Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00765/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2020, proposto da RT NG, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Frati e AR Beatrice Pieraccini, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Pietrasanta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Gracili e Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
del diniego di condono prot. 2020/11135334241 del 13.03.2020, ricevuto dalla ricorrente il 18.03.2020, emesso dal Comune di Pietrasanta, relativamente all’abuso consistente nella “ realizzazione di terrazza praticabile a corredo di fabbricato di civile abitazione esistente effettuata nell’anno 1990, in luogo dell’esistente tetto a falda ” presso l’immobile posto in Pietrasanta, loc. Strettoia, via Chiesa, 27;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui, per quanto occorrer possa, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis legge n. 241/1990 prot. n. 1424162 del 10.12.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa FA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato la sig.ra RT NG ha impugnato il diniego adottato dal Comune di Pietrasanta in data 13.03.2020 sull’istanza di condono per la “ realizzazione di una terrazza praticabile a corredo di fabbricato di civile abitazione esistente, effettuata nell’anno 1990, in luogo dell’esistente tetto a falda ”.
2. Il diniego è stato adottato per la seguente motivazione: “ L’immobile di cui trattasi risulta già oggetto delle sopra citate domande di condono presentate ai sensi della L. 47/85 come sopra riportato, il cui esito era già stato negativo come da atti di diniego citati (Negazione 18/s e 19/s entrambe del 03.12.2002) in forza della motivazione relativa alla insufficiente distanza da un corso d’acqua tutelato dal Regio Decreto 523/1904 (rif art. 96 lettera F) ovvero il Rio Strettoia. A fronte dell’ultima domanda di sanatoria edilizia straordinaria di cui all’oggetto ovvero domanda n. 70/2004 presentata in data 09/12/2004 prot. n. 40055, risulta quindi mancante il presupposto di legittimità dei fabbricati su cui si fonda la stessa domanda di sanatoria, ed allo stesso tempo le opere di cui si richiede sanatoria risultano ad una distanza inferiore a quanto prescritto dal sopracitato R.D. 523/1904”.
3. La ricorrente ha contestato il diniego adottato dal Comune di Pietrasanta per il seguente motivo.
“ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7.08.1990, n. 241 - Violazione dell’art. 97 Cost. - Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per carenza dei presupposti in fatto e in diritto - Eccesso di potere per carenza della motivazione - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ”.
La ricorrente contesta innanzitutto la scarsa chiarezza e intelligibilità dei provvedimenti comunali, relativi sia alla fase procedimentale del preavviso di rigetto sia alla fase conclusiva del diniego impugnato, con conseguente violazione delle garanzie procedimentali.
L’istante contesta altresì il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che le opere oggetto di sanatoria sono eseguite su porzioni non legittimate. L’atto è dunque basato su presupposti di fatto e di diritto errati.
Evidenzia infine la ricorrente che le opere legittimate con licenza edilizia del 1967 si collocano a una distanza dal rio Strettoia minore di quella intercorrente con parte delle opere oggetto dell’ultima domanda di condono e, pertanto, il diniego risulta illegittimo anche sotto questo profilo.
In definitiva, l’istante contesta il provvedimento impugnato per carenza di istruttoria.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Pietrasanta che, in via pregiudiziale, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in quanto la causa attiene a un manufatto posto in prossimità di un corso d’acqua demaniale, come indicato nella motivazione del diniego impugnato con riferimento alla localizzazione delle opere all’interno della fascia sottoposta al vincolo di sicurezza idraulica ex art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904. Nel merito, l’ente resistente ha comunque chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
5. Le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010. La ricorrente, in sede di replica, ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, chiedendo al Collegio di disporre una verificazione e, nel caso, di accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
6. All’udienza del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
7.1. Occorre premettere che in base all’articolo 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 appartengono alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado i ricorsi “ a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l’art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 ”. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che: “ Ai sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1993, la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si estende ad ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non pronunciati da Pubbliche Amministrazioni istituzionalmente elette alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, in quanto interferenti con i provvedimenti relativi a tale uso o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali. In applicazione di tale principio, è stata affermata, in particolare, la giurisdizione del Tribunale, sulle controversie aventi ad oggetto l’osservanza di divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici” (così Cass. sez. un., ord. 22.04.2022, n. 12962) e ancora che “ Compete al tribunale superiore delle acque pubbliche e non agli organi ordinari della giustizia amministrativa la cognizione delle controversie aventi per oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti adottati da un Comune e da una Provincia per la salvaguardia del vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto dell’argine trasversale di un fiume, trattandosi di provvedimenti finalizzati alla salvaguardia dell’agibilità e funzionalità di un’opera destinata a incidere direttamente sul regime del corso d’acqua, agevolando il regolare deflusso idrico” (così Cass. civile, sez. un., ord. 15.06.2009, n. 13898).
7.2. E a tali principi è uniformata la giurisprudenza del tutto maggioritaria del giudice amministrativo, che ha affermato che “ Appartiene alla giurisdizione del T.S.A.P., prevista dall’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la controversia relativa ai provvedimenti assunti dall'autorità comunale in ragione dell'edificazione di opere in violazione della fascia di rispetto di dieci metri dal piede dell'argine, ai sensi dell’art. 96, lett. f), r.d. 25 luglio 1904 n. 523; detto provvedimento, infatti, ancorché emanato da un’autorità diversa da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, incide direttamente sul regolare regime delle acque pubbliche, la cui tutela ha carattere inderogabile in quanto informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque scorrenti dei fiumi, canali e scolatoi pubblici” (così T.A.R. Brescia, sez. II, 18/12/2017, n. 1460).
7.3. Reputa il Collegio che la controversia in esame rientri pienamente nell’ambito di applicazione dei predetti principi, dal momento che essa ad oggetto l’impugnazione del provvedimento comunale con cui è stata negata la sanatoria di un manufatto per violazione della fascia di rispetto istituita a protezione del Rio Strettoia, con conseguente incidenza immediata e diretta del manufatto edilizio sul normale deflusso del corso e, quindi, sul regime delle acque pubbliche. Si ritiene, in definitiva, che il provvedimento impugnato abbia una diretta e immediata incidenza su acque e opere idrauliche pubbliche e quindi la relativa impugnazione deve essere ricondotta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
8. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quest’ultima al Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale la controversia potrò essere riassunta secondo quanto prevede l’articolo 11, comma 2, c.p.a..
9. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, innanzi al quale il ricorso potrà essere proposto nei termini e alle condizioni stabilite dall’art. 11 D. Lgs. n. 104/2010.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER AR UC, Presidente
FA PO, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA PO | ER AR UC |
IL SEGRETARIO