Articolo 12 della Legge 2 aprile 1979, n. 97
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 aprile 1979
>
Versione
8 marzo 1981
Art. 12. ((ARTICOLO SOSTITUITO DALLA L. 19 FEBBRAIO 1981, N. 27)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 febbraio 1981, n. 27 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la sostituzione degli originari artt. 11 e 12. Il contenuto degli articoli cosi' sostituiti e' visualizzabile nell'art. 11.
Entrata in vigore il 8 marzo 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente