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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI NC RI, Relatore
MANCINI NC, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TKQCR3N00106 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------------ Resistente/Appellato: -------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21/12/2024 la società di cui in epigrafe impugnato: l'attpo di recupero n. .
TKQCR3N00106-2024 relativo ai periodi d'imposta: 2021 - 2022 - 2023 - 2024, tributi: II.DD. + I.V.A., emesso ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 600/73, con icui si procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione, ex art. 17 D. Lgs n. 241/1997, negli anni 2021, 2022, 2023 e
2024, per il complessivo importo di euro 301.061,83 (oltre sanzioni ed interessi).
La Ricorrente_1 srls, averva beneficiato delle agevolazioni fiscali “bonus sud”, in seguito alla comunicazione presentata nel 2020 all'Agenzia delle Entrate per la fruizione del credito d'imposta relativa agli investimenti nel mezzogiorno, (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015).
L'Ufficio al fine di valutare l'effettività, la congruità e la strumentalità dell'investimento, che ha generato l'ingente credito d'imposta compensato dalla contribuente, aveva notificato l'invito (n. I00290/2022) a presentarsi di persona o a mezzo rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento avviato nei suoi confronti.
In seguito all'esame della documentazione consegnata dalla parte, nonché di quella fornita dal Consorzio_1 di Terracina, fornitore della ricorrente, erano emerse diverse anomalie che attestano l'inesistenza del credito compensato,
La società ricorrente impugna il suddetto atto di recupero e ne contesta la legittimità nonché la fondatezza della pretesa fiscale e conseguentemente delle sanzioni irrogate, eccependo:
- Vizio di competenza, di procedimento, di partecipazione del contribuente e di validità degli atti per omessa effettività del contraddittorio – violazione art. 6 bis e art. 7 bis L. 212/2000;
- Vizio motivazione – violazione art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000;
- Infondatezza delle conclusioni con le quali l'Ufficio motiva l'avviso di accertamento;
- Erroneità della presunzione di ubicazione del bene strumentale in territorio non rientrante nell'agevolazione del bonus sud;
- Errata applicazione delle sanzioni per il credito d'imposta inesistente
– violazione dell'art. 13, comma 5, D. Lgs n. 471/1997 e sm.i.
Pertanto, la ricorrente, previa richiesta di sospensione dell'atto impugnato, concludeva per l'annullamento dell'atto di recupero impugnato, in via subordinata l'annullamento dell'atto di recupero con la rideterminazione delle sanzioni, con condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'Ufficio resisendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta un vizio procedimentale, vale a dire l'omessa partecipazione del contribuente al contraddittorio informale ed effettivo, previsto a pena di annullabilità, dall'art. 6 bis L. 212/2000.
La doglianza è infondata.
Infatti, se è vero che il Legislatore ha previsto al 1° comma dell'art. 6 bis L. n. 212/2000, il “Principio del contraddittorio preventivo e generalizzato”, disponendo che “Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”, è altrettanto vero che al successivo 2° comma, stabilisce che “Non sussiste il diritto al contraddittorio, ai sensi del presente articolo, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con
Decreto del M.E.F., nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Chiarendo con successiva interpretazione autentica dell'articolo 6 bis dello Statuto del contribuente, attraverso l'articolo 7 bis, comma 1, introdotto nel D.L. n. 39/2024, dalla legge di conversione n. 67/2024, che il comma 1 dell'art. 6 bis L. 212/2000 “si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzioni tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento dei crediti di imposta inesistenti”.
A tal proposito si evidenzia, che il D.M. 24.04.2024, individua gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che non sono preceduti dal contraddittorio informale ed effettivo. Inoltre, all'art. 2, specifica che per atto automatizzato o sostanzialmente automatizzato, debba intendersi qualsiasi provvedimento emesso dall'Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa P.A.
Conseguentemente, il predetto D.M. declina in modo compiuto tutti gli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio, previsto dall'art. 6 bis, tra i quali sono compresi anche gli “atti di recupero di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 600/1973, predisposti sulla base dell'incrocio di dati”.
Con il secondo motivo la parte ricorrentye lamenta il vizio di motivazione dell'atto di recupero, in quanto non consentirebbe al contribuente il diritto di conoscere nticipatamente le ragioni e gli elementi essenziali che hanno determinato la sua adozione e quindi l'opportunità di impugnarlo o prestare acquiescenza.
Il motivo è infondato : Invero, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, l'Ufficio con la comunicazione n. I00290/2022, non ha richiesto soltanto la consegna di alcuni specifici documenti, ma anche di tutta la documentazione relativa al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ed alla imbarcazione oggetto dell'investimento-. .
Con il terzo motivo la parte eccepisce l'infondatezza dell'atto di recupero.
Anche il presente motivo è assolutamente inconferente e va disatteso.
Con riferimento alla sede operativa dell'attività di noleggio dell'imbarcazione, dalla disamina del contratto di leasing n. BL01862750, sottoscritto dalla ricorrente, non emerge alcuna struttura operativa sita a Salerno in Indirizzo_1
, diversamente da quanto riportato dal contribuente nella comunicazione prodotta per l'agevolazione fiscale.
Dall'analisi dei dati presenti c/o la Camera di Commercio risulta soltanto che la Ricorrente_1 srls ha aperto una sede in data 4.11.2020 con attività dichiarata di: “Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (incluso i pedalò) …”.
Orbene, ai fini della fruizione del bonus Sud, l'Amministrazione finanziaria ha ben specificato l'ambito di applicazione della relativa normativa.
Infatti, la circolare n. 34/E/2016, dà una chiara definizione del significato da attribuire all'accezione di “struttura operativa”, specificando che con la stessa debba intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori indicati nella normativa di vantaggio, in cui il beneficiario esercita l'attività.
Può trattarsi di un autonomo ramo d'azienda, piuttosto che di un'autonoma diramazione territoriale dell'azienda o di una linea di produzione, ma deve connotarsi come centro autonomo di imputazione di costi e profitti e non rappresentare parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale, ovvero nel medesimo perimetro aziendale.
In conclusione, la struttura produttiva deve individuarsi nell'ambito di ciascun comune “agevolato” in cui l'impresa esercita la propria attività; in altri termini, essa si identifica con l'insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell'impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.
Alla luce di quanto esposto, è di palmare evidenza che la sede dichiarata, dalla Ricorrente_1 srls, in Salerno alla Indirizzo_1, non può rappresentare un centro di interessi dotato di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, visto che non conta propri dipendente, la sede non risulta pubblicizzata, l'ufficio consiste in una porzione di immobile di
15,00 mq, con l'uso dei servizi igienici da identificarsi e concordarsi, stando a quanto indicato nel contratto di comodato, allegato al ricorso, redatto per scrittura privata non autenticata e carente di registrazione, pertanto, privo di valenza probatoria per molteplici motivi. Innanzi tutto la sua esibizione è da considerarsi tardiva e soggetta alla preclusione dell'art. 32 del DPR 600/73, poiché l'Ufficio aveva chiesto con apposito invito, emesso ai sensi della normativa appena richiamata, tutta la documentazione che desse prova della spettanza del credito ex art. 1, comma 98, della Legge 208/2015; semmai in ottemperanza alla richiesta avanzata, il contratto doveva essere esibito in quanto necessario ad attestare uno dei requisiti fondamentali per l'accesso all'agevolazione in contestazione, ovvero l'esistenza di una struttura operativa nella zona assistita considerato che la società aveva ed ha il domicilio fiscale a Frosinone. In secondo luogo, la tipologia di scrittura e l'assenza della registrazione impediscono di datare con certezza il documento in questione privandolo, di conseguenza, di qualsivoglia valenza probatoria.
A maggior ragione, se si pensa che la sede principale dell'impresa, il cui oggetto sociale è rappresentato dal commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, si trova a duecento chilometri di distanza da quella operativa agevolata.
Per quanto concerne, l'assenza di entrate derivanti dall'attività di noleggio dell'imbarcazione, come ulteriore rilievo formulato dall'Amministrazione finanziaria, si ritiene che la tardiva ed inammissibile esibizione delle fatture in questa sede, per le ragioni che saranno meglio esplicitate nel successivo capo, non sia in alcun modo utile a smentire le risultanze dell'attività di controllo. Infatti, nella denegata ipotesi in cui si volessero ritenere validamente esibite, la semplice produzione delle fatture non dimostra né l'effettività dell'operazione, né tanto meno che il relativo ricavo sia stato considerato ai fini della determinazione del reddito imponibile, da cui comunque, giova ricordarlo, non scaturisce alcun versamento d'imposta grazie al credito. Del pari le fatture non dimostrano l'esistenza di entrate sufficienti derivanti dall'attività di noleggio dell'imbarcazione, affinché la stessa possa qualificarsi come vera e propria attività imprenditoriale, vale a dire, come esercizio professionale di un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi. Infatti, i ricavi conseguiti con l'attività produttiva negli anni 2020,
2021 e 2022, sarebbero pari ad appena € 60.000,00 a fronte dei costi d'esercizio sostenuti, ammontanti ad
€ 18.989,82 e di un investimento iniziale di Euro 913.000,00 per l'acquisto dell'imbarcazione.
In conclusione, per quanto rappresentato, risultano particolarmente evidenti tanto la mancanza di strumentalità del bene oggetto di investimento rispetto all'attività esercitata, quanto l'assenza di sufficienti entrate dall'attività di noleggio dell'imbarcazione, per cui l'atto di recupero appare ben motivato e non inficiato da vizi formali o sostanziali.
Con il quarto motivo la parte eccepisce l'erroneità della presunzione di ubicazione del bene strumentale in territorio non rientrante nell'agevolazione del bonus sud.
Anche il suddetto motivo va disatteso.
Come già innanzi evidenziato, l'Ufficio sebbene avesse richiesto tutta la documentazione relativa al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ed in paertiocolare ogni informazione utile relativa alla imbarcazione non ha ricevuto riscontro dalla ricorrente che non ha provveduto a consegnare integralmente la documentazione nei termini indicati.
Per quanto evidenziato e suffragato dalla documentazione prodotta dal
Consorzio_1 di Terracina, nonché da quella depositata da parte ricorrente, risulta di palmare evidenza che l'imbarcazione oggetto dell'agevolazione fiscale, non si trova in Campania, ma nel Lazio, precisamente a Terracina (LT) e quindi in una località non rientrante nei luoghi agevolati dal credito d'imposta in oggetto.
Con l'ultimo motivo di ricorso, la società ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 4 e 5, del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i.
Secondo parte ricorrente, nella presente fattispecie, il credito piuttosto che inesistente sarebbe non spettante e di conseguenza sarebbe da applicarsi l'irrogazione della sanzione, prevista dal comma 4, pari al 30% del credito indebitamente compensato, in luogo della sanzione più grave (100 – 200%) prevista dal successivo comma 5.
Nel caso di specie ricorrono esattamente entrambe le condizioni previste dal vigente articolo 13, comma 5, del D. Lgs. 472/97: l'Ufficio ha contestato l'inesistenza del fatto costitutivo dell'agevolazione, ovvero il presupposto fondante il credito d'imposta, e il credito in discussione non è rilevabile dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 poiché il credito, se indicato correttamente in dichiarazione, proprio come avvenuto nel caso di specie, sfugge ad un recupero meramente automatizzato o cartolare, ma unicamente a mezzo di un controllo sostanziale che vada ad appurare nel merito la sussistenza dei requisiti sostanziali per usufruire del credito.
Per quanto riguarda il presupposto costitutivo, vale a dire l'insussistenza del diritto di credito vantato dalla ricorrente, lo stesso si appalesa in tutta la sua interezza, dalle evidenze riscontrate durante i controlli eseguiti dall'Ufficio finanziario.
Infatti, come si evince dalla descrizione delle fatture, prodotte dal Consorzio_1 , l'imbarcazione oggetto dell'agevolazione del bonus Sud, salvo breve periodo di stazionamento nel porto di Nominativo_1 (SA), (peraltro informazioni del tutto inoperanti perché prodotte solo in fase contenziosa, oltre i termini richiesti) per tutto il periodo interessato si è trovato presso il porto di Terracina (LT), non rientrante tra i luoghi agevolati dal credito.
Inoltre la società non dispone di dipendenti negli anni: 2020, 2021,
2022, 2023; non ha mai disposto di personale marittimo ed il bene oggetto dell'investimento non è strumentale all'attività esercitata dalla società.
Infine, la sede operativa della società, (come rilevato dall'esame del contratto di comodato, redatto per scrittura privata non autenticata, non ha data certa, peraltro anch'esso prodotto oltre i termini e dunque inutilizzabile), sarebbe costituita da quindici metri quadri, con i servizi igienici ancora da individuare, messa a disposizione dal venditore dell'imbarcazione stessa società venditrice.
Pertanto, risulta ben evidente che la Ricorrente_1, ha utilizzato un credito “Bonus Sud” pari ad € 301.061,83 ritenuto inesistente per i motivi innanzi riportati.
Appare, dunque, corretto l'operato dell'Ufficio finanziario ad emettere l'atto di recupero, ex art. 38 bis DPR 600/1973, per la riscossione di quanto dovuto ex lege, ossia l'importo da riversare, dei correlati interessi maturati a decorrere dalle date di utilizzo del credito e della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D. Lgs n. 471/97.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia resistente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 6.240,00 oltre accessori dovuti per legge.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI NC RI, Relatore
MANCINI NC, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TKQCR3N00106 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------------ Resistente/Appellato: -------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21/12/2024 la società di cui in epigrafe impugnato: l'attpo di recupero n. .
TKQCR3N00106-2024 relativo ai periodi d'imposta: 2021 - 2022 - 2023 - 2024, tributi: II.DD. + I.V.A., emesso ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 600/73, con icui si procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione, ex art. 17 D. Lgs n. 241/1997, negli anni 2021, 2022, 2023 e
2024, per il complessivo importo di euro 301.061,83 (oltre sanzioni ed interessi).
La Ricorrente_1 srls, averva beneficiato delle agevolazioni fiscali “bonus sud”, in seguito alla comunicazione presentata nel 2020 all'Agenzia delle Entrate per la fruizione del credito d'imposta relativa agli investimenti nel mezzogiorno, (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015).
L'Ufficio al fine di valutare l'effettività, la congruità e la strumentalità dell'investimento, che ha generato l'ingente credito d'imposta compensato dalla contribuente, aveva notificato l'invito (n. I00290/2022) a presentarsi di persona o a mezzo rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento avviato nei suoi confronti.
In seguito all'esame della documentazione consegnata dalla parte, nonché di quella fornita dal Consorzio_1 di Terracina, fornitore della ricorrente, erano emerse diverse anomalie che attestano l'inesistenza del credito compensato,
La società ricorrente impugna il suddetto atto di recupero e ne contesta la legittimità nonché la fondatezza della pretesa fiscale e conseguentemente delle sanzioni irrogate, eccependo:
- Vizio di competenza, di procedimento, di partecipazione del contribuente e di validità degli atti per omessa effettività del contraddittorio – violazione art. 6 bis e art. 7 bis L. 212/2000;
- Vizio motivazione – violazione art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000;
- Infondatezza delle conclusioni con le quali l'Ufficio motiva l'avviso di accertamento;
- Erroneità della presunzione di ubicazione del bene strumentale in territorio non rientrante nell'agevolazione del bonus sud;
- Errata applicazione delle sanzioni per il credito d'imposta inesistente
– violazione dell'art. 13, comma 5, D. Lgs n. 471/1997 e sm.i.
Pertanto, la ricorrente, previa richiesta di sospensione dell'atto impugnato, concludeva per l'annullamento dell'atto di recupero impugnato, in via subordinata l'annullamento dell'atto di recupero con la rideterminazione delle sanzioni, con condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'Ufficio resisendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta un vizio procedimentale, vale a dire l'omessa partecipazione del contribuente al contraddittorio informale ed effettivo, previsto a pena di annullabilità, dall'art. 6 bis L. 212/2000.
La doglianza è infondata.
Infatti, se è vero che il Legislatore ha previsto al 1° comma dell'art. 6 bis L. n. 212/2000, il “Principio del contraddittorio preventivo e generalizzato”, disponendo che “Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”, è altrettanto vero che al successivo 2° comma, stabilisce che “Non sussiste il diritto al contraddittorio, ai sensi del presente articolo, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con
Decreto del M.E.F., nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Chiarendo con successiva interpretazione autentica dell'articolo 6 bis dello Statuto del contribuente, attraverso l'articolo 7 bis, comma 1, introdotto nel D.L. n. 39/2024, dalla legge di conversione n. 67/2024, che il comma 1 dell'art. 6 bis L. 212/2000 “si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzioni tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento dei crediti di imposta inesistenti”.
A tal proposito si evidenzia, che il D.M. 24.04.2024, individua gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che non sono preceduti dal contraddittorio informale ed effettivo. Inoltre, all'art. 2, specifica che per atto automatizzato o sostanzialmente automatizzato, debba intendersi qualsiasi provvedimento emesso dall'Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa P.A.
Conseguentemente, il predetto D.M. declina in modo compiuto tutti gli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio, previsto dall'art. 6 bis, tra i quali sono compresi anche gli “atti di recupero di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 600/1973, predisposti sulla base dell'incrocio di dati”.
Con il secondo motivo la parte ricorrentye lamenta il vizio di motivazione dell'atto di recupero, in quanto non consentirebbe al contribuente il diritto di conoscere nticipatamente le ragioni e gli elementi essenziali che hanno determinato la sua adozione e quindi l'opportunità di impugnarlo o prestare acquiescenza.
Il motivo è infondato : Invero, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, l'Ufficio con la comunicazione n. I00290/2022, non ha richiesto soltanto la consegna di alcuni specifici documenti, ma anche di tutta la documentazione relativa al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ed alla imbarcazione oggetto dell'investimento-. .
Con il terzo motivo la parte eccepisce l'infondatezza dell'atto di recupero.
Anche il presente motivo è assolutamente inconferente e va disatteso.
Con riferimento alla sede operativa dell'attività di noleggio dell'imbarcazione, dalla disamina del contratto di leasing n. BL01862750, sottoscritto dalla ricorrente, non emerge alcuna struttura operativa sita a Salerno in Indirizzo_1
, diversamente da quanto riportato dal contribuente nella comunicazione prodotta per l'agevolazione fiscale.
Dall'analisi dei dati presenti c/o la Camera di Commercio risulta soltanto che la Ricorrente_1 srls ha aperto una sede in data 4.11.2020 con attività dichiarata di: “Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (incluso i pedalò) …”.
Orbene, ai fini della fruizione del bonus Sud, l'Amministrazione finanziaria ha ben specificato l'ambito di applicazione della relativa normativa.
Infatti, la circolare n. 34/E/2016, dà una chiara definizione del significato da attribuire all'accezione di “struttura operativa”, specificando che con la stessa debba intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori indicati nella normativa di vantaggio, in cui il beneficiario esercita l'attività.
Può trattarsi di un autonomo ramo d'azienda, piuttosto che di un'autonoma diramazione territoriale dell'azienda o di una linea di produzione, ma deve connotarsi come centro autonomo di imputazione di costi e profitti e non rappresentare parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale, ovvero nel medesimo perimetro aziendale.
In conclusione, la struttura produttiva deve individuarsi nell'ambito di ciascun comune “agevolato” in cui l'impresa esercita la propria attività; in altri termini, essa si identifica con l'insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell'impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.
Alla luce di quanto esposto, è di palmare evidenza che la sede dichiarata, dalla Ricorrente_1 srls, in Salerno alla Indirizzo_1, non può rappresentare un centro di interessi dotato di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, visto che non conta propri dipendente, la sede non risulta pubblicizzata, l'ufficio consiste in una porzione di immobile di
15,00 mq, con l'uso dei servizi igienici da identificarsi e concordarsi, stando a quanto indicato nel contratto di comodato, allegato al ricorso, redatto per scrittura privata non autenticata e carente di registrazione, pertanto, privo di valenza probatoria per molteplici motivi. Innanzi tutto la sua esibizione è da considerarsi tardiva e soggetta alla preclusione dell'art. 32 del DPR 600/73, poiché l'Ufficio aveva chiesto con apposito invito, emesso ai sensi della normativa appena richiamata, tutta la documentazione che desse prova della spettanza del credito ex art. 1, comma 98, della Legge 208/2015; semmai in ottemperanza alla richiesta avanzata, il contratto doveva essere esibito in quanto necessario ad attestare uno dei requisiti fondamentali per l'accesso all'agevolazione in contestazione, ovvero l'esistenza di una struttura operativa nella zona assistita considerato che la società aveva ed ha il domicilio fiscale a Frosinone. In secondo luogo, la tipologia di scrittura e l'assenza della registrazione impediscono di datare con certezza il documento in questione privandolo, di conseguenza, di qualsivoglia valenza probatoria.
A maggior ragione, se si pensa che la sede principale dell'impresa, il cui oggetto sociale è rappresentato dal commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, si trova a duecento chilometri di distanza da quella operativa agevolata.
Per quanto concerne, l'assenza di entrate derivanti dall'attività di noleggio dell'imbarcazione, come ulteriore rilievo formulato dall'Amministrazione finanziaria, si ritiene che la tardiva ed inammissibile esibizione delle fatture in questa sede, per le ragioni che saranno meglio esplicitate nel successivo capo, non sia in alcun modo utile a smentire le risultanze dell'attività di controllo. Infatti, nella denegata ipotesi in cui si volessero ritenere validamente esibite, la semplice produzione delle fatture non dimostra né l'effettività dell'operazione, né tanto meno che il relativo ricavo sia stato considerato ai fini della determinazione del reddito imponibile, da cui comunque, giova ricordarlo, non scaturisce alcun versamento d'imposta grazie al credito. Del pari le fatture non dimostrano l'esistenza di entrate sufficienti derivanti dall'attività di noleggio dell'imbarcazione, affinché la stessa possa qualificarsi come vera e propria attività imprenditoriale, vale a dire, come esercizio professionale di un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi. Infatti, i ricavi conseguiti con l'attività produttiva negli anni 2020,
2021 e 2022, sarebbero pari ad appena € 60.000,00 a fronte dei costi d'esercizio sostenuti, ammontanti ad
€ 18.989,82 e di un investimento iniziale di Euro 913.000,00 per l'acquisto dell'imbarcazione.
In conclusione, per quanto rappresentato, risultano particolarmente evidenti tanto la mancanza di strumentalità del bene oggetto di investimento rispetto all'attività esercitata, quanto l'assenza di sufficienti entrate dall'attività di noleggio dell'imbarcazione, per cui l'atto di recupero appare ben motivato e non inficiato da vizi formali o sostanziali.
Con il quarto motivo la parte eccepisce l'erroneità della presunzione di ubicazione del bene strumentale in territorio non rientrante nell'agevolazione del bonus sud.
Anche il suddetto motivo va disatteso.
Come già innanzi evidenziato, l'Ufficio sebbene avesse richiesto tutta la documentazione relativa al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno ed in paertiocolare ogni informazione utile relativa alla imbarcazione non ha ricevuto riscontro dalla ricorrente che non ha provveduto a consegnare integralmente la documentazione nei termini indicati.
Per quanto evidenziato e suffragato dalla documentazione prodotta dal
Consorzio_1 di Terracina, nonché da quella depositata da parte ricorrente, risulta di palmare evidenza che l'imbarcazione oggetto dell'agevolazione fiscale, non si trova in Campania, ma nel Lazio, precisamente a Terracina (LT) e quindi in una località non rientrante nei luoghi agevolati dal credito d'imposta in oggetto.
Con l'ultimo motivo di ricorso, la società ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 4 e 5, del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i.
Secondo parte ricorrente, nella presente fattispecie, il credito piuttosto che inesistente sarebbe non spettante e di conseguenza sarebbe da applicarsi l'irrogazione della sanzione, prevista dal comma 4, pari al 30% del credito indebitamente compensato, in luogo della sanzione più grave (100 – 200%) prevista dal successivo comma 5.
Nel caso di specie ricorrono esattamente entrambe le condizioni previste dal vigente articolo 13, comma 5, del D. Lgs. 472/97: l'Ufficio ha contestato l'inesistenza del fatto costitutivo dell'agevolazione, ovvero il presupposto fondante il credito d'imposta, e il credito in discussione non è rilevabile dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 poiché il credito, se indicato correttamente in dichiarazione, proprio come avvenuto nel caso di specie, sfugge ad un recupero meramente automatizzato o cartolare, ma unicamente a mezzo di un controllo sostanziale che vada ad appurare nel merito la sussistenza dei requisiti sostanziali per usufruire del credito.
Per quanto riguarda il presupposto costitutivo, vale a dire l'insussistenza del diritto di credito vantato dalla ricorrente, lo stesso si appalesa in tutta la sua interezza, dalle evidenze riscontrate durante i controlli eseguiti dall'Ufficio finanziario.
Infatti, come si evince dalla descrizione delle fatture, prodotte dal Consorzio_1 , l'imbarcazione oggetto dell'agevolazione del bonus Sud, salvo breve periodo di stazionamento nel porto di Nominativo_1 (SA), (peraltro informazioni del tutto inoperanti perché prodotte solo in fase contenziosa, oltre i termini richiesti) per tutto il periodo interessato si è trovato presso il porto di Terracina (LT), non rientrante tra i luoghi agevolati dal credito.
Inoltre la società non dispone di dipendenti negli anni: 2020, 2021,
2022, 2023; non ha mai disposto di personale marittimo ed il bene oggetto dell'investimento non è strumentale all'attività esercitata dalla società.
Infine, la sede operativa della società, (come rilevato dall'esame del contratto di comodato, redatto per scrittura privata non autenticata, non ha data certa, peraltro anch'esso prodotto oltre i termini e dunque inutilizzabile), sarebbe costituita da quindici metri quadri, con i servizi igienici ancora da individuare, messa a disposizione dal venditore dell'imbarcazione stessa società venditrice.
Pertanto, risulta ben evidente che la Ricorrente_1, ha utilizzato un credito “Bonus Sud” pari ad € 301.061,83 ritenuto inesistente per i motivi innanzi riportati.
Appare, dunque, corretto l'operato dell'Ufficio finanziario ad emettere l'atto di recupero, ex art. 38 bis DPR 600/1973, per la riscossione di quanto dovuto ex lege, ossia l'importo da riversare, dei correlati interessi maturati a decorrere dalle date di utilizzo del credito e della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D. Lgs n. 471/97.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia resistente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 6.240,00 oltre accessori dovuti per legge.