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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- UD DE ER Presidente
- IN AP Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 248/2025, di riassunzione del giudizio a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n.677-24 ha cassato la sen- tenza della Corte d'Appello di Firenze n.2715-2018 rinviando a questa corte in diversa composizione, promossa
DA
(Cf e P.Iva Parte_1
) in persona del l.r. p.t., con sede in Vinci, Via Lamporecchiana n.27/29, rap- P.IVA_1 presentata e difesa dall'Avv. Ginetta Daini Palesi (CF – pec C.F._1 [...]
del Foro di Pisa, con studio in Ponte a Egola (PI), Email_1
Via F. Corridoni 48/b ed elettivamente domiciliata, come da procura allegata all'atto di riassunzione, presso il domicilio digitale del proprio difensore all'indirizzo pec
[...]
Email_2
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
1 CONTRO
, in persona del liquidatore pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Bologna (BO), in via Cairoli 8/F, rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta, dall'Avv. Roberto Meconi (C.F.
– PEC: del Foro di Bologna, C.F._2 Email_3
con studio in Bologna (BO), Piazza dei Martiri n. 5/2 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del suddetto procuratore, all'indirizzo PEC Email_4
it.
[...]
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
( ), residente in [...](Tu- CP_2 CodiceFiscale_3
nisia) Route Touristique Cap 4089, quale liquidatrice e socia di maggioranza di
, già (Cf e P.iva ) Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
già sedente in 88050 Palermiti (PZ) via dei Martiri 14, società che si è estinta in data
1.8.2019, con provvedimento del Tribunale di Catanzaro che ha disposto la cancellazione dal Registro delle Imprese per chiusura del fallimento per inesistenza dell'attivo, come da iscrizione nel Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Prot 16520/2019 del
8/08/2019.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, a se- guito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, disattesa ogni contraria istanza, do- manda ed eccezione ed in riforma parziale della sentenza N° 514 /2015 pronunciata dal
Giudice Dr. D. Mori del Tribunale di Firenze in data 18.2.2015, accogliere le conclusioni dimesse in primo grado dall'attrice, odierna appellante in riassunzione e conseguentemente
Voglia dichiarare, per i motivi di cui in premessa ed in applicazione dei principi esposti dalla Corte di Cassazione, risolto il contratto di finanziamento stipulato in data 20.5.2008 tra e , con la conseguente condanna della predetta convenu- Parte_1 CP_1
ta-appellata alla restituzione delle somme percepite per il Controparte_1
rimborso dell'erogato finanziamento per totali € 6.739, 20 ( derivanti da n°36 rate di €
2 187,20 ciascuna). Con interessi legali dalla domanda al saldo. Con condanna ulteriore dell'appellata alla refusione delle spese e compensi legali di tutti i gradi del CP_1
giudizio, compreso il giudizio di legittimità e la presente fase riassuntiva. Con conferma degli altri capi della sentenza che attengono ad . Controparte_5
Per la convenuta in riassunzione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione disattesa -rigettare l'appello/riassunzione proposto dall'
[...]
in quanto infondato per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per Parte_1
l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 514/2015 del Tribunale di Firenze, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
grado di appello;
-accertare e dichiarare in ogni caso la mancanza di collegamento nego- ziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita di servizi e per l'effetto - dichiarare tenuta e quindi condannare alla restituzione delle somme ver- Parte_1
sate spontaneamente da pari ad euro 14.686,76; -condannare CP_1 Parte_2
[...
al pagamento in favore di delle spese del giudizio di legittimità, la cui li- CP_1
quidazione è stata demandata dalla Corte di Cassazione alla Corte di Appello in sede di riassunzione. Condannare in ogni caso l' al pagamento anche del presente Parte_1 grado di giudizio”.
RILEVATO
1. Con sentenza n.514/2015 il Tribunale di Firenze, accogliendo parzialmente le domande di risoluzione contrattuale, di restituzione e risarcimento danni, proposte dalla so- cietà (infra, anche nel dispositivo, Parte_1 Parte_2
[...
o mutuatario) nei confronti di poi (infra, an- Controparte_4 Controparte_5
che fornitore) e di (infra, anche nel dispositivo, o finanziatore), Controparte_1 CP_1
pronunciava la risoluzione del contratto di web marketing stipulato in data 20.5.08 da
[...]
e per grave inadempimento di quest'ultima, che veniva Parte_1 Controparte_4
altresì condannata alla restituzione della somma di euro 6.500,00, pari al corrispettivo con- trattuale, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effetto.
3 Il Tribunale rigettava, invece, la domanda di risoluzione del contratto di finanzia- mento stipulato in data 20.5.08, contestualmente al contratto di cui sopra, tra l'attrice e Ca- rifin Italia spa e la conseguente domanda di condanna di al rimborso di quanto già CP_1 pagato dall'attrice in esecuzione del predetto contratto.
L'attrice era condannata, inoltre, al pagamento delle spese di lite a favore di . CP_1
2. Su appello dell'attrice, che gravava la decisione di primo grado limitatamente al rigetto delle domande proposte contro e nella contumacia di la CP_1 Controparte_5
Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n.2715-2018, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso tra Parte_2
[...
e , condannando quest'ultima a restituire alla prima quanto pagato a titolo di re- CP_1
stituzione del finanziamento, oltre interessi legali dalla domanda e spese dei due gradi di giudizio.
3. Su ricorso di la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.677-24, ha cassato CP_1 la sentenza d'appello, rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per la prosecuzio- ne del giudizio.
Premesso che nel caso di specie non veniva in rilievo un contratto di credito al con- sumo per l'acquisto di beni e servizi e, quindi, un'ipotesi di collegamento negoziale di fonte legale, espressamente oggi regolata dal Testo Unico Bancario, la Corte di Cassazione ha osservato: “[…] L'esame delle censure, pertanto, deve essere condotto alla luce dei princi- pi ripetutamente espressi da questa Corte in tema di interpretazione della volontà contrat- tuale al fine di stabilire l'esistenza di un collegamento negoziale voluto e realizzato dalle parti.
4.1 Il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., - è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa au- tonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'al- tro. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti dei negozi coinvolti, presuppone la ricorrenza
4 sia di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regola- mentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consi- stente in un assetto economico globale ed unitario, sia di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12733 del 12/12/1995, Rv. 495037;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 17/05/2010, Rv. 613118). In sostanza, perché possa configurarsi un collegamento negoziale è necessario verificare la presenza di entrambi i suddetti requisiti. Quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità prati- ca consistente in un assetto economico globale ed unitario. Quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
4.2 La Corte distrettuale, nella propria indagine circa la consta- tazione dell'esistenza di un collegamento negoziale, non avrebbe dovuto arrestarsi alla so- la destinazione della somma mutuata e alla conseguente sussistenza del nesso teleologico tra i negozi, ma avrebbe dovuto procedere anche alla verifica se la volontà di collegamento si fosse obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, fossero destinati a subire le ripercussio- ni delle vicende dell'altro. Tale accertamento presuppone necessariamente l'interpretazio- ne della volontà delle parti espressa nelle diverse clausole contrattuali. La Corte d'Appello, invece, una volta esclusa l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore, trattan- dosi di vicenda contrattuale intercorsa tra professionisti, ha ritenuto accertata la sussisten- za di un collegamento funzionale e genetico tra contratto di web marketing e contratto di finanziamento, con conseguente soggezione di quest'ultimo alle sorti del primo in base al principio simul stabunt, simul cadent, senza effettuare un completo ed esaustivo esame del testo negoziale e, in particolare, della clausola prevista dall'art. 17 del contratto di cui pu- re si dà atto in sentenza ma che non risulta in alcun modo presa in considerazione al fine
5 di affermare il suddetto collegamento tra il contratto di finanziamento e quello a monte di prestazione di beni e servizi. Risulta, infatti, del tutto omesso l'esame dell'art. 17 delle condizioni generali del contratto di mutuo, trascritto a pagina 8 del ricorso, che prevedeva testualmente: «Il Cliente è informato che in assenza di accordo di esclusiva con il Conven- zionato, non possono essere opposte a le eccezioni relative al rapporto di CP_1
compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene». In altri termini, quello che manca nella sentenza impugnata è l'esame del dato testuale del contrat- to comprensivo anche di una clausola che, riversando sul solo cliente il rischio dell'inadempimento del fornitore, potrebbe militare in senso contrario alla interdipendenza funzionale dei contratti invece ravvisata dal giudice di merito L'interpretazione della vo- lontà negoziale costituisce "quaestio facti" insindacabile in sede di legittimità a condizione che sia condotta nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, circostanza che non ricorre nel caso di specie per quanto si è detto
(ex plurimis Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018, Rv. 650200; Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 28324 del 10/10/2023, Rv. 669374). Risulta dunque integrato tanto il vizio di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale quanto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. D'altra parte, si legge nei motivi di appello, riportati nella sentenza impu- gnata alle pagine 3 e 4, che l' aveva censurato l'applicabilità al caso di Parte_1
specie oltre che dell'articolo 42 del codice del consumo che escludeva la responsabilità del finanziatore anche nel caso di grave inadempimento del venditore, parimenti anche la clausola di limitazione della responsabilità di cui all'articolo 17 del contratto. Inoltre, l'al- lora appellante aveva chiesto di accertare la natura vessatoria della suddetta clausola e, in ogni caso, la sussistenza di un accordo di esclusiva che attribuiva appunto al finanziatore
l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore. In relazione a tali aspetti la sentenza impugnata non fornisce alcuna risposta, non essendo sufficiente per affermare la risoluzione del contratto oggetto della presente controversia il riconoscimento della sua interdipendenza funzionale rispetto a quello di destinazione della somma presa a mutuo, contratto poi risolto per grave inadempimento del venditore/fornitore. Infatti, la clausola contrattuale prevista all'art. 17, come sopra integralmente riportata, aveva ad oggetto
6 proprio l'esclusione delle conseguenze derivanti dal collegamento tra i due negozi e, come si è detto, era necessario vagliarne i limiti di validità e di efficacia e la sua incidenza nei rapporti tra le parti (anche in relazione alla meritevolezza degli interessi tutelati, tenendo conto dei canoni di correttezza e buona fede). La Corte d'Appello, pertanto, nel motivare la sussistenza del prefigurato collegamento negoziale non poteva prescindere del tutto dalla suddetta clausola del contratto di finanziamento anche al solo fine di affermarne
l'invalidità o l'inefficacia in relazione tanto al principio di buona fede che agli art. 1341 e
1342 c.c. Inoltre, in caso di risposta affermativa circa l'aspetto preliminare di validità ed efficacia della clausola, avrebbe dovuto valutarne i limiti di applicazione in relazione all'esistenza di un rapporto di esclusiva tra la e la con essa convenzio- CP_1 CP_5
nata. A tale ultimo proposito, deve richiamarsi anche il seguente principio di diritto: in te- ma di mutuo di scopo collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l'acquisto di un bene da parte del mutuatario, la validità (sotto il profilo della meritevolezza degli inte- ressi tutelati) della clausola, la quale preveda l'obbligo del mutuatario di effettuare i singo- li pagamenti a favore del mutuante nei modi e nei termini convenuti, anche nel caso di ina- dempimento di qualsiasi genere da parte del venditore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto, deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante, che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, condizione del mutuatario che, anche di fronte alla mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna (Sez. 3, Sentenza n. 12454 del 19/07/2012)”.
4. ha riassunto tempestivamente il giudizio, rassegnando le conclu- Parte_1
sioni trascritte in epigrafe e riproponendo le questioni - in punto di collegamento negoziale tra i due contratti sopra indicati e di invalidità/inefficacia della clausola n.17 delle condi- zioni generali del contratto di finanziamento, nonché di applicazione della stessa clausola alla luce dell'esclusiva sussistente tra la società fornitrice dei servizi web e la società mu- tuante – rimaste assorbite alla luce della motivazione della cassata sentenza di appello.
7 5. Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande proposte CP_1
dalla controparte e la restituzione di quanto pagato in forza della provvisoria esecuzione della sentenza d'appello, poi cassata.
6. E' rimasta contumace cui l'atto di riassunzione è stato notificato CP_6
quale ex liquidatrice e socia di maggioranza della società (già United Com- Controparte_7 AT SR), società cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2019.
7. La causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 16-9-
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di tratta- zione scritta, con la concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e re- pliche.
CONSIDERATO
8. Nel presente giudizio di rinvio la materia del contendere riguarda unicamente il rapporto tra e , essendo passata in giudicato la sentenza del tribuna- Parte_1 CP_1
le di Firenze che ha accolto le domande di risoluzione, restituzione e risarcimento danni proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
9. La vicenda sostanziale che viene in rilievo è la seguente: in occasione della con- clusione in data 20.5.08 del contratto di web marketing tra e United Co- Parte_1
AT SR (poi , e contestualmente alla stipula di detto contratto, Controparte_5 [...]
concludeva con un contratto di finanziamento con il quale conseguiva la Parte_1 CP_1
provvista necessaria al pagamento del prezzo del contratto di web marketing.
L'art.1 delle condizioni generali di contratto, di cui è riportato di seguito il testo mediante screenshot, prevedeva la delega del mutuatario a favore della mutuante a versare direttamente al terzo fornitore del servizio la somma mutuata.
8 L'art.17 delle condizioni generali di contratto, di cui è riportato di seguito il testo mediante screenshot, conteneva un'informativa sul fatto che il mutuatario non potesse op- porre al finanziatore le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il fornitore e il cliente mutuatario in assenza di accordo di esclusiva.
La tipologia della pronuncia della cassazione con rinvio, relativa alla ritenuta sussi- stenza tanto di un vizio di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale quanto di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, impone a questa corte di riesaminare nel merito l'intera vicenda.
10. Secondo la tesi dell'attrice sussiste un collegamento negoziale tra il contratto di web marketing e il contratto di finanziamento, sicché risolto il primo deve pronunciarsi la risoluzione anche del secondo;
inoltre, in applicazione di noti principi giurisprudenziali (a partire da Cass. civ. 12454/12, ribaditi da ultimo da Cass.4037/24), il mutuante potrebbe agire per la restituzione del mutuo unicamente nei confronti del venditore/fornitore.
Su tale conclusione non inciderebbe l'art.17 delle Condizioni Generali di contratto sopra riportate, vuoi perché in realtà, di fatto, il fornitore e il finanziatore operavano in re- gime di esclusiva, vuoi perché, in ogni caso, l'art.17 è invalido/inefficace.
9 oppone che non sussiste alcun collegamento negoziale, come dimostrato CP_1 proprio dall'art.17 de quo, e che essa non operava in regime di esclusiva con il fornitore.
Inoltre, la clausola sarebbe pienamente valida ed efficace.
11. Ciò premesso, va evidenziato che il richiamo a Cass. civ. 4037/24, effettuato da non è pertinente, trattandosi di pronuncia di inammissibilità del ricorso Parte_1
per cassazione per non avere il ricorrente attinto la ratio decidendi specifica della decisione d'appello.
Va ancora considerato che Cass. civ 12454/12, pure richiamata dall'attrice, è stata pronunciata in materia di finanziamento al consumo e i principi in essa espressi possono es- sere applicati, fuori della fattispecie specifica, soltanto cum grano salis.
Invero, la quasi totalità del contenzioso arrivato all'attenzione della Corte di Cassa- zione (almeno nelle pronunce massimate) riguarda il credito al consumo finalizzato all'acquisto di beni e servizi in relazione a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del
Codice del Consumo e del Testo Unico Bancario (v., oltre Cass. 12454/12, fra le altre,
Cass. civ. 3392/2011 e 3589/2010).
Quest'ultimo, a partire dal 19.9.2010, ha previsto una disciplina specifica all'art. 125-quinquies in caso di inadempimento del fornitore: il consumatore ha diritto alla risolu- zione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ri- corrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. In tal caso, la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. Essa non comporta, invece,
l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. E' il finanziatore che ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
In precedenza, l'art.42 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), con disposizioni vigenti sino all'entrata in vigore dell'art.125 quinquies TUB, aveva stabilito: “Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutil- mente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al ter-
10 zo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”.
Come rilevato nell'ordinanza di rinvio (n.677-24), al di fuori dei casi in cui rileva un collegamento negoziale per legge, si tratta di indagare la volontà delle parti per verifica- re l'effettiva sussistenza di un caso di collegamento negoziale.
In tal caso, l'onere della prova grava sulla parte che assume l'esistenza del collega- mento negoziale. E, nel caso di specie, simile onere non può dirsi assolto dall'attrice in riassunzione.
In primo luogo, nel testo del contratto non vi è alcun riferimento al contratto conclu- so con il fornitore e ad una volontà delle parti di stabilire un collegamento tra i due contrat- ti, fatta eccezione per quanto si dirà fra poco per la clausola 17 delle condizioni generali di contratto.
A pag.1 del frontespizio del contratto di finanziamento vi è un riferimento al be- ne/servizio per il cui acquisto è erogato il finanziamento, ma non al contratto concluso con il fornitore.
Si riporta mediante screenshot la parte del frontespizio che viene in rilievo:
Nella clausola n.1 delle condizioni generali, sopra riportata, si fa riferimento alla de- lega di pagamento al convenzionato indicato sul frontespizio del contratto, ma in quest'ultimo non è indicato alcun esercizio convenzionato.
Il contratto concluso tra l'attrice e il fornitore del servizio non fa riferimento, a sua volta, ad un finanziamento da erogare per il pagamento del prezzo.
L'indagine dell'esistenza di un simile collegamento negoziale non porta a risultati diversi nemmeno alla luce della clausola n.17 delle condizioni generali di contratto.
Con essa il cliente viene informato che, in assenza di rapporto di esclusiva con il fornitore, al finanziatore non possono essere opposte eccezioni relative al rapporto di forni- tura.
Invero, questa clausola non è di chiara interpretazione e di essa possono essere date tre letture diverse.
11 Secondo una prima possibile lettura, corrispondente al dichiarato valore meramente informativo – così testualmente: “Il cliente è informato che in assenza di accordo di esclu- siva con il convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni relative al CP_1 rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato e il Cliente…” – la clausola vale per il solo credito al consumo, limitandosi a riprodurre il contenuto dell'art.42 del Co- dice del Consumo, nel testo sopra riportato e ratione temporis applicabile.
Secondo altra possibile interpretazione, la clausola vale ad estendere anche ai con- tratti conclusi tra professionisti il regime previsto dall'art.42 del Codice del Consumo.
In tal caso, la clausola è estensiva, su base negoziale, di un regime normativo previ- sto per i consumatori. In altre parole, la clausola riproduce il testo del Codice del Consumo, estendendolo anche ai contratti tra professionisti, e rimanda ad una successiva verifica di fatto per stabilire se il finanziatore e il fornitore erano o meno in rapporto di esclusiva.
Così interpretata, la clausola contrattuale non prevede, quindi, alcuna esclusione della responsabilità, ma anzi estende il regime previsto dal Codice del consumo anche ai contratti di credito conclusi con professionisti.
Se si accede a queste due prime soluzioni interpretative, è evidente che risultano de plano infondate le eccezioni di inefficacia e di invalidità della clausola de qua. Inoltre, ac- cedendo alla prima soluzione, le domande andrebbero respinte de plano. Mentre accedendo alla seconda si tratterebbe di verificare, in fatto, se tra fornitore e finanziatore vi fosse un rapporto di esclusiva.
La terza possibile interpretazione è quella proposta dall'appellante, secondo cui la clausola varrebbe, in generale, a limitare la responsabilità del finanziatore in caso di colle- gamento negoziale su base volontaria e la sua stessa esistenza dimostrerebbe il collegamen- to negoziale. Inoltre, simile clausola sarebbe nulla o inefficace (per violazione degli artt.1341 e 1342 c.c.).
Diversamente da quanto reputato da nel caso di specie è rispettato Parte_1
il combinato disposto degli artt.1341 e 1342 c.c.: il contratto di finanziamento è firmato una prima volta, sono poi sottoscritte specificamente (c.d. doppia sottoscrizione) alcune condi- zioni generali di contratto, tra cui quella contenuta nell'art.17.
Si riporta di seguito lo screenshot relativo alla dichiarazione ex art.1341/1342 c.c.:
12 La stessa attrice in riassunzione non contesta di avere sottoscritto specificamente
(anche) la clausola de qua, ma assume che la tutela sarebbe rimasta solo formale, perché la clausola non solo non è stata riportata almeno sinteticamente (secondo una tecnica idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul suo significato di clausola limitativa di responsa- bilità, come previsto da Cass. 5733/2008 e Cass. 4452/2006), ma è stata artatamente “ma- scherata” sotto l'innocuo titolo “rapporti con il convenzionato”.
Gli assunti difensivi non possono tuttavia essere condivisi.
Il richiamo a Cass. civ. 5733/08 e 4452/06 non è pertinente perché il giudice di le- gittimità si è pronunciato, in quei casi, in relazione a fattispecie contrattuali complesse, in cui vi era un richiamo in blocco a pressoché tutte le clausole del contratto, comprese quelle non vessatorie, mediante semplice rinvio numerico;
tale situazione non è rinvenibile nel ca- so di specie, ove il richiamo non è in blocco ma soltanto ad alcune clausole, che sono indi- viduate non soltanto con relatio ai numeri delle clausole, ma anche al titolo/rubrica delle clausole, che ne definisce l'oggetto e che, con riferimento specifico alla clausola de qua, non è affatto “innocuo” come sostenuto dall'attrice, valendo proprio a segnalare che si sta sottoscrivendo una clausola relativa ai rapporti non con il cliente/finanziato ma a quelli con
13 il fornitore che, nelle clausole (a partire dall'art.1 sopra riportato), è sempre individuato come il “convenzionato” (cfr., sulla sufficienza, ai fini del rispetto dei requisiti di specifici- tà e separatezza imposti dall'art. 1341 c.c., della tecnica del richiamo al numero e al titolo della clausola, v. fra l'altro, le recenti Cass. civ. 4126-2024; 17939/18).
Anche il diverso argomento, secondo cui “le clausole dirette a interrompere il nesso teleologico tra i due vincoli contrattuali non possono esplicare alcuna efficacia, in quanto contrarie alla regola generale di correttezza e buona fede alla luce dell'inderogabile dove- re di solidarietà ex art 2 Cost. L'aggravio recato al debitore, infatti, non trova alcun con- tro-bilanciamento meritevole di riscontro giuridico in capo al mutuante: il cd. balancing test tra gli opposti interessi delle parti contrattuali, attraverso il quale devono essere inter- pretate le clausole contrattuali de quibus, deve operarsi alla luce del principio di buona fe- de quale canone generale e criterio di interpretazione costituzionalmente tutelato e ricono- sciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità”, non può essere condiviso: la giuri- sprudenza richiamata dall'attrice in riassunzione si è formata in relazione al credito al con- sumo e in relazione a fattispecie antecedenti al Codice del Consumo o in cui si tentava di eludere l'applicazione del Codice del Consumo.
Tali principi non sono applicabili fuori del contesto specifico, a maggior ragione al- la luce del noto insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 26724/07, che ha confermato la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità (totale o parziale) del contratto e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità.
Una diversa conclusione porterebbe alla paradossale soluzione di attribuire ai pro- fessionisti, nel caso di contratti di credito conclusi tra professionisti collegati con un con- tratto di fornitura, una tutela maggiore rispetto a quella prevista dall'ordinamento - prima, dal codice del consumo e poi dal TUB – per i contratti di credito al consumo.
Pertanto, anche nel caso in cui si accedesse alla terza interpretazione possibile della clausola n.17, una volta affermata la validità ed efficacia della clausola, si porrebbe, poi, la
14 necessità di verificare in concreto l'esistenza di un rapporto di esclusiva tra finanziatore e fornitore.
E' opinione di questa corte che tra le tre soluzioni interpretative possibili quella pre- feribile, perché maggiormente aderente al quadro ordinamentale all'epoca vigente, è la prima: la clausola de qua – inserita in un modello contrattuale predisposto nel 2007, poco dopo l'entrata in vigore del Codice del Consumo - si limita in sostanza ad un'informativa sul contenuto di un precetto di legge, previsto dal codice del consumo. Essa non vale ad estendere (seconda ipotesi interpretativa) o limitare (terza ipotesi interpretativa) la respon- sabilità del finanziatore. La clausola è pertanto del tutto neutra ai fini di stabilire l'esistenza di un collegamento negoziale di tipo soggettivo.
Facendo applicazione dei principi di diritto contenuti nell'ordinanza di rinvio, va al- lora osservato che, non essendo la destinazione della somma mutuata e la conseguente sus- sistenza del nesso teleologico tra i negozi da soli sufficienti a stabilire un collegamento ne- goziale su base volontaria, nel caso di specie nessun elemento dimostra la volontà delle par- ti di stabilire un collegamento tra i diversi negozi, di modo che non è possibile affermare che, secondo la reale intenzione dei contraenti, tali negozi erano destinati a subire le riper- cussioni delle vicende dell'altro.
Peraltro, anche accedendo alle diverse soluzioni interpretative sopra indagate (spe- cie alla seconda, estensiva su base negoziale del modello dell'art.42 del CdC anche ai con- tratti di credito conclusi tra professionisti), le domande attrici non potrebbero essere accol- te, difettando la prova che tra e il terzo fornitore del servizio vi fosse un rapporto di CP_1
esclusiva.
La stessa attrice in riassunzione riconosce (v. pag.22-23 dell'atto di riassunzione) che la convenzione conclusa tra e il terzo fornitore, prodotta da come allega- CP_1 CP_1
to 2 alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, non prevede espressamente l'esclusiva. Tuttavia, secondo , l'esistenza dell'esclusiva sarebbe dimostra- Parte_1
ta dalle prove orali assunte in primo grado.
In particolare, secondo l'attrice, la prova si desumerebbe dalla deposizione del teste che, in qualità di collaboratore del fornitore, ha dichiarato di aver raccolto le sotto- Tes_1
scrizioni di essa comparente sul relativo modulo prestampato contestualmente alla stipula
15 Con del contratto di web marketing, ammettendo che quella era la prassi seguita dall'azienda e che il modus operandi era talmente radicato da costituire materia per la formazione e l'ad- destramento degli addetti.
Anche questo assunto non può però essere condiviso.
E' opportuno riportare i capitoli di prova su cui il teste ha deposto, come formulati nella seconda memoria ex art.183, co.6 cpc di parte : Parte_1
“1) DCV l'appendice contrattuale 20.5.2008 che vi si mostra (doc.3 citazione) è sta- ta redatta da presso l' , sulle istruzioni telefoniche imparti- Testimone_2 Parte_1
te dal direttore commerciale sig. Controparte_8
2) DCV contestualmente al contratto ed agli allegati sono stati riempiti e sottoscritti anche i moduli del contratto di finanziamento con che vi si mostra (doc.2 citazio- CP_1
ne);
3) DCV i moduli del predetto contratto di finanziamento furono forniti e compilati dallo stesso sig. Tes_1
4) DCV in data 21.5.2008 avete consegnato alla sig.ra responsabile CP_6
amministrativa della il contratto sottoscritto dalla sig.ra AK che vi si mostra, uni- CP_5
tamente a tutti gli allegati, al contratto di finanziamento ed all'assegno ricevuto in acconto;
5) DCV nell'occasione della consegna di cui sopra, avvenuta alla presenza della sig.ra , spiegaste alla Sig.ra il contenuto degli allegati e questa assi- Persona_1 CP_6
curò che avrebbe dato subito incarico ai tecnici per la realizzazione del restyling del sito ed il trasferimento del dominio sul server della United ComAT;
6) DCV nel periodo che va dal 13.6.2008 al 18.7.2008 il sito www.hotelmonnalisa.it risultava oscurato, ovvero privo di contenuti e non era possibile ricevere o inviare mail all'indirizzo di posta elettronica dell' . Pt_1
All'udienza del 16/5/2012 il teste che era collaboratore del fornitore dei ser- Tes_1
vizi (e non di ), ha confermato il capitolato di prova, rispondendo “E' vero” e, in CP_1 particolare, su capitolo 2) “E' vero, così ci era stato detto dall'azienda in sede di formazio- ne”.
16 Può osservarsi, anzitutto, che nessuno dei capitoli di prova era diretto a dimostrare il
Con fatto principale dell'esistenza di un patto di esclusiva nei rapporti tra fornitore e finan- ziatore . CP_1
La prova del patto di esclusiva non può ritenersi dimostrata nemmeno in via indiret- ta dalla risposta sul cap.2, invece valorizzata da parte attrice: e' U.C. (cioè il fornitore) che fa formazione ai propri collaboratori e spiega come riempiere sia i modelli di contratto di fornitura di web marketing, sia i modelli di richiesta di finanziamento poi trasmessi a CP_9 fin. Da questo non può però desumersi l'esistenza di un'esclusiva. L'indizio è infatti com- patibile anche con l'esistenza di una convenzione priva di patto di esclusiva, quale quella prodotta in primo grado. L'indizio è equivoco e privo di concludenza.
In conclusione, non essendo dimostrata l'esistenza di un collegamento negoziale e in ogni caso operando l'art.17 delle condizioni generali di contratto, nei termiti alternativa- mente sopra indicati, vanno respinte le domande proposte da nei confronti Parte_1
di . CP_1
Per l'effetto va accolta la domanda restitutoria proposta da quest'ultima, relativa al- le somme pagate alla controparte in forza della provvisoria esecuzione della sentenza cassa- ta, somme quantificate da in euro 14.686,76 (e l'allegazione non è stata specifica- CP_1
mente contestata da controparte).
Le spese dei precedenti gradi di giudizio e di questa fase di rinvio seguono la soc- combenza e sono liquidate in dispositivo, in difetto di notula in atti, applicando il DM
55/2014 e ss. mod, secondo questi parametri: causa di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; parametri medi per le quattro fasi per il giudizio di primo grado;
parametri medi per le fasi 1, 2, 4 per il giudizio d'appello e per questo giudizio di rinvio, nulla per la fase 3 non effettivamente tenutasi;
parametri medi anche per le tre fasi del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- respinge le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna a restituire a la somma di euro 14.686,76; Parte_1 CP_1
17 - condanna a pagare a le spese di giudizio, che sono così Parte_1 CP_1
liquidate:
- quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previden- ziali (se dovuti);
- quanto al giudizio d'appello, in euro 3.966,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali
(se dovuti);
- quanto al giudizio di Cassazione, in euro 3.082,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previden- ziali (se dovuti);
- quanto a questo giudizio di rinvio, in euro 3.966,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previden- ziali (se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 11-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
IN AP
Il Presidente
UD DE ER
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- UD DE ER Presidente
- IN AP Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 248/2025, di riassunzione del giudizio a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n.677-24 ha cassato la sen- tenza della Corte d'Appello di Firenze n.2715-2018 rinviando a questa corte in diversa composizione, promossa
DA
(Cf e P.Iva Parte_1
) in persona del l.r. p.t., con sede in Vinci, Via Lamporecchiana n.27/29, rap- P.IVA_1 presentata e difesa dall'Avv. Ginetta Daini Palesi (CF – pec C.F._1 [...]
del Foro di Pisa, con studio in Ponte a Egola (PI), Email_1
Via F. Corridoni 48/b ed elettivamente domiciliata, come da procura allegata all'atto di riassunzione, presso il domicilio digitale del proprio difensore all'indirizzo pec
[...]
Email_2
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
1 CONTRO
, in persona del liquidatore pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Bologna (BO), in via Cairoli 8/F, rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta, dall'Avv. Roberto Meconi (C.F.
– PEC: del Foro di Bologna, C.F._2 Email_3
con studio in Bologna (BO), Piazza dei Martiri n. 5/2 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del suddetto procuratore, all'indirizzo PEC Email_4
it.
[...]
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
( ), residente in [...](Tu- CP_2 CodiceFiscale_3
nisia) Route Touristique Cap 4089, quale liquidatrice e socia di maggioranza di
, già (Cf e P.iva ) Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
già sedente in 88050 Palermiti (PZ) via dei Martiri 14, società che si è estinta in data
1.8.2019, con provvedimento del Tribunale di Catanzaro che ha disposto la cancellazione dal Registro delle Imprese per chiusura del fallimento per inesistenza dell'attivo, come da iscrizione nel Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Prot 16520/2019 del
8/08/2019.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, a se- guito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, disattesa ogni contraria istanza, do- manda ed eccezione ed in riforma parziale della sentenza N° 514 /2015 pronunciata dal
Giudice Dr. D. Mori del Tribunale di Firenze in data 18.2.2015, accogliere le conclusioni dimesse in primo grado dall'attrice, odierna appellante in riassunzione e conseguentemente
Voglia dichiarare, per i motivi di cui in premessa ed in applicazione dei principi esposti dalla Corte di Cassazione, risolto il contratto di finanziamento stipulato in data 20.5.2008 tra e , con la conseguente condanna della predetta convenu- Parte_1 CP_1
ta-appellata alla restituzione delle somme percepite per il Controparte_1
rimborso dell'erogato finanziamento per totali € 6.739, 20 ( derivanti da n°36 rate di €
2 187,20 ciascuna). Con interessi legali dalla domanda al saldo. Con condanna ulteriore dell'appellata alla refusione delle spese e compensi legali di tutti i gradi del CP_1
giudizio, compreso il giudizio di legittimità e la presente fase riassuntiva. Con conferma degli altri capi della sentenza che attengono ad . Controparte_5
Per la convenuta in riassunzione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione disattesa -rigettare l'appello/riassunzione proposto dall'
[...]
in quanto infondato per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per Parte_1
l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 514/2015 del Tribunale di Firenze, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
grado di appello;
-accertare e dichiarare in ogni caso la mancanza di collegamento nego- ziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita di servizi e per l'effetto - dichiarare tenuta e quindi condannare alla restituzione delle somme ver- Parte_1
sate spontaneamente da pari ad euro 14.686,76; -condannare CP_1 Parte_2
[...
al pagamento in favore di delle spese del giudizio di legittimità, la cui li- CP_1
quidazione è stata demandata dalla Corte di Cassazione alla Corte di Appello in sede di riassunzione. Condannare in ogni caso l' al pagamento anche del presente Parte_1 grado di giudizio”.
RILEVATO
1. Con sentenza n.514/2015 il Tribunale di Firenze, accogliendo parzialmente le domande di risoluzione contrattuale, di restituzione e risarcimento danni, proposte dalla so- cietà (infra, anche nel dispositivo, Parte_1 Parte_2
[...
o mutuatario) nei confronti di poi (infra, an- Controparte_4 Controparte_5
che fornitore) e di (infra, anche nel dispositivo, o finanziatore), Controparte_1 CP_1
pronunciava la risoluzione del contratto di web marketing stipulato in data 20.5.08 da
[...]
e per grave inadempimento di quest'ultima, che veniva Parte_1 Controparte_4
altresì condannata alla restituzione della somma di euro 6.500,00, pari al corrispettivo con- trattuale, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effetto.
3 Il Tribunale rigettava, invece, la domanda di risoluzione del contratto di finanzia- mento stipulato in data 20.5.08, contestualmente al contratto di cui sopra, tra l'attrice e Ca- rifin Italia spa e la conseguente domanda di condanna di al rimborso di quanto già CP_1 pagato dall'attrice in esecuzione del predetto contratto.
L'attrice era condannata, inoltre, al pagamento delle spese di lite a favore di . CP_1
2. Su appello dell'attrice, che gravava la decisione di primo grado limitatamente al rigetto delle domande proposte contro e nella contumacia di la CP_1 Controparte_5
Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n.2715-2018, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso tra Parte_2
[...
e , condannando quest'ultima a restituire alla prima quanto pagato a titolo di re- CP_1
stituzione del finanziamento, oltre interessi legali dalla domanda e spese dei due gradi di giudizio.
3. Su ricorso di la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.677-24, ha cassato CP_1 la sentenza d'appello, rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per la prosecuzio- ne del giudizio.
Premesso che nel caso di specie non veniva in rilievo un contratto di credito al con- sumo per l'acquisto di beni e servizi e, quindi, un'ipotesi di collegamento negoziale di fonte legale, espressamente oggi regolata dal Testo Unico Bancario, la Corte di Cassazione ha osservato: “[…] L'esame delle censure, pertanto, deve essere condotto alla luce dei princi- pi ripetutamente espressi da questa Corte in tema di interpretazione della volontà contrat- tuale al fine di stabilire l'esistenza di un collegamento negoziale voluto e realizzato dalle parti.
4.1 Il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., - è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa au- tonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'al- tro. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti dei negozi coinvolti, presuppone la ricorrenza
4 sia di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regola- mentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consi- stente in un assetto economico globale ed unitario, sia di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12733 del 12/12/1995, Rv. 495037;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 17/05/2010, Rv. 613118). In sostanza, perché possa configurarsi un collegamento negoziale è necessario verificare la presenza di entrambi i suddetti requisiti. Quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità prati- ca consistente in un assetto economico globale ed unitario. Quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
4.2 La Corte distrettuale, nella propria indagine circa la consta- tazione dell'esistenza di un collegamento negoziale, non avrebbe dovuto arrestarsi alla so- la destinazione della somma mutuata e alla conseguente sussistenza del nesso teleologico tra i negozi, ma avrebbe dovuto procedere anche alla verifica se la volontà di collegamento si fosse obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, fossero destinati a subire le ripercussio- ni delle vicende dell'altro. Tale accertamento presuppone necessariamente l'interpretazio- ne della volontà delle parti espressa nelle diverse clausole contrattuali. La Corte d'Appello, invece, una volta esclusa l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore, trattan- dosi di vicenda contrattuale intercorsa tra professionisti, ha ritenuto accertata la sussisten- za di un collegamento funzionale e genetico tra contratto di web marketing e contratto di finanziamento, con conseguente soggezione di quest'ultimo alle sorti del primo in base al principio simul stabunt, simul cadent, senza effettuare un completo ed esaustivo esame del testo negoziale e, in particolare, della clausola prevista dall'art. 17 del contratto di cui pu- re si dà atto in sentenza ma che non risulta in alcun modo presa in considerazione al fine
5 di affermare il suddetto collegamento tra il contratto di finanziamento e quello a monte di prestazione di beni e servizi. Risulta, infatti, del tutto omesso l'esame dell'art. 17 delle condizioni generali del contratto di mutuo, trascritto a pagina 8 del ricorso, che prevedeva testualmente: «Il Cliente è informato che in assenza di accordo di esclusiva con il Conven- zionato, non possono essere opposte a le eccezioni relative al rapporto di CP_1
compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene». In altri termini, quello che manca nella sentenza impugnata è l'esame del dato testuale del contrat- to comprensivo anche di una clausola che, riversando sul solo cliente il rischio dell'inadempimento del fornitore, potrebbe militare in senso contrario alla interdipendenza funzionale dei contratti invece ravvisata dal giudice di merito L'interpretazione della vo- lontà negoziale costituisce "quaestio facti" insindacabile in sede di legittimità a condizione che sia condotta nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, circostanza che non ricorre nel caso di specie per quanto si è detto
(ex plurimis Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018, Rv. 650200; Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 28324 del 10/10/2023, Rv. 669374). Risulta dunque integrato tanto il vizio di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale quanto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. D'altra parte, si legge nei motivi di appello, riportati nella sentenza impu- gnata alle pagine 3 e 4, che l' aveva censurato l'applicabilità al caso di Parte_1
specie oltre che dell'articolo 42 del codice del consumo che escludeva la responsabilità del finanziatore anche nel caso di grave inadempimento del venditore, parimenti anche la clausola di limitazione della responsabilità di cui all'articolo 17 del contratto. Inoltre, l'al- lora appellante aveva chiesto di accertare la natura vessatoria della suddetta clausola e, in ogni caso, la sussistenza di un accordo di esclusiva che attribuiva appunto al finanziatore
l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore. In relazione a tali aspetti la sentenza impugnata non fornisce alcuna risposta, non essendo sufficiente per affermare la risoluzione del contratto oggetto della presente controversia il riconoscimento della sua interdipendenza funzionale rispetto a quello di destinazione della somma presa a mutuo, contratto poi risolto per grave inadempimento del venditore/fornitore. Infatti, la clausola contrattuale prevista all'art. 17, come sopra integralmente riportata, aveva ad oggetto
6 proprio l'esclusione delle conseguenze derivanti dal collegamento tra i due negozi e, come si è detto, era necessario vagliarne i limiti di validità e di efficacia e la sua incidenza nei rapporti tra le parti (anche in relazione alla meritevolezza degli interessi tutelati, tenendo conto dei canoni di correttezza e buona fede). La Corte d'Appello, pertanto, nel motivare la sussistenza del prefigurato collegamento negoziale non poteva prescindere del tutto dalla suddetta clausola del contratto di finanziamento anche al solo fine di affermarne
l'invalidità o l'inefficacia in relazione tanto al principio di buona fede che agli art. 1341 e
1342 c.c. Inoltre, in caso di risposta affermativa circa l'aspetto preliminare di validità ed efficacia della clausola, avrebbe dovuto valutarne i limiti di applicazione in relazione all'esistenza di un rapporto di esclusiva tra la e la con essa convenzio- CP_1 CP_5
nata. A tale ultimo proposito, deve richiamarsi anche il seguente principio di diritto: in te- ma di mutuo di scopo collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l'acquisto di un bene da parte del mutuatario, la validità (sotto il profilo della meritevolezza degli inte- ressi tutelati) della clausola, la quale preveda l'obbligo del mutuatario di effettuare i singo- li pagamenti a favore del mutuante nei modi e nei termini convenuti, anche nel caso di ina- dempimento di qualsiasi genere da parte del venditore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto, deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante, che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, condizione del mutuatario che, anche di fronte alla mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna (Sez. 3, Sentenza n. 12454 del 19/07/2012)”.
4. ha riassunto tempestivamente il giudizio, rassegnando le conclu- Parte_1
sioni trascritte in epigrafe e riproponendo le questioni - in punto di collegamento negoziale tra i due contratti sopra indicati e di invalidità/inefficacia della clausola n.17 delle condi- zioni generali del contratto di finanziamento, nonché di applicazione della stessa clausola alla luce dell'esclusiva sussistente tra la società fornitrice dei servizi web e la società mu- tuante – rimaste assorbite alla luce della motivazione della cassata sentenza di appello.
7 5. Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande proposte CP_1
dalla controparte e la restituzione di quanto pagato in forza della provvisoria esecuzione della sentenza d'appello, poi cassata.
6. E' rimasta contumace cui l'atto di riassunzione è stato notificato CP_6
quale ex liquidatrice e socia di maggioranza della società (già United Com- Controparte_7 AT SR), società cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2019.
7. La causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 16-9-
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di tratta- zione scritta, con la concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e re- pliche.
CONSIDERATO
8. Nel presente giudizio di rinvio la materia del contendere riguarda unicamente il rapporto tra e , essendo passata in giudicato la sentenza del tribuna- Parte_1 CP_1
le di Firenze che ha accolto le domande di risoluzione, restituzione e risarcimento danni proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
9. La vicenda sostanziale che viene in rilievo è la seguente: in occasione della con- clusione in data 20.5.08 del contratto di web marketing tra e United Co- Parte_1
AT SR (poi , e contestualmente alla stipula di detto contratto, Controparte_5 [...]
concludeva con un contratto di finanziamento con il quale conseguiva la Parte_1 CP_1
provvista necessaria al pagamento del prezzo del contratto di web marketing.
L'art.1 delle condizioni generali di contratto, di cui è riportato di seguito il testo mediante screenshot, prevedeva la delega del mutuatario a favore della mutuante a versare direttamente al terzo fornitore del servizio la somma mutuata.
8 L'art.17 delle condizioni generali di contratto, di cui è riportato di seguito il testo mediante screenshot, conteneva un'informativa sul fatto che il mutuatario non potesse op- porre al finanziatore le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il fornitore e il cliente mutuatario in assenza di accordo di esclusiva.
La tipologia della pronuncia della cassazione con rinvio, relativa alla ritenuta sussi- stenza tanto di un vizio di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale quanto di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, impone a questa corte di riesaminare nel merito l'intera vicenda.
10. Secondo la tesi dell'attrice sussiste un collegamento negoziale tra il contratto di web marketing e il contratto di finanziamento, sicché risolto il primo deve pronunciarsi la risoluzione anche del secondo;
inoltre, in applicazione di noti principi giurisprudenziali (a partire da Cass. civ. 12454/12, ribaditi da ultimo da Cass.4037/24), il mutuante potrebbe agire per la restituzione del mutuo unicamente nei confronti del venditore/fornitore.
Su tale conclusione non inciderebbe l'art.17 delle Condizioni Generali di contratto sopra riportate, vuoi perché in realtà, di fatto, il fornitore e il finanziatore operavano in re- gime di esclusiva, vuoi perché, in ogni caso, l'art.17 è invalido/inefficace.
9 oppone che non sussiste alcun collegamento negoziale, come dimostrato CP_1 proprio dall'art.17 de quo, e che essa non operava in regime di esclusiva con il fornitore.
Inoltre, la clausola sarebbe pienamente valida ed efficace.
11. Ciò premesso, va evidenziato che il richiamo a Cass. civ. 4037/24, effettuato da non è pertinente, trattandosi di pronuncia di inammissibilità del ricorso Parte_1
per cassazione per non avere il ricorrente attinto la ratio decidendi specifica della decisione d'appello.
Va ancora considerato che Cass. civ 12454/12, pure richiamata dall'attrice, è stata pronunciata in materia di finanziamento al consumo e i principi in essa espressi possono es- sere applicati, fuori della fattispecie specifica, soltanto cum grano salis.
Invero, la quasi totalità del contenzioso arrivato all'attenzione della Corte di Cassa- zione (almeno nelle pronunce massimate) riguarda il credito al consumo finalizzato all'acquisto di beni e servizi in relazione a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del
Codice del Consumo e del Testo Unico Bancario (v., oltre Cass. 12454/12, fra le altre,
Cass. civ. 3392/2011 e 3589/2010).
Quest'ultimo, a partire dal 19.9.2010, ha previsto una disciplina specifica all'art. 125-quinquies in caso di inadempimento del fornitore: il consumatore ha diritto alla risolu- zione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ri- corrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. In tal caso, la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. Essa non comporta, invece,
l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. E' il finanziatore che ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
In precedenza, l'art.42 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), con disposizioni vigenti sino all'entrata in vigore dell'art.125 quinquies TUB, aveva stabilito: “Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutil- mente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al ter-
10 zo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”.
Come rilevato nell'ordinanza di rinvio (n.677-24), al di fuori dei casi in cui rileva un collegamento negoziale per legge, si tratta di indagare la volontà delle parti per verifica- re l'effettiva sussistenza di un caso di collegamento negoziale.
In tal caso, l'onere della prova grava sulla parte che assume l'esistenza del collega- mento negoziale. E, nel caso di specie, simile onere non può dirsi assolto dall'attrice in riassunzione.
In primo luogo, nel testo del contratto non vi è alcun riferimento al contratto conclu- so con il fornitore e ad una volontà delle parti di stabilire un collegamento tra i due contrat- ti, fatta eccezione per quanto si dirà fra poco per la clausola 17 delle condizioni generali di contratto.
A pag.1 del frontespizio del contratto di finanziamento vi è un riferimento al be- ne/servizio per il cui acquisto è erogato il finanziamento, ma non al contratto concluso con il fornitore.
Si riporta mediante screenshot la parte del frontespizio che viene in rilievo:
Nella clausola n.1 delle condizioni generali, sopra riportata, si fa riferimento alla de- lega di pagamento al convenzionato indicato sul frontespizio del contratto, ma in quest'ultimo non è indicato alcun esercizio convenzionato.
Il contratto concluso tra l'attrice e il fornitore del servizio non fa riferimento, a sua volta, ad un finanziamento da erogare per il pagamento del prezzo.
L'indagine dell'esistenza di un simile collegamento negoziale non porta a risultati diversi nemmeno alla luce della clausola n.17 delle condizioni generali di contratto.
Con essa il cliente viene informato che, in assenza di rapporto di esclusiva con il fornitore, al finanziatore non possono essere opposte eccezioni relative al rapporto di forni- tura.
Invero, questa clausola non è di chiara interpretazione e di essa possono essere date tre letture diverse.
11 Secondo una prima possibile lettura, corrispondente al dichiarato valore meramente informativo – così testualmente: “Il cliente è informato che in assenza di accordo di esclu- siva con il convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni relative al CP_1 rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato e il Cliente…” – la clausola vale per il solo credito al consumo, limitandosi a riprodurre il contenuto dell'art.42 del Co- dice del Consumo, nel testo sopra riportato e ratione temporis applicabile.
Secondo altra possibile interpretazione, la clausola vale ad estendere anche ai con- tratti conclusi tra professionisti il regime previsto dall'art.42 del Codice del Consumo.
In tal caso, la clausola è estensiva, su base negoziale, di un regime normativo previ- sto per i consumatori. In altre parole, la clausola riproduce il testo del Codice del Consumo, estendendolo anche ai contratti tra professionisti, e rimanda ad una successiva verifica di fatto per stabilire se il finanziatore e il fornitore erano o meno in rapporto di esclusiva.
Così interpretata, la clausola contrattuale non prevede, quindi, alcuna esclusione della responsabilità, ma anzi estende il regime previsto dal Codice del consumo anche ai contratti di credito conclusi con professionisti.
Se si accede a queste due prime soluzioni interpretative, è evidente che risultano de plano infondate le eccezioni di inefficacia e di invalidità della clausola de qua. Inoltre, ac- cedendo alla prima soluzione, le domande andrebbero respinte de plano. Mentre accedendo alla seconda si tratterebbe di verificare, in fatto, se tra fornitore e finanziatore vi fosse un rapporto di esclusiva.
La terza possibile interpretazione è quella proposta dall'appellante, secondo cui la clausola varrebbe, in generale, a limitare la responsabilità del finanziatore in caso di colle- gamento negoziale su base volontaria e la sua stessa esistenza dimostrerebbe il collegamen- to negoziale. Inoltre, simile clausola sarebbe nulla o inefficace (per violazione degli artt.1341 e 1342 c.c.).
Diversamente da quanto reputato da nel caso di specie è rispettato Parte_1
il combinato disposto degli artt.1341 e 1342 c.c.: il contratto di finanziamento è firmato una prima volta, sono poi sottoscritte specificamente (c.d. doppia sottoscrizione) alcune condi- zioni generali di contratto, tra cui quella contenuta nell'art.17.
Si riporta di seguito lo screenshot relativo alla dichiarazione ex art.1341/1342 c.c.:
12 La stessa attrice in riassunzione non contesta di avere sottoscritto specificamente
(anche) la clausola de qua, ma assume che la tutela sarebbe rimasta solo formale, perché la clausola non solo non è stata riportata almeno sinteticamente (secondo una tecnica idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul suo significato di clausola limitativa di responsa- bilità, come previsto da Cass. 5733/2008 e Cass. 4452/2006), ma è stata artatamente “ma- scherata” sotto l'innocuo titolo “rapporti con il convenzionato”.
Gli assunti difensivi non possono tuttavia essere condivisi.
Il richiamo a Cass. civ. 5733/08 e 4452/06 non è pertinente perché il giudice di le- gittimità si è pronunciato, in quei casi, in relazione a fattispecie contrattuali complesse, in cui vi era un richiamo in blocco a pressoché tutte le clausole del contratto, comprese quelle non vessatorie, mediante semplice rinvio numerico;
tale situazione non è rinvenibile nel ca- so di specie, ove il richiamo non è in blocco ma soltanto ad alcune clausole, che sono indi- viduate non soltanto con relatio ai numeri delle clausole, ma anche al titolo/rubrica delle clausole, che ne definisce l'oggetto e che, con riferimento specifico alla clausola de qua, non è affatto “innocuo” come sostenuto dall'attrice, valendo proprio a segnalare che si sta sottoscrivendo una clausola relativa ai rapporti non con il cliente/finanziato ma a quelli con
13 il fornitore che, nelle clausole (a partire dall'art.1 sopra riportato), è sempre individuato come il “convenzionato” (cfr., sulla sufficienza, ai fini del rispetto dei requisiti di specifici- tà e separatezza imposti dall'art. 1341 c.c., della tecnica del richiamo al numero e al titolo della clausola, v. fra l'altro, le recenti Cass. civ. 4126-2024; 17939/18).
Anche il diverso argomento, secondo cui “le clausole dirette a interrompere il nesso teleologico tra i due vincoli contrattuali non possono esplicare alcuna efficacia, in quanto contrarie alla regola generale di correttezza e buona fede alla luce dell'inderogabile dove- re di solidarietà ex art 2 Cost. L'aggravio recato al debitore, infatti, non trova alcun con- tro-bilanciamento meritevole di riscontro giuridico in capo al mutuante: il cd. balancing test tra gli opposti interessi delle parti contrattuali, attraverso il quale devono essere inter- pretate le clausole contrattuali de quibus, deve operarsi alla luce del principio di buona fe- de quale canone generale e criterio di interpretazione costituzionalmente tutelato e ricono- sciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità”, non può essere condiviso: la giuri- sprudenza richiamata dall'attrice in riassunzione si è formata in relazione al credito al con- sumo e in relazione a fattispecie antecedenti al Codice del Consumo o in cui si tentava di eludere l'applicazione del Codice del Consumo.
Tali principi non sono applicabili fuori del contesto specifico, a maggior ragione al- la luce del noto insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 26724/07, che ha confermato la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità (totale o parziale) del contratto e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità.
Una diversa conclusione porterebbe alla paradossale soluzione di attribuire ai pro- fessionisti, nel caso di contratti di credito conclusi tra professionisti collegati con un con- tratto di fornitura, una tutela maggiore rispetto a quella prevista dall'ordinamento - prima, dal codice del consumo e poi dal TUB – per i contratti di credito al consumo.
Pertanto, anche nel caso in cui si accedesse alla terza interpretazione possibile della clausola n.17, una volta affermata la validità ed efficacia della clausola, si porrebbe, poi, la
14 necessità di verificare in concreto l'esistenza di un rapporto di esclusiva tra finanziatore e fornitore.
E' opinione di questa corte che tra le tre soluzioni interpretative possibili quella pre- feribile, perché maggiormente aderente al quadro ordinamentale all'epoca vigente, è la prima: la clausola de qua – inserita in un modello contrattuale predisposto nel 2007, poco dopo l'entrata in vigore del Codice del Consumo - si limita in sostanza ad un'informativa sul contenuto di un precetto di legge, previsto dal codice del consumo. Essa non vale ad estendere (seconda ipotesi interpretativa) o limitare (terza ipotesi interpretativa) la respon- sabilità del finanziatore. La clausola è pertanto del tutto neutra ai fini di stabilire l'esistenza di un collegamento negoziale di tipo soggettivo.
Facendo applicazione dei principi di diritto contenuti nell'ordinanza di rinvio, va al- lora osservato che, non essendo la destinazione della somma mutuata e la conseguente sus- sistenza del nesso teleologico tra i negozi da soli sufficienti a stabilire un collegamento ne- goziale su base volontaria, nel caso di specie nessun elemento dimostra la volontà delle par- ti di stabilire un collegamento tra i diversi negozi, di modo che non è possibile affermare che, secondo la reale intenzione dei contraenti, tali negozi erano destinati a subire le riper- cussioni delle vicende dell'altro.
Peraltro, anche accedendo alle diverse soluzioni interpretative sopra indagate (spe- cie alla seconda, estensiva su base negoziale del modello dell'art.42 del CdC anche ai con- tratti di credito conclusi tra professionisti), le domande attrici non potrebbero essere accol- te, difettando la prova che tra e il terzo fornitore del servizio vi fosse un rapporto di CP_1
esclusiva.
La stessa attrice in riassunzione riconosce (v. pag.22-23 dell'atto di riassunzione) che la convenzione conclusa tra e il terzo fornitore, prodotta da come allega- CP_1 CP_1
to 2 alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, non prevede espressamente l'esclusiva. Tuttavia, secondo , l'esistenza dell'esclusiva sarebbe dimostra- Parte_1
ta dalle prove orali assunte in primo grado.
In particolare, secondo l'attrice, la prova si desumerebbe dalla deposizione del teste che, in qualità di collaboratore del fornitore, ha dichiarato di aver raccolto le sotto- Tes_1
scrizioni di essa comparente sul relativo modulo prestampato contestualmente alla stipula
15 Con del contratto di web marketing, ammettendo che quella era la prassi seguita dall'azienda e che il modus operandi era talmente radicato da costituire materia per la formazione e l'ad- destramento degli addetti.
Anche questo assunto non può però essere condiviso.
E' opportuno riportare i capitoli di prova su cui il teste ha deposto, come formulati nella seconda memoria ex art.183, co.6 cpc di parte : Parte_1
“1) DCV l'appendice contrattuale 20.5.2008 che vi si mostra (doc.3 citazione) è sta- ta redatta da presso l' , sulle istruzioni telefoniche imparti- Testimone_2 Parte_1
te dal direttore commerciale sig. Controparte_8
2) DCV contestualmente al contratto ed agli allegati sono stati riempiti e sottoscritti anche i moduli del contratto di finanziamento con che vi si mostra (doc.2 citazio- CP_1
ne);
3) DCV i moduli del predetto contratto di finanziamento furono forniti e compilati dallo stesso sig. Tes_1
4) DCV in data 21.5.2008 avete consegnato alla sig.ra responsabile CP_6
amministrativa della il contratto sottoscritto dalla sig.ra AK che vi si mostra, uni- CP_5
tamente a tutti gli allegati, al contratto di finanziamento ed all'assegno ricevuto in acconto;
5) DCV nell'occasione della consegna di cui sopra, avvenuta alla presenza della sig.ra , spiegaste alla Sig.ra il contenuto degli allegati e questa assi- Persona_1 CP_6
curò che avrebbe dato subito incarico ai tecnici per la realizzazione del restyling del sito ed il trasferimento del dominio sul server della United ComAT;
6) DCV nel periodo che va dal 13.6.2008 al 18.7.2008 il sito www.hotelmonnalisa.it risultava oscurato, ovvero privo di contenuti e non era possibile ricevere o inviare mail all'indirizzo di posta elettronica dell' . Pt_1
All'udienza del 16/5/2012 il teste che era collaboratore del fornitore dei ser- Tes_1
vizi (e non di ), ha confermato il capitolato di prova, rispondendo “E' vero” e, in CP_1 particolare, su capitolo 2) “E' vero, così ci era stato detto dall'azienda in sede di formazio- ne”.
16 Può osservarsi, anzitutto, che nessuno dei capitoli di prova era diretto a dimostrare il
Con fatto principale dell'esistenza di un patto di esclusiva nei rapporti tra fornitore e finan- ziatore . CP_1
La prova del patto di esclusiva non può ritenersi dimostrata nemmeno in via indiret- ta dalla risposta sul cap.2, invece valorizzata da parte attrice: e' U.C. (cioè il fornitore) che fa formazione ai propri collaboratori e spiega come riempiere sia i modelli di contratto di fornitura di web marketing, sia i modelli di richiesta di finanziamento poi trasmessi a CP_9 fin. Da questo non può però desumersi l'esistenza di un'esclusiva. L'indizio è infatti com- patibile anche con l'esistenza di una convenzione priva di patto di esclusiva, quale quella prodotta in primo grado. L'indizio è equivoco e privo di concludenza.
In conclusione, non essendo dimostrata l'esistenza di un collegamento negoziale e in ogni caso operando l'art.17 delle condizioni generali di contratto, nei termiti alternativa- mente sopra indicati, vanno respinte le domande proposte da nei confronti Parte_1
di . CP_1
Per l'effetto va accolta la domanda restitutoria proposta da quest'ultima, relativa al- le somme pagate alla controparte in forza della provvisoria esecuzione della sentenza cassa- ta, somme quantificate da in euro 14.686,76 (e l'allegazione non è stata specifica- CP_1
mente contestata da controparte).
Le spese dei precedenti gradi di giudizio e di questa fase di rinvio seguono la soc- combenza e sono liquidate in dispositivo, in difetto di notula in atti, applicando il DM
55/2014 e ss. mod, secondo questi parametri: causa di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; parametri medi per le quattro fasi per il giudizio di primo grado;
parametri medi per le fasi 1, 2, 4 per il giudizio d'appello e per questo giudizio di rinvio, nulla per la fase 3 non effettivamente tenutasi;
parametri medi anche per le tre fasi del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- respinge le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna a restituire a la somma di euro 14.686,76; Parte_1 CP_1
17 - condanna a pagare a le spese di giudizio, che sono così Parte_1 CP_1
liquidate:
- quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previden- ziali (se dovuti);
- quanto al giudizio d'appello, in euro 3.966,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali
(se dovuti);
- quanto al giudizio di Cassazione, in euro 3.082,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previden- ziali (se dovuti);
- quanto a questo giudizio di rinvio, in euro 3.966,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previden- ziali (se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 11-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
IN AP
Il Presidente
UD DE ER
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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