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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GL IE, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620240002980836000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620240002980836000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 06/06/2024, il contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 13620240002980836000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato, richiedeva il versamento di euro 31.685,81, per imposte non versate relative agli anni 2020 e 2022.
Il ricorrente, contestava l'operato dell'Ufficio ed eccepiva:
- Il mancato esperimento del contraddittorio preventivo e la mancata notifica delle comunicazioni di irregolarità in esito ai controlli automatizzati delle dichiarazioni per gli anni 2020 e 2022, che avrebbe impedito al contribuente, di conoscere il processo logico-giuridico dell'amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile, tale mancanze, averebbero impedito al contribuente di difendersi adeguatamente;
- l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
- Infine ritiene inesistente la notifica della notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri e quindi non può essere sanata, rendendo nulla la cartella. Chiede quindi alla Corte di accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 20/06/2024, l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che i recuperi fiscali contenuti nella cartella di pagamento, sono stati tutti effettuati attraverso il controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 e si tratta di dell'imposta IVA dichiarata dal ricorrente, ma non versta, per cui in questo caso non è previsto l'esperimento del contraddittorio preventivo. Fa anche presente che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le comunicazioni sono state tutte notificate al signor Ricorrente_1 attraverso la Pec e precisamente in data 28/02/2023, quello riguardante l'Iva annuale, il 22/11/2022 la comunicazione riguardante il 1° trimestre e il 14/02/2023, quella riguardante il secondo trimestre, tra l'altro la normativa, non prevede neppure l'obbligo di tali comunicazioni. Infine per quanto riguarda l'indirizzo della Pec di provenienza, della notifica, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, questa è stata inviata da un indirizzo contenuto nei pubblici registri. Chiede quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte, ritiene che il ricorso, non sia fondato e deve essere respinto. Le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, sono tutte da respingere, per quanto riguarda il contraddittorio preventivo, non si applica alle comunicazioni riguardanti gli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 rientrano tra gli atti di liquidazione "cartolari" o automatizzati, come nel caso, lo ha confermato il DM del 24 aprile 2024. Il motivo di tale normativa è chiaro perché è lo stesso contribuente che ha omesso il pagamento di conseguenza ne è perfettamente a conoscenza, e proprio per questo, non è neppure obbligatoria la notifica della comunicazione delle irregolarità, che nel caso però come dimostrato dall'Ufficio è avvenuta correttamente per Pec, all'indirizzo comunicato dal signor Ricorrente_1, infatti dalla copia della documentazione trasmessa risulta che il debito IVA primo trimestre 2022, è stato notificato in data 20.11.2022, il debito IVA secondo trimestre 2022, in data 14.02.2023 e il debito IVA 2020 emergente dalla relativa dichiarazione, notificato in data 28.09.2023. Contesta anche la mancata notifica di un avviso d'accertamento, ma la cartella di pagamento, non contiene nessun atto di questa natura. Infine la Cartella di pagamento contestata è stata correttamente notificata all'indirizzo Pec. del ricorrente, proveniente da un indirizzo regolarmente registrato, come dimostrato dall'Ufficio, attraverso il link indicato nelle controdeduzioni e dall'attestazione allegata, della data di pubblicazione di tale indirizzo sul portale IPA, da dove si verifica chiaramente che dal 02.09.2022 l'indirizzo Email_4 è opponibile a terzi quale indirizzo registrato sull'IPA.
Per questi motivi
il ricorso è da respingere e le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Prato, sez.II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite liquidate complessivamente in € 2000,00.
Prato, lì 26 gennaio 2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GL IE, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620240002980836000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620240002980836000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 06/06/2024, il contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 13620240002980836000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato, richiedeva il versamento di euro 31.685,81, per imposte non versate relative agli anni 2020 e 2022.
Il ricorrente, contestava l'operato dell'Ufficio ed eccepiva:
- Il mancato esperimento del contraddittorio preventivo e la mancata notifica delle comunicazioni di irregolarità in esito ai controlli automatizzati delle dichiarazioni per gli anni 2020 e 2022, che avrebbe impedito al contribuente, di conoscere il processo logico-giuridico dell'amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile, tale mancanze, averebbero impedito al contribuente di difendersi adeguatamente;
- l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
- Infine ritiene inesistente la notifica della notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri e quindi non può essere sanata, rendendo nulla la cartella. Chiede quindi alla Corte di accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 20/06/2024, l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che i recuperi fiscali contenuti nella cartella di pagamento, sono stati tutti effettuati attraverso il controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 e si tratta di dell'imposta IVA dichiarata dal ricorrente, ma non versta, per cui in questo caso non è previsto l'esperimento del contraddittorio preventivo. Fa anche presente che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le comunicazioni sono state tutte notificate al signor Ricorrente_1 attraverso la Pec e precisamente in data 28/02/2023, quello riguardante l'Iva annuale, il 22/11/2022 la comunicazione riguardante il 1° trimestre e il 14/02/2023, quella riguardante il secondo trimestre, tra l'altro la normativa, non prevede neppure l'obbligo di tali comunicazioni. Infine per quanto riguarda l'indirizzo della Pec di provenienza, della notifica, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, questa è stata inviata da un indirizzo contenuto nei pubblici registri. Chiede quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte, ritiene che il ricorso, non sia fondato e deve essere respinto. Le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, sono tutte da respingere, per quanto riguarda il contraddittorio preventivo, non si applica alle comunicazioni riguardanti gli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 rientrano tra gli atti di liquidazione "cartolari" o automatizzati, come nel caso, lo ha confermato il DM del 24 aprile 2024. Il motivo di tale normativa è chiaro perché è lo stesso contribuente che ha omesso il pagamento di conseguenza ne è perfettamente a conoscenza, e proprio per questo, non è neppure obbligatoria la notifica della comunicazione delle irregolarità, che nel caso però come dimostrato dall'Ufficio è avvenuta correttamente per Pec, all'indirizzo comunicato dal signor Ricorrente_1, infatti dalla copia della documentazione trasmessa risulta che il debito IVA primo trimestre 2022, è stato notificato in data 20.11.2022, il debito IVA secondo trimestre 2022, in data 14.02.2023 e il debito IVA 2020 emergente dalla relativa dichiarazione, notificato in data 28.09.2023. Contesta anche la mancata notifica di un avviso d'accertamento, ma la cartella di pagamento, non contiene nessun atto di questa natura. Infine la Cartella di pagamento contestata è stata correttamente notificata all'indirizzo Pec. del ricorrente, proveniente da un indirizzo regolarmente registrato, come dimostrato dall'Ufficio, attraverso il link indicato nelle controdeduzioni e dall'attestazione allegata, della data di pubblicazione di tale indirizzo sul portale IPA, da dove si verifica chiaramente che dal 02.09.2022 l'indirizzo Email_4 è opponibile a terzi quale indirizzo registrato sull'IPA.
Per questi motivi
il ricorso è da respingere e le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Prato, sez.II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite liquidate complessivamente in € 2000,00.
Prato, lì 26 gennaio 2026