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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 8875/2024
Il Giudice AL NC SA, all'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, Pt_13 Parte_14 Parte_15
Parte_16 Parte_17 Parte_18
Parte_19 Parte_20 Parte_21
, ,
[...] Parte_22 Parte_23 Pt_24
, , e
[...] Parte_25 Parte_26 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti ON FABIO e Pt_27
ON CO
ricorrenti contro
Controparte_1
-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...]
ME CO e IA IA CH resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'area dirigenziale ed alla retribuzione differenziale, in subordine per l'accertamento del diritto alla tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti dall'illegittimo inquadramento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, tutti alle dipendenze dell' resistente, rappresentando le seguenti CP_1 circostanze: di essere chimici, fisici e biologi, iscritti agli albi professionali relativi alla propria qualifica professionale, attualmente inquadrati come collaboratori tecnici professionali nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari (categoria ex D/DS) del
CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022; di aver diffidato l' CP_1 resistente con pec del 05.12.2023 al corretto inquadramento nell'area dirigenza sanitaria non medica;
lamentando l'illegittimità ed erroneità dell'inquadramento nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari – profilo professionale del ruolo tecnico come collaboratore tecnico professionale previsto dall'allegato A del CCNL Comparto
Sanità del 02.11.2022 ed affermando il diritto all'inquadramento nell'area della dirigenza sanitaria non medica in virtù della normativa legale, negoziale e regolamentare invocata, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, agivano in giudizio per l'accertamento del diritto all'inquadramento nell'area della dirigenza sanitaria non medica del CCNL Sanità e per la condanna dell' resistente al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate dall'inizio del rapporto, in subordine per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni da illegittimo inquadramento commisurati alle differenze retributive maturate dall'inizio del rapporto, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegavano documentazione. Nel corso del giudizio la difesa della parte ricorrente dichiarava il decesso del dott. . Parte_20
Pag. 2 di 8 Veniva dichiarato interrotto il processo nei limiti della posizione del ricorrente . Parte_28
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso per genericità, risultando omessa la rappresentazione delle mansioni svolte e dei conteggi per la determinazione delle pretese, e l'inammissibilità delle domande per carenza di interesse ad agire non avendo, i ricorrenti, impugnato il bando di concorso indetto per la copertura di posti per posizioni dagli stessi attualmente ricoperte;
nel merito affermava l'infondatezza di tutte le domande per avere, i ricorrenti, partecipato ad un bando ed a procedure selettive dai requisiti diversi da quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e per non avere, i ricorrenti, mai svolto funzioni dirigenziali ed omesso di offrire la prova dello svolgimento di tali mansioni inibendo il giudizio trifasico, e per insussistenza del nesso di corrispettività tra le prestazioni effettivamente svolte e la retribuzione pretesa. Domandava, di conseguenza, il rigetto del ricorso, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Occorre procedere in via preliminare alla valutazione delle eccezioni sollevate.
1. Sull'eccezione di nullità del ricorso
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso per indeterminatezza e genericità delle domande per omessa rappresentazione delle mansioni svolte e per omessa quantificazione dei crediti rivendicati sollevata dalla parte resistente. Ed infatti, in questo giudizio diretto al riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'area dirigenziale rivendicato ed alle
Pag. 3 di 8 differenze retributive, la mancata indicazione delle mansioni di fatto svolte dai ricorrenti non determina l'insussistenza né della causa petendi e nemmeno del petitum così come non potrebbe ritenersi in alcun modo significativa l'omessa quantificazione dei crediti vantati se si considera che detti crediti, qualora sussistenti, sarebbero facilmente quantificabili facendo ricorso ad eventuale CTU espressamente richiesta dai ricorrenti.
1.1. Si consideri, inoltre, che in ricorso risultano adeguatamente indicati sia la qualifica professionale che l'inquadramento attuale dei ricorrenti ed anche l'inquadramento dirigenziale rivendicato.
1.2. Ed ancora: dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare.
Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
Pag. 4 di 8
2. Sui dati pacifici tra le parti
Le parti ricorrenti hanno avuto accesso all' resistente a CP_1 seguito di procedura concorsuale o tramite procedure selettive alternative di reclutamento facendo piena acquiescenza al bando di concorso e delle procedure selettive alternative. In concreto non è stato impugnato il bando di concorso né è stata impugnata la procedura selettiva alternativa di reclutamento da parte dei ricorrenti.
2.1. Le procedure concorsuali e quelle selettive alternative per l'accesso alla figura professionale di collaboratore tecnico professionale ha requisiti diversi e meno stringenti di quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale sanitaria non medica.
Tanto è dato inferire dalle allegazioni e produzioni della parte resistente da cui emergono differenze significative tra le diverse procedure in esame in termini di: titoli di studio;
specifiche competenze professionali;
anzianità di servizio2.
2.2. I ricorrenti, inoltre, hanno sottoscritto contratti individuali di lavoro per lo svolgimento di mansioni di collaboratore tecnico professionale. Tanto è dato inferire dalla documentazione prodotta dai ricorrenti analiticamente richiamata in ricorso.
2.3. L' resistente, inoltre, ha allegato e provato tramite la CP_1 produzione dei mansionari dei ricorrenti e dei contratti di lavoro dagli stessi sottoscritti all'esito del concorso bandito e della procedura alternativa indetta per copertura di posti afferenti alla figura professionale di collaboratore tecnico professionale che le mansioni per le quali i ricorrenti sono stati assunti sono attività
Pag. 5 di 8 prevalentemente tecniche e di collaborazione con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione3.
Si tratta inequivocabilmente di mansioni differenti da quelle dirigenziali.
2.4. I ricorrenti, inoltre, hanno svolto esclusivamente mansioni di collaboratore tecnico professionale e mai quelle dirigenziali. Tanto è stato specificamente allegato dall' resistente e non contestato CP_1 dai ricorrenti.
Tanto conforta il rigetto delle domande avanzate, avendo i ricorrenti partecipato a selezioni e procedure concorsuali per qualifiche professionali non dirigenziali facendovi acquiescenza e sottoscritto contratti individuali di lavoro per lo svolgimento di attività prevalentemente tecniche e di collaborazione con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione.
2.5. A ben vedere, infatti, l'aver partecipato ad un concorso e ad una procedura selettiva alternativa per una qualifica professionale non dirigenziale facendovi acquiescenza ed aver sottoscritto un contratto individuale di lavoro per lo svolgimento di mansioni non dirigenziali oltre ad aver svolto mansioni pacificamente non dirigenziali inibisce il riconoscimento postumo per via giudiziale dell'inquadramento dirigenziale in ossequio ai princìpi di diritto affermati dalla Corte di cassazione anche di recente con la pronuncia n. 20048/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… Il motivo è infondato.
Rileva, nella fattispecie, che è stata effettuata una selezione per
l'ottava qualifica (funzionario) e non per dirigente (v. infra).
Inoltre, la ricorrente aveva stipulato il contratto individuale per tale qualifica.
Pag. 6 di 8 Evidentemente non può essere chiesto ex post
l'inquadramento come dirigente che presuppone tutta un'altra tipologia di selezione (non può ridursi il tutto ad una 'svista' nel bando). … (omissis)…”
3. Sul diritto al trattamento retributivo differenziale
Fermo tutto quanto appena sopra rappresentato per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, in ogni caso, in base al nesso di corrispettività tra le due prestazioni, attività lavorativa e retribuzione, che costituiscono il contenuto essenziale e qualificante del rapporto lavorativo, non potrebbe giustificarsi alcun riconoscimento di emolumenti retribuitivi differenziali sin dall'inizio dei rapporti lavorativi dei ricorrenti per mansioni appartenenti ad una diversa area, quella della dirigenza sanitaria non medica, in quanto dette diverse mansioni i ricorrenti non le hanno mai svolte.
3.1. Anche con la recente pronuncia n. 5036/2024 la Corte di cassazione ha ribadito il seguente consolidato orientamento cui dare continuità: “ … (omissis)… i soli effetti già in concreto conseguiti all'esecuzione delle prestazioni in ragione della "effettiva esplicazione dell'attività di servizio del pubblico dipendente" che giustifica "la corresponsione del relativo trattamento economico, in base al nesso di corrispettività tra le due prestazioni che costituiscono il contenuto essenziale e qualificante del rapporto", tale da subire "deroga nella sola ipotesi di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione" (Cass. 13 ottobre 2021, n. 27925) o quelli a venire, sicché "la retrodatazione di un inquadramento ai fini giuridici, risolvendosi in una fictio iuris" non poteva "comportare alcuna retroattività degli effetti economici, che discendono unicamente
Pag. 7 di 8 dalla data in cui essi sono stati conseguiti quali corrispettivo di una effettiva prestazione lavorativa" (così ancora Cass.
27925/2021, cit.); … (omissis)…“.
4. Sul diritto alla tutela risarcitoria
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra richiamati, avendo i ricorrenti fatto acquiescenza alle procedure concorsuali e selettive indette per la copertura dei profili professionali di collaboratore tecnico professionale dagli stessi attualmente ricoperti, nemmeno la tutela risarcitoria potrebbe essere riconosciuta.
Anche questa domanda, pertanto, deve essere respinta.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande promosse dai ricorrenti.
Tenuto conto della peculiarità ed assoluta novità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AL NC SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate dalle parti ricorrenti con il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,06/11/2025 Il Giudice del lavoro
AL NC SA
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Cfr. in all.ti parte resistente. 3 Cfr. in all.ti parte resistente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 8875/2024
Il Giudice AL NC SA, all'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, Pt_13 Parte_14 Parte_15
Parte_16 Parte_17 Parte_18
Parte_19 Parte_20 Parte_21
, ,
[...] Parte_22 Parte_23 Pt_24
, , e
[...] Parte_25 Parte_26 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti ON FABIO e Pt_27
ON CO
ricorrenti contro
Controparte_1
-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...]
ME CO e IA IA CH resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'area dirigenziale ed alla retribuzione differenziale, in subordine per l'accertamento del diritto alla tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti dall'illegittimo inquadramento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, tutti alle dipendenze dell' resistente, rappresentando le seguenti CP_1 circostanze: di essere chimici, fisici e biologi, iscritti agli albi professionali relativi alla propria qualifica professionale, attualmente inquadrati come collaboratori tecnici professionali nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari (categoria ex D/DS) del
CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022; di aver diffidato l' CP_1 resistente con pec del 05.12.2023 al corretto inquadramento nell'area dirigenza sanitaria non medica;
lamentando l'illegittimità ed erroneità dell'inquadramento nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari – profilo professionale del ruolo tecnico come collaboratore tecnico professionale previsto dall'allegato A del CCNL Comparto
Sanità del 02.11.2022 ed affermando il diritto all'inquadramento nell'area della dirigenza sanitaria non medica in virtù della normativa legale, negoziale e regolamentare invocata, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, agivano in giudizio per l'accertamento del diritto all'inquadramento nell'area della dirigenza sanitaria non medica del CCNL Sanità e per la condanna dell' resistente al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate dall'inizio del rapporto, in subordine per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni da illegittimo inquadramento commisurati alle differenze retributive maturate dall'inizio del rapporto, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegavano documentazione. Nel corso del giudizio la difesa della parte ricorrente dichiarava il decesso del dott. . Parte_20
Pag. 2 di 8 Veniva dichiarato interrotto il processo nei limiti della posizione del ricorrente . Parte_28
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso per genericità, risultando omessa la rappresentazione delle mansioni svolte e dei conteggi per la determinazione delle pretese, e l'inammissibilità delle domande per carenza di interesse ad agire non avendo, i ricorrenti, impugnato il bando di concorso indetto per la copertura di posti per posizioni dagli stessi attualmente ricoperte;
nel merito affermava l'infondatezza di tutte le domande per avere, i ricorrenti, partecipato ad un bando ed a procedure selettive dai requisiti diversi da quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e per non avere, i ricorrenti, mai svolto funzioni dirigenziali ed omesso di offrire la prova dello svolgimento di tali mansioni inibendo il giudizio trifasico, e per insussistenza del nesso di corrispettività tra le prestazioni effettivamente svolte e la retribuzione pretesa. Domandava, di conseguenza, il rigetto del ricorso, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Occorre procedere in via preliminare alla valutazione delle eccezioni sollevate.
1. Sull'eccezione di nullità del ricorso
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso per indeterminatezza e genericità delle domande per omessa rappresentazione delle mansioni svolte e per omessa quantificazione dei crediti rivendicati sollevata dalla parte resistente. Ed infatti, in questo giudizio diretto al riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'area dirigenziale rivendicato ed alle
Pag. 3 di 8 differenze retributive, la mancata indicazione delle mansioni di fatto svolte dai ricorrenti non determina l'insussistenza né della causa petendi e nemmeno del petitum così come non potrebbe ritenersi in alcun modo significativa l'omessa quantificazione dei crediti vantati se si considera che detti crediti, qualora sussistenti, sarebbero facilmente quantificabili facendo ricorso ad eventuale CTU espressamente richiesta dai ricorrenti.
1.1. Si consideri, inoltre, che in ricorso risultano adeguatamente indicati sia la qualifica professionale che l'inquadramento attuale dei ricorrenti ed anche l'inquadramento dirigenziale rivendicato.
1.2. Ed ancora: dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare.
Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
Pag. 4 di 8
2. Sui dati pacifici tra le parti
Le parti ricorrenti hanno avuto accesso all' resistente a CP_1 seguito di procedura concorsuale o tramite procedure selettive alternative di reclutamento facendo piena acquiescenza al bando di concorso e delle procedure selettive alternative. In concreto non è stato impugnato il bando di concorso né è stata impugnata la procedura selettiva alternativa di reclutamento da parte dei ricorrenti.
2.1. Le procedure concorsuali e quelle selettive alternative per l'accesso alla figura professionale di collaboratore tecnico professionale ha requisiti diversi e meno stringenti di quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale sanitaria non medica.
Tanto è dato inferire dalle allegazioni e produzioni della parte resistente da cui emergono differenze significative tra le diverse procedure in esame in termini di: titoli di studio;
specifiche competenze professionali;
anzianità di servizio2.
2.2. I ricorrenti, inoltre, hanno sottoscritto contratti individuali di lavoro per lo svolgimento di mansioni di collaboratore tecnico professionale. Tanto è dato inferire dalla documentazione prodotta dai ricorrenti analiticamente richiamata in ricorso.
2.3. L' resistente, inoltre, ha allegato e provato tramite la CP_1 produzione dei mansionari dei ricorrenti e dei contratti di lavoro dagli stessi sottoscritti all'esito del concorso bandito e della procedura alternativa indetta per copertura di posti afferenti alla figura professionale di collaboratore tecnico professionale che le mansioni per le quali i ricorrenti sono stati assunti sono attività
Pag. 5 di 8 prevalentemente tecniche e di collaborazione con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione3.
Si tratta inequivocabilmente di mansioni differenti da quelle dirigenziali.
2.4. I ricorrenti, inoltre, hanno svolto esclusivamente mansioni di collaboratore tecnico professionale e mai quelle dirigenziali. Tanto è stato specificamente allegato dall' resistente e non contestato CP_1 dai ricorrenti.
Tanto conforta il rigetto delle domande avanzate, avendo i ricorrenti partecipato a selezioni e procedure concorsuali per qualifiche professionali non dirigenziali facendovi acquiescenza e sottoscritto contratti individuali di lavoro per lo svolgimento di attività prevalentemente tecniche e di collaborazione con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione.
2.5. A ben vedere, infatti, l'aver partecipato ad un concorso e ad una procedura selettiva alternativa per una qualifica professionale non dirigenziale facendovi acquiescenza ed aver sottoscritto un contratto individuale di lavoro per lo svolgimento di mansioni non dirigenziali oltre ad aver svolto mansioni pacificamente non dirigenziali inibisce il riconoscimento postumo per via giudiziale dell'inquadramento dirigenziale in ossequio ai princìpi di diritto affermati dalla Corte di cassazione anche di recente con la pronuncia n. 20048/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… Il motivo è infondato.
Rileva, nella fattispecie, che è stata effettuata una selezione per
l'ottava qualifica (funzionario) e non per dirigente (v. infra).
Inoltre, la ricorrente aveva stipulato il contratto individuale per tale qualifica.
Pag. 6 di 8 Evidentemente non può essere chiesto ex post
l'inquadramento come dirigente che presuppone tutta un'altra tipologia di selezione (non può ridursi il tutto ad una 'svista' nel bando). … (omissis)…”
3. Sul diritto al trattamento retributivo differenziale
Fermo tutto quanto appena sopra rappresentato per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, in ogni caso, in base al nesso di corrispettività tra le due prestazioni, attività lavorativa e retribuzione, che costituiscono il contenuto essenziale e qualificante del rapporto lavorativo, non potrebbe giustificarsi alcun riconoscimento di emolumenti retribuitivi differenziali sin dall'inizio dei rapporti lavorativi dei ricorrenti per mansioni appartenenti ad una diversa area, quella della dirigenza sanitaria non medica, in quanto dette diverse mansioni i ricorrenti non le hanno mai svolte.
3.1. Anche con la recente pronuncia n. 5036/2024 la Corte di cassazione ha ribadito il seguente consolidato orientamento cui dare continuità: “ … (omissis)… i soli effetti già in concreto conseguiti all'esecuzione delle prestazioni in ragione della "effettiva esplicazione dell'attività di servizio del pubblico dipendente" che giustifica "la corresponsione del relativo trattamento economico, in base al nesso di corrispettività tra le due prestazioni che costituiscono il contenuto essenziale e qualificante del rapporto", tale da subire "deroga nella sola ipotesi di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione" (Cass. 13 ottobre 2021, n. 27925) o quelli a venire, sicché "la retrodatazione di un inquadramento ai fini giuridici, risolvendosi in una fictio iuris" non poteva "comportare alcuna retroattività degli effetti economici, che discendono unicamente
Pag. 7 di 8 dalla data in cui essi sono stati conseguiti quali corrispettivo di una effettiva prestazione lavorativa" (così ancora Cass.
27925/2021, cit.); … (omissis)…“.
4. Sul diritto alla tutela risarcitoria
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra richiamati, avendo i ricorrenti fatto acquiescenza alle procedure concorsuali e selettive indette per la copertura dei profili professionali di collaboratore tecnico professionale dagli stessi attualmente ricoperti, nemmeno la tutela risarcitoria potrebbe essere riconosciuta.
Anche questa domanda, pertanto, deve essere respinta.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande promosse dai ricorrenti.
Tenuto conto della peculiarità ed assoluta novità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AL NC SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate dalle parti ricorrenti con il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,06/11/2025 Il Giudice del lavoro
AL NC SA
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Cfr. in all.ti parte resistente. 3 Cfr. in all.ti parte resistente.