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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 31.07.2024 al n. 1905/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. CAIAZZA VERONICA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 dell'Avv. D'ANGELO RAFFAELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31.07.2024, gli epigrafati ricorrenti, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di scioglimento del matrimonio contratto in data 16.11.2018, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) al n. 50, parte I, serie A. Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 480 del 27.12.2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
“Art. 1
I coniugi, liberamente ed espressamente, consentono alla loro separazione personale e per l autonomia il loro domicilio e residenza, obbligandosi a darsi reciprocamente avviso di ogni variazione almeno 15 giorni prima a mezzo lettera raccomandata.
Art. 2
La sig.ra continuerà ad abitare unitamente ai figli presso la casa coniugale sita in Pomigliano d alla via Verdi Parte_1
n. 15, che resta assegnata alla stessa unitamente ai beni mobili ivi contenuti. Dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra , si impegna alla voltura delle utenze relative alla casa coniugale Parte_1 assegnatale a proprie spese. Tutto il pregresso (pendenze o eventuali conguagli) saranno di competenza del sig. Pt_2
Art. 3
I minori restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso il domicilio materno. Entrambi i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all la salute dei figli minori tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando i figli sono con sé.
Art. 4
Il padre potrà tenere con sé i minori secondo il seguente calendario: il padre terrà con sé i minori a settimane alterne dal venerdì dalle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 18,00.
Nella settimana in cui è previsto il pernottamento, potrà vedere e tenere i figli solo nel giorno del mercoledì dalle 16.00 alle 19.00.
Nella settimana in cui non c'è il pernottamento, potrà vedere e tenere i figli nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00.
Il calendario potrà essere modificato su accordi delle parti (messagistica, email) in ogni momento sempre tenendo conto delle esigenze dei minori e delle parti.
Il padre potrà tenere con sé i minori nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno, per consentire all'altro genitore di meglio organizzare le vacanze con i minori.
I minori trascorreranno le vacanze natalizie in maniera alternata con i genitori dalle ore 9.00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 26 dicembre e dalle ore 9,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 1 gennaio e dalle ore 9,00 alle ore 20,00 del 6 gennaio;
ad anni alterni il giorni di Pasqua e Lunedì in Albis con la madre e l'anno successivo con il padre che li preleverà e riaccompagnerà presso la casa coniugale. I minori trascorreranno in maniera alternata anche il giorno di Ognissanti, l' , la il primo maggio ed il due giugno, dalle ore 9,00 alle ore 20,00 con prelievo e accompagnamento Per_1 Persona_2 presso la casa coniugale. A partire dal corrente anno i minori trascorreranno con la madre il periodo di Natale e Pasqua e con il padre il periodo di Capodanno.
I minori trascorreranno con il padre, il giorno della festa del papà, e dell'onomastico del sig. anche laddove tali Pt_2 festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza della madre, analogamente i minori trascorreranno con la madre il giorno della festa del papà, nonché del compleanno e dell'onomastico della sig.ra anche laddove tali festività dovessero Parte_1 ricadere nei giorni di spettanza del padre. Relativamente al compleanno del coincidendo con il compleanno della Pt_2 minore sarà trascorso da entrambi i genitori con la minore. In caso di disaccordo, la minore trascorrerà Per_3 alternativamente in ragione di anno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro.
Le parti si impegnano a collaborare nella gestione dei figli nell'interesse di tutti limitando al necessario anche le chiamate ed i messaggi sia telefonici che sui mezzi social di contatto. In caso di permanenza con l'altro genitore saranno garantite almeno due telefonate o videochiamate al giorno stante la tenera età dei minori (mattina e sera), previo accordo delle parti sull'orario delle predette videochiamate.
Stabilire, sempre nel preminente interesse dei minori, che in caso di eventi e ricorrenze particolari dei figli (compleanno, cerimonie religiose), i genitori saranno presenti entrambi. Con la precisazione che laddove non sia possibile la presenza di entrambi i genitori, le predette ricorrenze saranno presenziate ad anni alterni da uno dei due genitori.
Art. 5
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto la previsione di un contributo al mantenimento riguarda solo i figli minori.
Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 1.500,00 Parte_2 Parte_1
(millecinquencento//00) mensili anticipatamente ed entro il giorno 07 di ogni mese (750,00 euro per figlio),a mezzo bonifico sul conto corrente che sarà indicato dalla sig.ra Il predetto importo sarà maggiorato annualmente secondo Parte_1 rivalutazione ISTAT. Il provvederà al versamento del 100% delle spese straordinarie relative ai figli Parte_2 minori, (scolastiche, mediche, sportive).
Art. 6
La sig.ra , si obbliga a trasferire in favore del sig. la quota di cui è contitolare Parte_1 Parte_2 relativamente all'immobile sito in Pomigliano d'Arco alla II Traversia via Raffaello n. 8, riportato in Catasto Fabbricati dallo stesso Comune al figlio 5, particella 686 subalterno 13, piazza Primavera, piano 2 int. 7 scala A, categoria A/2, classe 5, consistenza catastale vani 6,5 superficie catastale mq. 170, nonché della cantinola di pertinenza posta al piano seminterrato, distinta con l'interno 4 (quattro) riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5, particella 686, subalterno 31, piazza Primavera, piano S1 categoria C/6, consistenza mq 13. Solo a partire dalla data di cessione della quota in favore del sig. qualunque pendenza economica pregressa o attuale da fornitori, condomini, istituti di Pt_3 credito, saranno di esclusiva competenza del che si obbliga a tenere la sig.ra indenne da qualunque Pt_2 Parte_1 pretesa economica o onere gravante sul suddetto immobile. Il sig. si obbliga a tenere indenne la sig.ra Pt_2 Parte_1 da ogni tipo di responsabilità civile e penale inerenti ai contratti di opera stipulati con terzi per l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del predetto immobile, nonché per il pagamento dei ratei mutuo gravanti sull'immobile. Ogni spesa, tassa, ovvero onere ordinario e straordinario antecedente o futuro, maturato o maturando relativo al predetto immobile, a far data dall'effettivo trasferimento della quota da parte della sarà ad esclusivo carico del Cariulo. Parte_1
Art. 7
Le parti forniscono sin da ora autorizzazione al rilascio o rinnovo di documenti personali dei minori e dei passaporti delle parti.
Art. 8
Le spese e le competenze del presente atto e consequenziali saranno interamente compensate tra le parti ed a tal fine sottoscrivono il presente atto anche i procuratori per rinuncia alla solidarietà professionale .”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia scioglimento del matrimonio celebrato tra (nata Parte_1
a ER (NA) il 14.05.1988) e (nato a [...] il [...]), che hanno Parte_2 contratto matrimonio a LI D'AR (NA) il 16.11.2018 (Atto n. 50, Parte I, Serie A);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 30.11.2025. Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 31.07.2024 al n. 1905/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. CAIAZZA VERONICA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 dell'Avv. D'ANGELO RAFFAELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31.07.2024, gli epigrafati ricorrenti, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di scioglimento del matrimonio contratto in data 16.11.2018, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) al n. 50, parte I, serie A. Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 480 del 27.12.2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
“Art. 1
I coniugi, liberamente ed espressamente, consentono alla loro separazione personale e per l autonomia il loro domicilio e residenza, obbligandosi a darsi reciprocamente avviso di ogni variazione almeno 15 giorni prima a mezzo lettera raccomandata.
Art. 2
La sig.ra continuerà ad abitare unitamente ai figli presso la casa coniugale sita in Pomigliano d alla via Verdi Parte_1
n. 15, che resta assegnata alla stessa unitamente ai beni mobili ivi contenuti. Dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra , si impegna alla voltura delle utenze relative alla casa coniugale Parte_1 assegnatale a proprie spese. Tutto il pregresso (pendenze o eventuali conguagli) saranno di competenza del sig. Pt_2
Art. 3
I minori restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso il domicilio materno. Entrambi i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all la salute dei figli minori tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando i figli sono con sé.
Art. 4
Il padre potrà tenere con sé i minori secondo il seguente calendario: il padre terrà con sé i minori a settimane alterne dal venerdì dalle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 18,00.
Nella settimana in cui è previsto il pernottamento, potrà vedere e tenere i figli solo nel giorno del mercoledì dalle 16.00 alle 19.00.
Nella settimana in cui non c'è il pernottamento, potrà vedere e tenere i figli nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00.
Il calendario potrà essere modificato su accordi delle parti (messagistica, email) in ogni momento sempre tenendo conto delle esigenze dei minori e delle parti.
Il padre potrà tenere con sé i minori nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno, per consentire all'altro genitore di meglio organizzare le vacanze con i minori.
I minori trascorreranno le vacanze natalizie in maniera alternata con i genitori dalle ore 9.00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 26 dicembre e dalle ore 9,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 1 gennaio e dalle ore 9,00 alle ore 20,00 del 6 gennaio;
ad anni alterni il giorni di Pasqua e Lunedì in Albis con la madre e l'anno successivo con il padre che li preleverà e riaccompagnerà presso la casa coniugale. I minori trascorreranno in maniera alternata anche il giorno di Ognissanti, l' , la il primo maggio ed il due giugno, dalle ore 9,00 alle ore 20,00 con prelievo e accompagnamento Per_1 Persona_2 presso la casa coniugale. A partire dal corrente anno i minori trascorreranno con la madre il periodo di Natale e Pasqua e con il padre il periodo di Capodanno.
I minori trascorreranno con il padre, il giorno della festa del papà, e dell'onomastico del sig. anche laddove tali Pt_2 festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza della madre, analogamente i minori trascorreranno con la madre il giorno della festa del papà, nonché del compleanno e dell'onomastico della sig.ra anche laddove tali festività dovessero Parte_1 ricadere nei giorni di spettanza del padre. Relativamente al compleanno del coincidendo con il compleanno della Pt_2 minore sarà trascorso da entrambi i genitori con la minore. In caso di disaccordo, la minore trascorrerà Per_3 alternativamente in ragione di anno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro.
Le parti si impegnano a collaborare nella gestione dei figli nell'interesse di tutti limitando al necessario anche le chiamate ed i messaggi sia telefonici che sui mezzi social di contatto. In caso di permanenza con l'altro genitore saranno garantite almeno due telefonate o videochiamate al giorno stante la tenera età dei minori (mattina e sera), previo accordo delle parti sull'orario delle predette videochiamate.
Stabilire, sempre nel preminente interesse dei minori, che in caso di eventi e ricorrenze particolari dei figli (compleanno, cerimonie religiose), i genitori saranno presenti entrambi. Con la precisazione che laddove non sia possibile la presenza di entrambi i genitori, le predette ricorrenze saranno presenziate ad anni alterni da uno dei due genitori.
Art. 5
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto la previsione di un contributo al mantenimento riguarda solo i figli minori.
Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 1.500,00 Parte_2 Parte_1
(millecinquencento//00) mensili anticipatamente ed entro il giorno 07 di ogni mese (750,00 euro per figlio),a mezzo bonifico sul conto corrente che sarà indicato dalla sig.ra Il predetto importo sarà maggiorato annualmente secondo Parte_1 rivalutazione ISTAT. Il provvederà al versamento del 100% delle spese straordinarie relative ai figli Parte_2 minori, (scolastiche, mediche, sportive).
Art. 6
La sig.ra , si obbliga a trasferire in favore del sig. la quota di cui è contitolare Parte_1 Parte_2 relativamente all'immobile sito in Pomigliano d'Arco alla II Traversia via Raffaello n. 8, riportato in Catasto Fabbricati dallo stesso Comune al figlio 5, particella 686 subalterno 13, piazza Primavera, piano 2 int. 7 scala A, categoria A/2, classe 5, consistenza catastale vani 6,5 superficie catastale mq. 170, nonché della cantinola di pertinenza posta al piano seminterrato, distinta con l'interno 4 (quattro) riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5, particella 686, subalterno 31, piazza Primavera, piano S1 categoria C/6, consistenza mq 13. Solo a partire dalla data di cessione della quota in favore del sig. qualunque pendenza economica pregressa o attuale da fornitori, condomini, istituti di Pt_3 credito, saranno di esclusiva competenza del che si obbliga a tenere la sig.ra indenne da qualunque Pt_2 Parte_1 pretesa economica o onere gravante sul suddetto immobile. Il sig. si obbliga a tenere indenne la sig.ra Pt_2 Parte_1 da ogni tipo di responsabilità civile e penale inerenti ai contratti di opera stipulati con terzi per l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del predetto immobile, nonché per il pagamento dei ratei mutuo gravanti sull'immobile. Ogni spesa, tassa, ovvero onere ordinario e straordinario antecedente o futuro, maturato o maturando relativo al predetto immobile, a far data dall'effettivo trasferimento della quota da parte della sarà ad esclusivo carico del Cariulo. Parte_1
Art. 7
Le parti forniscono sin da ora autorizzazione al rilascio o rinnovo di documenti personali dei minori e dei passaporti delle parti.
Art. 8
Le spese e le competenze del presente atto e consequenziali saranno interamente compensate tra le parti ed a tal fine sottoscrivono il presente atto anche i procuratori per rinuncia alla solidarietà professionale .”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia scioglimento del matrimonio celebrato tra (nata Parte_1
a ER (NA) il 14.05.1988) e (nato a [...] il [...]), che hanno Parte_2 contratto matrimonio a LI D'AR (NA) il 16.11.2018 (Atto n. 50, Parte I, Serie A);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 30.11.2025. Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca