CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2024, n. 40348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40348 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LSSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile;
uditi i difensori: Avv. FLAMINIA CALDANI per la parte civile SARA SI S.P.oh., che si è riportata alle conclusioni scritte e nota spese, che ha depositato, e hd insistito per il rigetto del ricorso;
Avv. ANTONINO GUGLIOTTA per la parte civile AI CU .AZIONI S.P.A., che si è riportato alle conclusioni scritte e nota spese, che ha depositato, e ha insistito per il rigetto del ricorso;
Avv. GABRIELE PIPICELLI per il ricorrente, che si è riportato ricorso;
ai m Dtivi del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40348 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 gennaio 2024 la corte d'Appello di Tori riforma della sentenza emessa il 19 ottobre 2021 dal Verbania, dichiarava non doversi procedere nei confronti PP EL in ordine al reato di cui al capo 17) (pr parziale Tril: unale di dell' imputato vistc dall'art. 642 cod. pen.) perché estinto per prescrizione e rideterminava li pena in tre anni, sette mesi e quindici giorni di reclusione ed euro 4..; 40,00 di multa in relazione ai residui reati di cui agli artt. 416, 642 479, 648 bis e 640 cod. pen.. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione: a r ezzo del difensore, l'imputato PP EL, chiedendone l'annulla mento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge ex art. 506 c omma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 cod. 530 comma 2 e 533 comma 1 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. pen., 238 bis, mancanza e Deduceva in particolare che già con l'atto di appello la difes a aveva censurato la sentenza di primo grado osservando che il celitto di associazione per delinquere non poteva essere integrato quando l'organizzazione fosse stata predisposta al solo scopo di perseguire il disegno criminoso preventivamente individuato, e non al file della commissione di una serie indeterminata di reati. Assumeva, sotto altro profilo, che la Corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto relativi el regime di utilizzabilità delle dichiarazioni riportate nelle sentenze in evocabili acquisite ex art. 238 bis cod. proc. pen., nonché di quelli rei tivi alle regole probatorie concernenti la valutazione di un precedente i jiudicato penale. Deduceva, inoltre, mancanza di motivazione in relazione a tale ultimo profilo nonché alla valutazione delle risultanze probatorie cl:oncernenti la ritenuta falsità dei sinistri stradali oggetto dei reati contestati e la ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione per dE linquere contestata al capo 1), con particolare riguardo alle risultanZe de le prove 2 testimoniali e delle intercettazioni telefoniche utilizzate ai lini della decisione, al contenuto del telefono cellulare in uso all'innputs to, fatto oggetto di sequestro, nonché agli esiti delle perquisizioni ef ettui te. Riteneva del tutto illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il fatto che i sinistri stradali indicati nell'imputazione te;
sero già stati valutati da un perito e da un liquidatore costituiva c rcostanza del tutto irrilevante. Riteneva altresì apodittica l'affermazione della Corte d'Appello condo la quale il tenore della conversazione intercorsa fra il ricorrente e la di lui convivente, nel corso della quale quest'ultima lamentava di es.s ..sre stata indicata come conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro (circostanza non rispondente al vero), nonché il richiamo fa :t° dalla Corte territoriale ad altre conversazioni intercettate ma in re3Ità non precisamente individuate, fossero elementi idonei a Ciimo:trare la partecipazione del ricorrente a sodalizio criminoso. L'imputato, di poi, riproponeva una serie di rilievi critici, già c ontenuti nell'atto di appello, concernenti le valutazioni del giudice di prir io grado relative: - alle risultanze dei tabulati telefonici riguardanti l'appareechie cellulare in uso all'imputato; - al ritrovamento, nell'abitazione dello PP di tre c hiavi di autovetture non presenti in loco;
- alle ritrazioni fotografiche di autovetture e di targhe conte nute nel telefono cellulare dell'imputato; - alle conversazioni telefoniche intercettate ritenute di inter3sse dal primo giudice e tuttavia richiamate nella sentenza di primo grado soltanto genericamente. Lamentava, al riguardo, il fatto che su tali rilievi, contenuti n: l'atto di appello, la Corte territoriale non si era confrontata. 4. Con il secondo motivo la difesa deduceva violazione di legc e ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli art . 11 ), 530 e 533 cod. pen. e ancora mancanza e manifesta illogicità della mc ivazione 3 e omessa disamina dei motivi di appello relativi alla sussistenza dei reati fine, ciò con particolare riguardo alla valutazione delle irisull: inze dei tabulati telefonici relative agli spostamenti del ricorrente 'sul territorio, i delle intercettazioni telefoniche e delle prove testimoniali assunte, richiamando in particolare la testimonianza di NI onnenico Montedoro, che la difesa assumeva essere del tutto inatten iibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. 2. Deve, invero, ritenersi che la Corte territoriale abbia motivato io maniera adeguata e completa riguardo a tutti gli aspetti richiamati dalla difesa e relativi al contestato reato associativo. 3. Quanto al programma criminoso dell'associazione per delinquere, nel corpo della sentenza impugnata si dà conto della indeterminate;
za di tale programma con pertinenti e molteplici rilievi ai numerosi reati me e alle "innumerevoli ... denunce di sinistri coinvolgenti veicoli ricon lucibili ai partecipanti all'associazione che si sono rivelate inequivocabilmIE nte false, come dimostrano gli altrettanto inequivocabili e fermi disc nos(imenti da parte dei veicoli antagonisti che ne sarebbero risultati coinvolti". 4. La Corte d'appello ha, di poi, richiamato tutti gli elementi a :quisiti al processo ritenuti, con argomentazioni logiche e puntuali, di nostrativi dell'esistenza di un'associazione per delinquere, quali: ben tre sentenze irrevocabili - rese nei confronti di so :iati dello PP - che hanno accertato l'esistenza del sodalizio cri •ninoso in oggetto, così che tale ultimo dato non può essère nesso in discussione (cfr., in tema, Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, AN e altri, Rv. 273207 - 01, secondo cui le risultanze di un p ”ecedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc pen. che riguardano una pre-condizione del giudizio in corso (ne la specie l'esistenza di una associazione per delinquere) non icons mtono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, sempreché l'inconciliabilità verta sui fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle 'v alutazioni giuridiche di essi;
v., sempre in tema, anche Sez. 6, n. 41766 del 13/06/2017, Laporta, Rv. 271096 - 01, che ha affermato il principio secondo il quale le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. pri.)c. pen., 4 costituiscono prova dei fatti considerati come eventi st)rici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano sottoposte al regime di utilizzabilità nel diverso procedimento previsto dall'art. 238, :od. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinVio la sentenza l impugnata che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioi i rec e in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato nel procedimento "a quo" e riportate nella sentenza irrevocabile emessa a suo CE rico, pur trattandosi di dichiarazioni non rese in dibattimento o in incidente probatorio e, quindi, escluse dalla disciplina prevista dall art. 238, commi 1 e 2-bis, cod. proc. pen.); - le risultanze dei tabulati relativi all'utenza cellulare lui uso al ricorrente, che hanno attestato inequivocabilmente la pre3enza del medesimo sui luoghi in cui erano state poste in essere al c une delle condotte criminose contestate;
- le numerose conversazioni telefoniche intercettate, pun ualrnente richiamate nel corpo della motivazione della sentenza ci primo grado, espressamente richiamata dalla Corte territoriale, dal :ontenuto chiaro riguardo alla partecipazione dello PP all'assoc azione in parola, fra le quali, ritenuta dalla Corte territoriale di forte pregnanza dal punto di vista probatorio, quella intercorsa fra il ridorre- te e la di lui convivente, nel corso della quale la donna si lamentava del fatto che era stata indicata come conducente di un veicolo :oinv)Ito in un sinistro in realtà mai avvenuto, pronunciando la seguerte frase, significativa di un'attività criminosa posta in essere da più )ersone e protrattasi nel tempo: "Alla fine della fiera siete voi che fa !3 il cazzo che volete con le persone senza dire un cazzo"; - le numerose ritrazioni fotografiche di autovetture con targhe italiane e straniere rinvenute nel telefono cellulare dello PP, rispetto alle quali il ricorrente non ha fornito alcuna plausibile spiegazione;
- la circostanza, riferita da un teste di p.g., che lo Sltuppilo aveva messo a disposizione di altri associati (già giudicati' con sentenze irrevocabili) il proprio telefono cellulare. 5. La Corte territoriale ha anche osservato, in maniera del tutto logica, che il fatto che i falsi sinistri fossero stati oggetto di perizie da p wte delle compagnie di assicurazione coinvolte costituiva circostanza neutra, a fronte dei già citati numerosi disconoscimenti sinistri provenienti dai proprietari dei veicoli antagonisti. in sí: del tutto dei denunciati 5 6. Quanto, poi, alla dedotta genericità dei richiami alle coneersazioni intercettate, osserva la Corte che le stesse sono state considerate e valutate in maniera specifica con la sentenza di primo grido Ila quale, come detto, il Giudice del gravame ha fatto espresso riferirnent ciò che rende, sotto tale profilo, la motivazione resa dal Giudice del gri:vame del tutto sufficiente (cfr., al riguardo, tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01, second a cui, "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricor -e la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attrOvers a ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utiliz !:ati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale"). 7. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 8. La Corte territoriale ha, invero, ancora una volta reso una motivazione priva di vizi, richiamando e valutando, per ciascun reato fine, gli elementi di prova già considerati dal Tribunale, in particolare, alle pagine da 35 a 37 della sentenza di primo grado. 9. Riguardo, infine, alla testimonianza di NI ME NI antedoro, richiamata nel ricorso e concernente il reato di cui al capo 36), osserva la Corte che l'affermazione della difesa secondo la quale la Stessi' sarebbe inattendibile è rimasta priva di qualsivoglia argomentazione a scstegno e, per altro verso, che la lettura del relativo verbale, allegato 3i ricorso consente di apprezzare la correttezza del richiamo conten Ato nella motivazione della sentenza impugnata, giacché il testimone ha ME che PP EL si era presentato nella propria agen:la per il disbrigo di alcune pratiche concernenti le vetture oggetto del reato di cui al capo 36). 10. Alla stregua dei suddetti rilievi il ricorso deve, dunque, essere :lichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del iproci dimento;
inoltre, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte cosi: tuzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione i: i ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in co pa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, diE porsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, li tremila euro in favore della cassa delle ammende;
infine il medesimo ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresen anzi: e difesa 6 sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RA ZI s.p.a. e Unipolsai ZIni s.p.a., spese liquidate come in dispositivci.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa ame lto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca;
sa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione de le :E pese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte ci IE RA ZIni s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge e dalla parte civile Unipolsai ZIni s.p.a. che liquida n cc nplessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 12/06/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LSSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile;
uditi i difensori: Avv. FLAMINIA CALDANI per la parte civile SARA SI S.P.oh., che si è riportata alle conclusioni scritte e nota spese, che ha depositato, e hd insistito per il rigetto del ricorso;
Avv. ANTONINO GUGLIOTTA per la parte civile AI CU .AZIONI S.P.A., che si è riportato alle conclusioni scritte e nota spese, che ha depositato, e ha insistito per il rigetto del ricorso;
Avv. GABRIELE PIPICELLI per il ricorrente, che si è riportato ricorso;
ai m Dtivi del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40348 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 gennaio 2024 la corte d'Appello di Tori riforma della sentenza emessa il 19 ottobre 2021 dal Verbania, dichiarava non doversi procedere nei confronti PP EL in ordine al reato di cui al capo 17) (pr parziale Tril: unale di dell' imputato vistc dall'art. 642 cod. pen.) perché estinto per prescrizione e rideterminava li pena in tre anni, sette mesi e quindici giorni di reclusione ed euro 4..; 40,00 di multa in relazione ai residui reati di cui agli artt. 416, 642 479, 648 bis e 640 cod. pen.. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione: a r ezzo del difensore, l'imputato PP EL, chiedendone l'annulla mento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge ex art. 506 c omma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 cod. 530 comma 2 e 533 comma 1 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. pen., 238 bis, mancanza e Deduceva in particolare che già con l'atto di appello la difes a aveva censurato la sentenza di primo grado osservando che il celitto di associazione per delinquere non poteva essere integrato quando l'organizzazione fosse stata predisposta al solo scopo di perseguire il disegno criminoso preventivamente individuato, e non al file della commissione di una serie indeterminata di reati. Assumeva, sotto altro profilo, che la Corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto relativi el regime di utilizzabilità delle dichiarazioni riportate nelle sentenze in evocabili acquisite ex art. 238 bis cod. proc. pen., nonché di quelli rei tivi alle regole probatorie concernenti la valutazione di un precedente i jiudicato penale. Deduceva, inoltre, mancanza di motivazione in relazione a tale ultimo profilo nonché alla valutazione delle risultanze probatorie cl:oncernenti la ritenuta falsità dei sinistri stradali oggetto dei reati contestati e la ritenuta partecipazione del ricorrente alla associazione per dE linquere contestata al capo 1), con particolare riguardo alle risultanZe de le prove 2 testimoniali e delle intercettazioni telefoniche utilizzate ai lini della decisione, al contenuto del telefono cellulare in uso all'innputs to, fatto oggetto di sequestro, nonché agli esiti delle perquisizioni ef ettui te. Riteneva del tutto illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il fatto che i sinistri stradali indicati nell'imputazione te;
sero già stati valutati da un perito e da un liquidatore costituiva c rcostanza del tutto irrilevante. Riteneva altresì apodittica l'affermazione della Corte d'Appello condo la quale il tenore della conversazione intercorsa fra il ricorrente e la di lui convivente, nel corso della quale quest'ultima lamentava di es.s ..sre stata indicata come conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro (circostanza non rispondente al vero), nonché il richiamo fa :t° dalla Corte territoriale ad altre conversazioni intercettate ma in re3Ità non precisamente individuate, fossero elementi idonei a Ciimo:trare la partecipazione del ricorrente a sodalizio criminoso. L'imputato, di poi, riproponeva una serie di rilievi critici, già c ontenuti nell'atto di appello, concernenti le valutazioni del giudice di prir io grado relative: - alle risultanze dei tabulati telefonici riguardanti l'appareechie cellulare in uso all'imputato; - al ritrovamento, nell'abitazione dello PP di tre c hiavi di autovetture non presenti in loco;
- alle ritrazioni fotografiche di autovetture e di targhe conte nute nel telefono cellulare dell'imputato; - alle conversazioni telefoniche intercettate ritenute di inter3sse dal primo giudice e tuttavia richiamate nella sentenza di primo grado soltanto genericamente. Lamentava, al riguardo, il fatto che su tali rilievi, contenuti n: l'atto di appello, la Corte territoriale non si era confrontata. 4. Con il secondo motivo la difesa deduceva violazione di legc e ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli art . 11 ), 530 e 533 cod. pen. e ancora mancanza e manifesta illogicità della mc ivazione 3 e omessa disamina dei motivi di appello relativi alla sussistenza dei reati fine, ciò con particolare riguardo alla valutazione delle irisull: inze dei tabulati telefonici relative agli spostamenti del ricorrente 'sul territorio, i delle intercettazioni telefoniche e delle prove testimoniali assunte, richiamando in particolare la testimonianza di NI onnenico Montedoro, che la difesa assumeva essere del tutto inatten iibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. 2. Deve, invero, ritenersi che la Corte territoriale abbia motivato io maniera adeguata e completa riguardo a tutti gli aspetti richiamati dalla difesa e relativi al contestato reato associativo. 3. Quanto al programma criminoso dell'associazione per delinquere, nel corpo della sentenza impugnata si dà conto della indeterminate;
za di tale programma con pertinenti e molteplici rilievi ai numerosi reati me e alle "innumerevoli ... denunce di sinistri coinvolgenti veicoli ricon lucibili ai partecipanti all'associazione che si sono rivelate inequivocabilmIE nte false, come dimostrano gli altrettanto inequivocabili e fermi disc nos(imenti da parte dei veicoli antagonisti che ne sarebbero risultati coinvolti". 4. La Corte d'appello ha, di poi, richiamato tutti gli elementi a :quisiti al processo ritenuti, con argomentazioni logiche e puntuali, di nostrativi dell'esistenza di un'associazione per delinquere, quali: ben tre sentenze irrevocabili - rese nei confronti di so :iati dello PP - che hanno accertato l'esistenza del sodalizio cri •ninoso in oggetto, così che tale ultimo dato non può essère nesso in discussione (cfr., in tema, Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, AN e altri, Rv. 273207 - 01, secondo cui le risultanze di un p ”ecedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc pen. che riguardano una pre-condizione del giudizio in corso (ne la specie l'esistenza di una associazione per delinquere) non icons mtono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, sempreché l'inconciliabilità verta sui fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle 'v alutazioni giuridiche di essi;
v., sempre in tema, anche Sez. 6, n. 41766 del 13/06/2017, Laporta, Rv. 271096 - 01, che ha affermato il principio secondo il quale le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. pri.)c. pen., 4 costituiscono prova dei fatti considerati come eventi st)rici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano sottoposte al regime di utilizzabilità nel diverso procedimento previsto dall'art. 238, :od. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinVio la sentenza l impugnata che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioi i rec e in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato nel procedimento "a quo" e riportate nella sentenza irrevocabile emessa a suo CE rico, pur trattandosi di dichiarazioni non rese in dibattimento o in incidente probatorio e, quindi, escluse dalla disciplina prevista dall art. 238, commi 1 e 2-bis, cod. proc. pen.); - le risultanze dei tabulati relativi all'utenza cellulare lui uso al ricorrente, che hanno attestato inequivocabilmente la pre3enza del medesimo sui luoghi in cui erano state poste in essere al c une delle condotte criminose contestate;
- le numerose conversazioni telefoniche intercettate, pun ualrnente richiamate nel corpo della motivazione della sentenza ci primo grado, espressamente richiamata dalla Corte territoriale, dal :ontenuto chiaro riguardo alla partecipazione dello PP all'assoc azione in parola, fra le quali, ritenuta dalla Corte territoriale di forte pregnanza dal punto di vista probatorio, quella intercorsa fra il ridorre- te e la di lui convivente, nel corso della quale la donna si lamentava del fatto che era stata indicata come conducente di un veicolo :oinv)Ito in un sinistro in realtà mai avvenuto, pronunciando la seguerte frase, significativa di un'attività criminosa posta in essere da più )ersone e protrattasi nel tempo: "Alla fine della fiera siete voi che fa !3 il cazzo che volete con le persone senza dire un cazzo"; - le numerose ritrazioni fotografiche di autovetture con targhe italiane e straniere rinvenute nel telefono cellulare dello PP, rispetto alle quali il ricorrente non ha fornito alcuna plausibile spiegazione;
- la circostanza, riferita da un teste di p.g., che lo Sltuppilo aveva messo a disposizione di altri associati (già giudicati' con sentenze irrevocabili) il proprio telefono cellulare. 5. La Corte territoriale ha anche osservato, in maniera del tutto logica, che il fatto che i falsi sinistri fossero stati oggetto di perizie da p wte delle compagnie di assicurazione coinvolte costituiva circostanza neutra, a fronte dei già citati numerosi disconoscimenti sinistri provenienti dai proprietari dei veicoli antagonisti. in sí: del tutto dei denunciati 5 6. Quanto, poi, alla dedotta genericità dei richiami alle coneersazioni intercettate, osserva la Corte che le stesse sono state considerate e valutate in maniera specifica con la sentenza di primo grido Ila quale, come detto, il Giudice del gravame ha fatto espresso riferirnent ciò che rende, sotto tale profilo, la motivazione resa dal Giudice del gri:vame del tutto sufficiente (cfr., al riguardo, tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01, second a cui, "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricor -e la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attrOvers a ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utiliz !:ati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale"). 7. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 8. La Corte territoriale ha, invero, ancora una volta reso una motivazione priva di vizi, richiamando e valutando, per ciascun reato fine, gli elementi di prova già considerati dal Tribunale, in particolare, alle pagine da 35 a 37 della sentenza di primo grado. 9. Riguardo, infine, alla testimonianza di NI ME NI antedoro, richiamata nel ricorso e concernente il reato di cui al capo 36), osserva la Corte che l'affermazione della difesa secondo la quale la Stessi' sarebbe inattendibile è rimasta priva di qualsivoglia argomentazione a scstegno e, per altro verso, che la lettura del relativo verbale, allegato 3i ricorso consente di apprezzare la correttezza del richiamo conten Ato nella motivazione della sentenza impugnata, giacché il testimone ha ME che PP EL si era presentato nella propria agen:la per il disbrigo di alcune pratiche concernenti le vetture oggetto del reato di cui al capo 36). 10. Alla stregua dei suddetti rilievi il ricorso deve, dunque, essere :lichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del iproci dimento;
inoltre, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte cosi: tuzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione i: i ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in co pa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, diE porsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, li tremila euro in favore della cassa delle ammende;
infine il medesimo ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresen anzi: e difesa 6 sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RA ZI s.p.a. e Unipolsai ZIni s.p.a., spese liquidate come in dispositivci.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa ame lto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca;
sa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione de le :E pese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte ci IE RA ZIni s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge e dalla parte civile Unipolsai ZIni s.p.a. che liquida n cc nplessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 12/06/2024