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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/12/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1169 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. Sentenza del Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, n. 264/2016 pubbl. il 14/12/2016 resa RG n. 1354/2009 emessa dal e pubblicata in data;
tra
(C.F./P.I. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. nonché con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROBERTO GALLETTI come da mandato in atti
ricorrente
e
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA Controparte_1 C.F._2 IN e dell'avv. RAFFAELLA come da mandato in atti
resistente
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adìta, in composizione Collegiale, contrariis reiectis: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dal Sig. , presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa, presso Controparte_1 la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Genova, come sopra meglio specificati e come sotto documentati;
2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, CORE il Sig. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Avv. della somma di € 9.999,93 =, oltre Spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. Parte_1 (22%) e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto, decurtato dell'importo già versato per complessivi € 2.131,00=, oltre Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento;
3) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente Procedimento, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Galletti che si dichiara antistatario”.
*
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, In via preliminare Si chiede che venga disposta la riunione del presente procedimento avente R.G. n. 1169/2024 con quelli iscritti al n. R.G. n. 1109/24 , R.G. n. 1110/24 R.G. n. 1119/24 CP_2 Parte_2 [...]
, R.G. n. 1120/2024 , R.G. n. 1122/2024 R.G. n. CP_3 Persona_1 CP_4 1132/2024 , R.G. n. 1133/2024 , R.G. n. 1134/2024 CP_5 Controparte_6 CP_7
, R.G. n.1168/2024 ) promossi dinanzi a questa Corte di Appello per i
[...] Parte_3 motivi esposti in narrativa;
In via principale - calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite) e conseguentemente A) individuare correttamente il valore della controversia in Euro 25.000,00; B) calcolare il compenso unico per le fasi di giudizio successive alla riunione sulla base dello scaglione tariffario ad esso relativo (da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00); C) applicare i valori minimi previste dal D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 37 in data 08.03.2018; D) calcolare l'eventuale aumento previsto in caso di riunione per il numero delle parti ulteriori alla prima non oltre i limiti individuati da controparte (aumento del 20% per ogni parte processuale assistita successiva alla prima, sino ad un massimo di dieci;
nessun aumento ulteriore per le parti eccedenti alle prime dieci); E) dividere l'importo ottenuto per il numero delle parti assistite;
il tutto per un importo complessivo di Euro 1.417,28 oltre accessori di legge (ossia pari ad Euro 2.067,98 lordi); - conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del Sig. in data Controparte_1 11.04.23, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Sig. in favore dell'Avv. per i compensi professionali Controparte_1 Parte_1 inerenti il procedimento per il danno da usura psicofisica. In subordine e in denegata ipotesi - calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa e sopra evidenziati (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite), con applicazione dei valori medi, il tutto per un importo complessivo di Euro 2.802,38 oltre accessori (ossia pari ad Euro 4.089,01 lordi); - conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del Sig. in data 11.04.23, dichiarare dovuta da parte del Sig. in Controparte_1 Controparte_1 favore dell'Avv. la minor somma di Euro 1.958,01 (IVA inclusa). Con vittoria di spese Parte_1 e compensi di lite”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 depositato in data 24.12.2024 l'Avv. ha esposto: Parte_1
- di avere svolto la propria opera professionale a favore di , unitamente a 239 colleghi Controparte_1 appartenenti alle categorie professionali del comparto sanità, nel giudizio avente a oggetto la rivendicazione, da parte dei lavoratori, del diritto al riposo in seguito al turno di reperibilità domenicale, nonché la pretesa risarcitoria per il danno da usura lavorativa conseguente al lavoro domenicale e alla mancata fruizione del riposo nelle giornate lavorative seguenti;
- che la posizione del resistente aveva seguito un “percorso” differente rispetto agli altri suoi colleghi essendo stata effettuata una Fase particolare, ossia la procedura preliminare di interpretazione autentica della norma controversa a opera delle parti collettive (ARAN), di cui dall'art. 64, commi 1 e 2, D. Lgs n. 165/2001.
Tale fase, in tema di compensi, dovrà essere computata, in aggiunta a quelli dovuti per le altre Fasi giudiziali. - che esperita senza successo tale procedura preliminare di interpretazione autentica, il
Tribunale di Massa, con sentenza non definitiva n. 189/2011, si pronunciava sulla questione interpretativa della clausola contrattuale controversa e, dopo aver rilevato d'ufficio la questione, dichiarava la nullità del 9° comma dell'art. 7 del CCNL 20.9.2001, ritenendo che la disposizione contrattuale consentirebbe al dipendente reperibile, in caso di chiamata effettiva, di “monetizzare” il riposo settimanale, rinunciando allo stesso in cambio della corresponsione della maggiorazione per il lavoro straordinario;
- che il giudizio era sospeso e il resistente presentava, avverso tale sentenza, ricorso per Cassazione nei termini di legge;
- che il giudizio incidentale veniva definito con sentenza n. 5465/2016, che Parte respingeva il ricorso presentato dal resistente ed accoglieva il ricorso presentato dalla per motivi diversi da quelli addotti dalla stessa, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di
Massa dopo aver compensato le spese del Giudizio di legittimità; - che il resistente riassumeva tempestivamente il giudizio davanti al Giudice del Lavoro di Massa, il quale a sua volta pronunciava la sentenza definitiva n. 264/2016 del 14.12.2016, con la quale statuiva: “Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione della causa promossa da (proc. n. 1372/2009) e rigetta gli altri Parte_5 ricorsi riuniti. Dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite”; - che il resistente appellava la sentenza del Tribunale di Massa, dinanzi la Corte di Appello di Genova – Sez. Lavoro (R.G. n.
261/2017); - che in data 06.07.2021, il resistente sottoscriveva un “Atto di transazione Giudiziale” mediante il quale veniva definito l'intero contenzioso;
- che il resistente pagava all'Avv. Pt_1
esclusivamente, la somma complessiva di € 2.131,00= per l'intera attività professionale svolta.
[...]
Ciò premesso, l'avvocato istante chiede, quindi, condannarsi al pagamento in suo Controparte_1 favore della somma di € 9.999,93 =, oltre Spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A.
(4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto, decurtato dell'importo già versato per complessivi € 2.131,00=, oltre Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento.
Si è costituito in giudizio , chiedendo in via principale la riunione del presente Controparte_1 procedimento con quelli iscritti successivamente - R.G. n. 1109/24, R.G. n. 1110/24, R.G. n.
1119/2024, R.G. n. 1120/2024, R.G. n. 1122/2024, R.G. n. 1132/2024, R.G. n. 1133/2024, R.G. n. 1134/2024, R.G. n.1169/2024 - e nel merito chiedendo, accertato il pagamento della somma di Euro
2.131,00 da parte del resistente in data 11.04.23, dichiarare in principalità, applicando i minimi tariffari, nulla essere dovuto dal convenuto e in via di subordine, applicati i valori medi, dovuta da parte della resistente in favore dell'Avv. la minor somma di Euro 1958,01 (IVA Parte_1 inclusa). Ha dedotto al riguardo che:
- la metodologia di calcolo è errata posto che l'art. 10, comma 2, c.p.c., in base al quale le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, non trova applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo ex art. 103 c.p.c., di tal ché nel caso di specie, considerando il valore della domanda proposta da ciascuna parte assistita pari a Euro 25.000,00, lo scaglione tariffario da prendere come riferimento per la determinazione del compenso unico a carico del cliente, ex art. 4, comma 2, D.M. 55/20014, è quello da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00.
L'importo dovuto da ciascun lavoratore assistito ammonterebbe, pertanto, ad Euro 2.802,38 oltre accessori, per un totale complessivo di Euro 4.089,01; - la domanda di rivendicazione del diritto al riposo compensativo in caso di reperibilità “passiva” aveva avuto precedenti negativi sia in sede di merito che di legittimità e non era vero che fosse stata abbandonata dopo il primo grado del giudizio, di tal ché ove si fosse giunti alla decisione si sarebbe dovuta valutare la soccombenza del lavoratore;
il professionista non avrebbe dovuto intentare, né tantomeno coltivare la prima domanda inerente alla reperibilità passiva, essendo ragionevolmente prevedibile un esito sfavorevole in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione;
- alla comunicazione in data 24.02.21 del compenso dovuto era allegata la cessione del credito da parte dell'Avv. a favore della Parte_1 [...]
in data 08.10.21 la cessione del credito a favore di Controparte_8 Controparte_8 veniva risolta e il credito, in data 04.10.21, veniva ceduto alla società (di cui è
[...] Parte_6 socia unica e legale rappresentante moglie dell'Avv. ; a seguito di solleciti CP_9 Parte_1 di pagamento della società cessionaria unitamente all'Avv. in data Parte_6 Parte_1
13.04.23, il resistente effettuava a favore della società un pagamento di Euro Parte_6
2.131,00; - il resistente non era stato adeguatamente informata sulle caratteristiche e sul livello di complessità dell'incarico, non avendo ricevuto alcun aggiornamento né in merito all'andamento della pratica, né in ordine agli orientamenti giurisprudenziali ostativi al raggiungimento del risultato, se non qualche sporadica notizia tramite “passaparola” con i colleghi;
- ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, in sede di liquidazione dei compensi professionali, “si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”, dovendosi pertanto adattare la misura del compenso all'effettiva importanza della prestazione in caso di sproporzione;
- anche per quanto riguarda la transazione, la comunicazione a essa inerente ha mancato di trasparenza, prospettando al lavoratore due possibilità
e cioè la possibilità di sottoscrivere la transazione contestualmente all'accettazione del pagamento delle spese legali in misura percentuale sull'indennizzo percepito o la possibilità di rifiutare l'accordo transattivo con l' unitamente all'accordo sulle spese legali, con conseguente prosecuzione nel Pt_7 giudizio in Corte di Appello e con pagamento delle spese legali in base alle tariffe professionali, senza che fosse indicata anche la possibilità di sottoscrivere l'accordo transattivo con l' Pt_7 indipendentemente dall'accordo sulle spese legali;
in base alla proposta egli avrebbe incassato poco di più di quanto doveva versare a titolo di spese, laddove la transazione era stata stipulata a spese compensate.
Con ordinanza del 17.04.2025 la Corte di Appello di Genova formulava una proposta conciliativa per la definizione della controversia che veniva accettata dal resistente con note del 14.04.25. Il ricorrente rifiutava la proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello, la quale, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione dinanzi al Collegio per la data del
14.10.25, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con termine per note conclusionali.
*
Preliminarmente, osserva la Corte che non ravvisa le ragioni per riunire il presente procedimento ad Parte altri pendenti davanti a questa Corte e azionati dall'Avv. contro lavoratori dipendenti della Pt_1 da lui difesi in analoghi procedimenti promossi contro il datore di lavoro, in quanto giudizi inerenti diverse posizioni processuali, ed implicanti per loro natura la valutazione della prestazione professionale anche sotto il profilo dell'inadempimento dedotto, ai fini della quantificazione del credito, e quindi alla luce della eterogeneità delle questioni sottese ai diversi procedimenti. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata. L'attività giudiziale dedotta è stata pacificamente svolta dall'avv. nell'ambito dei diversi gradi di giudizio relativi ai procedimenti come sopra descritti Pt_1
e, pertanto, la domanda risulta provata nell'an. In particolare, emerge dagli atti che Controparte_1 ha depositato ricorso, in primo grado di giudizio, nanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa individualmente, prima che il giudizio venisse riunito a quello di altri 8 ricorrenti. Il Tribunale di
Massa emetteva sentenza non definitiva n. 189/2009 del 8/4/2011. In data 24/6/2011 il ricorrente depositava ricorso in cassazione avverso la summenzionata sentenza di primo grado, che veniva iscritto al n. rg. 16015/2011. In data 18/3/2016 la Corte Suprema decideva la causa con sentenza n.
5465/2016 con cui cassava la sentenza impugnava e rinviava il giudizio davanti al Tribunale di Massa.
In data 17/05/2016 il ricorrente depositava, presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa, il ricorso in riassunzione a seguito della predetta Sentenza di Cassazione. Il Tribunale di Massa decideva la causa con la sentenza n. 264/2016 del 14/12/2016, rigettando le domande del resistente. L'Avv. nel giugno del 2017, depositava ricorso in appello avverso la predetta sentenza Parte_1
(Corte di Appello di Genova, NRG 261/2017). Successivamente, il ricorrente e la controparte su proposta del C.T.U., Dr. , addivenivano Controparte_10 Persona_2 ad una conciliazione giudiziale. Nei mesi di Giugno e Luglio dell'anno 2021, interveniva tra tutti i
Lavoratori interessati e la la sottoscrizione di un verbale di accordo Controparte_10 in sede giudiziale, con definizione del contenzioso. Non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa, in rapporto allo scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, così come pacifiche in causa sono le fasi processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute, rispetto all'iter processuale descritto in atti. Venendo alla determinazione del compenso, recentemente la Corte di Cassazione, nell'esaminare le diverse situazioni rilevanti ai fini della regolazione delle spese, ha chiarito (cfr. Cass. n. 10367/2024 che, “…le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro…. Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari…, dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c….; tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Sez. 2 - , Sentenza n. 26614 del
21/12/2016” (Cass. n. pag. 9 sentenza). Ha quindi enucleato e riassunto, sulla base dell'evoluzione normativa e della ricostruzione sistematica i seguenti principi: “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4" comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b)la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del 55/14; d)se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la ed. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.” Ferma la riduzione dell'importo del 30% per la ripetitività dei ricorsi e l'aumento del 30% per la difficoltà della materia del contendere, come richiesti dal ricorrente, tali da elidersi, si opera un aumento l'importo del 200% in ragione del numero di parti assistite, (non essendo richiesta ulteriore maggiorazione da parte del ricorrente) che l'Avv. nella domanda indica nel numero di 126 per Pt_1 effetto delle riunioni dei vari giudizi in relazione al giudizio di cassazione e del giudizio di appello.
Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al 200%, rispetto alla soluzione adottata in precedenti pronunciamenti ( ove importi così determinati si è ritenuto dovessero essere divisi, a loro volta, per lo stesso numero di Parti prese in considerazione in aumento -10- e non per il numero di tutte le Parti assistite, come, invece, prospettato dal resistente), occorre svolgere alcune considerazioni che collocano, a ben vedere, il caso in esame al di fuori di quelle fattispecie “estreme”, rispetto alle quali l'evidenza del notevole, importante, maggior onere del
Difensore, per il numero molto elevato di soggetti assistiti, risulta stridere con il D.M. 55/14, che non prevederebbe, comunque, adeguamenti maggiori di quelli massimi previsti, il tutto, ancor più, in caso di riunioni di più cause, per connessione, si noti, disposte dal Giudice. Non deve dimenticarsi, infatti,
a riguardo, che è pacifico in causa che l'Avv. abbia raggiunto un accordo in merito Pt_1 all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti, accordo rifiutato solo da 22 clienti (tra cui il cfr. in particolare circostanza affermata a pag. 11 della comparsa di risposta e non CP_1 contestata), il che, a ben vedere, rappresenta una circostanza di particolare rilevanza. Devesi, allora, ricordare che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che i parametri di cui al D.M. stesso hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto alla volontà delle Parti (Cass. 33053/22).
Coerentemente, d'altra parte, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”. Da quanto precede, osserva la Corte, discende, dunque, che i 218 clienti dell'Avv. che hanno concordato il compenso con quest'ultimo non rilevano ai Pt_1 fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha messo in campo è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso, non concordato, deve essere determinato dal DM
55/14, laddove si tratti di procedimenti riuniti superiori a tale numero. Muovendo da tale prospettiva, allora, l'incremento richiesto del 200%, quale maggiore impegno comportato dai citati 22 assistiti, laddove si tratti di procedimenti superiore a tale numero, è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un incremento inferiore del 10% per ogni soggetto, sì che la situazione oggetto di causa si riconduce ad un ambito di “ordinarietà” coerente anche con la fattispecie affrontata dalla Suprema
Corte con la sentenza richiamata dal Difesa resistente n. 29651/18, il tutto superando le preoccupazioni del Collegio, di cui agli ultimi precedenti di questa Corte citati dal rispetto CP_1 alla compatibilità fra “ equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico. In ragione di quanto sopra, per l'effetto, reputa questa A.G. che il compenso dovuto dall'attuale resistente debba essere determinato dividendo gli importi complessivi, in aumento del 200% come richiesto da ricorrente, per 22. Pertanto si procede come segue: -per il primo grado sono dovuti dal per CP_1 le fasi ante riunione € 2.475,00 euro (fase di studio e introduttiva); -per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 8.805,00, importo che
- stante la affermata da parte del ricorrente riunione del giudizio con quelli di altri 125 lavoratori - va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 400,22; -per il giudizio di riassunzione davanti al Tribunale di Massa, per le fasi ante riunione € 2.475,00 euro (fase di studio e introduttiva), che diviso per 8, pari al numero dei ricorrenti che emerge dal doc. 6, corrisponde ad euro 309,37; - per le fasi post riunione complessivamente 7.968,00 euro (fase istruttoria/trattazione e decisionale), importo che va diviso per 22 (stante la affermata da parte del ricorrente riunione del giudizio con quelli di altri 92 lavoratori) e, pari, dunque ad € 362,18 euro, sì che per tutto il giudizio deve essere liquidato un compenso totale di euro 671,55; - per il giudizio di appello, sono dovuti, ancora, complessivamente, valutata anche la conciliazione, € 11.591,00, importo che va diviso per 22 (stante la affermata da parte del ricorrente riunione del giudizio con quelli di altri 125 lavoratori), con relativo compenso totale di fase di € 526,83. Complessivamente, quindi, il credito dell'Avv. nei confronti Pt_1 dell'odierno resistente ammonta ad euro 4.382,97, importo per compenso, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta (somma che, al di là delle asserzioni, non è mai stata fatturata da chicchessia e deve essere, pertanto, imputata per intero al compenso medesimo), così da determinare un residuo di € 2.251,97, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, va chiarito, sull'intero intero importo di € 4.382,97, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
Ritiene la Corte che debbano trovare applicazione i valori medi – e non minimi come afferma parte resistente - posto che tenuto conto della natura della causa, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dal cliente, lo sforzo difensivo debba essere inquadrato nei suddetti valori. Non possono, al riguardo, trovare accoglimento in tal senso le doglianze lamentate dalla parte resistente e sopra esposte, dovendosi considerare che i giudizi, che risultano condotti con professionalità e diligenza, si sono conclusi con una transazione, accettata e sottoscritta dalla resistente, con cui questi ha percepito la somma di sua spettanza, senza alcun pregiudizio, avendo il predetto unicamente scelto di non aderire alla stessa sotto il profilo delle spese (mancata adesione che è stata in ogni caso consentita anche ai
“dissenzienti”). Non appaiono neppure fondate le doglianze inerenti la violazione di doveri informativi da parte del professionista, oltretutto disgiunti da qualsiasi allegazione inerente il danno patito quale conseguenza immediata e diretta di tale asserita violazione, tenuto conto tra l'altro che Parte trattandosi di una vertenza che ha coinvolto una gran quantità di dipendenti della certamente è presumibile l'esistenza di canali informativi inerenti tutti i lavoratori. Neppure è sostenibile che sia derivato il benchè minimo noncumento, giova ribadire neppure allegato, dalla proposizione in prima battuta anche della domanda inerente la reperibilità passiva, senza che assuma alcuna rilevanza l'abbandono o meno della stessa, comunque questione superata dalla transazione a spese compensate che di certo non elide il dovere del cliente di pagare il compenso al proprio Difensore di fiducia.
Quanto ai dedotti comportamenti inerenti la mancata fatturazione e alle esorbitanti e variabili richieste di pagamento, oltre che quello inerente la mancata considerazione dell'acconto nella richiesta del compenso da parte del ricorrente, afferiscono a condotte successive al termine dell'incarico professionale, che non possono rilevare nella determinazione dei parametri di liquidazione del compenso. La doglianza circa l'abuso del diritto, ove afferente al fatto che la vertenza era stata iniziata con centinaia di singoli ricorsi, risulta meramente suggestiva, poiché di ciò si sarebbe, semmai, potuta lamentare la controparte, non potendosi tacere come, comunque, ogni ricorrente avesse pretese economiche proprie e come appartenga alla strategia difensiva lecita parcellizzare le cause, in particolare, di lavoro, anche al fine di rendere più complessa la difesa avversaria, salvo poi procedere alla riunione, qualora le vertenze giungano nella stessa fase processuale, come avvenuto. La doglianza di cui sopra, ove riferita, invece, alla pluralità di ricorsi ex art. 14, si scontra con il fatto che, al di là delle modalità di determinazione del compenso, non vi è dubbio che ciascuno dei 22 clienti , fra cui risulta compreso il avesse stipulato un autonomo contratto d'opera professionale, come CP_1 dimostrato dall'autonomo versamento effettuato nel 2023, sì che , ancor più alla luce della particolarità delle situazione, rispetto anche alle diverse pronunce susseguitesi, non può ravvedersi alcun abuso del diritto in capo all'avv. a maggior ragione nell'inerzia di detti clienti, determinati Pt_1 ad autoliquidarsi quanto dovuto ed attendere di essere citati, senza essi stessi assumere iniziative collettive. Alla luce delle considerazioni che precedono, le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, al di là del “quantum”, con una valutazione, relativa all'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione, comunque, in effetti, intervenuta, e decisionale, spese, dunque, da determinarsi € 2.186,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, rispetto all'importo di € 4.382,97, irrilevante essendo, ai fini dello scaglione, la detrazione di € 2.131,00), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv. Roberto Galletti. richiesta avanzata da parte ricorrente deve trovare accoglimento per quanto di ragione. Per completezza si osserva che non può valutarsi in senso diverso rispetto alla presente statuizione in punto spese il rifiuto della proposta conciliativa da parte del ricorrente in quanto deteriore rispetto alla presente statuizione, quanto meno in relazione al “quantum” delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/11, DICHIARA TENUTO E CO
a pagare al ricorrente, quale compenso per le prestazioni rese come in parte motiva, Controparte_1 il complessivo importo di € 4.382,97, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta, con un residuo di € 2.251,97, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, sull'intero intero importo di €
4.382,97, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CO
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € Controparte_1
2.186,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
Così deciso in Genova, 21/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario AUPP dr. Matteo Laganaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1169 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. Sentenza del Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, n. 264/2016 pubbl. il 14/12/2016 resa RG n. 1354/2009 emessa dal e pubblicata in data;
tra
(C.F./P.I. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. nonché con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROBERTO GALLETTI come da mandato in atti
ricorrente
e
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA Controparte_1 C.F._2 IN e dell'avv. RAFFAELLA come da mandato in atti
resistente
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adìta, in composizione Collegiale, contrariis reiectis: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dal Sig. , presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa, presso Controparte_1 la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Genova, come sopra meglio specificati e come sotto documentati;
2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, CORE il Sig. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Avv. della somma di € 9.999,93 =, oltre Spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. Parte_1 (22%) e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto, decurtato dell'importo già versato per complessivi € 2.131,00=, oltre Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento;
3) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente Procedimento, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Galletti che si dichiara antistatario”.
*
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, In via preliminare Si chiede che venga disposta la riunione del presente procedimento avente R.G. n. 1169/2024 con quelli iscritti al n. R.G. n. 1109/24 , R.G. n. 1110/24 R.G. n. 1119/24 CP_2 Parte_2 [...]
, R.G. n. 1120/2024 , R.G. n. 1122/2024 R.G. n. CP_3 Persona_1 CP_4 1132/2024 , R.G. n. 1133/2024 , R.G. n. 1134/2024 CP_5 Controparte_6 CP_7
, R.G. n.1168/2024 ) promossi dinanzi a questa Corte di Appello per i
[...] Parte_3 motivi esposti in narrativa;
In via principale - calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite) e conseguentemente A) individuare correttamente il valore della controversia in Euro 25.000,00; B) calcolare il compenso unico per le fasi di giudizio successive alla riunione sulla base dello scaglione tariffario ad esso relativo (da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00); C) applicare i valori minimi previste dal D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 37 in data 08.03.2018; D) calcolare l'eventuale aumento previsto in caso di riunione per il numero delle parti ulteriori alla prima non oltre i limiti individuati da controparte (aumento del 20% per ogni parte processuale assistita successiva alla prima, sino ad un massimo di dieci;
nessun aumento ulteriore per le parti eccedenti alle prime dieci); E) dividere l'importo ottenuto per il numero delle parti assistite;
il tutto per un importo complessivo di Euro 1.417,28 oltre accessori di legge (ossia pari ad Euro 2.067,98 lordi); - conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del Sig. in data Controparte_1 11.04.23, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Sig. in favore dell'Avv. per i compensi professionali Controparte_1 Parte_1 inerenti il procedimento per il danno da usura psicofisica. In subordine e in denegata ipotesi - calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa e sopra evidenziati (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite), con applicazione dei valori medi, il tutto per un importo complessivo di Euro 2.802,38 oltre accessori (ossia pari ad Euro 4.089,01 lordi); - conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del Sig. in data 11.04.23, dichiarare dovuta da parte del Sig. in Controparte_1 Controparte_1 favore dell'Avv. la minor somma di Euro 1.958,01 (IVA inclusa). Con vittoria di spese Parte_1 e compensi di lite”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 depositato in data 24.12.2024 l'Avv. ha esposto: Parte_1
- di avere svolto la propria opera professionale a favore di , unitamente a 239 colleghi Controparte_1 appartenenti alle categorie professionali del comparto sanità, nel giudizio avente a oggetto la rivendicazione, da parte dei lavoratori, del diritto al riposo in seguito al turno di reperibilità domenicale, nonché la pretesa risarcitoria per il danno da usura lavorativa conseguente al lavoro domenicale e alla mancata fruizione del riposo nelle giornate lavorative seguenti;
- che la posizione del resistente aveva seguito un “percorso” differente rispetto agli altri suoi colleghi essendo stata effettuata una Fase particolare, ossia la procedura preliminare di interpretazione autentica della norma controversa a opera delle parti collettive (ARAN), di cui dall'art. 64, commi 1 e 2, D. Lgs n. 165/2001.
Tale fase, in tema di compensi, dovrà essere computata, in aggiunta a quelli dovuti per le altre Fasi giudiziali. - che esperita senza successo tale procedura preliminare di interpretazione autentica, il
Tribunale di Massa, con sentenza non definitiva n. 189/2011, si pronunciava sulla questione interpretativa della clausola contrattuale controversa e, dopo aver rilevato d'ufficio la questione, dichiarava la nullità del 9° comma dell'art. 7 del CCNL 20.9.2001, ritenendo che la disposizione contrattuale consentirebbe al dipendente reperibile, in caso di chiamata effettiva, di “monetizzare” il riposo settimanale, rinunciando allo stesso in cambio della corresponsione della maggiorazione per il lavoro straordinario;
- che il giudizio era sospeso e il resistente presentava, avverso tale sentenza, ricorso per Cassazione nei termini di legge;
- che il giudizio incidentale veniva definito con sentenza n. 5465/2016, che Parte respingeva il ricorso presentato dal resistente ed accoglieva il ricorso presentato dalla per motivi diversi da quelli addotti dalla stessa, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di
Massa dopo aver compensato le spese del Giudizio di legittimità; - che il resistente riassumeva tempestivamente il giudizio davanti al Giudice del Lavoro di Massa, il quale a sua volta pronunciava la sentenza definitiva n. 264/2016 del 14.12.2016, con la quale statuiva: “Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione della causa promossa da (proc. n. 1372/2009) e rigetta gli altri Parte_5 ricorsi riuniti. Dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite”; - che il resistente appellava la sentenza del Tribunale di Massa, dinanzi la Corte di Appello di Genova – Sez. Lavoro (R.G. n.
261/2017); - che in data 06.07.2021, il resistente sottoscriveva un “Atto di transazione Giudiziale” mediante il quale veniva definito l'intero contenzioso;
- che il resistente pagava all'Avv. Pt_1
esclusivamente, la somma complessiva di € 2.131,00= per l'intera attività professionale svolta.
[...]
Ciò premesso, l'avvocato istante chiede, quindi, condannarsi al pagamento in suo Controparte_1 favore della somma di € 9.999,93 =, oltre Spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A.
(4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto, decurtato dell'importo già versato per complessivi € 2.131,00=, oltre Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento.
Si è costituito in giudizio , chiedendo in via principale la riunione del presente Controparte_1 procedimento con quelli iscritti successivamente - R.G. n. 1109/24, R.G. n. 1110/24, R.G. n.
1119/2024, R.G. n. 1120/2024, R.G. n. 1122/2024, R.G. n. 1132/2024, R.G. n. 1133/2024, R.G. n. 1134/2024, R.G. n.1169/2024 - e nel merito chiedendo, accertato il pagamento della somma di Euro
2.131,00 da parte del resistente in data 11.04.23, dichiarare in principalità, applicando i minimi tariffari, nulla essere dovuto dal convenuto e in via di subordine, applicati i valori medi, dovuta da parte della resistente in favore dell'Avv. la minor somma di Euro 1958,01 (IVA Parte_1 inclusa). Ha dedotto al riguardo che:
- la metodologia di calcolo è errata posto che l'art. 10, comma 2, c.p.c., in base al quale le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, non trova applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo ex art. 103 c.p.c., di tal ché nel caso di specie, considerando il valore della domanda proposta da ciascuna parte assistita pari a Euro 25.000,00, lo scaglione tariffario da prendere come riferimento per la determinazione del compenso unico a carico del cliente, ex art. 4, comma 2, D.M. 55/20014, è quello da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00.
L'importo dovuto da ciascun lavoratore assistito ammonterebbe, pertanto, ad Euro 2.802,38 oltre accessori, per un totale complessivo di Euro 4.089,01; - la domanda di rivendicazione del diritto al riposo compensativo in caso di reperibilità “passiva” aveva avuto precedenti negativi sia in sede di merito che di legittimità e non era vero che fosse stata abbandonata dopo il primo grado del giudizio, di tal ché ove si fosse giunti alla decisione si sarebbe dovuta valutare la soccombenza del lavoratore;
il professionista non avrebbe dovuto intentare, né tantomeno coltivare la prima domanda inerente alla reperibilità passiva, essendo ragionevolmente prevedibile un esito sfavorevole in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione;
- alla comunicazione in data 24.02.21 del compenso dovuto era allegata la cessione del credito da parte dell'Avv. a favore della Parte_1 [...]
in data 08.10.21 la cessione del credito a favore di Controparte_8 Controparte_8 veniva risolta e il credito, in data 04.10.21, veniva ceduto alla società (di cui è
[...] Parte_6 socia unica e legale rappresentante moglie dell'Avv. ; a seguito di solleciti CP_9 Parte_1 di pagamento della società cessionaria unitamente all'Avv. in data Parte_6 Parte_1
13.04.23, il resistente effettuava a favore della società un pagamento di Euro Parte_6
2.131,00; - il resistente non era stato adeguatamente informata sulle caratteristiche e sul livello di complessità dell'incarico, non avendo ricevuto alcun aggiornamento né in merito all'andamento della pratica, né in ordine agli orientamenti giurisprudenziali ostativi al raggiungimento del risultato, se non qualche sporadica notizia tramite “passaparola” con i colleghi;
- ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, in sede di liquidazione dei compensi professionali, “si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”, dovendosi pertanto adattare la misura del compenso all'effettiva importanza della prestazione in caso di sproporzione;
- anche per quanto riguarda la transazione, la comunicazione a essa inerente ha mancato di trasparenza, prospettando al lavoratore due possibilità
e cioè la possibilità di sottoscrivere la transazione contestualmente all'accettazione del pagamento delle spese legali in misura percentuale sull'indennizzo percepito o la possibilità di rifiutare l'accordo transattivo con l' unitamente all'accordo sulle spese legali, con conseguente prosecuzione nel Pt_7 giudizio in Corte di Appello e con pagamento delle spese legali in base alle tariffe professionali, senza che fosse indicata anche la possibilità di sottoscrivere l'accordo transattivo con l' Pt_7 indipendentemente dall'accordo sulle spese legali;
in base alla proposta egli avrebbe incassato poco di più di quanto doveva versare a titolo di spese, laddove la transazione era stata stipulata a spese compensate.
Con ordinanza del 17.04.2025 la Corte di Appello di Genova formulava una proposta conciliativa per la definizione della controversia che veniva accettata dal resistente con note del 14.04.25. Il ricorrente rifiutava la proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello, la quale, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione dinanzi al Collegio per la data del
14.10.25, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con termine per note conclusionali.
*
Preliminarmente, osserva la Corte che non ravvisa le ragioni per riunire il presente procedimento ad Parte altri pendenti davanti a questa Corte e azionati dall'Avv. contro lavoratori dipendenti della Pt_1 da lui difesi in analoghi procedimenti promossi contro il datore di lavoro, in quanto giudizi inerenti diverse posizioni processuali, ed implicanti per loro natura la valutazione della prestazione professionale anche sotto il profilo dell'inadempimento dedotto, ai fini della quantificazione del credito, e quindi alla luce della eterogeneità delle questioni sottese ai diversi procedimenti. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata. L'attività giudiziale dedotta è stata pacificamente svolta dall'avv. nell'ambito dei diversi gradi di giudizio relativi ai procedimenti come sopra descritti Pt_1
e, pertanto, la domanda risulta provata nell'an. In particolare, emerge dagli atti che Controparte_1 ha depositato ricorso, in primo grado di giudizio, nanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa individualmente, prima che il giudizio venisse riunito a quello di altri 8 ricorrenti. Il Tribunale di
Massa emetteva sentenza non definitiva n. 189/2009 del 8/4/2011. In data 24/6/2011 il ricorrente depositava ricorso in cassazione avverso la summenzionata sentenza di primo grado, che veniva iscritto al n. rg. 16015/2011. In data 18/3/2016 la Corte Suprema decideva la causa con sentenza n.
5465/2016 con cui cassava la sentenza impugnava e rinviava il giudizio davanti al Tribunale di Massa.
In data 17/05/2016 il ricorrente depositava, presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa, il ricorso in riassunzione a seguito della predetta Sentenza di Cassazione. Il Tribunale di Massa decideva la causa con la sentenza n. 264/2016 del 14/12/2016, rigettando le domande del resistente. L'Avv. nel giugno del 2017, depositava ricorso in appello avverso la predetta sentenza Parte_1
(Corte di Appello di Genova, NRG 261/2017). Successivamente, il ricorrente e la controparte su proposta del C.T.U., Dr. , addivenivano Controparte_10 Persona_2 ad una conciliazione giudiziale. Nei mesi di Giugno e Luglio dell'anno 2021, interveniva tra tutti i
Lavoratori interessati e la la sottoscrizione di un verbale di accordo Controparte_10 in sede giudiziale, con definizione del contenzioso. Non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa, in rapporto allo scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, così come pacifiche in causa sono le fasi processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute, rispetto all'iter processuale descritto in atti. Venendo alla determinazione del compenso, recentemente la Corte di Cassazione, nell'esaminare le diverse situazioni rilevanti ai fini della regolazione delle spese, ha chiarito (cfr. Cass. n. 10367/2024 che, “…le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro…. Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari…, dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c….; tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Sez. 2 - , Sentenza n. 26614 del
21/12/2016” (Cass. n. pag. 9 sentenza). Ha quindi enucleato e riassunto, sulla base dell'evoluzione normativa e della ricostruzione sistematica i seguenti principi: “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4" comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b)la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del 55/14; d)se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la ed. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.” Ferma la riduzione dell'importo del 30% per la ripetitività dei ricorsi e l'aumento del 30% per la difficoltà della materia del contendere, come richiesti dal ricorrente, tali da elidersi, si opera un aumento l'importo del 200% in ragione del numero di parti assistite, (non essendo richiesta ulteriore maggiorazione da parte del ricorrente) che l'Avv. nella domanda indica nel numero di 126 per Pt_1 effetto delle riunioni dei vari giudizi in relazione al giudizio di cassazione e del giudizio di appello.
Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al 200%, rispetto alla soluzione adottata in precedenti pronunciamenti ( ove importi così determinati si è ritenuto dovessero essere divisi, a loro volta, per lo stesso numero di Parti prese in considerazione in aumento -10- e non per il numero di tutte le Parti assistite, come, invece, prospettato dal resistente), occorre svolgere alcune considerazioni che collocano, a ben vedere, il caso in esame al di fuori di quelle fattispecie “estreme”, rispetto alle quali l'evidenza del notevole, importante, maggior onere del
Difensore, per il numero molto elevato di soggetti assistiti, risulta stridere con il D.M. 55/14, che non prevederebbe, comunque, adeguamenti maggiori di quelli massimi previsti, il tutto, ancor più, in caso di riunioni di più cause, per connessione, si noti, disposte dal Giudice. Non deve dimenticarsi, infatti,
a riguardo, che è pacifico in causa che l'Avv. abbia raggiunto un accordo in merito Pt_1 all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti, accordo rifiutato solo da 22 clienti (tra cui il cfr. in particolare circostanza affermata a pag. 11 della comparsa di risposta e non CP_1 contestata), il che, a ben vedere, rappresenta una circostanza di particolare rilevanza. Devesi, allora, ricordare che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che i parametri di cui al D.M. stesso hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto alla volontà delle Parti (Cass. 33053/22).
Coerentemente, d'altra parte, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”. Da quanto precede, osserva la Corte, discende, dunque, che i 218 clienti dell'Avv. che hanno concordato il compenso con quest'ultimo non rilevano ai Pt_1 fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha messo in campo è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso, non concordato, deve essere determinato dal DM
55/14, laddove si tratti di procedimenti riuniti superiori a tale numero. Muovendo da tale prospettiva, allora, l'incremento richiesto del 200%, quale maggiore impegno comportato dai citati 22 assistiti, laddove si tratti di procedimenti superiore a tale numero, è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un incremento inferiore del 10% per ogni soggetto, sì che la situazione oggetto di causa si riconduce ad un ambito di “ordinarietà” coerente anche con la fattispecie affrontata dalla Suprema
Corte con la sentenza richiamata dal Difesa resistente n. 29651/18, il tutto superando le preoccupazioni del Collegio, di cui agli ultimi precedenti di questa Corte citati dal rispetto CP_1 alla compatibilità fra “ equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico. In ragione di quanto sopra, per l'effetto, reputa questa A.G. che il compenso dovuto dall'attuale resistente debba essere determinato dividendo gli importi complessivi, in aumento del 200% come richiesto da ricorrente, per 22. Pertanto si procede come segue: -per il primo grado sono dovuti dal per CP_1 le fasi ante riunione € 2.475,00 euro (fase di studio e introduttiva); -per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 8.805,00, importo che
- stante la affermata da parte del ricorrente riunione del giudizio con quelli di altri 125 lavoratori - va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 400,22; -per il giudizio di riassunzione davanti al Tribunale di Massa, per le fasi ante riunione € 2.475,00 euro (fase di studio e introduttiva), che diviso per 8, pari al numero dei ricorrenti che emerge dal doc. 6, corrisponde ad euro 309,37; - per le fasi post riunione complessivamente 7.968,00 euro (fase istruttoria/trattazione e decisionale), importo che va diviso per 22 (stante la affermata da parte del ricorrente riunione del giudizio con quelli di altri 92 lavoratori) e, pari, dunque ad € 362,18 euro, sì che per tutto il giudizio deve essere liquidato un compenso totale di euro 671,55; - per il giudizio di appello, sono dovuti, ancora, complessivamente, valutata anche la conciliazione, € 11.591,00, importo che va diviso per 22 (stante la affermata da parte del ricorrente riunione del giudizio con quelli di altri 125 lavoratori), con relativo compenso totale di fase di € 526,83. Complessivamente, quindi, il credito dell'Avv. nei confronti Pt_1 dell'odierno resistente ammonta ad euro 4.382,97, importo per compenso, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta (somma che, al di là delle asserzioni, non è mai stata fatturata da chicchessia e deve essere, pertanto, imputata per intero al compenso medesimo), così da determinare un residuo di € 2.251,97, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, va chiarito, sull'intero intero importo di € 4.382,97, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
Ritiene la Corte che debbano trovare applicazione i valori medi – e non minimi come afferma parte resistente - posto che tenuto conto della natura della causa, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dal cliente, lo sforzo difensivo debba essere inquadrato nei suddetti valori. Non possono, al riguardo, trovare accoglimento in tal senso le doglianze lamentate dalla parte resistente e sopra esposte, dovendosi considerare che i giudizi, che risultano condotti con professionalità e diligenza, si sono conclusi con una transazione, accettata e sottoscritta dalla resistente, con cui questi ha percepito la somma di sua spettanza, senza alcun pregiudizio, avendo il predetto unicamente scelto di non aderire alla stessa sotto il profilo delle spese (mancata adesione che è stata in ogni caso consentita anche ai
“dissenzienti”). Non appaiono neppure fondate le doglianze inerenti la violazione di doveri informativi da parte del professionista, oltretutto disgiunti da qualsiasi allegazione inerente il danno patito quale conseguenza immediata e diretta di tale asserita violazione, tenuto conto tra l'altro che Parte trattandosi di una vertenza che ha coinvolto una gran quantità di dipendenti della certamente è presumibile l'esistenza di canali informativi inerenti tutti i lavoratori. Neppure è sostenibile che sia derivato il benchè minimo noncumento, giova ribadire neppure allegato, dalla proposizione in prima battuta anche della domanda inerente la reperibilità passiva, senza che assuma alcuna rilevanza l'abbandono o meno della stessa, comunque questione superata dalla transazione a spese compensate che di certo non elide il dovere del cliente di pagare il compenso al proprio Difensore di fiducia.
Quanto ai dedotti comportamenti inerenti la mancata fatturazione e alle esorbitanti e variabili richieste di pagamento, oltre che quello inerente la mancata considerazione dell'acconto nella richiesta del compenso da parte del ricorrente, afferiscono a condotte successive al termine dell'incarico professionale, che non possono rilevare nella determinazione dei parametri di liquidazione del compenso. La doglianza circa l'abuso del diritto, ove afferente al fatto che la vertenza era stata iniziata con centinaia di singoli ricorsi, risulta meramente suggestiva, poiché di ciò si sarebbe, semmai, potuta lamentare la controparte, non potendosi tacere come, comunque, ogni ricorrente avesse pretese economiche proprie e come appartenga alla strategia difensiva lecita parcellizzare le cause, in particolare, di lavoro, anche al fine di rendere più complessa la difesa avversaria, salvo poi procedere alla riunione, qualora le vertenze giungano nella stessa fase processuale, come avvenuto. La doglianza di cui sopra, ove riferita, invece, alla pluralità di ricorsi ex art. 14, si scontra con il fatto che, al di là delle modalità di determinazione del compenso, non vi è dubbio che ciascuno dei 22 clienti , fra cui risulta compreso il avesse stipulato un autonomo contratto d'opera professionale, come CP_1 dimostrato dall'autonomo versamento effettuato nel 2023, sì che , ancor più alla luce della particolarità delle situazione, rispetto anche alle diverse pronunce susseguitesi, non può ravvedersi alcun abuso del diritto in capo all'avv. a maggior ragione nell'inerzia di detti clienti, determinati Pt_1 ad autoliquidarsi quanto dovuto ed attendere di essere citati, senza essi stessi assumere iniziative collettive. Alla luce delle considerazioni che precedono, le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, al di là del “quantum”, con una valutazione, relativa all'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione, comunque, in effetti, intervenuta, e decisionale, spese, dunque, da determinarsi € 2.186,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, rispetto all'importo di € 4.382,97, irrilevante essendo, ai fini dello scaglione, la detrazione di € 2.131,00), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv. Roberto Galletti. richiesta avanzata da parte ricorrente deve trovare accoglimento per quanto di ragione. Per completezza si osserva che non può valutarsi in senso diverso rispetto alla presente statuizione in punto spese il rifiuto della proposta conciliativa da parte del ricorrente in quanto deteriore rispetto alla presente statuizione, quanto meno in relazione al “quantum” delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/11, DICHIARA TENUTO E CO
a pagare al ricorrente, quale compenso per le prestazioni rese come in parte motiva, Controparte_1 il complessivo importo di € 4.382,97, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta, con un residuo di € 2.251,97, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, sull'intero intero importo di €
4.382,97, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CO
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € Controparte_1
2.186,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
Così deciso in Genova, 21/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario AUPP dr. Matteo Laganaro