Sentenza 26 ottobre 2005
Massime • 1
Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 cod. proc. pen., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 cod. proc. pen., che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 43310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43310 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO TO - Presidente - del 26/10/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 01142
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 001903/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RN, N. IL 07/04/1937;
avverso SENTENZA del 04/10/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per Cassazione depositato il 10 dicembre 2004, TO UC chiede l'annullamento con o senza rinvio della sentenza predibattimentale della Corte d'appello di Milano del 4 ottobre 2004 (per nullità della stessa o, in subordine perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato), con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Voghera del 27 marzo 2003 che aveva con provvedimento de plano assolto gli imputati TO UC e AN AR in ordine al reato di violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, appellata dal P.M. e, in via incidentale, dagli imputati TO UC e AN AR, la Corte ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei predetti in ordine al reato loro ascritto, per essere lo stesso estinto per prescrizione.
Col ricorso, l'imputato deduce:
1) erronea applicazione da parte della Corte d'appello della procedura di cui all'art. 469 c.p.p., prevista unicamente per il giudizio di primo grado, procedura che la Corte ha seguito senza sentire il P.M. e l'imputato, come invece prescritto dall'art. 127 c.p.c.;
2) erronea applicazione della procedura camerale ex art. 599 c.p.p. (per di più senza sentire l'imputato e il P.M.) prevista unicamente nel caso in cui l'appello abbia esclusivamente ad oggetto la specie e la misura della pena, mentre nel caso in esame l'appello del P.M. aveva ad oggetto la riforma della sentenza di assoluzione degli imputati;
violazione dell'art. 601 c.p.p., che prescrive la citazione dell'imputato per il giudizio d'appello se vi è appello del P.M. e dell'art. 585 c.p.p.;
3) violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, non avendo la Corte specificato i motivi per cui ha ritenuto non ricorrere una delle ipotesi più favorevoli all'imputato indicate in tale norma, oltretutto erroneamente valutando le risultanze istruttorie al riguardo emergenti dagli atti;
4) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 5 cod. pen., non avendo la Corte territoriale tenuto conto che il fatto contestato era qualificabile come predisposizione, da parte dell'imputato, sindaco del comune di Corvino San Quirico (PV), di una piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti, che secondo unanime giurisprudenza di questa Corte e secondo i comportamenti concreti delle Amministrazioni interessate, non abbisogna di autorizzazione regionale, la cui assenza non concreta pertanto il reato ascritto;
5) inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, lett. a), alla cui fattispecie non sarebbe riconducibile il fatto contestato.
Nelle conclusioni scritte il Procuratore generale presso questa Corte chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, aderendo alla tesi del ricorrente, di cui al primo motivo del ricorso, secondo la quale l'art. 469 c.p.p., che comunque comporta il contraddittorio camerale, non è applicabile al giudizio di appello.
Il primo motivo del ricorso è fondato e rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze.
Risulta agli atti che la Corte d'appello di Milano abbia adottato la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della celebrazione del dibattimento nonché de plano, senza l'adozione della procedura prevista dall'art. 127 c.p.p. per l'audizione delle parti.
Al riguardo deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, condivisa da questo Collegio, (cfr., per tutte, la sentenza della 2^, sez. 25 ottobre 2004 n. 41498 e le pronunce ivi richiamate;
contra, la sentenza della sez. 1^, 19 dicembre 2003, n. 48914), nel giudizio d'appello non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 469 cod. proc. pen., che prevede il proscioglimento prima del dibattimento in Camera di consiglio nel giudizio di primo grado.
A parte infatti l'argomento letterale desunto dall'espressa qualificazione di inappellabilità della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 469 c.p.p., si rileva che l'art. 598 c.p.p., il quale estende le norme del giudizio di primo grado a quello di appello, fa salvo quanto specificatamente previsto dalle disposizioni successive. Fra queste ultime, assumono particolare rilievo, ai fini della interpretazione adottata, sia l'art. 601 c.p.p., che nel prevedere una disciplina autonoma degli atti preliminari in appello non vi ricomprende l'ipotesi di pronuncia predibattimentale di proscioglimento, che l'art. 599 c.p.p., il quale, fornendo una tassativa elencazione delle ipotesi in cui in appello si può ricorrere al rito camerale, non fa menzione della pronuncia predibattimentale.
Quest'ultimo dato, come è stato già rilevato dalla sentenza prima citata, appare del resto aderente alla volontà del legislatore delegante, "Il quale, nella direttiva n. 93, caratterizzata dalla specificità delle sue previsioni..., ha reso evidente la sua precisa intenzione di delimitare rigorosamente i casi di decisione sulle impugnazioni al di fuori dell'udienza pubblica, atteso che il giudizio di secondo grado è contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta e dunque non sussistono le esigenze di economia processuale, presenti invece nel giudizio di primo grado" (in proposito cfr., altresì, Cass. sez. 3^, 8 gennaio 2004 n. 40). L'aver seguito una procedura non prevista dalla legge processuale, tra l'altro in violazione delle regole della stessa, in quanto la Corte ha omesso di sentire il P.M. e l'imputato, procedendo viceversa de plano (e quindi già per questo con la sanzione della nullità assoluta di carattere generale ex art. 178 c.p., lett. c): cfr. anche la sentenza n. 48914/2003, cit.)comporta la nullità assoluta del provvedimento impugnato.
Il ricorso va pertanto accolto, con l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente UC e, per l'effetto estensivo stabilito dall'art. 587 c.p.p., comma 1, anche nei confronti dell'altro imputato non ricorrente AN AR. Con rinvio alla Corte d'appello di Milano.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di TO UC e, per l'effetto estensivo, anche di AN AR. Rinvia alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2005