Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 43310
CASS
Sentenza 26 ottobre 2005

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Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 cod. proc. pen., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 cod. proc. pen., che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 43310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43310
    Data del deposito : 26 ottobre 2005

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