Articolo 1 della Legge 29 marzo 1999, n. 100
Articolo 2
Versione
21 aprile 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997.
Entrata in vigore il 21 aprile 1999