dalla premessa dell'atto in esame nella quale si faceva riferimento ad un giudizio instaurato da e Controparte_3
nei confronti dell'ente pubblico, non da Controparte_4 Parte_2
e dalla controparti dei giudizi rispetto ai
[...] Parte_3
quali il legale chiedeva, nel presente giudizio, il pagamento dell'iva sui compensi liquidati con il titolo giudiziale.
Inoltre, il provvedimento de quo non conteneva alcun riferimento allo stesso , concludendosi con l'autorizzazione, alla società Parte_1
assicuratrice al pagamento di quanto statuito con Controparte_5
sent. n. 9839/2016 del Tribunale di Napoli, titolo diverso da quelli a cui l'appellante faceva riferimento nella allegazione dei presupposti di fatto della sua pretesa.
pag. 14/17 Pertanto, non corrisponde al vero quanto affermato dall'appellante secondo cui “il ha esplicitamente riconosciuto il CP_1 CP_1
credito vantato dall'appellante” in quanto “il Responsabile del Servizio
Contenzioso, conn°2 comunicazioni in atti invitava il Funzionario
Responsabile del Servizio Finanziario dello stesso Ente a versare l'Iva e la ritenuta d'acconto per cui è causa… l'Ente rinunciava formalmente ad incassare qualsivoglia somma di danaro relativa alle liquidazioni giudiziali per cui è causa”, non essendovi in atti alcun documento di riconoscimento del debito.
In conclusione, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal primo Giudice, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
§ 6.
Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali del presente Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo a norma D.M.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum con riconoscimento dei compensi tabellari medi di cui al detto scaglione, ad eccezione che per la fase di trattazione/istruttoria per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi stante la ridotta attività difensiva espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
AT Di IC, dichiaratasi antistataria.
pag. 15/17 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Avv. AT Di
IC, difensore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ) Persona_1
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