Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 248/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
(CF: ) nata in [...] il [...], residente a [...]
(MI), via Fratelli Cervi n. 25, rappresenta e difesa dall'Avv. Laura Lilia Roseo del Foro di
Milano
e da
(CF: ), nato in [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Tribiano (MI), via Fratelli Cervi n. 25, rappresentato dall'avv. Sara Trotta del Foro di Milano
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, Parte_1 Parte_2
depositato in data 01/02/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto;
2) Il figlio minorenne è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza amministrativa, nella casa di proprietà di quest'ultima sita in Tribiano (MI), via Fratelli Cervi n. 25;
Per_ 3) Il figlio , maggiorenne, ma non economicamente indipendente, continuerà a convivere
Pag. 1
4) Il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli accordandosi direttamente con gli stessi.
In particolare, potrà vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con gli impegni Per_1
scolastici ed extrascolastici:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
- un giorno infrasettimanale, quando il fine settimana è di sua competenza, due giorni infrasettimanali quando il fine settimana è di competenza della madre;
- una settimana durante le vacanze scolastiche Natalizie, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale, oppure quello di Capodanno;
- durante le vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni con la madre (Pasqua 2025);
- durante le vacanze scolastiche estive, un periodo di almeno tre settimane da concordare con la madre entro non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- gli eventuali ulteriori periodi di vacanza (settimana bianca, Carnevale, Ognissanti e ponti) spetteranno al genitore al quale spetta il relativo fine settimana, salvi diversi e migliori accordi fra gli stessi.
- una volta trasferitosi a Malta, il sig. concorderà direttamente con i figli i periodi Parte_2
in cui li terrà con sé a Malta e in Italia.
In ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
- per almeno un mese consecutivo durante le vacanze estive a Malta, tenendo a suo carico i relativi costi, compresi quello dei voli aerei di andata e ritorno per entrambi i figli.
5) La casa coniugale sita in Tribiano (MI), via Fratelli Cervi n. 25, di proprietà della sig.ra
è assegnata in godimento alla stessa con tutto quanto l'arreda e la correda, quale Pt_1
domicilio propri o e dei figli.
Dare atto che il sig. lascerà il domicilio coniugale, trasferendosi a Malta, Parte_2
asportando i suoi effetti personali. Si impegna a trasferire quanto prima la residenza dalla casa coniugale ed a comunicare alla moglie il nuovo indirizzo di residenza e comunque anche quello abitativo in cui si stabilirà.
La sig.ra continuerà a sostenere la rata mensile del mutuo, i costi delle utenze e delle Pt_1
spese ordinarie e straordinarie gravanti sulla casa coniugale, come per legge.
6) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contribuzione al mantenimento dei due Parte_2 Pt_1
Per_ figli, e l'importo mensile pari a 600 Euro, già comprensivo dell'importo integrale Per_1 dell'assegno unico, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale
Pag. 2 secondo gli indici Istat del costo della vita, con base gennaio 2025.
7) Il sig. terrà, inoltre, a suo carico direttamente o mediante rimborso alla sig.ra Parte_2
il 50% delle spese straordinarie dei figli, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, Pt_1 sportive e ricreative come da Protocollo della Corte D'appello di Milano.
8) La sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico, in quanto genitore collocatario, a Pt_1
partire dal mese di gennaio 2025, e qualsiasi altro bonus o aiuto statale alle famiglie.
Resta inteso che il sig. verserà alla sig.ra dal gennaio 2025 l'integrale Parte_2 Pt_1 importo dell'assegno unico percepito, fino a quando la moglie non lo percepirà direttamente dall'INPS.
Le detrazioni fiscali relative alle spese mediche e/o sanitarie e/o ricreative da intestarsi ai figli saranno equamente divise al 50% solo se sostenute al 50% dai genitori.
9) Il sig. si impegna a provvedere al pagamento di tutte le multe per le violazioni del Parte_2 codice della Strada, commesse dallo stesso con l'automobile Fiat Idea di proprietà della moglie e dallo stesso utilizzata, e ogni altro esborso connesso all'utilizzo della suddetta autovettura
(sanzioni, bolli e assicurazione etc) maturate e che matureranno fino alla cessazione del suo utilizzo, nonché si impegna a provvedere alla rottamazione dell'auto e a farsi carico del relativo costo.
10) Il sig. si impegna a provvedere al pagamento del costo delle sedute psicologiche Parte_2
del figlio ancora impagate, pari a 510 euro, quelle del dentista di entrambi i figli, pari Per_1
Per_ a oggi a 2.100 Euro. Si impegna a restituire al figlio la metà dell'importo di 15.000 euro dallo stesso pagato per suo conto, a copertura degli addebiti delle carte di credito intestate al sig. negli anni 2023 e 2024. Parte_2
11) Il sig. si impegna a pagare tutte le pendenze ed i debiti dallo stesso contratti con Parte_2
Equitalia e con i parenti della sig.ra Pt_1
12) Ciascuna parte sosterrà i compensi del legale da cui è assistito”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Pag. 3 2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Milano in data Parte_3 Parte_2
18/05/1996 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune e del comune di Tribiano al
N.96, Parte II, Serie B, anno 1996) e dalla loro unione sono nati i figli in data 11/09/2022 Per_2
e in data 29/09/2007. Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni di separazione all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'assetto individuato dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
4. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Milano in data 18/05/1996 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune e del comune di Tribiano al N.96, Parte II, Serie B, anno 1996);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 23.04.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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