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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 42/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ferrari (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da atto scritto tempestivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria l'11 gennaio 2023) conveniva in giudizio con Parte_1 CP_2 sede legale a LO sull'OG (BS) e chiedeva, previo accertamento del suo diritto al pagamento delle retribuzioni maturate nei mesi di novembre, dicembre e tredicesima 2020, nonché gennaio 2021 e T.F.R. da parte della società - sua datrice di lavoro dall'1 novembre 2020 al 2 febbraio 2021 - la condanna dell'impresa al versamento in suo favore della somma complessiva netta di euro
2.649,00 a titolo di retribuzioni arretrate e della somma lorda di euro 29.996,65 a titolo di T.F.R., ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento.
Più precisamente, il lavoratore deduceva che:
- aveva prestato lavoro subordinato dal 24 giugno 2003 al 31 ottobre 2020 alle dipendenze di (cfr. doc. 1) e poi - a seguito di atto di Parte_2 cessione di ramo d'azienda (doc. 2) - senza interruzione alcuna dall'1 novembre 2020 al 2 febbraio 2021 di (doc. 3 e 4), in qualità CP_2 di operaio di II livello in base al C.C.N.L. piccola e media industria metalmeccanica;
- si occupava di produzione e commercializzazione di CP_2 accessori per l'abbigliamento e applicava il C.C.N.L. piccola e media industria metalmeccanica, come attestato dagli elementi retributivi delle buste paga allegate (doc. 3);
- alla cessazione del rapporto di lavoro la datrice di lavoro non CP_2 aveva corrisposto al ricorrente le mensilità di novembre, dicembre, tredicesima 2020 e di gennaio 2021 per la somma complessiva netta di €
2.649,00, come da buste paga allegate (doc. 3);
- inoltre, la società non aveva versato al lavoratore il T.F.R. maturato nell'intercorso rapporto di lavoro, pari a complessivi € 29.996,65 lordi, come da conteggio allegato (doc. 5) - predisposto sulla base della
2 certificazione unica del ricorrente del 2019 che riporta al 31 dicembre 2018 un TFR maturato pari a 25.074,28 (doc. 6);
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro aveva vanamente Parte_1 rivendicato il proprio credito.
Dimetteva le seguenti conclusioni:
1) accertare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate nei mesi di novembre, dicembre, tredicesima 2020, gennaio 2021 e del TFR;
conseguentemente:
2) condannare (C.F. in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , domiciliato per la carica in via CP_3
Dei Mille n. 45, 25030 Paratico (BS), con sede legale in via Piantada n. 1, 25036
LO L'OG (BS) al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 2.649,00 netta a titolo di retribuzioni arretrate e della somma di €
29.996,65 lorda a titolo di TFR o la diversa somma minore o anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c.;
3) condannare al pagamento in refusione in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 259,00 versata a titolo di contributo unificato per
l'instaurazione della presente causa;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese forfettarie, oltre Iva e CPA da liquidarsi con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario>.
2. La società , in persona del legale rappresentate Controparte_4 pro tempore (liquidatore , si costituiva tempestivamente con il CP_3 deposito di memoria su Consolle in data 15 settembre 2023, in cui replicava alle deduzioni di e, segnatamente, affermava che: Parte_1
a) quanto alle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, nulla era dovuto al ricorrente, il quale - insieme agli altri dipendenti di MT - ND
3 s.r.l. - era stato posto in cassa integrazione liquidata direttamente dall' dal CP_5 novembre 2020 al 2 gennaio 2021 (cfr. doc. 1 fasc. resistente);
b) quanto alla somma richiesta a titolo di T.F.R., egli aveva prestato attività lavorativa dal 24 giugno 2003 al 31 ottobre 2020, data delle proprie dimissioni volontarie, alle dipendenze della società come operaio di 6° Parte_2 livello, stampatore.
Questa società era stata dichiarata fallita nel 2021 con sentenza dichiarativa
Tribunale di Bergamo n. 119/2021, pubblicata in data 23 luglio 2021 (cfr. all. 2 fasc. resistente).
Già prima del fallimento di il lavoratore percepiva la cassa Parte_2 integrazione.
In data 1 novembre 2020 il ricorrente era stato assunto, senza soluzione di continuità, dalla società resistente, da cui si era dimesso il 2 febbraio 2021. si era insinuato nella procedura fallimentare di avanti Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Bergamo e aveva chiesto la corresponsione dei crediti retributivi e del T.F.R. La sua istanza era stata accolta, come risultava dallo stato passivo dichiarato esecutivo in data 12 novembre 2021 (cfr. all. 3 fasc. resistente), con la seguente dicitura: Il Giudice Delegato dispone l'ammissione per € 2.121,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
- € 29.220,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla data di esecutività Stato
Passivo e interessi legali sulle somme così rivalutate sino alla data di deposito del progetto di riparto.
Il tutto come da richiesta e da progetto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 29.220,64
• Privilegiati 2.121,13>.
4 Pertanto, si sosteneva che, alla luce di quanto documentalmente prodotto, nulla era dovuto, né a titolo di retribuzioni, né di T.F.R. da parte della società convenuta al ricorrente.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Respingersi le domande tutte formulate da controparte in quanto infondate.
Con vittoria di spese e onorari>.
3. All'udienza del 28 settembre 2023 il patrono del ricorrente, in replica a quanto dedotto da controparte nella memoria di costituzione, osservava che, con riferimento alle mensilità di novembre, dicembre e tredicesima del 2020 e gennaio 2021, le somme richieste corrispondevano alle buste paga provenienti dall'azienda, da cui si evinceva che erano state defalcate le somme pagate direttamente al lavoratore dall' a titolo di cassa integrazione. CP_5
Per quanto riguarda il T.F.R., specificava che nulla aveva percepito, né Parte_1 avrebbe potuto ottenere in seguito da parte del Fondo di Garanzia come CP_5 da comunicazione del 28 luglio 2022 che chiedeva di produrre.
Fallito il tentativo di conciliazione, il ricorrente versava in atti la comunicazione del 28 luglio 2022 dell' già citata e sentenza pertinente della Suprema CP_5
Corte (n. 5376/2020); la resistente compiegava cedolino paga relativo al mese di febbraio 2021 emesso dalla medesima, da cui risultavano la somma netta per
T.F.R. e retribuzioni, nonché dichiarazione notarile di cessione di ramo d'azienda tra “ e 21 ottobre 2020. Parte_2 CP_2
Il difensore della convenuta comunicava con nota 9 ottobre 2024 di aver rinunciato al mandato in data 14 novembre 2023.
All'udienza 9 ottobre 2025 il patrono di precisava che il fallimento Parte_1 era stato chiuso con decreto 4 dicembre 2024 e che, in base al Parte_2 piano di riparto finale approvato dal Tribunale di Bergamo il 9 settembre 2024, al lavoratore era stata riconosciuta la somma di euro 4.847,88, di cui euro 2.121,13 a titolo di retribuzioni arretrate, maturate alle dipendenze della società fallita
[...]
e il residuo, pari a euro 2.726,75, a titolo di T.F.R. Parte_2
5 In vista dell'udienza del 23 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c., parte ricorrente dimetteva nota scritta in cui insisteva per l'accoglimento delle istanze avanzate in ricorso e si riportava alle conclusioni ivi formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
4. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento, nei termini che seguono.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Tanto premesso, un primo rilievo: alcune circostanze fattuali della vertenza in esame sono pacifiche, siccome provate per tabulas e non contestate dalle parti.
Da un lato, è indiscusso che svolgeva lavoro subordinato in favore di Parte_1 per molti anni, dal 24 giugno 2003 al 31 ottobre 2020 (cfr. doc. Parte_2
1 allegato al ricorso, buste paga).
Dall'altro lato, è irrefutabile che era pattuita cessione di ramo d'azienda tra l'originaria datrice di lavoro e per atto notarile datato 21 ottobre CP_2
2020, con effetto dall'1 novembre 2020 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso e all. 5 fasc. resistente).
Dall'altro lato ancora, è certo che il ricorrente passava immediatamente alle dipendenze della società cessionaria, con decorrenza del suo contratto di lavoro dall'1 novembre 2020 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso, buste paga), fino al suo recesso, avvenuto il 2 febbraio 2021, avente efficacia dal giorno successivo. Egli adduceva quale motivazione la , in quanto egli lamentava il mancato pagamento delle mensilità di dicembre 2020 con la tredicesima, febbraio e marzo 2020 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
6. In diritto, va rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre
6 incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
7. Nella fattispecie che occupa, forniva prova scritta del suo credito per Parte_1 gli emolumenti a lui spettanti in conseguenza delle prestazioni lavorative svolte in favore della resistente, che non aveva mai percepito, attraverso il deposito a fascicolo delle buste paga - predisposte da e ritualmente CP_2 consegnategli - per i mesi di novembre 2020 (per l'importo netto di euro 111,00), dicembre 2020 (per l'importo netto di euro 1.625,00), tredicesima 2020
(l'importo netto di euro 822,00) e gennaio 2021 (l'importo netto di euro 91,00).
Vale rimarcare che la società datrice di lavoro non negava in alcun modo la provenienza e la genuinità di questi documenti;
anzi, li riconosceva in modo implicito, laddove sosteneva che le pretese di erano elise dal pagamento Parte_1 diretto a cura dell' della cassa integrazione guadagni ordinaria dal 2 CP_5 novembre 2020 al 2 gennaio 2021, per un totale di nove settimane.
In replica a questa obiezione, il ricorrente valorizzava la decurtazione delle somme versate direttamente dall'ente previdenziale a tale titolo, come era stato riportato in chiaro nelle medesime buste paga emesse dall'impresa.
Parte convenuta non forniva prova dell'estinzione di questa obbligazione, pur avendone l'onere.
8. Quanto all'ulteriore voce di credito, costituita dal maturato prima nei CP_6 confronti di e poi nei confronti di era Parte_2 CP_2 quantificato € 29.996,65 sulla base di dettagliato conteggio elaborato in sede sindacale da F.I.O.M. - C.G.I.L. (cfr. all. 5 fasc. ricorrente), che per un verso non
7 era censurato nel merito dalla resistente e, per altro verso, appare coerente non solo con le buste paga consegnate dalle due datrici di lavoro, l'originaria
[...] prima (poi cfr. all. 1 fasc. ricorr.) e la subentrante (cfr. Parte_2 CP_2 all. 3 fasc. ricorr. e all. 4 fasc. resist.), ma anche con le previsioni del C.C.N.L. piccola e media industria metalmeccanica (cfr. all. 7 fasc. ricorr.), il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento di (cfr. all. 3 fasc. Parte_2 resistente), che il 12 novembre 2021 ammetteva il credito per T.F.R. di Parte_1 per € 29.220,64 e - risolutivamente - la C.U. del ricorrente del 2019, che indicava al 31 dicembre 2018 un T.F.R. maturato pari a 25.074,28 (cfr. all. 6 fasc. ricorrente).
Il computo è, perciò, pienamente condivisibile.
Ma vi è di più.
Come sopra anticipato, in giudizio sopravvenivano importanti acquisizioni.
Da un lato, soccorrono le risultanze documentali del fallimento di Parte_2
da cui emerge che il Tribunale di Bergamo nello stato passivo (dichiarato
[...] esecutivo in data 12 novembre 2021) disponeva l'ammissione al privilegio dei crediti vantati da non solo per le retribuzioni rimaste impagate nei Parte_1 confronti della società, ma anche per il T.F.R. maturato durante tutto il periodo in cui era stato in forze alla stessa (cfr. all. 3 fasc. resistente), per l'importo complessivo di euro 29.220,64, oltre rivalutazione monetaria sino alla data di esecutività stato passivo e interessi legali sulle somme così rivalutate, sino alla data di deposito del progetto di riparto.
Dall'altro lato, sovviene la dichiarazione confessoria resa all'udienza ottobre 2025 dal patrono del ricorrente di aver ricevuto dal fallimento, all'esito della dichiarazione di esecutività del piano di riparto, € 2.726,75 a titolo di T.F.R. dovuto da Parte_2
Residua, pertanto, la somma di € 27.269,90, spettante al lavoratore per trattamento di fine rapporto, di cui è debitrice la convenuta, in qualità di datore di lavoro cessionario del ramo d'azienda di presso cui il Parte_2 ricorrente aveva avviato il suo rapporto di lavoro.
8 La resistente risponde per l'intera cifra, in via diretta quanto alla quota di T.F.R. maturata dopo la cessione e, in via solidale, con quanto alla Parte_2 quota maturata precedentemente e non ancora incassata da Parte_1
Trova infatti applicazione il principio sancito dall'art. 2112, comma 2 c.c. in materia di cessione di azienda, in base al quale Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento>.
Ciò posto, si rileva che non ha dato prova del saldo del T.F.R. CP_2 dovuto a anche solo parziale o tardivo. Parte_1
Non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Di conseguenza, si accerta il diritto del ricorrente al versamento degli importi maturati, a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, pari a € 2.649,00 netti a titolo di salario ed € 27.269,90 lordi a titolo di T.F.R. (€ 29.996,65 come indicato in ricorso – € 2.726,75 già liquidati dal fallimento).
L'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento.
9. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole e pronta soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della società ditta individuale e sono liquidate nella somma complessiva di euro 4.629,00 per CP_2 compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di
9 legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. e rimborso del contributo unificato per euro 259,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e è Parte_1 Parte_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con prestazione lavorativa full-time, dal 24 giugno 2003 al 31 ottobre 2020;
2) accerta e dichiara che tra e è Parte_1 CP_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con prestazione lavorativa full-time, dall'1 novembre 2020 al 2 febbraio 2021, a seguito di contratto di cessione di ramo d'azienda da a Parte_2
con effetto dall'1 novembre 2020; CP_2
3) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni ordinarie e per competenze di fine rapporto, maturati nei periodi di cui ai punti 1) e 2) e non versati da CP_2
4) condanna al pagamento in favore del ricorrente della CP_2 somma di € 2.649,00 netti a titolo di retribuzioni ed € 27.269,90 lordi a titolo di T.F.R., oltre a rivalutazione monetaria e interessi dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento;
5) condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, CP_2 liquidate complessivamente in euro 4.629,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. e rimborso del contributo unificato per euro 259,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 4 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ferrari (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da atto scritto tempestivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria l'11 gennaio 2023) conveniva in giudizio con Parte_1 CP_2 sede legale a LO sull'OG (BS) e chiedeva, previo accertamento del suo diritto al pagamento delle retribuzioni maturate nei mesi di novembre, dicembre e tredicesima 2020, nonché gennaio 2021 e T.F.R. da parte della società - sua datrice di lavoro dall'1 novembre 2020 al 2 febbraio 2021 - la condanna dell'impresa al versamento in suo favore della somma complessiva netta di euro
2.649,00 a titolo di retribuzioni arretrate e della somma lorda di euro 29.996,65 a titolo di T.F.R., ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento.
Più precisamente, il lavoratore deduceva che:
- aveva prestato lavoro subordinato dal 24 giugno 2003 al 31 ottobre 2020 alle dipendenze di (cfr. doc. 1) e poi - a seguito di atto di Parte_2 cessione di ramo d'azienda (doc. 2) - senza interruzione alcuna dall'1 novembre 2020 al 2 febbraio 2021 di (doc. 3 e 4), in qualità CP_2 di operaio di II livello in base al C.C.N.L. piccola e media industria metalmeccanica;
- si occupava di produzione e commercializzazione di CP_2 accessori per l'abbigliamento e applicava il C.C.N.L. piccola e media industria metalmeccanica, come attestato dagli elementi retributivi delle buste paga allegate (doc. 3);
- alla cessazione del rapporto di lavoro la datrice di lavoro non CP_2 aveva corrisposto al ricorrente le mensilità di novembre, dicembre, tredicesima 2020 e di gennaio 2021 per la somma complessiva netta di €
2.649,00, come da buste paga allegate (doc. 3);
- inoltre, la società non aveva versato al lavoratore il T.F.R. maturato nell'intercorso rapporto di lavoro, pari a complessivi € 29.996,65 lordi, come da conteggio allegato (doc. 5) - predisposto sulla base della
2 certificazione unica del ricorrente del 2019 che riporta al 31 dicembre 2018 un TFR maturato pari a 25.074,28 (doc. 6);
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro aveva vanamente Parte_1 rivendicato il proprio credito.
Dimetteva le seguenti conclusioni:
1) accertare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate nei mesi di novembre, dicembre, tredicesima 2020, gennaio 2021 e del TFR;
conseguentemente:
2) condannare (C.F. in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , domiciliato per la carica in via CP_3
Dei Mille n. 45, 25030 Paratico (BS), con sede legale in via Piantada n. 1, 25036
LO L'OG (BS) al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 2.649,00 netta a titolo di retribuzioni arretrate e della somma di €
29.996,65 lorda a titolo di TFR o la diversa somma minore o anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c.;
3) condannare al pagamento in refusione in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 259,00 versata a titolo di contributo unificato per
l'instaurazione della presente causa;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese forfettarie, oltre Iva e CPA da liquidarsi con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario>.
2. La società , in persona del legale rappresentate Controparte_4 pro tempore (liquidatore , si costituiva tempestivamente con il CP_3 deposito di memoria su Consolle in data 15 settembre 2023, in cui replicava alle deduzioni di e, segnatamente, affermava che: Parte_1
a) quanto alle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, nulla era dovuto al ricorrente, il quale - insieme agli altri dipendenti di MT - ND
3 s.r.l. - era stato posto in cassa integrazione liquidata direttamente dall' dal CP_5 novembre 2020 al 2 gennaio 2021 (cfr. doc. 1 fasc. resistente);
b) quanto alla somma richiesta a titolo di T.F.R., egli aveva prestato attività lavorativa dal 24 giugno 2003 al 31 ottobre 2020, data delle proprie dimissioni volontarie, alle dipendenze della società come operaio di 6° Parte_2 livello, stampatore.
Questa società era stata dichiarata fallita nel 2021 con sentenza dichiarativa
Tribunale di Bergamo n. 119/2021, pubblicata in data 23 luglio 2021 (cfr. all. 2 fasc. resistente).
Già prima del fallimento di il lavoratore percepiva la cassa Parte_2 integrazione.
In data 1 novembre 2020 il ricorrente era stato assunto, senza soluzione di continuità, dalla società resistente, da cui si era dimesso il 2 febbraio 2021. si era insinuato nella procedura fallimentare di avanti Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Bergamo e aveva chiesto la corresponsione dei crediti retributivi e del T.F.R. La sua istanza era stata accolta, come risultava dallo stato passivo dichiarato esecutivo in data 12 novembre 2021 (cfr. all. 3 fasc. resistente), con la seguente dicitura: Il Giudice Delegato dispone l'ammissione per € 2.121,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
- € 29.220,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla data di esecutività Stato
Passivo e interessi legali sulle somme così rivalutate sino alla data di deposito del progetto di riparto.
Il tutto come da richiesta e da progetto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 29.220,64
• Privilegiati 2.121,13>.
4 Pertanto, si sosteneva che, alla luce di quanto documentalmente prodotto, nulla era dovuto, né a titolo di retribuzioni, né di T.F.R. da parte della società convenuta al ricorrente.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Respingersi le domande tutte formulate da controparte in quanto infondate.
Con vittoria di spese e onorari>.
3. All'udienza del 28 settembre 2023 il patrono del ricorrente, in replica a quanto dedotto da controparte nella memoria di costituzione, osservava che, con riferimento alle mensilità di novembre, dicembre e tredicesima del 2020 e gennaio 2021, le somme richieste corrispondevano alle buste paga provenienti dall'azienda, da cui si evinceva che erano state defalcate le somme pagate direttamente al lavoratore dall' a titolo di cassa integrazione. CP_5
Per quanto riguarda il T.F.R., specificava che nulla aveva percepito, né Parte_1 avrebbe potuto ottenere in seguito da parte del Fondo di Garanzia come CP_5 da comunicazione del 28 luglio 2022 che chiedeva di produrre.
Fallito il tentativo di conciliazione, il ricorrente versava in atti la comunicazione del 28 luglio 2022 dell' già citata e sentenza pertinente della Suprema CP_5
Corte (n. 5376/2020); la resistente compiegava cedolino paga relativo al mese di febbraio 2021 emesso dalla medesima, da cui risultavano la somma netta per
T.F.R. e retribuzioni, nonché dichiarazione notarile di cessione di ramo d'azienda tra “ e 21 ottobre 2020. Parte_2 CP_2
Il difensore della convenuta comunicava con nota 9 ottobre 2024 di aver rinunciato al mandato in data 14 novembre 2023.
All'udienza 9 ottobre 2025 il patrono di precisava che il fallimento Parte_1 era stato chiuso con decreto 4 dicembre 2024 e che, in base al Parte_2 piano di riparto finale approvato dal Tribunale di Bergamo il 9 settembre 2024, al lavoratore era stata riconosciuta la somma di euro 4.847,88, di cui euro 2.121,13 a titolo di retribuzioni arretrate, maturate alle dipendenze della società fallita
[...]
e il residuo, pari a euro 2.726,75, a titolo di T.F.R. Parte_2
5 In vista dell'udienza del 23 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c., parte ricorrente dimetteva nota scritta in cui insisteva per l'accoglimento delle istanze avanzate in ricorso e si riportava alle conclusioni ivi formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
4. Stima la Giudice che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento, nei termini che seguono.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Tanto premesso, un primo rilievo: alcune circostanze fattuali della vertenza in esame sono pacifiche, siccome provate per tabulas e non contestate dalle parti.
Da un lato, è indiscusso che svolgeva lavoro subordinato in favore di Parte_1 per molti anni, dal 24 giugno 2003 al 31 ottobre 2020 (cfr. doc. Parte_2
1 allegato al ricorso, buste paga).
Dall'altro lato, è irrefutabile che era pattuita cessione di ramo d'azienda tra l'originaria datrice di lavoro e per atto notarile datato 21 ottobre CP_2
2020, con effetto dall'1 novembre 2020 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso e all. 5 fasc. resistente).
Dall'altro lato ancora, è certo che il ricorrente passava immediatamente alle dipendenze della società cessionaria, con decorrenza del suo contratto di lavoro dall'1 novembre 2020 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso, buste paga), fino al suo recesso, avvenuto il 2 febbraio 2021, avente efficacia dal giorno successivo. Egli adduceva quale motivazione la , in quanto egli lamentava il mancato pagamento delle mensilità di dicembre 2020 con la tredicesima, febbraio e marzo 2020 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
6. In diritto, va rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre
6 incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
7. Nella fattispecie che occupa, forniva prova scritta del suo credito per Parte_1 gli emolumenti a lui spettanti in conseguenza delle prestazioni lavorative svolte in favore della resistente, che non aveva mai percepito, attraverso il deposito a fascicolo delle buste paga - predisposte da e ritualmente CP_2 consegnategli - per i mesi di novembre 2020 (per l'importo netto di euro 111,00), dicembre 2020 (per l'importo netto di euro 1.625,00), tredicesima 2020
(l'importo netto di euro 822,00) e gennaio 2021 (l'importo netto di euro 91,00).
Vale rimarcare che la società datrice di lavoro non negava in alcun modo la provenienza e la genuinità di questi documenti;
anzi, li riconosceva in modo implicito, laddove sosteneva che le pretese di erano elise dal pagamento Parte_1 diretto a cura dell' della cassa integrazione guadagni ordinaria dal 2 CP_5 novembre 2020 al 2 gennaio 2021, per un totale di nove settimane.
In replica a questa obiezione, il ricorrente valorizzava la decurtazione delle somme versate direttamente dall'ente previdenziale a tale titolo, come era stato riportato in chiaro nelle medesime buste paga emesse dall'impresa.
Parte convenuta non forniva prova dell'estinzione di questa obbligazione, pur avendone l'onere.
8. Quanto all'ulteriore voce di credito, costituita dal maturato prima nei CP_6 confronti di e poi nei confronti di era Parte_2 CP_2 quantificato € 29.996,65 sulla base di dettagliato conteggio elaborato in sede sindacale da F.I.O.M. - C.G.I.L. (cfr. all. 5 fasc. ricorrente), che per un verso non
7 era censurato nel merito dalla resistente e, per altro verso, appare coerente non solo con le buste paga consegnate dalle due datrici di lavoro, l'originaria
[...] prima (poi cfr. all. 1 fasc. ricorr.) e la subentrante (cfr. Parte_2 CP_2 all. 3 fasc. ricorr. e all. 4 fasc. resist.), ma anche con le previsioni del C.C.N.L. piccola e media industria metalmeccanica (cfr. all. 7 fasc. ricorr.), il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento di (cfr. all. 3 fasc. Parte_2 resistente), che il 12 novembre 2021 ammetteva il credito per T.F.R. di Parte_1 per € 29.220,64 e - risolutivamente - la C.U. del ricorrente del 2019, che indicava al 31 dicembre 2018 un T.F.R. maturato pari a 25.074,28 (cfr. all. 6 fasc. ricorrente).
Il computo è, perciò, pienamente condivisibile.
Ma vi è di più.
Come sopra anticipato, in giudizio sopravvenivano importanti acquisizioni.
Da un lato, soccorrono le risultanze documentali del fallimento di Parte_2
da cui emerge che il Tribunale di Bergamo nello stato passivo (dichiarato
[...] esecutivo in data 12 novembre 2021) disponeva l'ammissione al privilegio dei crediti vantati da non solo per le retribuzioni rimaste impagate nei Parte_1 confronti della società, ma anche per il T.F.R. maturato durante tutto il periodo in cui era stato in forze alla stessa (cfr. all. 3 fasc. resistente), per l'importo complessivo di euro 29.220,64, oltre rivalutazione monetaria sino alla data di esecutività stato passivo e interessi legali sulle somme così rivalutate, sino alla data di deposito del progetto di riparto.
Dall'altro lato, sovviene la dichiarazione confessoria resa all'udienza ottobre 2025 dal patrono del ricorrente di aver ricevuto dal fallimento, all'esito della dichiarazione di esecutività del piano di riparto, € 2.726,75 a titolo di T.F.R. dovuto da Parte_2
Residua, pertanto, la somma di € 27.269,90, spettante al lavoratore per trattamento di fine rapporto, di cui è debitrice la convenuta, in qualità di datore di lavoro cessionario del ramo d'azienda di presso cui il Parte_2 ricorrente aveva avviato il suo rapporto di lavoro.
8 La resistente risponde per l'intera cifra, in via diretta quanto alla quota di T.F.R. maturata dopo la cessione e, in via solidale, con quanto alla Parte_2 quota maturata precedentemente e non ancora incassata da Parte_1
Trova infatti applicazione il principio sancito dall'art. 2112, comma 2 c.c. in materia di cessione di azienda, in base al quale Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento>.
Ciò posto, si rileva che non ha dato prova del saldo del T.F.R. CP_2 dovuto a anche solo parziale o tardivo. Parte_1
Non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Di conseguenza, si accerta il diritto del ricorrente al versamento degli importi maturati, a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, pari a € 2.649,00 netti a titolo di salario ed € 27.269,90 lordi a titolo di T.F.R. (€ 29.996,65 come indicato in ricorso – € 2.726,75 già liquidati dal fallimento).
L'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento.
9. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole e pronta soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della società ditta individuale e sono liquidate nella somma complessiva di euro 4.629,00 per CP_2 compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di
9 legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. e rimborso del contributo unificato per euro 259,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e è Parte_1 Parte_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con prestazione lavorativa full-time, dal 24 giugno 2003 al 31 ottobre 2020;
2) accerta e dichiara che tra e è Parte_1 CP_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con prestazione lavorativa full-time, dall'1 novembre 2020 al 2 febbraio 2021, a seguito di contratto di cessione di ramo d'azienda da a Parte_2
con effetto dall'1 novembre 2020; CP_2
3) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni ordinarie e per competenze di fine rapporto, maturati nei periodi di cui ai punti 1) e 2) e non versati da CP_2
4) condanna al pagamento in favore del ricorrente della CP_2 somma di € 2.649,00 netti a titolo di retribuzioni ed € 27.269,90 lordi a titolo di T.F.R., oltre a rivalutazione monetaria e interessi dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo pagamento;
5) condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, CP_2 liquidate complessivamente in euro 4.629,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. e rimborso del contributo unificato per euro 259,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 4 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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