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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/09/2025, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 451/2017 r.g. proposta da in persona del Parte_1 liquidatore p.t., e rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Francesco Stante, domiciliatario, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
-opponenti- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Angelo Latartara, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-opposta-
nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_2 qualità di procuratrice generale di rappresentata Controparte_3
e difesa dall'Avv. Renato Sardi, nonché congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Cristian Sgaramella, quest'ultimo domiciliatario, in virtù di procura in atti;
pagina 1 di 14 in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_2 qualità di procuratrice generale di rappresentata Parte_3
e difesa dall'Avv. Renato Sardi, nonché congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Cristian Sgaramella, quest'ultimo domiciliatario, in virtù di procura in atti;
- terze interventrici-
Oggetto: opposizione ex art. 645, co. I, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo notificato n. 4360/2016 del 25/10/2016 notificato in data
5/12/2016 – contratti bancari
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
21/05/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione ex art. 645, co. I,
c.p.c., notificato in data 05/1/2017, la Parte_1
nonché e quali
[...] Parte_1 Parte_2 soci- fideiussori, hanno contestato la legittimità del decreto ingiuntivo notificatogli in data 5/12/2016, con il quale, ad istanza della Controparte_1
creditrice in forza della concessione di un
[...] fido per l'importo di €30.000,00 (comunicazione del 23/12/2015), da utilizzarsi mediante apertura di credito in c/c (n. 11/000000483) e conto anticipi (n. 11/000000770) e garantito con fideiussione rilasciata dagli stessi opponenti, e Parte_1 Parte_2 fino alla concorrenza dell'importo di €75.000,00, gli è stato intimato il pagamento del complessivo importo di €35.423,61 oltre accessori.
pagina 2 di 14 A fondamento dell'iniziativa giudiziaria le parti attrici hanno censurato, in primo luogo, la legittimità del decreto ingiuntivo sostenendone la nullità per carenza di idonea prova scritta del credito, essendosi limitata la banca opposta a produrre un'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 50, d.lgs. n.
385/1993 riferita soltanto all'ultimo estratto del conto corrente n.
483, non anche a tutti gli estratti conto riguardanti l'intera durata del rapporto contrattuale;
in secondo luogo, la nullità e la illegittima applicazione di clausole relative alla previsione di interessi anatocistici e usurari contrari al disposto di cui all'art. 117 tub e poiché qualificabili come pattuizioni in frode alla legge ex art. 1344 c.c.. In particolare, hanno lamentato l'illegittima applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale delle poste passive perché contraria al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., sicché, previa rivalutazione tecnica di parte, il debito residuo imputabile ai rapporti di conto corrente ordinario n.
485 e del conto anticipi n. 770, epurato di tutte le voci di costi e oneri in contrasto con le delibere del CICR e con le principali norma imperative di legge in materia, ammonterebbe al più alla minore somma di €6.167,36. Ha, in aggiunta, proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto, in primo luogo, l'accertamento dell'esatto ammontare dell'eventuale saldo attivo in favore della società, previa riliquidazione dei rapporti di apertura di credito in conto corrente n. 483 e conto corrente anticipo n. 770, partendo da saldo zero;
in secondo luogo, per la condanna della banca al pagamento dei danni derivati alla società opponente, in seguito all'illegittimo comportamento contrattuale dell'istituto di credito, aggravato dall'illegittima segnalazione della posizione della società a sofferenza presso la centrale dei rischi interbancaria, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
I.2.- Costituendosi in giudizio, la
[...]
pur producendo Controparte_1 la documentazione attestante tutti i movimenti effettuati dalla pagina 3 di 14 società debitrice a decorrere dalla data di apertura del c/c ordinario n. 11/000000483 (13.08.2009) sino alla data del passaggio a sofferenza del debito (14.06.2016), oltre al riassunto scalare (docc.
16 e 17), ha ribadito, anzitutto, l'idoneità sul piano probatorio, specie in sede monitoria, dell'estratto conto, non già del mero saldaconto, certificato conforme alle scritture contabili come prescritto dall'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 dal legale rappresentante della , (documento, peraltro, adeguatamente CP_2 rappresentativo non soltanto della situazione finale del conto, ma anche del saldo iniziale e di tutti i movimenti medio tempore effettuati); in secondo luogo, ha insistito nell'integrale fondatezza della propria pretesa creditoria, evidenziando, quanto alla contestata clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il rispetto della periodicità e reciprocità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, come pattuito contrattualmente in data 13 agosto 2009 (doc. 3 fase monitoria, in particolare art. 9), in conformità al secondo comma dell'art. 120
T.U.B. modificato dal d.lgs. n. 342/1999, nonché alla delibera CICR del 09.02.2000. Inoltre, ha sottolineato come le condizioni praticate dall'istituto di credito, nel corso del rapporto, fossero state convenute per iscritto in sede di accensione del rapporto di conto corrente n. 11/000000483 e ritualmente comunicate alla società opponente;
evidenziato, altresì, come il conteggio del tecnico di parte fosse viziato non avendo incluso nella base di calcolo né la capitalizzazione degli interessi (dovuta), né la CMS ed altre voci di spesa, azzerando, di fatto, anche i giorni di valuta diversamente da quanto espressamente concordato. Da ultimo, ha chiesto il rigetto, oltre che dell'opposizione, anche della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti in considerazione dell'assoluta genericità della somma pretesa.
I.3.- Con distinte comparse di intervento ai sensi dell'art. 111
c.p.c., depositate rispettivamente il 23/10/2018 e il 31/3/2020, si è costituita in giudizio la quale procuratrice Controparte_2
pagina 4 di 14 speciale della prima, nonché della Controparte_3 Parte_3
, in seguito, quale cessionarie, in successione, del credito
[...] controverso vantato dalla Controparte_4
nei confronti della
[...] CP_1 [...]
. Parte_1
I.4.- Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (ordinanza del 19.7.2017), la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di indagine tecnica affidata alla consulente nominata d'ufficio (cfr. elaborato tecnico a firma della prof.ssa dott.ssa depositato il 10/12/2020), la causa è Persona_1 pervenuta, da ultimo, all'udienza del 21/05/2025, in cui, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata decisa con riserva di deposito della sentenza, unitamente ad una sintetica motivazione in fatto ed in diritto, nei successivi trenta giorni, come prescritto dal novellato art. 281 sexies, co. III, c.p.c.
II.- Il primo motivo di opposizione fondato sulla prospettata nullità del decreto ingiuntivo per carenza di idonea prova scritta del credito ingiunto si apprezza nella sua infondatezza.
Gli opponenti, come innanzi precisato, hanno evidenziato come l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa in forza del mero ultimo estratto conto (il n. 11/000000483) con attestazione di conformità rilasciata dal dirigente della Banca circoscritta ad esso e non riferita anche a tutti gli estratti conto relativi all'intero sviluppo contrattuale.
Dunque, da un lato, si osserva come la specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, co. I, c.p.c. ad opera degli opponenti non abbia riguardato la conformità dell'attestazione resa dal dirigente dell'istituto di credito opposto alle scritture contabili, quanto la circostanza che la stessa non fosse stata estesa a tutti gli estratti conto dei rapporti dedotti in giudizio, dalla rispettiva accensione sino alla data di passaggio a sofferenza degli stessi.
pagina 5 di 14 Dunque, non solo il documento contrattuale prodotto in sede monitoria è da considerarsi pienamente idoneo a sorreggere l'emissione del decreto ingiuntivo;
ma lo è anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. atteso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito “l'estratto conto certificato ex art. 50 - che nella fase monitoria è prova CP_5 idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 12818 del 10/05/2024, ma anche App. Ancona, 19/08/2022).
Di conseguenza, la doglianza inerente la legittimità formale del titolo monitorio sollevata dalla parte opponente in termini oltretutto generici, non merita alcuna positiva delibazione.
Inoltre, in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c., la ha CP_2 prodotto congrua e cospicua documentazione riferita sia alla fonte negoziale (contratto di apertura di c/c del 13.8.2009, richiesta concessione del fido del 25.8.2011, comunicazione di concessione del fido del 12.9.2011, comunicazione di apertura di credito in c/c, con allegati il documento di sintesi e le condizioni economiche del
14.9.2011, copia delle lettere di fideiussione omnibus sottoscritte da e : docc.
3-8 fasc. opposta) sia alla Parte_2 Parte_1 sua esecuzione (si veda la copiosa documentazione relativa agli estratti conto sopra menzionati: docc. 16-20 fasc. opposta).
Deve, quindi, procedersi ad esaminare le doglianze inerenti la misura del credito vantato dalla Banca, contestato sul piano del quantum debeatur da parte degli opponenti che, a ben vedere, nell'atto di citazione (pag. 6), asseriscono di essere quantomeno debitori della minor somma di €6.167,36, salvo, poi, nelle conclusioni, rimettere all'accertamento giudiziario, successivo alla pagina 6 di 14 fase iniziale del giudizio, la verifica della sussistenza di una eventuale posta creditoria attiva in capo alla stessa società opponente.
Prive di fondatezza sono anche le ulteriori contestazioni.
In particolare, non può non rilevarsi l'assoluta genericità ed indeterminatezza del motivo di opposizione fondato sull'applicazione di pattuizioni anatocistiche ed usurarie contrarie al disposto degli artt. 117 tub e 1344 c.c., tale da non consentire un adeguata estrinsecazione del diritto di difesa.
In disparte tale profilo di carattere assolutamente preliminare e tale da far dubitare della stessa ammissibilità dei profili di doglianza sollevati in tali termini, nella valutazione del superamento o meno della soglia di usurarietà, il prospetto contabile ricostruito, con dovizia di approfondimento, linearità e coerenza, dal CTU, prof.ssa dott. ssa (cfr. in particolare, Persona_2 pp. 14 ss. dell'elaborato tecnico depositato in data 2/6/2018), consente di escludere la fondatezza di tali addebiti.
Il T.E.G., calcolato per entrambi i rapporti di conto corrente
(rapporto di c/anticipi 770 e rapporto di c/c 483), sia al momento della sottoscrizione iniziale del contratto sia all'atto delle successive pattuizioni e rimodulazioni, è stato correttamente confrontato con il corrispondente Tasso Soglia determinato dalla
Banca d'Italia per il trimestre di riferimento. Al riguardo, la metodologia adottata risulta perfettamente coerente con quanto riportato nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” (edizione agosto 2009) emanate dalla Banca d'Italia.
Nella specie, onde valutare l'usurarietà del Tasso Effettivo
Globale, la CTU ha considerato, in relazione al rapporto di C/C 483,
l'unico tasso pattuito, pari al 7,973%, rilevando l'omessa indicazione di un tasso di interesse intra-fido nella rispettiva lettera di apertura del 13.08.2009 (indicato, invece, nel contratto di modifica delle condizioni contrattuali del 14.09.2011) purtuttavia pagina 7 di 14 risultando certa la pattuizione di un fido di € 20.000 (alla stregua della lettera prodotta dalla in data 30.12.2015 con cui si dava CP_2 atto della riduzione dei fidi in essere e, precisamente, da €
30.000,00 a € 20.000,00 per il c/c 483 e da € 20.000,00 ad €
15.000,00 per il c/anticipi 770).
Comparando dunque il T.E.G. determinato secondo la metodologia già menzionata (pari all'8,333%) con il tasso soglia per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, superiori ad
€5.000,00 (pari al 12,480%), il c/c 483 non risulta usurario alle condizioni pattuite in sede di accensione del conto. Né tantomeno appare usurario rispetto al contratto del 14.09.2011 che prevede un tasso intrafido del 6,908% ed uno extrafido del 9,908%; infatti, il
T.E.G. calcolato alla data poc'anzi riportata è pari al 9,748%, ugualmente al di sotto del tasso soglia per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, superiori ad € 5.000,00, pari al
15,5875%.
Conseguentemente, il c/c 483, alle condizioni del 14.09.2011, non risulta usurario.
Con riferimento al rapporto di C/anticipi 770, all'esito del calcolo effettuato alla data di sottoscrizione del 14.09.2011, risulta un T.E.G. pari all'8,158%, come tale inferiore al tasso soglia per le operazioni di anticipi e sconti commerciali, per importi compresi tra € 5.000,00 ed € 100.000,00, pari all' 11,925%.
Anche tale pattuizione contrattuale sfugge alla positiva verifica di usurarietà.
Peraltro, la dott. ssa ha affermato che “dall'esame R_ degli estratti conto è emersa una frequente applicazione di tassi più bassi rispetto a quelli pattuiti”.
Si condivide, in proposito, anche la valutazione giuridica dalla stessa espressa, per cui in virtù del principio desumibile dall'art. 118 TUB, ogni variazione favorevole è sempre efficace ancorché non notificata al correntista secondo la legge, dovendosi considerare validi i tassi d'interesse desunti dagli estratti conto, rispondenti pagina 8 di 14 a sopravvenute modifiche contrattuali, se più vantaggiosi rispetto a quelli pattuiti nel contratto.
Con riguardo alla doglianza concernente la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi la stessa è stata prospettata dagli opponenti come nullità tout court per contrasto con la normativa imperativa in tema di divieto di anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c.
Anche tale doglianza è affetta da genericità.
Tuttavia, l'indagine tecnica affidata alla dott. ssa ha R_ consentito di appurare, sulla scorta dell'esame dei contratti di tutti i rapporti oggetto di causa, che la clausola contestata, invece, in coerenza con l'art. 120 del T.U.B. e con la delibera CICR del 09/02/2000, prevede un'identica periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori, “capitalizzazione che nello specifico risulta espressamente pattuita con periodicità trimestrale ed effettivamente applicata, come si riscontra dagli e/c, per tutta la durata di entrambi i rapporti”.
A tal proposito, è il caso di precisare che l'art. 120 del
T.U.B., così come modificato dall'art. 25 comma 2 del D. Lgs.
342/1999, introduce al secondo comma che “il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.” La delibera C.I.C.R. del 09/02/2000 all'art. 2 dispone come: “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Diversamente, a far data dall'1/01/2014 e sino al 30/09/2016, si pagina 9 di 14 inserisce la seconda riforma dell'art. 120, comma 2, del T.U.B, ad opera del comma 629 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013, che aggiunge al comma 2 la lett. b) secondo cui “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Ne discende che da tale momento viene, di fatto, parzialmente abrogata la delibera C.I.C.R. del
09/02/2000, nella parte in cui consente la capitalizzazione degli interessi, ormai non più ammessa.
E' il caso di precisare che la seconda riforma demandava sempre al C.I.C.R. di regolamentare la materia con una nuova delibera che sostituisse quella del 9/2/2000, per cui sorse subito in dottrina il dubbio se la nuova novella fosse cogente già dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della Legge 147/2013, ovvero se si dovesse attendere l'emanazione della nuova delibera C.I.C.R.
Di recente, la Cassazione ha stabilito che “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma
628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (cfr. Cass. Sez. 1,
30/07/2024, n. 21344, Rv. 671966 - 01).
Al riguardo, si condividono le conclusioni a cui è giunta l'esperta nominata dal Tribunale, ossia che “dall'accensione di ciascun rapporto sino al 31/12/2013 è stata mantenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi come già esposto in estratto conto. A partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla cessazione dei rapporti, è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi debitori;
in particolare, gli stessi sono stati calcolati separatamente in un'apposita colonna e sono stati addebitati nel conto di pertinenza alla cessazione del rapporto, in data
pagina 10 di 14 14/06/2016”.
Risulta, invece, parzialmente fondata l'opposizione nella misura in cui ha contestato l'illegittima applicazione di oneri non dovuti perché contrari al disposto dell'art. 117 bis tub (con particolare riferimento alla commissione di massimo scoperto, alle spese e alla data valute).
La doglianza, ricostruita in mode generico nell'atto introduttivo del presente giudizio, per vero, riceve più puntuale specificazione per effetto di quanto contenuto nella relazione tecnica di parte del dott. del 22.2.2016 ed, oltretutto, Per_3 trattasi di questione, in ogni caso, rilevabile d'ufficio e sottoposta al contraddittorio processuale delle parti.
Nello specifico, con riferimento al c/c 483, il contratto originario di apertura di conto corrente del 13/08/09 (cfr. doc. 3 fascicolo opposta), sebbene preveda una c.m.s. conforme all'art. 2- bis della legge 2/2009 (ratione temporis applicabile), non indica specificamente l'aliquota della stessa. Se ne deve quindi dedurre l'assenza di un'espressa pattuizione e la conseguente nullità della clausola ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Come chiarito, infatti, dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 19825 del 20.06.2022, “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorge l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore su quale dovesse essere calcolata tale percentuale”.
Orbene, nel caso di specie, non soltanto la commissione di massimo scoperto non risulta indicata con una specifica percentuale,
pagina 11 di 14 ma non è nemmeno riferita al valore in base al quale essa avrebbe dovuto essere calcolata.
Né, parimenti, potrebbe essere invocato il riferimento all'art. 2 bis della legge 2/2009 giacché esso non stabilisce in maniera fissa e specifica la percentuale da applicare, ma rimette alla pattuizione delle parti, entro il limite massimo dello 0,5% dell'importo dell'affidamento per trimestre, la specifica determinazione dell'aliquota.
Al contrario, a decorrere dal 14.09.2011, data di sottoscrizione del nuovo contratto, fino al 31.03.2012, la c.m.s. viene espressamente fissata nella misura pari allo 0,5%.
A decorrere, invece, dal 13.04.2012, viene considerata negli estratti conto la nuova commissione onnicomprensiva, nella misura del
2% annuo, calcolata sull'ammontare del fido e per la durata dell'affidamento (in conformità al disposto dell'art. 117 bis TUB); tuttavia, per quanto rileva, non risulta depositata agli atti la comunicazione inviata dall'istituto di credito alla correntista.
Conseguentemente, essendo detta commissione in genere più sfavorevole per quest'ultima, in quanto prevede, a parità di aliquota, il calcolo su una base imponibile maggiore o uguale a quella della c.m.s., la variazione contrattuale deve ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 118 TUB (Corte app. Firenze,
26.04.2025, n. 770).
Per quanto riguarda invece il rapporto di c/anticipi 770, dall'esame del relativo e/c si rileva che, dal momento dell'accensione del rapporto sino al 13/04/2012 non è stata addebitata alcuna c.m.s. (del resto neppure pattuita nel contratto di apertura del 14.09.2011, cfr. doc. 18 fascicolo opposta). Pertanto, in sede di ricalcolo finale del c/anticipi 770 non è stata applicata alcuna c.m.s. e/o commissione onnicomprensiva.
Le spese addebitate dall'istituto di credito opposto nelle liquidazioni trimestrali risultano legittime in quanto rispondenti a quanto espressamente pattuito nei contratti stipulati sia il pagina 12 di 14 13/08/2009 che il 14/09/2011.
Alla luce di tali osservazioni, l'opposizione si reputa parzialmente fondata, dovendosi procedere a rideterminare il quantum debeatur ingiunto nella minor somma di €28.353,12, risultato del ricalcolo del conto anticipi e dello stesso conto corrente ordinario, nei termini anzidetti.
Non merita alcuna positiva delibazione la domanda risarcitoria degli opponenti, risultando pienamente legittima l'iscrizione a sofferenza della posizione debitoria, riscontrata come effettivamente sussistente, ancorché in misura inferiore a quanto intimato in via monitoria.
III.- Com'è noto, in tema di regolamentazione delle spese di lite, vale il consolidato principio secondo cui “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese (…)”, così Cass. Sez. 3, 12/05/2015, n.
9587, Rv. 635269 - 01). Tuttavia, nella fattispecie, a fronte dell'accoglimento solo di un motivo di opposizione, peraltro, non adeguatamente esplicitato e ricostruito dalla parte opponente sul punto degli oneri di allegazione nella fase introduttiva, nonché della modesta posta creditoria ritenuta non dovuta, oltre che per la soccombenza degli opponenti in relazione alla domanda riconvenzionale risarcitoria, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti, inclusi gli interventori, le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c
P.q.m.
pagina 13 di 14 il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 05/1/2017 da
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti di
[...]
nonché nei Controparte_1
riguardi dei terzi interventori e Parte_3 CP_3
, così provvede:
[...]
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4360/2016 emesso dal Tribunale di
Bari in data 25/10/2016;
b) CONDANNA la Parte_1
nonché e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di quale procuratrice Controparte_2
generale di della somma di €28.353,12, oltre Parte_4
agli interessi in misura del 5,104 come da domanda monitoria;
c) Spese di lite, incluse quelle della ctu liquidate con decreto del 29.9.2021, interamente compensate tra le parti.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Bari, 4/9/2025
La Giudice
Valentina D'Aprile
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. ssa Frrancesca Nardelli.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 451/2017 r.g. proposta da in persona del Parte_1 liquidatore p.t., e rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Francesco Stante, domiciliatario, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
-opponenti- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Angelo Latartara, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-opposta-
nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_2 qualità di procuratrice generale di rappresentata Controparte_3
e difesa dall'Avv. Renato Sardi, nonché congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Cristian Sgaramella, quest'ultimo domiciliatario, in virtù di procura in atti;
pagina 1 di 14 in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_2 qualità di procuratrice generale di rappresentata Parte_3
e difesa dall'Avv. Renato Sardi, nonché congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Cristian Sgaramella, quest'ultimo domiciliatario, in virtù di procura in atti;
- terze interventrici-
Oggetto: opposizione ex art. 645, co. I, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo notificato n. 4360/2016 del 25/10/2016 notificato in data
5/12/2016 – contratti bancari
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
21/05/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione ex art. 645, co. I,
c.p.c., notificato in data 05/1/2017, la Parte_1
nonché e quali
[...] Parte_1 Parte_2 soci- fideiussori, hanno contestato la legittimità del decreto ingiuntivo notificatogli in data 5/12/2016, con il quale, ad istanza della Controparte_1
creditrice in forza della concessione di un
[...] fido per l'importo di €30.000,00 (comunicazione del 23/12/2015), da utilizzarsi mediante apertura di credito in c/c (n. 11/000000483) e conto anticipi (n. 11/000000770) e garantito con fideiussione rilasciata dagli stessi opponenti, e Parte_1 Parte_2 fino alla concorrenza dell'importo di €75.000,00, gli è stato intimato il pagamento del complessivo importo di €35.423,61 oltre accessori.
pagina 2 di 14 A fondamento dell'iniziativa giudiziaria le parti attrici hanno censurato, in primo luogo, la legittimità del decreto ingiuntivo sostenendone la nullità per carenza di idonea prova scritta del credito, essendosi limitata la banca opposta a produrre un'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 50, d.lgs. n.
385/1993 riferita soltanto all'ultimo estratto del conto corrente n.
483, non anche a tutti gli estratti conto riguardanti l'intera durata del rapporto contrattuale;
in secondo luogo, la nullità e la illegittima applicazione di clausole relative alla previsione di interessi anatocistici e usurari contrari al disposto di cui all'art. 117 tub e poiché qualificabili come pattuizioni in frode alla legge ex art. 1344 c.c.. In particolare, hanno lamentato l'illegittima applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale delle poste passive perché contraria al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., sicché, previa rivalutazione tecnica di parte, il debito residuo imputabile ai rapporti di conto corrente ordinario n.
485 e del conto anticipi n. 770, epurato di tutte le voci di costi e oneri in contrasto con le delibere del CICR e con le principali norma imperative di legge in materia, ammonterebbe al più alla minore somma di €6.167,36. Ha, in aggiunta, proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto, in primo luogo, l'accertamento dell'esatto ammontare dell'eventuale saldo attivo in favore della società, previa riliquidazione dei rapporti di apertura di credito in conto corrente n. 483 e conto corrente anticipo n. 770, partendo da saldo zero;
in secondo luogo, per la condanna della banca al pagamento dei danni derivati alla società opponente, in seguito all'illegittimo comportamento contrattuale dell'istituto di credito, aggravato dall'illegittima segnalazione della posizione della società a sofferenza presso la centrale dei rischi interbancaria, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
I.2.- Costituendosi in giudizio, la
[...]
pur producendo Controparte_1 la documentazione attestante tutti i movimenti effettuati dalla pagina 3 di 14 società debitrice a decorrere dalla data di apertura del c/c ordinario n. 11/000000483 (13.08.2009) sino alla data del passaggio a sofferenza del debito (14.06.2016), oltre al riassunto scalare (docc.
16 e 17), ha ribadito, anzitutto, l'idoneità sul piano probatorio, specie in sede monitoria, dell'estratto conto, non già del mero saldaconto, certificato conforme alle scritture contabili come prescritto dall'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 dal legale rappresentante della , (documento, peraltro, adeguatamente CP_2 rappresentativo non soltanto della situazione finale del conto, ma anche del saldo iniziale e di tutti i movimenti medio tempore effettuati); in secondo luogo, ha insistito nell'integrale fondatezza della propria pretesa creditoria, evidenziando, quanto alla contestata clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il rispetto della periodicità e reciprocità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, come pattuito contrattualmente in data 13 agosto 2009 (doc. 3 fase monitoria, in particolare art. 9), in conformità al secondo comma dell'art. 120
T.U.B. modificato dal d.lgs. n. 342/1999, nonché alla delibera CICR del 09.02.2000. Inoltre, ha sottolineato come le condizioni praticate dall'istituto di credito, nel corso del rapporto, fossero state convenute per iscritto in sede di accensione del rapporto di conto corrente n. 11/000000483 e ritualmente comunicate alla società opponente;
evidenziato, altresì, come il conteggio del tecnico di parte fosse viziato non avendo incluso nella base di calcolo né la capitalizzazione degli interessi (dovuta), né la CMS ed altre voci di spesa, azzerando, di fatto, anche i giorni di valuta diversamente da quanto espressamente concordato. Da ultimo, ha chiesto il rigetto, oltre che dell'opposizione, anche della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti in considerazione dell'assoluta genericità della somma pretesa.
I.3.- Con distinte comparse di intervento ai sensi dell'art. 111
c.p.c., depositate rispettivamente il 23/10/2018 e il 31/3/2020, si è costituita in giudizio la quale procuratrice Controparte_2
pagina 4 di 14 speciale della prima, nonché della Controparte_3 Parte_3
, in seguito, quale cessionarie, in successione, del credito
[...] controverso vantato dalla Controparte_4
nei confronti della
[...] CP_1 [...]
. Parte_1
I.4.- Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (ordinanza del 19.7.2017), la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di indagine tecnica affidata alla consulente nominata d'ufficio (cfr. elaborato tecnico a firma della prof.ssa dott.ssa depositato il 10/12/2020), la causa è Persona_1 pervenuta, da ultimo, all'udienza del 21/05/2025, in cui, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata decisa con riserva di deposito della sentenza, unitamente ad una sintetica motivazione in fatto ed in diritto, nei successivi trenta giorni, come prescritto dal novellato art. 281 sexies, co. III, c.p.c.
II.- Il primo motivo di opposizione fondato sulla prospettata nullità del decreto ingiuntivo per carenza di idonea prova scritta del credito ingiunto si apprezza nella sua infondatezza.
Gli opponenti, come innanzi precisato, hanno evidenziato come l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa in forza del mero ultimo estratto conto (il n. 11/000000483) con attestazione di conformità rilasciata dal dirigente della Banca circoscritta ad esso e non riferita anche a tutti gli estratti conto relativi all'intero sviluppo contrattuale.
Dunque, da un lato, si osserva come la specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, co. I, c.p.c. ad opera degli opponenti non abbia riguardato la conformità dell'attestazione resa dal dirigente dell'istituto di credito opposto alle scritture contabili, quanto la circostanza che la stessa non fosse stata estesa a tutti gli estratti conto dei rapporti dedotti in giudizio, dalla rispettiva accensione sino alla data di passaggio a sofferenza degli stessi.
pagina 5 di 14 Dunque, non solo il documento contrattuale prodotto in sede monitoria è da considerarsi pienamente idoneo a sorreggere l'emissione del decreto ingiuntivo;
ma lo è anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. atteso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito “l'estratto conto certificato ex art. 50 - che nella fase monitoria è prova CP_5 idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 12818 del 10/05/2024, ma anche App. Ancona, 19/08/2022).
Di conseguenza, la doglianza inerente la legittimità formale del titolo monitorio sollevata dalla parte opponente in termini oltretutto generici, non merita alcuna positiva delibazione.
Inoltre, in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c., la ha CP_2 prodotto congrua e cospicua documentazione riferita sia alla fonte negoziale (contratto di apertura di c/c del 13.8.2009, richiesta concessione del fido del 25.8.2011, comunicazione di concessione del fido del 12.9.2011, comunicazione di apertura di credito in c/c, con allegati il documento di sintesi e le condizioni economiche del
14.9.2011, copia delle lettere di fideiussione omnibus sottoscritte da e : docc.
3-8 fasc. opposta) sia alla Parte_2 Parte_1 sua esecuzione (si veda la copiosa documentazione relativa agli estratti conto sopra menzionati: docc. 16-20 fasc. opposta).
Deve, quindi, procedersi ad esaminare le doglianze inerenti la misura del credito vantato dalla Banca, contestato sul piano del quantum debeatur da parte degli opponenti che, a ben vedere, nell'atto di citazione (pag. 6), asseriscono di essere quantomeno debitori della minor somma di €6.167,36, salvo, poi, nelle conclusioni, rimettere all'accertamento giudiziario, successivo alla pagina 6 di 14 fase iniziale del giudizio, la verifica della sussistenza di una eventuale posta creditoria attiva in capo alla stessa società opponente.
Prive di fondatezza sono anche le ulteriori contestazioni.
In particolare, non può non rilevarsi l'assoluta genericità ed indeterminatezza del motivo di opposizione fondato sull'applicazione di pattuizioni anatocistiche ed usurarie contrarie al disposto degli artt. 117 tub e 1344 c.c., tale da non consentire un adeguata estrinsecazione del diritto di difesa.
In disparte tale profilo di carattere assolutamente preliminare e tale da far dubitare della stessa ammissibilità dei profili di doglianza sollevati in tali termini, nella valutazione del superamento o meno della soglia di usurarietà, il prospetto contabile ricostruito, con dovizia di approfondimento, linearità e coerenza, dal CTU, prof.ssa dott. ssa (cfr. in particolare, Persona_2 pp. 14 ss. dell'elaborato tecnico depositato in data 2/6/2018), consente di escludere la fondatezza di tali addebiti.
Il T.E.G., calcolato per entrambi i rapporti di conto corrente
(rapporto di c/anticipi 770 e rapporto di c/c 483), sia al momento della sottoscrizione iniziale del contratto sia all'atto delle successive pattuizioni e rimodulazioni, è stato correttamente confrontato con il corrispondente Tasso Soglia determinato dalla
Banca d'Italia per il trimestre di riferimento. Al riguardo, la metodologia adottata risulta perfettamente coerente con quanto riportato nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” (edizione agosto 2009) emanate dalla Banca d'Italia.
Nella specie, onde valutare l'usurarietà del Tasso Effettivo
Globale, la CTU ha considerato, in relazione al rapporto di C/C 483,
l'unico tasso pattuito, pari al 7,973%, rilevando l'omessa indicazione di un tasso di interesse intra-fido nella rispettiva lettera di apertura del 13.08.2009 (indicato, invece, nel contratto di modifica delle condizioni contrattuali del 14.09.2011) purtuttavia pagina 7 di 14 risultando certa la pattuizione di un fido di € 20.000 (alla stregua della lettera prodotta dalla in data 30.12.2015 con cui si dava CP_2 atto della riduzione dei fidi in essere e, precisamente, da €
30.000,00 a € 20.000,00 per il c/c 483 e da € 20.000,00 ad €
15.000,00 per il c/anticipi 770).
Comparando dunque il T.E.G. determinato secondo la metodologia già menzionata (pari all'8,333%) con il tasso soglia per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, superiori ad
€5.000,00 (pari al 12,480%), il c/c 483 non risulta usurario alle condizioni pattuite in sede di accensione del conto. Né tantomeno appare usurario rispetto al contratto del 14.09.2011 che prevede un tasso intrafido del 6,908% ed uno extrafido del 9,908%; infatti, il
T.E.G. calcolato alla data poc'anzi riportata è pari al 9,748%, ugualmente al di sotto del tasso soglia per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, superiori ad € 5.000,00, pari al
15,5875%.
Conseguentemente, il c/c 483, alle condizioni del 14.09.2011, non risulta usurario.
Con riferimento al rapporto di C/anticipi 770, all'esito del calcolo effettuato alla data di sottoscrizione del 14.09.2011, risulta un T.E.G. pari all'8,158%, come tale inferiore al tasso soglia per le operazioni di anticipi e sconti commerciali, per importi compresi tra € 5.000,00 ed € 100.000,00, pari all' 11,925%.
Anche tale pattuizione contrattuale sfugge alla positiva verifica di usurarietà.
Peraltro, la dott. ssa ha affermato che “dall'esame R_ degli estratti conto è emersa una frequente applicazione di tassi più bassi rispetto a quelli pattuiti”.
Si condivide, in proposito, anche la valutazione giuridica dalla stessa espressa, per cui in virtù del principio desumibile dall'art. 118 TUB, ogni variazione favorevole è sempre efficace ancorché non notificata al correntista secondo la legge, dovendosi considerare validi i tassi d'interesse desunti dagli estratti conto, rispondenti pagina 8 di 14 a sopravvenute modifiche contrattuali, se più vantaggiosi rispetto a quelli pattuiti nel contratto.
Con riguardo alla doglianza concernente la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi la stessa è stata prospettata dagli opponenti come nullità tout court per contrasto con la normativa imperativa in tema di divieto di anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c.
Anche tale doglianza è affetta da genericità.
Tuttavia, l'indagine tecnica affidata alla dott. ssa ha R_ consentito di appurare, sulla scorta dell'esame dei contratti di tutti i rapporti oggetto di causa, che la clausola contestata, invece, in coerenza con l'art. 120 del T.U.B. e con la delibera CICR del 09/02/2000, prevede un'identica periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori, “capitalizzazione che nello specifico risulta espressamente pattuita con periodicità trimestrale ed effettivamente applicata, come si riscontra dagli e/c, per tutta la durata di entrambi i rapporti”.
A tal proposito, è il caso di precisare che l'art. 120 del
T.U.B., così come modificato dall'art. 25 comma 2 del D. Lgs.
342/1999, introduce al secondo comma che “il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.” La delibera C.I.C.R. del 09/02/2000 all'art. 2 dispone come: “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Diversamente, a far data dall'1/01/2014 e sino al 30/09/2016, si pagina 9 di 14 inserisce la seconda riforma dell'art. 120, comma 2, del T.U.B, ad opera del comma 629 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013, che aggiunge al comma 2 la lett. b) secondo cui “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Ne discende che da tale momento viene, di fatto, parzialmente abrogata la delibera C.I.C.R. del
09/02/2000, nella parte in cui consente la capitalizzazione degli interessi, ormai non più ammessa.
E' il caso di precisare che la seconda riforma demandava sempre al C.I.C.R. di regolamentare la materia con una nuova delibera che sostituisse quella del 9/2/2000, per cui sorse subito in dottrina il dubbio se la nuova novella fosse cogente già dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della Legge 147/2013, ovvero se si dovesse attendere l'emanazione della nuova delibera C.I.C.R.
Di recente, la Cassazione ha stabilito che “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma
628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (cfr. Cass. Sez. 1,
30/07/2024, n. 21344, Rv. 671966 - 01).
Al riguardo, si condividono le conclusioni a cui è giunta l'esperta nominata dal Tribunale, ossia che “dall'accensione di ciascun rapporto sino al 31/12/2013 è stata mantenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi come già esposto in estratto conto. A partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla cessazione dei rapporti, è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi debitori;
in particolare, gli stessi sono stati calcolati separatamente in un'apposita colonna e sono stati addebitati nel conto di pertinenza alla cessazione del rapporto, in data
pagina 10 di 14 14/06/2016”.
Risulta, invece, parzialmente fondata l'opposizione nella misura in cui ha contestato l'illegittima applicazione di oneri non dovuti perché contrari al disposto dell'art. 117 bis tub (con particolare riferimento alla commissione di massimo scoperto, alle spese e alla data valute).
La doglianza, ricostruita in mode generico nell'atto introduttivo del presente giudizio, per vero, riceve più puntuale specificazione per effetto di quanto contenuto nella relazione tecnica di parte del dott. del 22.2.2016 ed, oltretutto, Per_3 trattasi di questione, in ogni caso, rilevabile d'ufficio e sottoposta al contraddittorio processuale delle parti.
Nello specifico, con riferimento al c/c 483, il contratto originario di apertura di conto corrente del 13/08/09 (cfr. doc. 3 fascicolo opposta), sebbene preveda una c.m.s. conforme all'art. 2- bis della legge 2/2009 (ratione temporis applicabile), non indica specificamente l'aliquota della stessa. Se ne deve quindi dedurre l'assenza di un'espressa pattuizione e la conseguente nullità della clausola ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Come chiarito, infatti, dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 19825 del 20.06.2022, “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorge l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore su quale dovesse essere calcolata tale percentuale”.
Orbene, nel caso di specie, non soltanto la commissione di massimo scoperto non risulta indicata con una specifica percentuale,
pagina 11 di 14 ma non è nemmeno riferita al valore in base al quale essa avrebbe dovuto essere calcolata.
Né, parimenti, potrebbe essere invocato il riferimento all'art. 2 bis della legge 2/2009 giacché esso non stabilisce in maniera fissa e specifica la percentuale da applicare, ma rimette alla pattuizione delle parti, entro il limite massimo dello 0,5% dell'importo dell'affidamento per trimestre, la specifica determinazione dell'aliquota.
Al contrario, a decorrere dal 14.09.2011, data di sottoscrizione del nuovo contratto, fino al 31.03.2012, la c.m.s. viene espressamente fissata nella misura pari allo 0,5%.
A decorrere, invece, dal 13.04.2012, viene considerata negli estratti conto la nuova commissione onnicomprensiva, nella misura del
2% annuo, calcolata sull'ammontare del fido e per la durata dell'affidamento (in conformità al disposto dell'art. 117 bis TUB); tuttavia, per quanto rileva, non risulta depositata agli atti la comunicazione inviata dall'istituto di credito alla correntista.
Conseguentemente, essendo detta commissione in genere più sfavorevole per quest'ultima, in quanto prevede, a parità di aliquota, il calcolo su una base imponibile maggiore o uguale a quella della c.m.s., la variazione contrattuale deve ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 118 TUB (Corte app. Firenze,
26.04.2025, n. 770).
Per quanto riguarda invece il rapporto di c/anticipi 770, dall'esame del relativo e/c si rileva che, dal momento dell'accensione del rapporto sino al 13/04/2012 non è stata addebitata alcuna c.m.s. (del resto neppure pattuita nel contratto di apertura del 14.09.2011, cfr. doc. 18 fascicolo opposta). Pertanto, in sede di ricalcolo finale del c/anticipi 770 non è stata applicata alcuna c.m.s. e/o commissione onnicomprensiva.
Le spese addebitate dall'istituto di credito opposto nelle liquidazioni trimestrali risultano legittime in quanto rispondenti a quanto espressamente pattuito nei contratti stipulati sia il pagina 12 di 14 13/08/2009 che il 14/09/2011.
Alla luce di tali osservazioni, l'opposizione si reputa parzialmente fondata, dovendosi procedere a rideterminare il quantum debeatur ingiunto nella minor somma di €28.353,12, risultato del ricalcolo del conto anticipi e dello stesso conto corrente ordinario, nei termini anzidetti.
Non merita alcuna positiva delibazione la domanda risarcitoria degli opponenti, risultando pienamente legittima l'iscrizione a sofferenza della posizione debitoria, riscontrata come effettivamente sussistente, ancorché in misura inferiore a quanto intimato in via monitoria.
III.- Com'è noto, in tema di regolamentazione delle spese di lite, vale il consolidato principio secondo cui “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese (…)”, così Cass. Sez. 3, 12/05/2015, n.
9587, Rv. 635269 - 01). Tuttavia, nella fattispecie, a fronte dell'accoglimento solo di un motivo di opposizione, peraltro, non adeguatamente esplicitato e ricostruito dalla parte opponente sul punto degli oneri di allegazione nella fase introduttiva, nonché della modesta posta creditoria ritenuta non dovuta, oltre che per la soccombenza degli opponenti in relazione alla domanda riconvenzionale risarcitoria, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti, inclusi gli interventori, le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c
P.q.m.
pagina 13 di 14 il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 05/1/2017 da
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti di
[...]
nonché nei Controparte_1
riguardi dei terzi interventori e Parte_3 CP_3
, così provvede:
[...]
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4360/2016 emesso dal Tribunale di
Bari in data 25/10/2016;
b) CONDANNA la Parte_1
nonché e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di quale procuratrice Controparte_2
generale di della somma di €28.353,12, oltre Parte_4
agli interessi in misura del 5,104 come da domanda monitoria;
c) Spese di lite, incluse quelle della ctu liquidate con decreto del 29.9.2021, interamente compensate tra le parti.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Bari, 4/9/2025
La Giudice
Valentina D'Aprile
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. ssa Frrancesca Nardelli.
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