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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/11/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 542/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Parte_1
AN RD, presso il cui studio in Imperia, V. Tommaso Schiva 12, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE
contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Gianvito Garassino, presso il cui studio in Savoca, V. Doria
4, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l a parte Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declare ritenute opportune, previa sospensione, senza il versa- mento di una cauzione, a norma degli artt. 283, 337 e 351 c.p.c., o secondo altra disposizione meglio vista e/o ritenuta (inaudita altera parte da confermare in sede di udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, ovvero, ed in subor- dine, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio di cui
1 all'art. 351, II comma, c.p.c., ovvero ex art. 447 bis c.p.c., ovvero secondo altra di- sposizione meglio vista e ritenuta) dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 722/2021 emessa dal Tribunale di Imperia in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Avv. Andrea Saccone, in data 30 novembre 2021, depositata in Cancelleria in pari data, e dell'eventuale procedura esecutiva intrapresa nelle more dalla società “ , Controparte_2 in persona del suo liquidatore in carica, in integrale accoglimento del presente ap- pello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: 2) Nel merito
2.1. dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare, e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2.2. accertare che l'esponente non è debitore di alcunché ver- so la società appellata, respingendo ogni domanda da quest'ultima proposta, sic- come infondata in fatto ed in diritto;
2.3. Ed inoltre, in via riconvenzionale principa- le:
2.3.1. risolvere il contratto d'appalto oggetto di causa, ex art. 1668, 2° comma,
c.c., o, in subordine, per gravissimo inadempimento della società appellata, ex art. 1455 c.c., o comunque come per legge;
2.3.2. ed inoltre, in ogni caso, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società appellata a restituire al conclu- dente tutte le somme di denaro da quest'ultimo sinora pagate alla società appella- ta a titolo di prezzo delle opere appaltate, con la rivalutazione e gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
2.4. In via riconvenzionale subordinata:
2.4.1. per l'ipotesi che si applichi la disciplina speciale in tema di appalto, ridurre il prez- zo dell'appalto in proporzione ai gravissimi vizi e difformità ed alla esecuzione non a regola d'arte delle opere appaltate (ex art. 1668, 1° comma, c.c..);
2.4.2. per l'ipotesi che si applichi invece la disciplina generale in tema di inadempimento, ri- determinare il prezzo delle opere effettivamente eseguite, tenuto anche contro dei vizi, difformità e danni riscontrati;
2.4.3. in ogni caso (tanto nell'ipotesi sub.
2.4.1 che in quella sub. 2.4.2), dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società appellata (ex artt. 1668 o in subordine ex 1669 o in subordine ex art. 1218
c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., o comunque come per legge) a restituire al conchiudente la parte di prezzo da quest'ultimo pagata alla controparte in ecce- denza, rispetto a quanto spettantele in forza dell'accoglimento delle domande pro- poste sub.
4.1 e 4.2, con la rivalutazione e gli interessi legali dalla data del paga- mento al saldo.
3. In ogni caso (tanto per l'ipotesi proposta in via principale quanto per quella in via subordinata):
3.1. dichiarare tenuta e conseguentemente condan- nare la società appellata a rifondere al conchiudente i danni tutti patiti e patiendi a causa di quanto lamentato in causa, con la rivalutazione e gli interessi legali dal dovuto al saldo;
3.2. disporre, occorrendo, la compensazione tra i reciproci crediti delle parti. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, accessori come per legge, di entrambi i gradi del giudizio, oltre alle spese dell'eventuale
2 C.T.U. e C.T.P.”.
Per l parte Appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istan- za, azione ed eccezione disattesa, con espressa riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire in corso di causa, nonché di successiva migliore precisazione delle conclusioni, viste le difese avversarie: 1) In via preliminare, per le motivazioni me- glio espresse nelle note scritte del 15 ottobre 2024, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica disposta nel presente grado di giudizio;
2) In ogni caso, ac- certare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'appello spiegato dal signor per le motivazioni indicate nella narrativa che precede e, per Pt_1
l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 722 del 30 novembre 2021 resa nel primo grado di giudizio dal Tribunale di Imperia, nella persona del dottor Saccone;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed oneri come per legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Pt_1
Imperia gli aveva ingiunto di pagare a Controparte_1
(nel prosieguo anche soltanto 2Esse o l'Impresa) l'importo di €
[...]
82.200,00 oltre interessi e spese, preteso a saldo di lavori di muratura e tinteggia- tura e descritti nella fattura 8 del 15 luglio 2010, allegata al ricorso monitorio.
L'opponente allegava il difetto di legittimazione e/o rappresentanza in capo a
[...]
(per essere liquidatore ), la nullità del decreto per difetto di CP_1 CP_1 prova scritta, l'infondatezza della pretesa creditoria e, in via riconvenzionale, chie- deva la risoluzione del contratto di appalto con restituzione delle somme già corri- sposte .
In via riconvenzionale subordinata chiedeva inoltre la riduzione del prezzo dell'appalto, anche in questo caso con restituzione delle somme pagate in ecce- denza.
si costituiva in giudizio contestando le avversarie allegazioni in Controparte_1 fatto e in diritto e chiedendo la concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (istanza che veniva accolta in data 31 ottobre 2016).
Istruita la causa documentalmente e attraverso l'escussione di testi, con sentenza
n. 722 del 30 novembre 2021 il Tribunale di Imperia così statuiva:
“Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, per le ragioni indicate in motivazione: 1) respinge l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1
3 di 2 , avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 188/15 del 26/3/2015 che, per l'effetto, va confermato;
2) dichiara tenuto e condannato alla rifusione delle spese di lite, Parte_1
a favore di 2 , pari a CP_2 Controparte_1 complessivi euro 7.795,00 per compensi, nonché spese generali 15%, Cpa ed Iva come per legge, esborsi anticipati euro 39,00.”.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di citazione ritual- Pt_1 mente notificato in data 30 maggio 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Non si costituiva nel giudizio di appello, nonostante rituale notifica,
[...]
, e con ordinanza 9/20 marzo2022 la Corte ne dichiarava la contumacia. CP_1
Con la medesima ordinanza la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della deci- sione impugnata limitatamente alla statuizione relativa al pagamento delle spese legali e disponeva CTU sul seguente quesito:
“Il C.T.U., letti gli atti, effettuato sopralluogo,
1. descriva, voce per voce i lavori di cui al capitolo n. 2 della seconda memoria depositata ex art. 183 c.p.c. dalla società 2 (testi e ); CP_2 Tes_1 Tes_2
2. quantifichi il prezzo delle opere predette, sulla scorta dei prezziari regionali alla data di esecuzione dei lavori (2008-2009) e tenuto conto – se inerente con uno o più lavori di cui sopra – del preventivo di spesa emesso dalla 2 Esse e prodotto dallo stesso opponente (odierno appellante);
3. accerti se detti lavori presentano i vizi e le difformità riscontrate dal geom.
[...] nella prodotta perizia a sua firma (punti 1, 2, 3, 4 del paragrafo 6), descri- CP_3 vendoli, e ne accerti le cause;
4. precisi se tali vizi e difformità siano tali da rendere del tutto inidonea l'opera de qua alla sua funzione;
5. a) in caso negativo, qualora si tratta di lavoro per cui risulta pattuito il prezzo (v. preventivo prodotto dall'appellante), riduca, in relazione a ciascuna opera affetta da vizi (punti 1, 2, 3, 4 del paragrafo 6 rel. Martini), proporzionalmente il prezzo;
b) qualora invece per gli altri lavori (diversi, cioè, da quelli di cui al preventivo) il corrispettivo non sia stato pattuito, indichi, voce per voce, il prezzo (secondo i va- lori correnti di mercato) delle opere stesse tenuto conto dei vizi e difetti accertati”.
I primi tre professionisti incaricati non accettavano l'incarico che veniva infine con- ferito all'ing. , che prestava giuramento in data 20 novembre Persona_1
2023, depositando l'elaborato in data 21 giugno 2024.
Con ordinanza 25 ottobre 2023, a seguito della tardiva costituzione dell'appellata,
4 in data 7 ottobre 2023, la Corte ne revocava la contumacia.
Con ordinanza 5 novembre 2024, la Corte, ritenuta la causa matura per la deci- sione, la rinviava per precisazione delle conclusioni al 5 febbraio 2025, incomben- te poi posticipato al 19 marzo 2025 , stante la necessità di mutare il relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, entrambe le parti depositavano note contenenti la precisazione delle conclusioni e la Corte, con ordinanza 26 marzo
2025, tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposi- to di comparse conclusionali e repliche.
1. L'appello di
[...]
formula, avverso la decisione di primo grado, due motivi di Parte_1 appello.
Il primo motivo è rubricato “Erroneità della sentenza impugnata in merito all'assenza di vizi nelle opere eseguite e comunque in ordine alla tardività della denuncia dei vizi” e con esso l'appellante si duole che il Tribunale ab- bia ritenuto che le opere eseguite non fossero affette da vizi, desumendo ta- le circostanza dalle deposizioni dei testi , Testimone_3 CP_3 [...]
e , i quali hanno riferito di non aver mai udito Testimone_4 Testimone_5 contestazioni svolte dal committente.
L'appellante evidenzia che il teste aveva tuttavia affermato: “non so Tes_2 se ci sono state contestazioni sui lavori, ma spesso, durante l'esecuzione dei lavori, qualcuno dava raccomandazioni per conto del committente” e che, in ogni caso, il fatto che i dipendenti dell'appaltatore non abbiano rice- vuto lamentele non implica che non ne siano state rivolte al titolare dell'impresa.
L'originario attore e odierno appellante ha scoperto i vizi soltanto a seguito della relazione del geom. del 25 maggio 2015, ed è alla data di tale CP_3 elaborato tecnico che deve essere collocata la scoperta dei vizi che sono stati contestualmente (e, dunque, tempestivamente) denunciati all'appaltatore ex art. 1669 cod. civ., disposizione applicabile nella fattispe- cie, giusta la natura ed entità delle inadempienze.
L'impresa, prosegue l'appellante, non ha eccepito alcuna decadenza in pro- posito, pur essendone onerata a mente dell'art. 2969 cod. civ. e il Giudice di prime cure ha ciò nonostante rilevato la tardiva contestazione dei vizi.
5 Il secondo motivo di gravame è rubricato “Erroneità della sentenza impu- gnata in merito alla mancata contestazione del quantum debeatur della pre- tesa avversaria”.
Con tale motivo si duole che il Tribunale abbia rigettato l'opposizione Pt_1
a decreto ingiuntivo in punto quantum sul presupposto che tutte le conte- stazioni dell'opponente riguardassero l'an debeatur, mentre la lettura dell'atto di citazione in opposizione chiariva che anche il quantum era conte- stato, avendo l'opponente evidenziato che l'importo delle lavorazioni esegui- te non poteva essere dimostrato unicamente sulla base delle fatture prodot- te.
La Corte ritiene i due motivi, tra loro connessi, fondati.
Le opere eseguite dall'impresa su incarico dell'odierno appellante sono le seguenti:
- realizzazione cappotto termico
- ripristino di intonaco esterno ed interno,
- demolizione dei sottofondi, realizzazione dei sottofondi e posa di pavimen- to interno,
- realizzazione di impermeabilizzazione e successiva posa di pavimento del terrazzo,
- realizzazione rivestimento dei servizi igienici, posa di soglie di marmo,
- realizzazione di impermeabilizzazione mediante posa di guaina isolante da applicare sulle pareti perimetrali dei terrazzi e del piano terra,
- opere murarie,
- posa di serramenti esterni ed interni,
- stuccatura e rasatura delle pareti interne,
- tinteggiatura interna ed esterna del fabbricato (cfr. capitolo 2 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 di 2Esse e pagg. 4 e 5 CTU).
L'appellante deduce (doc. 7 fascicolo primo grado attore – relazione geom.
che gran parte di tali opere è affetta da vizi riconducibili alla fattispe- CP_3 cie di cui all'art. 1669 c.c., tenuto conto del fatto che, per costante orienta- mento del Supremo Collegio, i gravi difetti menzionati dalla norma includono quelle alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene, compromettendone la durabilità e la funzionalità, pur se non totalmente im- peditivi dell'uso dell'immobile (cfr., da ultimo Cass. sez. II, Ordinanza n. 3011 del 6 febbraio 2025 e Sez. II, Ordinanza n. 19251 del 12 luglio 2024).
6 La deduzione è corretta: la CTU licenziata da questa Corte, rispondendo ai punti 3 e 4 del quesito (“ 3. accerti se detti lavori presentano i vizi e le diffor- mità riscontrate dal geom. nella prodotta perizia a sua firma CP_3
(punti 1, 2, 3, 4 del paragrafo 6), descrivendoli, e ne accerti le cause;
4. pre- cisi se tali vizi e difformità siano tali da rendere del tutto inidonea l'opera de qua alla sua funzione”) ha ritenuto, in sintesi, che il cappotto esterno vada completamente rimosso e rifatto, l'impermeabilizzazione e la pavimentazio- ne del terrazzo del primo piano vadano completamente rimossi e rifatti, gli intonaci del piano terra vadano completamente rimossi e rifatti e la pavimen- tazione in marmo della zona pranzo/soggiorno vada parzialmente rimossa e rifatta (cfr. pag. 38 CTU e conclusioni elaborato peritale).
La decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. è eccezione in senso stretto che non risulta compiutamente formulata dalla convenuta in opposizione e odierna appellata all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado in cui, alle pag. 5 e 6, essa si limita ad affermare che, al momento della proposizio- ne di opposizione a decreto ingiuntivo, erano trascorsi sei anni dal termine dei lavori senza che fossero state sollevate contestazioni.
In ogni caso “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art.
1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a dura- re nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel ter- mine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva del- la gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzio- ne dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese.” (Cass. Sez. 2,
18/05/2023, n. 13707).
Sul punto si osserva dunque che, ai fini della decorrenza del termine annua- le di decadenza previsto dall' art. 1669 c.c., è necessario che il committente abbia una sicura conoscenza non solo dei difetti e dei vizi dell'opera, ma an- che della loro gravità e del collegamento causale con l'attività progettuale e
7 costruttiva espletata (cfr. Cass., Sez. II, Ordinanza n. 19713 del 17 luglio
2024 e Sez. II, Ordinanza, n. 1009 del 15 gennaio 2025).
Nel caso di specie, tale conoscenza può correttamente dirsi acquisita soltan- to all'esito degli accertamenti tecnici condotti dal geom. con sopra- CP_3 luogo effettuato in data 25.05.2015 e come esposti nella relazione del mag- gio 2015, rispetto alla quale la denuncia dei vizi, contenuta nell'atto di cita- zione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata in data 3 giugno 2015, è senz'altro tempestiva.
Conformemente a quanto argomentato dall'appellante, il Tribunale ha dun- que errato nel ritenere che: “La relazione tecnica del Geom. ..., CP_3 oltre a basarsi su un sopralluogo effettuato il 25/5/2015, quindi dopo circa 6 anni dalla conclusione dei lavori ... nonché quasi un mese dopo l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, è tardiva e, comunque, ben oltre
i termini fissati dagli artt. 1167 e 1669 c.c. ...” (così l'impugnata decisione a pag. 3).
Ne consegue che l'appaltatore deve risarcire il danno patito dal committente, danno che comprende tutti i costi necessari per l'eliminazione definitiva dei vizi affinché l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destina- zione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “con l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., può essere chiesta la condanna dell'appaltatore, alternati- vamente, sia al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, sia la diretta esecuzione di tali opere. Infatti tale norma, riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore, senza precisare le forme nelle quali il danno deve essere risarcito, ha inteso richiamare il principio generale secondo cui, nei limiti sta- biliti dall'art. 2058 cod. Civ. il risarcimento può disporsi in forma specifica o per equivalente (Cass. sentt:2763/84; 1406/89; 5103/95;
Cass. 10624/96; 8294/99;3702/11)”.
In tema di appalto, la somma liquidata a carico del costruttore a titolo di ri- sarcimento del danno ex art. 1669 cod. civ. costituisce un debito di valore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione. (Cass. Sez. 2, 06/11/2013, n. 25015, Rv.
628243 - 01)
8 Ciò premesso si rileva che la CTU ha accertato la sussistenza di vizi emen- dabili (pag. 47 elaborato) in complessivi € 70.510,15.
E' altresì pacifico perché non contestato tra le parti che il valore complessivo delle opere eseguite è pari a € 163.800,00, dei quali sono stati versati da all'impresa € 108.000,00, come da “resoconto dei lavori eseguiti” 9 Pt_1 novembre 2009, (doc. 5 fascicolo I grado attore).
Infatti entrambe le parti, nei rispettivi atti introduttivi nel giudizio di primo gra- do, riconoscono efficacia probatoria a tale documento, quanto all'attore in opposizione perché l'ha prodotto a dimostrazione dell'ammontare degli ac- conti versati e, quanto alla convenuta opposta, perché essa scrive, a pag. 7 della comparsa costitutiva, che il doc. 5 prodotto dalla controparte “rappre- senta la prova definitiva a riguardo della fondatezza della richiesta di paga- mento azionata da ” . Controparte_1
Occorre altresì osservare che l'impresa non ha contestato che l'ammontare degli acconti versati dal committente fosse pari, appunto, a € 108.449,33, come risultante sempre dal doc. 5.
Il credito residuo dell'impresa è dunque pari a € 55.350,67, con la conse- guenza che il decreto ingiuntivo emesso a favore dell'impresa per €
82.200,00 deve essere revocato e il committente deve essere dichiarato tenuto e condannato a pagare tale minore importo, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
L'impresa, a propria volta, deve essere dichiarata tenuta e condannata,
a titolo di risarcimento del danno, a corrispondere al committente €
70.510,15, pari ai costi per l'eliminazione dei vizi stimati dal CTU (pag.
47 elaborato),oltre rivalutazione ed interessi dal 25.05.2015 al saldo.
Non può procedersi alla compensazione tra queste voci in quanto il corri- spettivo dell'appaltatore è un debito di valuta, con interessi legali decorrenti dalla domanda (nel caso di specie, non risultando dagli atti la data di deposi- to del ricorso monitorio, dalla data dell'ingiunzione, ovverosia il 26 marzo
2015), mentre il risarcimento del danno è un debito di valore, con matura- zione della rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'accertamento, ovvero dal 25.05.2015, alla data odierna e successiva- mente ii soli interessi legali., sino al saldo.
Infine si rileva che le censure dell'odierna appellata alle conclusioni del CTU si palesano infatti prive di pregio, avendovi il CTU medesimo puntualmente e persuasivamente replicato nell'elaborato definitivo.
9 In particolare, il CT di parte appellata ha evidenziato (cfr. pag. 5 conclusio- nale impresa) che:
1) l'accertamento e la valutazione della situazione di fatto sono stati compiuti a 15 anni di distanza dalle opere, senza tenere minimamente in considera- zione l'aggravamento dovuto alla vetustà, alle intemperie ed all'incuria, spe- cie per quanto concerne le finiture esterne del fabbricato;
2) le conclusioni cui è giunto il CTU sono costellate da termini probabilistici ed hanno fatto seguito ad un unico sopralluogo celebrato il 28 febbraio 2024, nel quale, ovviamente, non possono essere stati svolti tutti gli accertamenti necessari;
3) taluni difetti (fessurazioni, crepe, cavillature e pavimentazione) non pos- sono essere attribuibili all'odierna appellata in quanto non collegabili alle opere dalla stessa svolte;
4) il CTU avrebbe dovuto maggiormente valorizzare le situazioni di instabilità dei muri di terrazzamento del terreno posizionati immediatamente a ridosso o ai lati del caseggiato, ricollegandole etiologicamente ai difetti riscontrati sulle strutture dell'immobile ed in particolar modo a quelli relativi alle finiture.
Tali aspetti sono stati compiutamente analizzati dal CTU alle pagg. da 56 a
63 dell'elaborato finale, ribadendo che la causa delle infiltrazioni che interes- sando le camere del primo piano provenendo dal terrazzo soprastante sono da ricercare in una non corretta esecuzione a regola d'arte dell'impermeabilizzazione e che è irrilevante appurare se esse provengano dalle sovrapposizioni o dai risvolti, poiché l'accertamento di quale sia la cau- sa prevalente non modificherebbe il fatto che la lavorazione debba essere rimossa ed eseguita ex novo; che i rigonfiamenti e distacchi del cappotto coibente sono presenti su tutte le superfici perimetrali del fabbricato con estese macchie di muffa, a causa di una non corretta esecuzione a regola d'arte e che il rapporto di causa ed effetto tra i lavori effettuati dalla
[...]
e i fenomeni riscontrati all'interno e all'esterno dell'abitazione è CP_4 evidente, né si tratta di fenomeni che possono essere imputati a scarsa ma- nutenzione e incuria in quanto per risolvere i problemi non è sufficiente una normale manutenzione ma è necessario la demolizione delle parti ammalo- rate e il completo rifacimento.
Quanto alla pretesa non rinconducibilità di taluni difetti a opere eseguite dall'impresa appellata e al non avere il CTU adeguatamente valorizzato le situazioni di instabilità dei muri di terrazzamento del terreno, il CTU ha con-
10 divisibilmente osservato che se fessure e cavillature presenti nel fabbricato fossero state dovute a cedimento delle fondazioni, le strutture portanti avrebbero dovuto mostrare segni di incrinatura a causa delle rotazioni reci- proche, cosa che non era stata rilevata, essendo i fenomeni concentrati sul- le pareti divisorie, non portanti, del piano terra.
La circostanza che le rotture delle piastrelle di marmo fossero distribuite in tutto il soggiorno senza mostrare un andamento univoco conferma inoltre che detta rottura è dovuta a una posa errata e a una errata esecuzione del sottofondo.
2. Le spese di lite
La riforma dell'impugnata decisione impone alla Corte di procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presen- te l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III,
Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del 22 feb- braio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
La reciproca soccombenza legittima, ex art. 92 c.p.c, l'integrale compensa- zione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase moni- toria, ponendosi le spese della CTU esperita nel presente grado definitiva- mente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza:
a. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b. Dichiara tenuta e condanna la parte appellante al pagamento in fa- vore della parte appellata la somma di € 55.350,67, a titolo di corri- spettivo, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
c. dichiara tenuta e condanna la parte appellata al pagamento in favo- re della parte appellante della somma di € 70.510,15, a titolo di risar- cimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 25.05. 2015 alla data odierna;
dalla data odierna solo interessi legali fino al saldo;
11 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria;
3) Pone le spese della CTU esperita nel presente grado, nella misura in precedenza liquidata, definitivamente a carico delle parti nella misu- ra del 50% ciascuna;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 11 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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