TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7958/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7958/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
ROTA
parte attrice nei confronti di:
titolare dell'omonima impresa individuale (c.f. CP_1
) C.F._2
parte convenuta contumace
Conclusioni dell'attore: come da note scritte depositate telematicamente in data
7/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 7 – deducendo di essere dottore commercialista e di avere svolto a Parte_1
favore di titolare dell'omonima impresa individuale, prestazioni CP_1
professionali di natura contabile e amministrativa – ha chiesto la condanna del predetto convenuto al pagamento della somma di € 10.991,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il convenuto è rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di testimoni e l'espletamento di una c.t.u. vota ad accertare la congruità dei compensi richiesti dall'attore.
L'attore ha precisato le proprie conclusioni per l'udienza del 24/10/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini minimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
2. Quanto alla prova del conferimento dell'incarico da parte del convenuto, devesi rilevare che l'attore ha formulato una valida offerta di prova orale sul punto e che le testimoni escusse hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte.
Infatti, le testimoni e (rispettivamente, Testimone_1 Testimone_2
collaboratrice e dipendente dello studio dell'attore) hanno confermato che nel mese di settembre 2017 il convenuto si era rivolto allo studio all'attore per affidargli la tenuta della contabilità, dei registri IVA e di tutte le dichiarazioni fiscali obbligatorie relative alla propria ditta (v. capitolo di prova testimoniale ammesso sub n. 1 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. attorea).
pagina 2 di 7 In particolare, per quel che qui rileva, le testimoni hanno precisato quanto segue:
“Sono a conoscenza di questa circostanza perché il sig. telefonava o veniva regolarmente CP_1
in studio chiedendo consulenze o portando documenti” (cfr. dichiarazioni rese da
[...]
all'udienza del 15/11/2023) e “Sono a conoscenza di questa circostanza perché Tes_1
lavoro nello studio del dott. dal 1991, già il padre del sig. era cliente dello studio Pt_1 CP_1
e l'attività è passata dal padre al figlio. Il dott. affidava la gestione del sig. a chi Pt_1 CP_1
di noi era più libero, anche a me è capitato di occuparmene personalmente. Ho visto più di una volta il sig. presso lo studio per consegnare fatture e registro dei corrispettivi” (cfr. CP_1
dichiarazioni rese da all'udienza del 15/11/2023). Testimone_2
3. Quanto alla prova dell'espletamento dell'incarico professionale ricevuto,
l'attore ha dedotto di avere svolto a favore del convenuto, dall'anno 2017 fino all'anno 2020, attività concretizzatasi in consulenza contabile e amministrativa, predisposizione della documentazione amministrativa, tenuta dei libri contabili
(libro giornale, registri IVA), predisposizione dei bilanci, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e studi di settore, invio telematico degli stessi e quant'altro necessario per la regolare tenuta della contabilità (v. pag. 1 atto di citazione).
A suffragio delle proprie allegazioni, l'attore ha fornito i seguenti riscontri documentali:
Libro giornale e Registro IVA del convenuto relativi agli anni dal 2017 al 2020
(v. doc. 3 att.);
Modello Unico 2017, 2018 e 2019 del convenuto (v. docc. 6, 7 e 8 att.);
Modello 770 2017 e 2018 del convenuto (v. docc. 9 e 10 att.);
Dichiarazione IVA 2017, 2018 e 2019 del convenuto (v. docc. 11, 12 e 13 att.).
pagina 3 di 7 L'attore ha dunque assolto al proprio onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale (dimostrando il titolo della propria pretesa e allegando l'altrui inadempimento), mentre il convenuto – rimasto contumace – non ha provato (come sarebbe stato suo onere fare: v. Cass. S.U. n. 13533/2001)
l'adempimento della propria obbligazione di pagamento o una diversa causa estintiva, modificativa o impeditiva del diritto alla prestazione dedotta dall'attore.
4. Così acclarata la fondatezza nell'an della domanda attorea, è ora possibile transitare all'esame del quantum richiesto.
Sul punto giova evidenziare che, come indicato in premessa, è stato disposto un accertamento peritale volto – in sintesi – a verificare la congruità dei compensi oggetto della domanda attorea rispetto allo svolgimento delle prestazioni professionali allegate e documentate dall'attore, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, ovvero a quantificare il minor importo del compenso spettante all'attore.
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni di cui alla relazione depositata dal nominato c.t.u. dott. , in quanto immuni da vizi logici. Persona_1
Devesi peraltro rilevare che, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha ridotto la propria domanda, allineandosi alla quantificazione del compenso allo stesso spettante operata dal predetto c.t.u..
Il c.t.u. ha esplicitato di avere effettuato i conteggi con esclusivo riferimento alle prestazioni documentate (o la cui esecuzione deve ritenersi logicamente presumibile) e per il periodo di riferimento oggetto della domanda attorea (v. pagg.
9-11 relazione c.t.u.).
Atteso che – in ossequio al disposto dell'art. 2233 c.c. – nel quesito peritale è stato richiesto dal giudicante all'ausiliario di verificare la congruità del compenso professionale spettante all'attore sulla base delle tariffe applicabili, il c.t.u. ha pagina 4 di 7 correttamente fatto riferimento agli artt. 23 e 28 del D.M. n. 140/2012 indicato, da ritenersi pertinenti in ragione delle attività svolte (di tenuta contabilità e di assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria).
Inoltre, il c.t.u. ha analiticamente riepilogato tutte le attività di cui alle parcelle versate in atti dall'attore (v. docc. sub n. 2 att.), esprimendo per ciascuna un valido giudizio (i) circa la necessità di disporne l'esclusione ai fini del calcolo del quantum dovuto (stante l'assenza di prova dell'espletamento), ovvero (ii) circa la congruità
o meno del relativo compenso richiesto, sulla base dell'applicazione dei criteri innanzi indicati (v. pagg. 13-21 relazione c.t.u.).
Da ultimo, è stata compiuta un'esaustiva replica alle osservazioni di parte attrice, con conseguente adeguamento correttivo dei calcoli effettuati (v. pagg. 23-25 relazione c.t.u.), da ritenersi congruo e condivisibile (anche alla luce dell'insegnamento di Cass. S.U. n. 3086/2022).
In conclusione, dunque, il nominato c.t.u. ha rideterminato il compenso complessivo spettante all'attore nel minor importo di € 6.475,66 (di cui € 38,50 per spese anticipate), oltre cassa e iva (v. pag. 25 relazione c.t.u.).
5. Di talché in conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la domanda attorea deve essere accolta nei termini innanzi indicati, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma lorda di €
8.205,97 (già comprensiva di oneri accessori di legge).
Sull'importo anzidetto spettano altresì all'attore gli interessi legali moratori – espressamente invocati – al tasso ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal
19/8/2020 (v. doc. 4 att.), data di ricezione da parte del convenuto della prima messa in mora documentata (cfr. Cass. n. 24973/2022), fino al saldo effettivo.
pagina 5 di 7 Non può, di contro, applicarsi la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e stante l'assenza di prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1224, II comma c.c..
6. Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e (ii) minimi per la fase decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata e tenuto conto del fatto che il valore della domanda attorea che risulta accolta è prossimo al minimo dello scaglione applicabile (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
L'attore ha altresì diritto, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, al rimborso delle spese relative alla fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita documentata (v. doc. 7 att.), parimenti liquidate ai sensi del predetto D.M..
Anche le spese di c.t.u. (pari al fondo spese disposto con ordinanza del
12/12/2023, alla quale si rinvia) devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna il convenuto al pagamento a favore dell'attore della somma di €
8.205,97, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 4.227,00 per compensi e in € 275,70 per spese anticipate,
pagina 6 di 7 nonché € 441,00 per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma
2 del D.M. n. 55/2014 e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge sulle somme imponibili, da distrarsi a favore dell'avv. Roberta Rota, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto.
Bergamo, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7958/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
ROTA
parte attrice nei confronti di:
titolare dell'omonima impresa individuale (c.f. CP_1
) C.F._2
parte convenuta contumace
Conclusioni dell'attore: come da note scritte depositate telematicamente in data
7/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 7 – deducendo di essere dottore commercialista e di avere svolto a Parte_1
favore di titolare dell'omonima impresa individuale, prestazioni CP_1
professionali di natura contabile e amministrativa – ha chiesto la condanna del predetto convenuto al pagamento della somma di € 10.991,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il convenuto è rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di testimoni e l'espletamento di una c.t.u. vota ad accertare la congruità dei compensi richiesti dall'attore.
L'attore ha precisato le proprie conclusioni per l'udienza del 24/10/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini minimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
2. Quanto alla prova del conferimento dell'incarico da parte del convenuto, devesi rilevare che l'attore ha formulato una valida offerta di prova orale sul punto e che le testimoni escusse hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte.
Infatti, le testimoni e (rispettivamente, Testimone_1 Testimone_2
collaboratrice e dipendente dello studio dell'attore) hanno confermato che nel mese di settembre 2017 il convenuto si era rivolto allo studio all'attore per affidargli la tenuta della contabilità, dei registri IVA e di tutte le dichiarazioni fiscali obbligatorie relative alla propria ditta (v. capitolo di prova testimoniale ammesso sub n. 1 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. attorea).
pagina 2 di 7 In particolare, per quel che qui rileva, le testimoni hanno precisato quanto segue:
“Sono a conoscenza di questa circostanza perché il sig. telefonava o veniva regolarmente CP_1
in studio chiedendo consulenze o portando documenti” (cfr. dichiarazioni rese da
[...]
all'udienza del 15/11/2023) e “Sono a conoscenza di questa circostanza perché Tes_1
lavoro nello studio del dott. dal 1991, già il padre del sig. era cliente dello studio Pt_1 CP_1
e l'attività è passata dal padre al figlio. Il dott. affidava la gestione del sig. a chi Pt_1 CP_1
di noi era più libero, anche a me è capitato di occuparmene personalmente. Ho visto più di una volta il sig. presso lo studio per consegnare fatture e registro dei corrispettivi” (cfr. CP_1
dichiarazioni rese da all'udienza del 15/11/2023). Testimone_2
3. Quanto alla prova dell'espletamento dell'incarico professionale ricevuto,
l'attore ha dedotto di avere svolto a favore del convenuto, dall'anno 2017 fino all'anno 2020, attività concretizzatasi in consulenza contabile e amministrativa, predisposizione della documentazione amministrativa, tenuta dei libri contabili
(libro giornale, registri IVA), predisposizione dei bilanci, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e studi di settore, invio telematico degli stessi e quant'altro necessario per la regolare tenuta della contabilità (v. pag. 1 atto di citazione).
A suffragio delle proprie allegazioni, l'attore ha fornito i seguenti riscontri documentali:
Libro giornale e Registro IVA del convenuto relativi agli anni dal 2017 al 2020
(v. doc. 3 att.);
Modello Unico 2017, 2018 e 2019 del convenuto (v. docc. 6, 7 e 8 att.);
Modello 770 2017 e 2018 del convenuto (v. docc. 9 e 10 att.);
Dichiarazione IVA 2017, 2018 e 2019 del convenuto (v. docc. 11, 12 e 13 att.).
pagina 3 di 7 L'attore ha dunque assolto al proprio onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale (dimostrando il titolo della propria pretesa e allegando l'altrui inadempimento), mentre il convenuto – rimasto contumace – non ha provato (come sarebbe stato suo onere fare: v. Cass. S.U. n. 13533/2001)
l'adempimento della propria obbligazione di pagamento o una diversa causa estintiva, modificativa o impeditiva del diritto alla prestazione dedotta dall'attore.
4. Così acclarata la fondatezza nell'an della domanda attorea, è ora possibile transitare all'esame del quantum richiesto.
Sul punto giova evidenziare che, come indicato in premessa, è stato disposto un accertamento peritale volto – in sintesi – a verificare la congruità dei compensi oggetto della domanda attorea rispetto allo svolgimento delle prestazioni professionali allegate e documentate dall'attore, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, ovvero a quantificare il minor importo del compenso spettante all'attore.
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni di cui alla relazione depositata dal nominato c.t.u. dott. , in quanto immuni da vizi logici. Persona_1
Devesi peraltro rilevare che, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha ridotto la propria domanda, allineandosi alla quantificazione del compenso allo stesso spettante operata dal predetto c.t.u..
Il c.t.u. ha esplicitato di avere effettuato i conteggi con esclusivo riferimento alle prestazioni documentate (o la cui esecuzione deve ritenersi logicamente presumibile) e per il periodo di riferimento oggetto della domanda attorea (v. pagg.
9-11 relazione c.t.u.).
Atteso che – in ossequio al disposto dell'art. 2233 c.c. – nel quesito peritale è stato richiesto dal giudicante all'ausiliario di verificare la congruità del compenso professionale spettante all'attore sulla base delle tariffe applicabili, il c.t.u. ha pagina 4 di 7 correttamente fatto riferimento agli artt. 23 e 28 del D.M. n. 140/2012 indicato, da ritenersi pertinenti in ragione delle attività svolte (di tenuta contabilità e di assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria).
Inoltre, il c.t.u. ha analiticamente riepilogato tutte le attività di cui alle parcelle versate in atti dall'attore (v. docc. sub n. 2 att.), esprimendo per ciascuna un valido giudizio (i) circa la necessità di disporne l'esclusione ai fini del calcolo del quantum dovuto (stante l'assenza di prova dell'espletamento), ovvero (ii) circa la congruità
o meno del relativo compenso richiesto, sulla base dell'applicazione dei criteri innanzi indicati (v. pagg. 13-21 relazione c.t.u.).
Da ultimo, è stata compiuta un'esaustiva replica alle osservazioni di parte attrice, con conseguente adeguamento correttivo dei calcoli effettuati (v. pagg. 23-25 relazione c.t.u.), da ritenersi congruo e condivisibile (anche alla luce dell'insegnamento di Cass. S.U. n. 3086/2022).
In conclusione, dunque, il nominato c.t.u. ha rideterminato il compenso complessivo spettante all'attore nel minor importo di € 6.475,66 (di cui € 38,50 per spese anticipate), oltre cassa e iva (v. pag. 25 relazione c.t.u.).
5. Di talché in conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la domanda attorea deve essere accolta nei termini innanzi indicati, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma lorda di €
8.205,97 (già comprensiva di oneri accessori di legge).
Sull'importo anzidetto spettano altresì all'attore gli interessi legali moratori – espressamente invocati – al tasso ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal
19/8/2020 (v. doc. 4 att.), data di ricezione da parte del convenuto della prima messa in mora documentata (cfr. Cass. n. 24973/2022), fino al saldo effettivo.
pagina 5 di 7 Non può, di contro, applicarsi la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e stante l'assenza di prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1224, II comma c.c..
6. Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e (ii) minimi per la fase decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata e tenuto conto del fatto che il valore della domanda attorea che risulta accolta è prossimo al minimo dello scaglione applicabile (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
L'attore ha altresì diritto, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, al rimborso delle spese relative alla fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita documentata (v. doc. 7 att.), parimenti liquidate ai sensi del predetto D.M..
Anche le spese di c.t.u. (pari al fondo spese disposto con ordinanza del
12/12/2023, alla quale si rinvia) devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna il convenuto al pagamento a favore dell'attore della somma di €
8.205,97, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 4.227,00 per compensi e in € 275,70 per spese anticipate,
pagina 6 di 7 nonché € 441,00 per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma
2 del D.M. n. 55/2014 e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge sulle somme imponibili, da distrarsi a favore dell'avv. Roberta Rota, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto.
Bergamo, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7