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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 08/12/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 248/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio di se stesso ai Parte_1 C.F._1 sensi dell'art. 86, c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in VIA CORSICA 24
NUORO
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 19.03.2025, l'avv. Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo accertare e dichiarare che il ricorrente, a Controparte_1 seguito del mandato conferitogli in data 08/04/2021 dalla Sig.ra ha svolto Controparte_1
l'attività professionale in sede stragiudiziale e davanti al Giudice di Pace di Nuoro e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore dell'Avv. della somma Controparte_1 Parte_1 di € 4.265,40 a titolo di onorari per la prestazione professionale prestata nel recupero del danno subito all'autovettura Alfa Romeo Giulietta, salva quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà congruo di liquidare secondo legge o di giustizia, con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento.
pagina 1 di 3 Il ricorrente ha dedotto che in data 08/04/2021 ha ricevuto da il mandato per Controparte_1 il recupero dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà, Alfa Romeo Giulietta targata FP158KM, condotta dal figlio, , nel sinistro occorso il giorno 17/01/2021, alle ore 16:00 circa, Controparte_2 mentre percorreva la strada Norgheri-Oliena; che l'avv. ha svolto attività in sede stragiudiziale, Pt_1 con l'istruzione del fascicolo, compiuta attraverso l'acquisizione delle fotografie dei mezzi sinistrati e le fotografie del luogo teatro del sinistro, la redazione e l'invio dell'atto di messa in mora datato
12/04/2021, l'istanza di accesso agli atti ex art. 146 C.d.A., l'invito a risolvere la vertenza nelle forme della negoziazione assistita, il reclamo all'IVASS ex art. 146 CdA del 24/05/2021; che il medesimo ha svolto attività giudiziale consistente nello studio del caso, nella redazione e nella notifica dell'atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Nuoro;
che il giudizio è stato iscritto al n. 777/2021 RGAC;
che la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta, l'interrogatorio formale della Contr conducente della e la testimonianza del carrozziere che ha redatto il preventivo dei danni e riparato la Giulietta e con la CTU, nonché con le memorie conclusionali autorizzate dal Giudice di
Pace; che il processo è stato definito con la sentenza n. 137/2024, che ha respinto la domanda di parte ricorrente;
che con nota del 02/05/2024 la Sig.ra è stata notiziata formalmente sull'esito della CP_1 causa, con indicazione dei termini per proporre il gravame;
che con atto di messa in mora del 6/09/2024
è stato chiesto il pagamento degli onorari liquidati nella sentenza di primo grado, con l'avvertimento che, in difetto, questi sarebbero stati monetizzati ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.; che la somma dovuta
è pari a € 4.265,40, di cui € 3.553,9 per compensi.
La convenuta è rimasta contumace.
All'udienza del 4 novembre 2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di parte ricorrente va accolta parzialmente.
Sulla base della documentazione prodotta deve ritenersi dimostrato che l'avv. in qualità Pt_1 di procuratore di (v. procura alle liti dell'8.4.2021 e atti del procedimento iscritto Controparte_1 al n. R.G. 777/2021, fasc. ricorrente), abbia rappresentato e difeso la convenuta nel procedimento iscritto al n. R.G. 777/2021 di fronte al Giudice di Pace di Nuoro, introdotto con citazione avente ad oggetto la richiesta di condanna di , in qualità di conducente dell'autoveicolo BMW Parte_2
320 targato CT960RV, in qualità di proprietario del veicolo, la Parte_3 [...] al risarcimento dei danni subiti dall'auto di sua proprietà in occasione del sinistro Controparte_4 avvenuto in data 17.01.2021, da quantificarsi in € 14.898,85, sino alla decisione del procedimento intervenuta con la sentenza n. 137/2024. pagina 2 di 3 Come allegato dal ricorrente, la convenuta non ha provveduto al pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta dal suo procuratore. La signora , rimasta contumace, non ha dedotto, CP_1 né dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione nei confronti dell'avv. né di aver determinato Pt_1 consensualmente il compenso spettante al difensore.
Ciò premesso, sulla base dei criteri indicati dal D.M. 55/2014, considerato che l'attività difensiva
è consistita nello studio della controversia, nella fase introduttiva del giudizio ordinario di cognizione, nella fase istruttoria comprendente l'audizione di un testimone, l'interrogatorio formale della convenuta e l'esame della ctu, nella fase decisoria, che il valore della controversia definita dal Giudice di Pace dev'essere rapportato alla somma di € 14.898,85 richiesta a titolo risarcitorio, e la non complessità della controversia, si ritiene che il compenso professionale dovuto al procuratore debba essere quantificato sulla base dei valori medi nell'importo di € 2.090,00 (di cui € 425,00 per lo studio della controversia, € 352,00 per la fase introduttiva, € 567,00 per la fase istruttoria, € 746,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (pari a € 313,50), IVA (pari a € 549,92) e CPA (pari a € 96,14) per una somma complessiva di € 3.049,56.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dell'attività svolta, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così dispone:
- condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 3.049,56;
- condanna la parte convenuta a corrispondere a favore del ricorrente le spese di lite che liquida in
€ 852,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Si comunichi.
Nuoro, 8 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 248/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio di se stesso ai Parte_1 C.F._1 sensi dell'art. 86, c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in VIA CORSICA 24
NUORO
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 19.03.2025, l'avv. Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo accertare e dichiarare che il ricorrente, a Controparte_1 seguito del mandato conferitogli in data 08/04/2021 dalla Sig.ra ha svolto Controparte_1
l'attività professionale in sede stragiudiziale e davanti al Giudice di Pace di Nuoro e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore dell'Avv. della somma Controparte_1 Parte_1 di € 4.265,40 a titolo di onorari per la prestazione professionale prestata nel recupero del danno subito all'autovettura Alfa Romeo Giulietta, salva quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà congruo di liquidare secondo legge o di giustizia, con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento.
pagina 1 di 3 Il ricorrente ha dedotto che in data 08/04/2021 ha ricevuto da il mandato per Controparte_1 il recupero dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà, Alfa Romeo Giulietta targata FP158KM, condotta dal figlio, , nel sinistro occorso il giorno 17/01/2021, alle ore 16:00 circa, Controparte_2 mentre percorreva la strada Norgheri-Oliena; che l'avv. ha svolto attività in sede stragiudiziale, Pt_1 con l'istruzione del fascicolo, compiuta attraverso l'acquisizione delle fotografie dei mezzi sinistrati e le fotografie del luogo teatro del sinistro, la redazione e l'invio dell'atto di messa in mora datato
12/04/2021, l'istanza di accesso agli atti ex art. 146 C.d.A., l'invito a risolvere la vertenza nelle forme della negoziazione assistita, il reclamo all'IVASS ex art. 146 CdA del 24/05/2021; che il medesimo ha svolto attività giudiziale consistente nello studio del caso, nella redazione e nella notifica dell'atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Nuoro;
che il giudizio è stato iscritto al n. 777/2021 RGAC;
che la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta, l'interrogatorio formale della Contr conducente della e la testimonianza del carrozziere che ha redatto il preventivo dei danni e riparato la Giulietta e con la CTU, nonché con le memorie conclusionali autorizzate dal Giudice di
Pace; che il processo è stato definito con la sentenza n. 137/2024, che ha respinto la domanda di parte ricorrente;
che con nota del 02/05/2024 la Sig.ra è stata notiziata formalmente sull'esito della CP_1 causa, con indicazione dei termini per proporre il gravame;
che con atto di messa in mora del 6/09/2024
è stato chiesto il pagamento degli onorari liquidati nella sentenza di primo grado, con l'avvertimento che, in difetto, questi sarebbero stati monetizzati ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.; che la somma dovuta
è pari a € 4.265,40, di cui € 3.553,9 per compensi.
La convenuta è rimasta contumace.
All'udienza del 4 novembre 2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di parte ricorrente va accolta parzialmente.
Sulla base della documentazione prodotta deve ritenersi dimostrato che l'avv. in qualità Pt_1 di procuratore di (v. procura alle liti dell'8.4.2021 e atti del procedimento iscritto Controparte_1 al n. R.G. 777/2021, fasc. ricorrente), abbia rappresentato e difeso la convenuta nel procedimento iscritto al n. R.G. 777/2021 di fronte al Giudice di Pace di Nuoro, introdotto con citazione avente ad oggetto la richiesta di condanna di , in qualità di conducente dell'autoveicolo BMW Parte_2
320 targato CT960RV, in qualità di proprietario del veicolo, la Parte_3 [...] al risarcimento dei danni subiti dall'auto di sua proprietà in occasione del sinistro Controparte_4 avvenuto in data 17.01.2021, da quantificarsi in € 14.898,85, sino alla decisione del procedimento intervenuta con la sentenza n. 137/2024. pagina 2 di 3 Come allegato dal ricorrente, la convenuta non ha provveduto al pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta dal suo procuratore. La signora , rimasta contumace, non ha dedotto, CP_1 né dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione nei confronti dell'avv. né di aver determinato Pt_1 consensualmente il compenso spettante al difensore.
Ciò premesso, sulla base dei criteri indicati dal D.M. 55/2014, considerato che l'attività difensiva
è consistita nello studio della controversia, nella fase introduttiva del giudizio ordinario di cognizione, nella fase istruttoria comprendente l'audizione di un testimone, l'interrogatorio formale della convenuta e l'esame della ctu, nella fase decisoria, che il valore della controversia definita dal Giudice di Pace dev'essere rapportato alla somma di € 14.898,85 richiesta a titolo risarcitorio, e la non complessità della controversia, si ritiene che il compenso professionale dovuto al procuratore debba essere quantificato sulla base dei valori medi nell'importo di € 2.090,00 (di cui € 425,00 per lo studio della controversia, € 352,00 per la fase introduttiva, € 567,00 per la fase istruttoria, € 746,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (pari a € 313,50), IVA (pari a € 549,92) e CPA (pari a € 96,14) per una somma complessiva di € 3.049,56.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dell'attività svolta, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così dispone:
- condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 3.049,56;
- condanna la parte convenuta a corrispondere a favore del ricorrente le spese di lite che liquida in
€ 852,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Si comunichi.
Nuoro, 8 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
pagina 3 di 3