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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonino Cosentino e dall'Avv. Baldassarre
SA ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in ER, Via
Barriera, giusta procura in calce ed in separato foglio all'atto di citazione;
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ME RI, ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo
Valentia, Viale Kennedy n.2/D, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Oggetto: actio negatoria servitutis;
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio gravante sul suo terreno, acquistato con atto per notaio Per_1
repertorio n. 62737, raccolta n. 26180, registrato in Vibo Valentia il
[...]
30.03.2011, sito nel Comune di ER, alla località “Braccio o Fiume”, identificato catastalmente al foglio n. 3 particelle 256-276-763. Per l'effetto ha chiesto di ordinare al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico Controparte_1
pagina 1 di 10 godimento esclusivo della sua proprietà, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
A fondamento della sua domanda ha dedotto di aver acquistato un appezzamento di terreno agricolo con atto per notaio Dott.ssa del 15.02.2011 sito Persona_1 in ER alla località “Braccio o Fiume” identificato catastalmente al foglio n. 3 particelle 256-276-763 libero da vincoli e servitù. Ha rilevato che all'atto dell'acquisto, il terreno si presentava incolto e colmo di rovi, sicché unitamente al proprio coniuge provvedevano a ripulire interamente il fondo ed a sostituire il cancelletto di accesso. Senonché l'Avv. ME RI, con ricorso datato
25.05.2011, premesso di essere proprietario e possessore del fondo sito nel Comune di ER ed identificato catastalmente al foglio n. 3, particelle 250-251-252-253, la chiamava in causa, ritendendo di essere stato leso in ordine al proprio diritto di passaggio, asserendo che dalla strada comunale, attraverso le particelle 256 e 763
(ex 259) si arrivava sino al limite della particella 253 di sua proprietà e conseguentemente la sostituzione del cancello da parte degli odierni attori andava a ledere il suo diritto di passaggio.
Di talché ha dedotto di aver provveduto ad eliminare l'ostruzione ed all'udienza del
19.09.2011, con riserva dei propri diritti, consegnava le chiavi del cancello all'Avv.
RI ed il procedimento si concludeva per cessazione della materia del contendere.
Ha altresì rilevato che, in seguito e al fine di accertare l'inesistenza del diritto di passaggio sul suo fondo, lo citava in giudizio con azione negatoria servitutis, procedura n. 1607/2012 che si concludeva per estinzione nell'anno 2017.
Ha dedotto ulteriormente che e erano i due Parte_2 CP_2 precedenti proprietari dei fondi per cui è causa e che proprietario Parte_2 dei fondi individuati catastalmente al foglio di mappa n.3 particelle 251,252 e 253, adiva la ex Pretura di ER affinchè la stessa, previo accertamento dell'interclusione del suo fondo, statuisse una servitù coatta di passaggio sul vicino fondo della sig.ra ( proprietaria del fondo individuato catastalmente CP_2 al foglio di mappa n. 3 particella 256). In data data 27.01.2005, il merito di tale veniva definito con la pronuncia n.5/ 2005 del Tribunale di Vibo Valentia, la quale pagina 2 di 10 statuiva testualmente: “Dispone la costituzione coattiva della servitù, disponendo che detta grava sulle particelle 256 e 259 del foglio di mappa n.3, come indicato nella
CTU. Condiziona la costituzione della servitù, e la conseguente trascrizione e volturazione, al pagamento da parte dell'attore in favore della convenuta CP_2
della somma pari ad euro 404,385 a titolo di indennità, con interessi e
[...] rivalutazione monetaria dal deposito dell CTU fino al soddisfo. Condiziona la decisione alla realizzazione della recinzione a cura e spese dell'attore in pali e rete Pt_2 metallica entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza. Faculta la convenuta trascorso inutilmente l'anno di cui sopra, a provvedere CP_2 direttamente alla recinzione con diritto di recupero delle somme spese.”
Ha specificato che la sentenza sopra indicata non è mai stata ottemperata poiché la stradina individuata per la servitù non è stata mai delimitata né trascritta catastalmente secondo quanto statuito in sentenza.
Ha ulteriormente dedotto in fatto che il sig. (il quale acquistava la Persona_2 proprietà di con atto notarile n. rep. 12232 del 08.09.1989) con CP_2 atto di compravendita le trasferiva la proprietà delle particelle n. 256 e 763 ( ex 259), ovvero quelle oggetto della sentenza che statuisce la servitù coattiva, ma senza individuare o inserire alcuna servitù. Ha specificato che subito dopo l'acquisto l'odierno convenuto nel 2015, divenuto proprietario per usucapione dei terreni per cui è causa dall'Avv. RI, nell'anno 2018 intraprendeva un'azione giudiziaria volta ad ottenere la reintegra del possesso che si concludeva con ordinanza di accoglimento.
Ha ulteriormente dedotto che, in ogni caso, l'Avv. gode di un passaggio sulla CP_1 pubblica via, costituito da un comodo e agevole accesso in cemento che dalla strada pubblica giunge nel fondo . Ha inoltre chiesto il risarcimento di tutti i danni CP_1 da disporsi in via equitativa, poiché da quando ha acquistato l'immobile in questione, non ha potuto realizzare un'adeguata recinzione al fine di utilizzare pacificamente il fondo nonché della certezza di poter vivere la propria privacy domestica.
Si è costituito che ha preliminarmente eccepito il difetto di ius Controparte_1 postulandi per mancanza di idonea procura con conseguente nullità della citazione. pagina 3 di 10 Ha dedotto nel merito che la servitù in questione è stata costituita con la sentenza del 2005 che ha definito il procedimento n. 26/78 dell'ex Pretura di ER e che è stata realizzata osservando le prescrizioni giudiziali. Invero ha specificato che è stata sia corrisposta l'indennità così come determinata ed è stata realizzata la recinzione imposta dal Giudice, come ampiamente dimostrato dalla documentazione fotografica, oltre che per la circostanza che è stata esercitata per diversi anni, senza alcuna opposizione o contestazione da parte dei danti causa dell'attrice. Ha ulteriormente dedotto che la servitù si estingue per volontà delle parti, per confusione o per prescrizione e che nel caso di specie nessuna di tali cause estintive si è verificata e che anzi il suo esercizio è stato sempre costante, benché CP_3
coniuge dell'attrice, ha reiteratamente posto in essere illegittimi atti di
[...] spoglio costringendolo a spiegare azione possessoria con ricorso del 26 marzo 2018 pienamente accolto. Per tutti questi motivi ha chiesto in via preliminare che venga dichiarata la nullità dell'atto di citazione ed in via subordinata e nel merito di ritenere e dichiarare la domanda inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario ex. art. 93 c.p.c.
La causa, istruita tramite escussione testimoniale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07.07.2025 dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione, così come sollevata dal convenuto, posto che, contrariamente a quanto eccepito, la procura conferita al legale di parte attorea risulta dalla documentazione in atti.
Ciò premesso, giova osservare che parte attorea ha chiesto che venga accertata l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio nei confronti del convenuto CP_1
, sul presupposto che tale diritto sarebbe prescritto in quanto costituito con
[...] sentenza le cui statuizioni non sono state mai eseguite. Nella specie, l'attore si riferisce alla Sentenza n. 5/2005, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, intervenuta tra gli originari proprietari dei fondi, ovvero e che Parte_2 CP_2 disponeva la costituzione della servitù e la conseguente trascrizione sulle particelle
256 e 259 del foglio di mappa n. 3, condizionandola al pagamento da parte pagina 4 di 10 dell'attore in favore di di una somma a titolo di indennità e alla CP_2 realizzazione della recinzione in pali e rete metallica. Secondo la prospettazione dell'attore, quindi, in mancanza dell'ottemperanza delle predette statuizioni, la servitù, mai trascritta catastalmente secondo quanto statuito in sentenza, non sarebbe mai sorta a favore del fondo dell'odierno convenuto né dei suoi danti causa.
Pertanto, la domanda formulata dall'attore va qualificata come actio negatoria servitutis, prevista dall'art. 949 c.c.
Con riferimento all'onere probatorio gravante sull'attore nell'azione in questione giova fare riferimento all'orientamento della Suprema Corte, che ha chiarito che “In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21851 del 15/10/2014).
Nel merito, la domanda di negatoria servitutis è fondata e pertanto può essere accolta.
In primo luogo, è pacifico che con sentenza n.5/2005, emessa dal Tribunale di Vibo
Valentia, e intervenuta tra gli originari proprietari dei fondi, ovvero Parte_2
e è stata disposta la costituzione della servitù coattiva di passaggio CP_2 gravante sulle particelle 256 e 259 del foglio di mappa n. 3, condizionandola al pagamento da parte dell'attore in favore della convenuta proprietaria CP_2 di una somma a titolo di indennità nonché alla realizzazione della recinzione
[...] in pali e rete metallica ad opera del . Pt_2
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì che il fondo è stato acquistato dall'attore in data 15.2.2011 da , divenuto nel frattempo Persona_2 proprietario delle particelle di il quale le vendeva all'odierna attrice, CP_2
. Nel contratto di compravendita versato in atti ( doc.1), si legge Parte_1 poi all'art. 7 che: “La parte venditrice garantisce la legittima proprietà degli immobili
pagina 5 di 10 venduti e la libertà degli stessi da garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti reali o personali non apparenti e privilegi fiscali, ad eccezione delle servitù passive di passaggio che l'acquirente dichiara di riconoscere e di accettare”.
Pertanto, diveniva proprietaria delle particelle 256 e 259 del Parte_1
Foglio di mappa n.3, quelle stesse particelle sulle quali con sentenza del 2005 il
Tribunale di Vibo Valentia aveva costituito una servitù e che la stessa CP_4 dichiarava di accettare al momento della compravendita.
[...]
Orbene, ritiene il Tribunale che la servitù di passaggio coattiva costituita con la invocata sentenza non sia opponibile all'odierna attrice sulla base delle ragioni che si vengono ad esporre.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la servitù risulta opponibile in base alla semplice trascrizione del primo atto che la costituisce sul fondo servente, e così
“in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive e di quelle passive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, qualora sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù: in tal caso il proprietario del fondo servente riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, atteso che la menzione della servitù nel titolo è necessaria per renderla opponibile ai successivi acquirenti soltanto quando non sia stato trascritto nell'atto costitutivo della servitù” (tra le altre, Cass. n. 20817/11).
Orbene nel caso di specie non è stata fornita la prova della avvenuta trascrizione della sentenza costitutiva della servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà dell'odierna attrice. E, infatti, nel caso in cui la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù manchi del tutto, la Corte di Cassazione ha specificato che chi acquista un fondo gravato da servitù non trascritta lo acquista comunque libero agli effetti dell'art. 2644 c.c. e la dichiarazione ricognitiva dell'acquirente non può sopperire al difetto di trascrizione, in quanto la disciplina sulla trascrizione non è rinunciabile dalle parti. Peraltro, la dichiarazione con cui il successivo acquirente del fondo servente si impegna a rispettare la servitù occulta dovrebbe essere rivolta a pagina 6 di 10 vantaggio del proprietario del fondo dominante, alla stregua di un accollo di diritto reale( cfr. Cass. n. 28694/2023)
In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo.
Al contrario, nella fattispecie in esame, né il convenuto, su cui gravava l'onere della prova, ha provato la trascrizione nei registi immobiliari della sentenza costitutiva della servitù di passaggio a favore del suo fondo né nell'atto di trasferimento della proprietà del fondo servente risulta menzionata in modo specifico la servitù.
Invero, su tale ultimo profilo, secondo l'orientamento consolidato "il titolo costitutivo od indicativo di una servitù deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi sicché sono "inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano cioè generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e cosi via" (Cass., 28 maggio
1973,1567; Cass., 6 novembre 1968, n. 3669; Cass., 21 luglio 1962, n. 2007; più di recente, Cass., 18 aprile 2001, n.5669).
Ora, come emerge dalla lettura dell'art. 7 dell'atto di trasferimento sopra menzionato, la clausola contrattuale in questione, in ragione della sua assoluta genericità, è priva di un effettivo contenuto negoziale ed efficacia giuridica, atteggiandosi a mera clausola di stile. Pertanto, l'odierno attore ha acquistato un fondo gravato da servitù non trascritta e pertanto lo ha acquistato comunque libero agli effetti dell'art. 2644 c.c.
Giova altresì sottolineare che nel presente giudizio, avente ad oggetto la verifica in ordine all'esistenza, ovvero inesistenza, di un diritto reale di servitù di passaggio non pagina 7 di 10 assume rilievo l'esito dei giudizi possessori introdotti dell'odierno convenuto nei confronti dell'attrice, al fine di sentirsi reintegrare del possesso del passaggio esercitato sulla strada in questione. Ed invero, la tutela possessoria è volta, e limitata, alla reintegrazione della situazione di fatto, lesa (nella specie) per effetto di uno spoglio violento compiuto nei confronti del possessore, il quale non ha altro onere che quello di dimostrare l'esercizio, da parte sua, di un potere di fatto corrispondente ad un diritto reale e la lesione dello stesso. Non è pertanto in alcun modo necessario, al fine di ottenere tutela possessoria, che l'esercizio di tale potere di fatto sia fondato su un titolo petitorio. Ed invero, le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa
"petendi" e "petitum"); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, ne' le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio (Cass. n. 7747 del 20/07/1999).
Pertanto, secondo questo Giudice, anche l'istruttoria che è stata svolta al fine di provare l'esercizio di fatto della servitù di passaggio ad opera del convenuto almeno dal 1999 non assume alcun rilievo al fine del presente giudizio tenuto conto, tra l'altro, che il convenuto non ha eccepito né ha formulato alcuna domanda riconvenzionale volta ad accertare l'usucapione della servitù di passaggio per cui è causa.
Al contrario, va rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice in quanto priva di alcuna allegazione probatoria a supporto.
Si rammenta infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che il potere di liquidare il danno in via equitativa non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua pagina 8 di 10 caratteristica di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (ex multis C. 16202/2002; C. 3327/2002; C. 8795/2000).
Ne consegue che la liquidazione equitativa del danno affinché, pur essendo discrezionale, non sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, deve essere supportata da criteri idonei, ancorché sommariamente e con l'elasticità propria della liquidazione equitativa, a circoscrivere l'entità del danno.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di "negatoria servitutis", il risarcimento del danno, in aggiunta al ristabilimento della violata situazione, non è dovuto ove non risulti, neppure per indizi, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale all'altra parte (Cass. civ., 15.4.1987, n. 3722). Sul punto, nel caso de quo, si registra un vuoto assertivo, prima e probatorio, poi, in quanto l'attore, in relazione ai danni conseguenza (gli unici che possono essere risarciti), non ha precisato in che cosa sarebbe consistito, in concreto, il nocumento al suo di diritto di proprietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M
147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso fino a € 1.100 nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza Parte_1 della servitù di passaggio gravante sul suo terreno, acquistato per atto per notaio repertorio n. 62737, raccolta n. 26180, registrato in Vibo Persona_1
Valentia il 30.03.2011, sito nel Comune di ER, alla località “Braccio o
Fiume”, identificato catastalmente al foglio n. 3 particelle 256-276-763
2) ordina al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà della attrice;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore pagina 9 di 10 4) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Controparte_5 spese di lite che liquida in € 662,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonino Cosentino e dall'Avv. Baldassarre
SA ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in ER, Via
Barriera, giusta procura in calce ed in separato foglio all'atto di citazione;
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ME RI, ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo
Valentia, Viale Kennedy n.2/D, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Oggetto: actio negatoria servitutis;
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio gravante sul suo terreno, acquistato con atto per notaio Per_1
repertorio n. 62737, raccolta n. 26180, registrato in Vibo Valentia il
[...]
30.03.2011, sito nel Comune di ER, alla località “Braccio o Fiume”, identificato catastalmente al foglio n. 3 particelle 256-276-763. Per l'effetto ha chiesto di ordinare al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico Controparte_1
pagina 1 di 10 godimento esclusivo della sua proprietà, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
A fondamento della sua domanda ha dedotto di aver acquistato un appezzamento di terreno agricolo con atto per notaio Dott.ssa del 15.02.2011 sito Persona_1 in ER alla località “Braccio o Fiume” identificato catastalmente al foglio n. 3 particelle 256-276-763 libero da vincoli e servitù. Ha rilevato che all'atto dell'acquisto, il terreno si presentava incolto e colmo di rovi, sicché unitamente al proprio coniuge provvedevano a ripulire interamente il fondo ed a sostituire il cancelletto di accesso. Senonché l'Avv. ME RI, con ricorso datato
25.05.2011, premesso di essere proprietario e possessore del fondo sito nel Comune di ER ed identificato catastalmente al foglio n. 3, particelle 250-251-252-253, la chiamava in causa, ritendendo di essere stato leso in ordine al proprio diritto di passaggio, asserendo che dalla strada comunale, attraverso le particelle 256 e 763
(ex 259) si arrivava sino al limite della particella 253 di sua proprietà e conseguentemente la sostituzione del cancello da parte degli odierni attori andava a ledere il suo diritto di passaggio.
Di talché ha dedotto di aver provveduto ad eliminare l'ostruzione ed all'udienza del
19.09.2011, con riserva dei propri diritti, consegnava le chiavi del cancello all'Avv.
RI ed il procedimento si concludeva per cessazione della materia del contendere.
Ha altresì rilevato che, in seguito e al fine di accertare l'inesistenza del diritto di passaggio sul suo fondo, lo citava in giudizio con azione negatoria servitutis, procedura n. 1607/2012 che si concludeva per estinzione nell'anno 2017.
Ha dedotto ulteriormente che e erano i due Parte_2 CP_2 precedenti proprietari dei fondi per cui è causa e che proprietario Parte_2 dei fondi individuati catastalmente al foglio di mappa n.3 particelle 251,252 e 253, adiva la ex Pretura di ER affinchè la stessa, previo accertamento dell'interclusione del suo fondo, statuisse una servitù coatta di passaggio sul vicino fondo della sig.ra ( proprietaria del fondo individuato catastalmente CP_2 al foglio di mappa n. 3 particella 256). In data data 27.01.2005, il merito di tale veniva definito con la pronuncia n.5/ 2005 del Tribunale di Vibo Valentia, la quale pagina 2 di 10 statuiva testualmente: “Dispone la costituzione coattiva della servitù, disponendo che detta grava sulle particelle 256 e 259 del foglio di mappa n.3, come indicato nella
CTU. Condiziona la costituzione della servitù, e la conseguente trascrizione e volturazione, al pagamento da parte dell'attore in favore della convenuta CP_2
della somma pari ad euro 404,385 a titolo di indennità, con interessi e
[...] rivalutazione monetaria dal deposito dell CTU fino al soddisfo. Condiziona la decisione alla realizzazione della recinzione a cura e spese dell'attore in pali e rete Pt_2 metallica entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza. Faculta la convenuta trascorso inutilmente l'anno di cui sopra, a provvedere CP_2 direttamente alla recinzione con diritto di recupero delle somme spese.”
Ha specificato che la sentenza sopra indicata non è mai stata ottemperata poiché la stradina individuata per la servitù non è stata mai delimitata né trascritta catastalmente secondo quanto statuito in sentenza.
Ha ulteriormente dedotto in fatto che il sig. (il quale acquistava la Persona_2 proprietà di con atto notarile n. rep. 12232 del 08.09.1989) con CP_2 atto di compravendita le trasferiva la proprietà delle particelle n. 256 e 763 ( ex 259), ovvero quelle oggetto della sentenza che statuisce la servitù coattiva, ma senza individuare o inserire alcuna servitù. Ha specificato che subito dopo l'acquisto l'odierno convenuto nel 2015, divenuto proprietario per usucapione dei terreni per cui è causa dall'Avv. RI, nell'anno 2018 intraprendeva un'azione giudiziaria volta ad ottenere la reintegra del possesso che si concludeva con ordinanza di accoglimento.
Ha ulteriormente dedotto che, in ogni caso, l'Avv. gode di un passaggio sulla CP_1 pubblica via, costituito da un comodo e agevole accesso in cemento che dalla strada pubblica giunge nel fondo . Ha inoltre chiesto il risarcimento di tutti i danni CP_1 da disporsi in via equitativa, poiché da quando ha acquistato l'immobile in questione, non ha potuto realizzare un'adeguata recinzione al fine di utilizzare pacificamente il fondo nonché della certezza di poter vivere la propria privacy domestica.
Si è costituito che ha preliminarmente eccepito il difetto di ius Controparte_1 postulandi per mancanza di idonea procura con conseguente nullità della citazione. pagina 3 di 10 Ha dedotto nel merito che la servitù in questione è stata costituita con la sentenza del 2005 che ha definito il procedimento n. 26/78 dell'ex Pretura di ER e che è stata realizzata osservando le prescrizioni giudiziali. Invero ha specificato che è stata sia corrisposta l'indennità così come determinata ed è stata realizzata la recinzione imposta dal Giudice, come ampiamente dimostrato dalla documentazione fotografica, oltre che per la circostanza che è stata esercitata per diversi anni, senza alcuna opposizione o contestazione da parte dei danti causa dell'attrice. Ha ulteriormente dedotto che la servitù si estingue per volontà delle parti, per confusione o per prescrizione e che nel caso di specie nessuna di tali cause estintive si è verificata e che anzi il suo esercizio è stato sempre costante, benché CP_3
coniuge dell'attrice, ha reiteratamente posto in essere illegittimi atti di
[...] spoglio costringendolo a spiegare azione possessoria con ricorso del 26 marzo 2018 pienamente accolto. Per tutti questi motivi ha chiesto in via preliminare che venga dichiarata la nullità dell'atto di citazione ed in via subordinata e nel merito di ritenere e dichiarare la domanda inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario ex. art. 93 c.p.c.
La causa, istruita tramite escussione testimoniale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07.07.2025 dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione, così come sollevata dal convenuto, posto che, contrariamente a quanto eccepito, la procura conferita al legale di parte attorea risulta dalla documentazione in atti.
Ciò premesso, giova osservare che parte attorea ha chiesto che venga accertata l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio nei confronti del convenuto CP_1
, sul presupposto che tale diritto sarebbe prescritto in quanto costituito con
[...] sentenza le cui statuizioni non sono state mai eseguite. Nella specie, l'attore si riferisce alla Sentenza n. 5/2005, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, intervenuta tra gli originari proprietari dei fondi, ovvero e che Parte_2 CP_2 disponeva la costituzione della servitù e la conseguente trascrizione sulle particelle
256 e 259 del foglio di mappa n. 3, condizionandola al pagamento da parte pagina 4 di 10 dell'attore in favore di di una somma a titolo di indennità e alla CP_2 realizzazione della recinzione in pali e rete metallica. Secondo la prospettazione dell'attore, quindi, in mancanza dell'ottemperanza delle predette statuizioni, la servitù, mai trascritta catastalmente secondo quanto statuito in sentenza, non sarebbe mai sorta a favore del fondo dell'odierno convenuto né dei suoi danti causa.
Pertanto, la domanda formulata dall'attore va qualificata come actio negatoria servitutis, prevista dall'art. 949 c.c.
Con riferimento all'onere probatorio gravante sull'attore nell'azione in questione giova fare riferimento all'orientamento della Suprema Corte, che ha chiarito che “In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21851 del 15/10/2014).
Nel merito, la domanda di negatoria servitutis è fondata e pertanto può essere accolta.
In primo luogo, è pacifico che con sentenza n.5/2005, emessa dal Tribunale di Vibo
Valentia, e intervenuta tra gli originari proprietari dei fondi, ovvero Parte_2
e è stata disposta la costituzione della servitù coattiva di passaggio CP_2 gravante sulle particelle 256 e 259 del foglio di mappa n. 3, condizionandola al pagamento da parte dell'attore in favore della convenuta proprietaria CP_2 di una somma a titolo di indennità nonché alla realizzazione della recinzione
[...] in pali e rete metallica ad opera del . Pt_2
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì che il fondo è stato acquistato dall'attore in data 15.2.2011 da , divenuto nel frattempo Persona_2 proprietario delle particelle di il quale le vendeva all'odierna attrice, CP_2
. Nel contratto di compravendita versato in atti ( doc.1), si legge Parte_1 poi all'art. 7 che: “La parte venditrice garantisce la legittima proprietà degli immobili
pagina 5 di 10 venduti e la libertà degli stessi da garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti reali o personali non apparenti e privilegi fiscali, ad eccezione delle servitù passive di passaggio che l'acquirente dichiara di riconoscere e di accettare”.
Pertanto, diveniva proprietaria delle particelle 256 e 259 del Parte_1
Foglio di mappa n.3, quelle stesse particelle sulle quali con sentenza del 2005 il
Tribunale di Vibo Valentia aveva costituito una servitù e che la stessa CP_4 dichiarava di accettare al momento della compravendita.
[...]
Orbene, ritiene il Tribunale che la servitù di passaggio coattiva costituita con la invocata sentenza non sia opponibile all'odierna attrice sulla base delle ragioni che si vengono ad esporre.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la servitù risulta opponibile in base alla semplice trascrizione del primo atto che la costituisce sul fondo servente, e così
“in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive e di quelle passive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, qualora sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù: in tal caso il proprietario del fondo servente riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, atteso che la menzione della servitù nel titolo è necessaria per renderla opponibile ai successivi acquirenti soltanto quando non sia stato trascritto nell'atto costitutivo della servitù” (tra le altre, Cass. n. 20817/11).
Orbene nel caso di specie non è stata fornita la prova della avvenuta trascrizione della sentenza costitutiva della servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà dell'odierna attrice. E, infatti, nel caso in cui la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù manchi del tutto, la Corte di Cassazione ha specificato che chi acquista un fondo gravato da servitù non trascritta lo acquista comunque libero agli effetti dell'art. 2644 c.c. e la dichiarazione ricognitiva dell'acquirente non può sopperire al difetto di trascrizione, in quanto la disciplina sulla trascrizione non è rinunciabile dalle parti. Peraltro, la dichiarazione con cui il successivo acquirente del fondo servente si impegna a rispettare la servitù occulta dovrebbe essere rivolta a pagina 6 di 10 vantaggio del proprietario del fondo dominante, alla stregua di un accollo di diritto reale( cfr. Cass. n. 28694/2023)
In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo.
Al contrario, nella fattispecie in esame, né il convenuto, su cui gravava l'onere della prova, ha provato la trascrizione nei registi immobiliari della sentenza costitutiva della servitù di passaggio a favore del suo fondo né nell'atto di trasferimento della proprietà del fondo servente risulta menzionata in modo specifico la servitù.
Invero, su tale ultimo profilo, secondo l'orientamento consolidato "il titolo costitutivo od indicativo di una servitù deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi sicché sono "inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano cioè generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e cosi via" (Cass., 28 maggio
1973,1567; Cass., 6 novembre 1968, n. 3669; Cass., 21 luglio 1962, n. 2007; più di recente, Cass., 18 aprile 2001, n.5669).
Ora, come emerge dalla lettura dell'art. 7 dell'atto di trasferimento sopra menzionato, la clausola contrattuale in questione, in ragione della sua assoluta genericità, è priva di un effettivo contenuto negoziale ed efficacia giuridica, atteggiandosi a mera clausola di stile. Pertanto, l'odierno attore ha acquistato un fondo gravato da servitù non trascritta e pertanto lo ha acquistato comunque libero agli effetti dell'art. 2644 c.c.
Giova altresì sottolineare che nel presente giudizio, avente ad oggetto la verifica in ordine all'esistenza, ovvero inesistenza, di un diritto reale di servitù di passaggio non pagina 7 di 10 assume rilievo l'esito dei giudizi possessori introdotti dell'odierno convenuto nei confronti dell'attrice, al fine di sentirsi reintegrare del possesso del passaggio esercitato sulla strada in questione. Ed invero, la tutela possessoria è volta, e limitata, alla reintegrazione della situazione di fatto, lesa (nella specie) per effetto di uno spoglio violento compiuto nei confronti del possessore, il quale non ha altro onere che quello di dimostrare l'esercizio, da parte sua, di un potere di fatto corrispondente ad un diritto reale e la lesione dello stesso. Non è pertanto in alcun modo necessario, al fine di ottenere tutela possessoria, che l'esercizio di tale potere di fatto sia fondato su un titolo petitorio. Ed invero, le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa
"petendi" e "petitum"); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, ne' le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio (Cass. n. 7747 del 20/07/1999).
Pertanto, secondo questo Giudice, anche l'istruttoria che è stata svolta al fine di provare l'esercizio di fatto della servitù di passaggio ad opera del convenuto almeno dal 1999 non assume alcun rilievo al fine del presente giudizio tenuto conto, tra l'altro, che il convenuto non ha eccepito né ha formulato alcuna domanda riconvenzionale volta ad accertare l'usucapione della servitù di passaggio per cui è causa.
Al contrario, va rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice in quanto priva di alcuna allegazione probatoria a supporto.
Si rammenta infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che il potere di liquidare il danno in via equitativa non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua pagina 8 di 10 caratteristica di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (ex multis C. 16202/2002; C. 3327/2002; C. 8795/2000).
Ne consegue che la liquidazione equitativa del danno affinché, pur essendo discrezionale, non sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, deve essere supportata da criteri idonei, ancorché sommariamente e con l'elasticità propria della liquidazione equitativa, a circoscrivere l'entità del danno.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di "negatoria servitutis", il risarcimento del danno, in aggiunta al ristabilimento della violata situazione, non è dovuto ove non risulti, neppure per indizi, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale all'altra parte (Cass. civ., 15.4.1987, n. 3722). Sul punto, nel caso de quo, si registra un vuoto assertivo, prima e probatorio, poi, in quanto l'attore, in relazione ai danni conseguenza (gli unici che possono essere risarciti), non ha precisato in che cosa sarebbe consistito, in concreto, il nocumento al suo di diritto di proprietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M
147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso fino a € 1.100 nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza Parte_1 della servitù di passaggio gravante sul suo terreno, acquistato per atto per notaio repertorio n. 62737, raccolta n. 26180, registrato in Vibo Persona_1
Valentia il 30.03.2011, sito nel Comune di ER, alla località “Braccio o
Fiume”, identificato catastalmente al foglio n. 3 particelle 256-276-763
2) ordina al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà della attrice;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore pagina 9 di 10 4) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Controparte_5 spese di lite che liquida in € 662,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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