Sentenza 29 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00694/2026REG.PROV.COLL.
N. 04867/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4867 del 2023, proposto da IT AR AB e NT GI AB, in proprio e quali legali rappresentanti della Ortensi G. società agricola s.n.c. di IT AR AB e C., rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Ercole Moscarini, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;
contro
Comune di Ischia di Castro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione II, 29 marzo 2023, n. 5402/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia di Castro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere AL NR BA e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Ercole Moscarini e Gabriele Sabato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza n. 40 del 12 aprile 2011, prot. 1945, emessa dal Comune di Ischia di Castro per la rimozione di un cancello in ferro posto su una strada che costeggia la loro proprietà, con ripristino della viabilità, danneggiata da lavorazioni agricole.
Il provvedimento si fonda sul presupposto che la via in questione – che l’Ente chiama “strada comunale della contadina” – sia di uso pubblico e di proprietà comunale, come rilevato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 19 aprile 2010 di ricognizione delle strade comunali, anch’essa impugnata dai ricorrenti.
2. Con sentenza 29 marzo 2023, n. 5402, il T.a.r. per il Lazio, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, ha respinto il ricorso in quanto tardivo, con riferimento alla delibera consiliare, e in quanto infondato, con riguardo all’ordinanza di ripristino.
3. Gli interessati hanno proposto appello contro la decisione, producendo altresì una copia delle mappe del catasto pontificio.
Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune, il quale ha rinunciato a contestare la reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione da parte del T.a.r. e, con memoria, ha eccepito l’inammissibilità della produzione documentale e ha chiesto il rigetto del gravame nel merito.
L’appellante ha replicato alla memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.
All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello si fonda su quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce: « violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285; omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui la sentenza del TAR ha trasformato la presunzione di pubblicità dell’uso di una strada in una invero inesistente presunzione di esistenza della strada, alterando il riparto del relativo onere probatorio. Erroneità della valutazione del materiale probatorio da parte del TAR Lazio ».
In particolare, si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., non vi sia prova della stessa esistenza della strada che il Comune vorrebbe ripristinare, essendovi al più dei sentieri pedonali privati, usati per la raccolta della legna, che comunque non intersecano la pubblica via.
4.2. Con il secondo motivo si deduce: « violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285; omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui la sentenza del TAR ha completamente omesso di valutare la sussistenza degli indici che la giurisprudenza richiede per poter affermare la natura pubblica di una strada ».
In particolare, si sostiene che, anche a voler ammettere l’esistenza della strada, non se ne potrebbe affermare la natura pubblica, nemmeno in base all’elenco delle strade comunali, in cui la via in questione è stata strumentalmente inserita poco prima dell’emissione dell’ordinanza di ripristino (e poco dopo la revoca in autotutela di un’analoga ingiunzione emessa in precedenza nei confronti degli stessi appellanti).
4.3. Con il terzo motivo si deduce: « Violazione degli artt. 4, 29, 35 e 41 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell’art. 2, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 nella parte in cui il TAR Lazio ha giudicato tardiva l’impugnazione delibera consiliare del 19.4.2010 avente ad oggetto l’inserimento della strada nell’elenco delle strade comunali nonostante la stessa avesse valenza meramente dichiarativa e l’interesse ad impugnare sia sorto solo a seguito del provvedimento attuativo ».
In particolare, si contesta la dichiarazione di tardività dell’impugnazione della delibera consiliare di aggiornamento delle strade comunali, dato che l’interesse a censurarla sarebbe sorto solo con l’emanazione dell’ordinanza di ripristino; nel merito, poi, si sostiene che il Comune abbia adottato l’atto in violazione della procedura prevista dall’art. 2, comma 8, del codice della strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, esercitando un potere che spetterebbe alla Regione.
4.4. Con il quarto motivo si deduce: « Violazione e falsa applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, delle D.G.R. Regione Lazio nn. 6215/96 e 3888/98, del D. Lgs. 42/2004, della L.R. n. 24/98, dell’art. 10 della L.R. 12 Settembre 1994, n. 45, e dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 241/1990; omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui il TAR Lazio ha ritenuto che la presenza di vincoli sull’area non costituisse ostacolo all’esecuzione dell’ordine impartito dal Comune o comunque non dovesse essere valutata ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato ».
In particolare, si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il ripristino imposto dal Comune contrasterebbe con i vincoli paesaggistico e idrogeologico che gravano sull’area, i quali sarebbero stati apposti in un momento in cui la strada non esisteva (o non esisteva più).
5. I motivi sono infondati.
5.1. L’esistenza della strada si evince dalla sostanziale corrispondenza tra la mappa catastale del 1950 e il catasto pontificio (dove, seppur con l’indicazione “Manciano”, la via è rappresentata), nonché dalla aerofotogrammetria dell’Istituto Geografico Militare del 14 ottobre 1984 (doc. 9 del fascicolo di primo grado dei privati), in cui è visibile un tracciato che si dipana dalla via provinciale Farnese-Manciano addentrandosi nel bosco e che ha un andamento assimilabile a quello raffigurato sulle mappe.
5.2. L’inserimento della strada nell’elenco delle strade comunali comporta una presunzione di pubblicità della stessa, che è onere del privato smentire (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 1° giugno 2023, n. 5438, e Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 2010, n. 1624). Nella specie, la presunzione è rafforzata dal fatto che la via risulta funzionale a collegare i campi alla strada provinciale e non è posta in serio dubbio da elementi di segno diverso.
5.3. Diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., l’impugnazione della delibera consiliare è tempestiva, dato che la sua lesività si è concretizzata solo quando il Comune, sul presupposto della natura pubblica della strada, ha adottato l’ordine di rimozione del cancello.
Le contestazioni tuttavia non sono condivisibili, perché l’art. 7 della l.r. Lazio 18 giugno 1980, n. 72, tutt’ora in vigore, stabilisce che « alla classificazione delle strade comunali si provvede con deliberazione del consiglio comunale », così delegando al Comune questa competenza.
5.4. È inoltre da confermare l’assunto del T.a.r. secondo cui proprio l’esistenza di vincoli sull’area rafforza la doverosità del ripristino.
6. L’appello è dunque meritevole di rigetto.
7. Le spese di lite del grado possono essere compensate alla luce delle particolari novità e complessità, anche in fatto, delle questioni dedotte dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NI Di AR, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
AL NR BA, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NR BA | NI Di AR |
IL SEGRETARIO