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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.r.g. 335/2025
TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE In nome del popolo italiano Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. UC EL Giudice dott.ssa NE DI BATTISTA Giudice relatore dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato il seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 335/2025 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federica De Giorgi, procuratori domiciliatari;
- Ricorrente - e (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Vinciguerra, procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: Come da verbale di udienza del 27.10.2025.
- Rilevato che con ricorso, depositato in data 7.05.2025, chiedeva Parte_1 regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
[...]
), nato da una relazione more uxorio con il resistente, cessata nel gennaio 2025; Persona_1
- Rilevato che con comparsa depositata telematicamente in data 26.09.2025 il i costituiva CP_1 aderendo in merito alla necessità di regolamentare le modalità di gestione del minore, ma chiedendo una minore contribuzione a suo carico, rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente;
- Rilevato che a verbale di udienza del 27.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) Affidamento esclusivo della minore alla madre in ragione della lontananza abitativa del padre, il quale vive in Sicilia, in provincia di Agrigento;
2) Esercizio del diritto di visita del padre nei seguenti termini: - il padre vedrà e terrà con sé la minore per tre giorni a mesi alterni venendo qui in Salento. Ogni due mesi, invece, la madre porterà la minore in Sicilia presso il padre per tre giorni. Inizialmente non sarà previsto il pernottamento che sarà introdotto in maniera graduale a partire dai cinque anni di età di Le parti si Per_1 impegnano a far ricadere i giorni di permanenza della minore presso il padre, possibilmente, durante i periodi estivi. Durante il periodo estivo il padre avrà diritto a due periodi di sette giorni consecutivi (inizialmente senza pernotto, fino al compimento del quinto anno di età della figlia) da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno o, in difetto di accordo, la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto (il primo periodo sarà trascorso in Salento, il secondo in Sicilia). Resta inteso che su loro accordo le parti potranno prevedere anche ulteriori giorni per l'esercizio del diritto di visita paterno. 3) Il padre contribuirà al mantenimento della minore versando alla madre € 200,00 per il mese in cui lo stesso si recherà a Lecce per esercitare il suo diritto di visita, € 300,00, invece, quando sarà la madre ad accompagnare la minore in Sicilia per incontrare il padre;
4) L'assegno unico universale per la minore sarà percepito al 100% dalla POTENZA;
5) Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lecce.
- Ritenuto che le condizioni indicate possono essere ratificate in quanto conformi all'interesse delle parti e della minore e rispettose del principio della bigenitorialità;
- Ritenuto che l'esito del procedimento impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Dispone in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale della minore come indicato in parte motiva. Persona_2
Spese di lite compensate. Lecce, 2.11.2025
Il giudice estensore Il presidente
NE DI BATTISTA UC EL
TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE In nome del popolo italiano Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. UC EL Giudice dott.ssa NE DI BATTISTA Giudice relatore dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato il seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 335/2025 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federica De Giorgi, procuratori domiciliatari;
- Ricorrente - e (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Vinciguerra, procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: Come da verbale di udienza del 27.10.2025.
- Rilevato che con ricorso, depositato in data 7.05.2025, chiedeva Parte_1 regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
[...]
), nato da una relazione more uxorio con il resistente, cessata nel gennaio 2025; Persona_1
- Rilevato che con comparsa depositata telematicamente in data 26.09.2025 il i costituiva CP_1 aderendo in merito alla necessità di regolamentare le modalità di gestione del minore, ma chiedendo una minore contribuzione a suo carico, rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente;
- Rilevato che a verbale di udienza del 27.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) Affidamento esclusivo della minore alla madre in ragione della lontananza abitativa del padre, il quale vive in Sicilia, in provincia di Agrigento;
2) Esercizio del diritto di visita del padre nei seguenti termini: - il padre vedrà e terrà con sé la minore per tre giorni a mesi alterni venendo qui in Salento. Ogni due mesi, invece, la madre porterà la minore in Sicilia presso il padre per tre giorni. Inizialmente non sarà previsto il pernottamento che sarà introdotto in maniera graduale a partire dai cinque anni di età di Le parti si Per_1 impegnano a far ricadere i giorni di permanenza della minore presso il padre, possibilmente, durante i periodi estivi. Durante il periodo estivo il padre avrà diritto a due periodi di sette giorni consecutivi (inizialmente senza pernotto, fino al compimento del quinto anno di età della figlia) da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno o, in difetto di accordo, la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto (il primo periodo sarà trascorso in Salento, il secondo in Sicilia). Resta inteso che su loro accordo le parti potranno prevedere anche ulteriori giorni per l'esercizio del diritto di visita paterno. 3) Il padre contribuirà al mantenimento della minore versando alla madre € 200,00 per il mese in cui lo stesso si recherà a Lecce per esercitare il suo diritto di visita, € 300,00, invece, quando sarà la madre ad accompagnare la minore in Sicilia per incontrare il padre;
4) L'assegno unico universale per la minore sarà percepito al 100% dalla POTENZA;
5) Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lecce.
- Ritenuto che le condizioni indicate possono essere ratificate in quanto conformi all'interesse delle parti e della minore e rispettose del principio della bigenitorialità;
- Ritenuto che l'esito del procedimento impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Dispone in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale della minore come indicato in parte motiva. Persona_2
Spese di lite compensate. Lecce, 2.11.2025
Il giudice estensore Il presidente
NE DI BATTISTA UC EL