Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 2
- Legge 13 ottobre 1998, n. 364
Articolo 3 della Legge 13 ottobre 1998, n. 364
Versione
23 ottobre 1998
23 ottobre 1998
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