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Sentenza 14 aprile 2021
Sentenza 14 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2021, n. 14042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14042 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL SA nato a [...] A CREMANO il 29/12/1989 avverso la sentenza del 05/11/2020 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata emessa il 5 novembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri nei confronti di LV EL, imputato dei reati di cui agli artt. 416, 479, in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen. e 40 d.lgs 504 del 1995. 2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 416 cod. pen. giacché — si sostiene —il Giudice del patteggiamento non aveva fatto buon governo degli insegnamenti della Corte di cassazione quanto alla distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato. Da Penale Sent. Sez. 5 Num. 14042 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 03/03/2021 un'attenta analisi delle prove, si evincerebbe che la condotta del ricorrente doveva essere ricondotta alla seconda e non alla prima figura di reato e, di conseguenza, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari sarebbe censurabile perché non si era soffermata sul tema della stabilità del vincolo associativo e sull'indeterminatezza del disegno criminoso, che contraddistinguono la fattispecie ex art. 416 cod. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione del reato di falso nell'ipotesi di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen. Tutte le condotte contestate al EL potevano, al più, integrare la fattispecie di cui all'art. 482 cod. pen., che si applica quando ad agire sia un privato non concorrente con un Pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che non può correlarsi alla falsità ideologica. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso, in ragione della genericità delle censure. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile siccome teso — come si evince testualmente dal ricorso — a contestare la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta configurabilità non già dell'associazione per delinquere, ma del concorso di persone nel reato continuato. L'inammissibilità deriva, in primo luogo, dal fatto che la parte deduce — peraltro in maniera marcatamente generica — vizio di motivazione ancorché oggi la sentenza di patteggiamento sia censurabile solo per i motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., vale a dire per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. In secondo luogo, quand'anche si volesse ritenere che la parte ponga una questione di qualificazione giuridica, essa incontrerebbe comunque lo sbarramento costituito dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto 2 contenuto in sentenza i è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, AN Kaddche, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presuppongano, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente pone una questione di qualificazione giuridica, sostenendo che, essendo EL un privato, non potrebbe essergli addebitato il reato di cui all'art. 479 cod. pen. Ebbene, muovendo dall'impostazione teorica sopra precisata quanto ai limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nell'attuale cornice normativa, il Collegio osserva che, dai motivi di ricorso, dalla sentenza impugnata e dall'esame dei capi di imputazione, non si ravvisa l'error iuris lamentato dalla parte. Ed invero, per quanto è possibile comprendere dai dati come sopra ricavabili, EL — a proposito dei singoli reati-fine — ha agito in concorso, tra gli altri, con i titolari dei depositi dei prodotti energetici, che sottoscrivevano i DAS (Documenti di Accompagnamento Semplificati), soggetti la cui condotta è descritta nei singoli capi di imputazione di falso ed il cui coinvolgimento non è stato oggetto di alcuna smentita o precisazione da parte del ricorrente. Ebbene, detti soggetti sono da considerarsi, nella redazione del predetto documento, investiti di una pubblica funzione ed il DAS è considerato pacificamente un atto pubblico, così come lo erano i modelli H ter 16 che il DAS ha sostituito, considerato che l'attestazione della provenienza del prodotto petrolifero dal deposito in esso indicato nonché la prova della sua identità e delle circostanze soggettive di spazio e di tempo che ne accompagnano il trasporto scaturiscono in modo originario dall'attività direttamente compiuta o, comunque, 3 avvenuta sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale che forma il documento (Sez. U, n. 544 del 29/10/1983, dep. 1984, Mario, Rv. 162201; Sez. 5, n. 31019 del 07/07/2006, LI, Rv. 235221; Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991, AC, Rv. 187208; Sez. 6, n. 10333 del 20/02/1990, Abbena, Rv. 184894; Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 1990, Bettinelli, Rv. 184925; Sez. 3, n. 3161 del 11/01/1984, Landi, Rv. 163560; Sez. 5, n. 2659 del 22/01/1981, Cattano, Rv. 148206; Sez. 5, n. 3778 del 12/01/1979, Banchelli, Rv. 141787; sulla sostituzione del modello H ter 16 da parte del DAS e sulla persistente natura di atto pubblico del documento, cfr. Sez. 5, n. 1511 del 14/12/2010, dep. 2011, PA, Rv. 249078; Sez. 5, n. 44023 del 04/11/2010, LI, Rv. 249125). OV precisare — a conferma dell'integrale correttezza della contestazione in diritto — che le sentenze AC, PA e LI, sia per il modello H ter 16 che per il DAS, hanno sostenuto la fidefacenza dei documenti in discorso. Ne consegue che il ricorrente, concorrendo con i Pubblici Ufficiali sottoscrittori dei DAS falsi, ha concorso nel delitto di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata da questi commesso e che, di conseguenza, la doglianza del ricorrente è manifestamente infondata. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/3/2021.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata emessa il 5 novembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri nei confronti di LV EL, imputato dei reati di cui agli artt. 416, 479, in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen. e 40 d.lgs 504 del 1995. 2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 416 cod. pen. giacché — si sostiene —il Giudice del patteggiamento non aveva fatto buon governo degli insegnamenti della Corte di cassazione quanto alla distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato. Da Penale Sent. Sez. 5 Num. 14042 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 03/03/2021 un'attenta analisi delle prove, si evincerebbe che la condotta del ricorrente doveva essere ricondotta alla seconda e non alla prima figura di reato e, di conseguenza, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari sarebbe censurabile perché non si era soffermata sul tema della stabilità del vincolo associativo e sull'indeterminatezza del disegno criminoso, che contraddistinguono la fattispecie ex art. 416 cod. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione del reato di falso nell'ipotesi di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen. Tutte le condotte contestate al EL potevano, al più, integrare la fattispecie di cui all'art. 482 cod. pen., che si applica quando ad agire sia un privato non concorrente con un Pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che non può correlarsi alla falsità ideologica. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso, in ragione della genericità delle censure. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile siccome teso — come si evince testualmente dal ricorso — a contestare la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta configurabilità non già dell'associazione per delinquere, ma del concorso di persone nel reato continuato. L'inammissibilità deriva, in primo luogo, dal fatto che la parte deduce — peraltro in maniera marcatamente generica — vizio di motivazione ancorché oggi la sentenza di patteggiamento sia censurabile solo per i motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., vale a dire per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. In secondo luogo, quand'anche si volesse ritenere che la parte ponga una questione di qualificazione giuridica, essa incontrerebbe comunque lo sbarramento costituito dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto 2 contenuto in sentenza i è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, AN Kaddche, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presuppongano, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente pone una questione di qualificazione giuridica, sostenendo che, essendo EL un privato, non potrebbe essergli addebitato il reato di cui all'art. 479 cod. pen. Ebbene, muovendo dall'impostazione teorica sopra precisata quanto ai limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nell'attuale cornice normativa, il Collegio osserva che, dai motivi di ricorso, dalla sentenza impugnata e dall'esame dei capi di imputazione, non si ravvisa l'error iuris lamentato dalla parte. Ed invero, per quanto è possibile comprendere dai dati come sopra ricavabili, EL — a proposito dei singoli reati-fine — ha agito in concorso, tra gli altri, con i titolari dei depositi dei prodotti energetici, che sottoscrivevano i DAS (Documenti di Accompagnamento Semplificati), soggetti la cui condotta è descritta nei singoli capi di imputazione di falso ed il cui coinvolgimento non è stato oggetto di alcuna smentita o precisazione da parte del ricorrente. Ebbene, detti soggetti sono da considerarsi, nella redazione del predetto documento, investiti di una pubblica funzione ed il DAS è considerato pacificamente un atto pubblico, così come lo erano i modelli H ter 16 che il DAS ha sostituito, considerato che l'attestazione della provenienza del prodotto petrolifero dal deposito in esso indicato nonché la prova della sua identità e delle circostanze soggettive di spazio e di tempo che ne accompagnano il trasporto scaturiscono in modo originario dall'attività direttamente compiuta o, comunque, 3 avvenuta sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale che forma il documento (Sez. U, n. 544 del 29/10/1983, dep. 1984, Mario, Rv. 162201; Sez. 5, n. 31019 del 07/07/2006, LI, Rv. 235221; Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991, AC, Rv. 187208; Sez. 6, n. 10333 del 20/02/1990, Abbena, Rv. 184894; Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 1990, Bettinelli, Rv. 184925; Sez. 3, n. 3161 del 11/01/1984, Landi, Rv. 163560; Sez. 5, n. 2659 del 22/01/1981, Cattano, Rv. 148206; Sez. 5, n. 3778 del 12/01/1979, Banchelli, Rv. 141787; sulla sostituzione del modello H ter 16 da parte del DAS e sulla persistente natura di atto pubblico del documento, cfr. Sez. 5, n. 1511 del 14/12/2010, dep. 2011, PA, Rv. 249078; Sez. 5, n. 44023 del 04/11/2010, LI, Rv. 249125). OV precisare — a conferma dell'integrale correttezza della contestazione in diritto — che le sentenze AC, PA e LI, sia per il modello H ter 16 che per il DAS, hanno sostenuto la fidefacenza dei documenti in discorso. Ne consegue che il ricorrente, concorrendo con i Pubblici Ufficiali sottoscrittori dei DAS falsi, ha concorso nel delitto di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata da questi commesso e che, di conseguenza, la doglianza del ricorrente è manifestamente infondata. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/3/2021.