CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 987/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO n. 0379385G20240003759 0
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2702/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 0379385G20240003759 0 di Euro 3.274,00, emesso da Creset Spa per il recupero di contributi consortili dovuti per l'anno 2020 al già Consorzio Terre d'Apulia.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Difetto di motivazione.
2- Insussistenza di vantaggio diretto e specifico tratto da opere consortili (attestato dal relazione del Nominativo_2Dott. Agr. del 15.11.2024 prodotta in atti).
3-Illegittimità del Piano di Classifica
Si è costituita in giudizio la CRESET SPA, eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e, in via gradata, la correttezza del proprio operato rispetto alla fase riscossiva.
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata la eccezione di inammissibilità (per tardività) del ricorso , eccepita da Creset Spa.
Ebbene, siccome evincibile dalla documentazione prodotta in atti da quest'ultima, il sollecito oggetto del presente giudizio, contrariamente a quanto riportato nel ricorso, è stato notificato, a mezzo del servizio postale, in data 11.02.2025, nel mentre la impugnazione è stata spedita a mezzo pec solo il 18.4.2025, ovvero dopo la scadenza del termine utile di 60 giorni dalla notifica ex art. 21 DLgs n. 546/1992 .
Vale evidenziare che parte ricorrente nulla ha replicato a fronte delle superiori risultanze.
Da qui la inammissibilità del ricorso, risolutiva ed assorbente di ogni questione sollevata.
Spese del giudizio comunque integralmente compensate tra le parti, attesa la definizione del giudizio per ragioni processuali estranee alla non debenza (altrimenti provata) del tributo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2, G.M.: -Dichiara la inammissibilità del ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 987/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO n. 0379385G20240003759 0
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2702/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 0379385G20240003759 0 di Euro 3.274,00, emesso da Creset Spa per il recupero di contributi consortili dovuti per l'anno 2020 al già Consorzio Terre d'Apulia.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Difetto di motivazione.
2- Insussistenza di vantaggio diretto e specifico tratto da opere consortili (attestato dal relazione del Nominativo_2Dott. Agr. del 15.11.2024 prodotta in atti).
3-Illegittimità del Piano di Classifica
Si è costituita in giudizio la CRESET SPA, eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e, in via gradata, la correttezza del proprio operato rispetto alla fase riscossiva.
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata la eccezione di inammissibilità (per tardività) del ricorso , eccepita da Creset Spa.
Ebbene, siccome evincibile dalla documentazione prodotta in atti da quest'ultima, il sollecito oggetto del presente giudizio, contrariamente a quanto riportato nel ricorso, è stato notificato, a mezzo del servizio postale, in data 11.02.2025, nel mentre la impugnazione è stata spedita a mezzo pec solo il 18.4.2025, ovvero dopo la scadenza del termine utile di 60 giorni dalla notifica ex art. 21 DLgs n. 546/1992 .
Vale evidenziare che parte ricorrente nulla ha replicato a fronte delle superiori risultanze.
Da qui la inammissibilità del ricorso, risolutiva ed assorbente di ogni questione sollevata.
Spese del giudizio comunque integralmente compensate tra le parti, attesa la definizione del giudizio per ragioni processuali estranee alla non debenza (altrimenti provata) del tributo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2, G.M.: -Dichiara la inammissibilità del ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)