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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9230/2024 V.G. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024
da
1) Parte_1
Nato a Milano il 23/11/1969
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Buccinasco, Via Cascina Molino Bruciato senza numero civico con l'Avv. Deborah Santolini e con l'Avv. Marianna Galimberti elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Deborah Santolini sito in Monza (MB), via Anita
Garibaldi n. 1
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 19/06/1973 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Mi)
pagina 1 di 5 con l'Avv. Tiziana Stefania Balbi e con l'Avv. Barbara Bosini presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 12/07/2008 in ZZ
(anno 2008 - atto n. 33 - parte II - serie A)
separati consensualmente con verbale in data 05/12/2017 omologato con decreto n. 1985/2018 del 02.02.2018
con i seguenti figli: nata a [...] in data [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre, della quale conserverà il Pt_3 cognome, e collocata presso di lei anche ai fini della residenza anagrafica.
2. I genitori concordano che ogni decisione relativa all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita della minore, saranno prese dalla Sig.ra nel rispetto delle Parte_2 inclinazioni, delle esigenze e dei desideri della figlia Pt_3
3. Il Padre avrà facoltà di vedere con modalità e tempi che potranno essere concordati con la Pt_3 madre.
4. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo di mantenimento di una _1 Parte_2 Pt_3 somma mensile pari ad € 200,00= per dodici mensilità sino al raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica di da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a mezzo Pt_3 bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5. La Sig.ra si farà carico integralmente ed in via esclusiva delle spese straordinarie Parte_2 nell'interesse della minore così come dettagliate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano Pt_3 attualmente vigenti e che si intendono integralmente richiamate.
6. La Sig.ra continuerà a percepire – come sino ad oggi - l'assegno unico integralmente con Parte_2 rinuncia da parte del sig. alla propria quota di spettanza nella misura prevista ex lege. _1
7. I genitori si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e/o del passaporto validi per l'espatrio per la figlia minore Pt_3
8. I coniugi dichiarano che, in forza e in adempimento della scrittura privata dell''11.09.2023, la Sig.ra restituirà al Sig. l'importo complessivo di € 10.000,00= in rate mensili da € Parte_2 _1
200,00= cadauna, da intendersi comprensivo della somma di € 2.400,00= versata dal sig. _1 alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento come da accordo di separazione, oltre Parte_2 che comprensivo della somma di € 7.600,00= quale ristoro dei danni lamentati dal Sig. per _1 le circostanze di cui alla premessa fattuale e che generavano i trascorsi procedimenti penali e civili di cui sopra. Adempiute tutte le obbligazioni di cui all'accordo transattivo dell'11.09.2023 e con il pagina 2 di 5 buon fine dei pagamenti di cui sopra nel rispetto dei termini rateali ivi indicati, il Sig. e la _1
Sig.ra dichiarano di nulla aver più a pretendere vicendevolmente a ttiolo di assegno Parte_2 mantenimento o alimentare di sorta, salvi fatti gli obblighi del Sig. nei riguardi della figlia _1 minore Pt_3
9. I coniugi dichiarano di essere autonomi e indipendenti e di rinunciare all'assegno divorzile e/o a contributi economici di mantenimento;
10. Spese compensate.
Le Parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZZ in data
12/07/2008 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
pagina 3 di 5 Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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