TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Ariello Mario, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Funari Alessandro CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.02.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 803/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno d'invalidità civile ex L.118/71 e condizione di disabilità ex art
3 comma 3 L.104/92).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1 dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo. L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha formulato la seguente diagnosi:
“Gli accertamenti medico-legali agli atti consentono di affermare che la sig. Pt_1
è affetta dalle seguenti principali infermità:
[...]
• Cardiopatia ipertensiva;
• Esiti di tiroidectomia per carcinoma follicolare;
• Sindrome delle apnee notturne;
Alla luce delle considerazioni espresse, il perito ha ritenuto che è da Parte_1 ritenersi
“invalido civile” nella misura del 67% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
[…] Nel caso in esame, alla luce delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, è da definirsi Parte_1 “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 1, art.3 della legge 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa''.
Di qui, l'interesse giuridico della ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base di un accurato esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica allegata, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'assegno d'invalidità civile a decorrere da Gennaio 2023, non ritenendo, invece sussistenti, i requisiti necessari per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L.104/92.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha valutato il complesso quadro morboso da cui la ricorrente è affetta considerandolo nella sua globalità e, con motivazione ampia ed esaustivamente argomentata, ha formulato la seguente diagnosi:
“• Sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado molto severo.
• Poli-artrosi a prevalente localizzazione rachidea dorso-lombare ed alle grandi articolazioni degli arti ed alle piccole articolazioni dei piedi in paziente 60enne con obesità di classe I° (BMI= 34,61).
• Cardiopatia ipertensiva.
• Esiti di non recente (10/2021) intervento di tiroidectomia totale per carcinoma follicolare, seguito da terapia con I131, a scopo ablativo, in attuale follow-up clinico-strumentale e terapia sostitutiva”.
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992.
Nel dettaglio, il perito ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali:
“✓ La patologia respiratoria è costituita da una sindrome delle apnee ostruttive del sonno con de-saturazione ossi-emoglobinica di grado molto severo diagnosticata nel 10/2020 e, dall'epoca, in trattamento con ventilo-terapia notturna con sistema c-PAP. Sotto il profilo nosografico la infermità/menomazione in questione va inquadrata nella fattispecie delle
Tabelle ICD9-CM codificata con n. 478.2 2° classe funzionale (“OSAS GRAVE IN TRATTAMENTO ALTERNATIVO CON A/B/C-PAP 41-50%). Passando alla valutazione medico-legale con riferimento alla Tabelle di legge, in particolare alla fattispecie codificata con n. 6455 (“MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA PREVALENTE
BRONCHITE 75%”), con criterio analogico-comparativo, la patologia in oggetto, tenuto conto di quanto sopra, può essere correttamente valutata nella misura del 45%
(quarantacinque %)
✓ La patologia ortopedica, è rappresentata da una forma di artrosi di grado moderato sotto il profilo clinico-funzionale e radiologico con prevalente localizzazione al rachide lombare, alle ginocchia, alle piccole articolazioni dei piedi;
va segnalata l'obesità di I° classe associata. Passando alla valutazione medico-legale, rilevata la fattispecie di cui al codice n. 7105 “OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40)
CON COMPLICANZE ARTROSICHE” 31-40%%”), rilevato poi che, nel caso di cui qui si discute, si è in presenza di un'obesità di I° classe (BMI 34,63), con criterio analogico- comparativo, la complessiva patologia ortopedica, con l'associata obesità, allo stato attuale, può essere valutata nella misura del 30% (trenta%).
✓ La patologia ipertensiva riferita dalla paziente, risulta documentata in un'unica certificazione agli atti del 01/2023. Per la verità dall'esame dell'ECG presente in atti non emergono segni di sovraccarico mente l'ecocardio documenta una ipertrofia del setto e della parete libera, una disfunzione diastolica di I° grado e una EF ai limiti bassi della norma. Sotto il profilo nosografico la cardiopatia ipertensiva presentata dalla è una Pt_1 ipertensione arteriosa con impegno cardiaco di grado lieve (ECG normale o con sospetta
IVS; Ecocardio: -ipertrofia VS di grado lieve-medio o lieve ingrandimento VS AS ingrandito -EF VS > 45% -normale funzione diastolica o alterato rilasciamento al
Doppler), ed è inquadrabile nella fattispecie codificata nella Tabelle ICD9-CM con n. 402
3° classe funzionale (“IPERTENSIONE ARTERIOSA CON INZIALE IMPEGNO
CARDIACO 21-30%). Passando alla valutazione medico-legale, con riferimento alla fattispecie codificata con n. 6441 (“MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON
INSUFFICIENZA RD IE (I CLASSE NYHA) 21-30%), la infermità/menomazione in oggetto può essere adeguatamente valutata nella misura del
25% (venticinque %). ✓ La infermità/menomazione di cui al punto 4) della diagnosi è costituita dagli esiti chirurgico-funzionali dell'intervento ablativo tiroideo, resosi necessario per l'asportazione di un carcinoma follicolare ed effettuato nell' ottobre 2021; la terapia oncologica veniva completata da un ciclo di terapia radio-metabolica con I131. La prognosi di tale malattia è ottima e, del resto, il follow-up clinico-strumentale è persistentemente negativo. Passando alla valutazione medico-legale, con riferimento alle fattispecie di cui ai codici n. 9322
“NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE
FUNZIONALE 11%” e 9323 “NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE
COMPROMISSIONE FUNZIONALE 70%”, tenuto conto della paucità dei postumi funzionali, con criterio analogico-comparativo, tale infermità/menomazione può essere valutata nella misura del 20% (venti%)”.
Le infermità/menomazioni più sopra elencate sono tutte coesistenti, e pertanto va applicata, nel caso di specie, la formula riduzionistica di Balthazard, per cui la percentuale complessiva di invalidità è data dalla somma delle valutazioni delle due infermità/menomazioni, diminuita del loro prodotto, IT= (IP1 + IP2) – (IP1x IP2), essendo il tutto espresso in numeri decimali;
dopo aver operato in questo modo per le prime due infermità si procede allo stesso modo con la terza infermità, e così via con la quarta e le successive. Applicando tale metodo, la valutazione percentuale dell'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa generica è del 77% (settantasette%).
In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio ha ritenuto che: “In base alla documentazione disponibile e tenuto conto della progressiva evoluzione peggiorativa di alcune delle patologie rilevate, nonché del completamento del quadro morboso con la patologia cardio-ipertensiva a far dal 01/2023, si può affermare che il danno funzionale permanente derivante dal complesso morboso precedentemente delineato, si sia concretizzato, così come è stato descritto e valutato, con il superamento della soglia invalidante del 74% dalla data del 01.01.2023.” riconoscendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità civile a decorrere da gennaio 2023.
Per quanto concerne la valutazione della condizione di disabilità ai sensi della L.104/92, il perito ha evidenziato che: “[…] il complesso morboso così come sopra delineato determini una condizione di portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della legge 104/92, con la stessa decorrenza della invalidità (09.02.2023). Non sussiste infatti, nel caso di specie, la necessità di un'assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale e in quella relazionale, requisiti che connotano la condizione di gravità dell'handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92, né ovviamente è individuabile la sussistenza di alcun requisito tra quelli di cui all'art 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” non ritenendo, pertanto, sussistenti i presupposti necessari per l'ottenimento dei benefici ex art 3 comma 3 della legge 104/92.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass. 6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del solo requisito sanitario per accedere all' assegno d'invalidità civile ex L.118/71 a decorrere da gennaio
2023.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e del parziale accoglimento della pretesa, le spese di lite dell'atp sono compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell' previa compensazione CP_1 per metà.
Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara parte istante invalida nella misura del 77% a decorrere da gennaio 2023; 2) Rigetta nel resto non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L.104/92;
3) Compensa tra le parti le spese di lite dell'atp;
4) Condanna l' al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione CP_1
che, compensate per metà, liquida nel residuo in € 1.348,5, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione
5) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 2.12.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma