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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 651/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 651/2018 R.G. Lavoro TRA
- (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 dall'avv. GILDA AVENA, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.09.2024, domiciliato come in atti ricorrente - opponente CONTRO
(C.F. ), quale erede di Controparte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Maurizio Minnicelli, giusta comparsa di intervento del 26.09.2022, domiciliata come in atti;
resistente - opposta
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso iscritto il 21.02.2018 l'Istituto ricorrente ha introdotto giudizio di merito successivo ad opposizione all'esecuzione promossa da dinanzi al G.e. con Persona_1 pignoramento mobiliare presso terzi iscritto e ha esposto: che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 696/2009del 21.05.2009, ha riconosciuto il diritto della Persona_1 all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 08.01.2008; che la sentenza è stata eseguita dall' ; che l' ha sospeso l'erogazione della prestazione dal 01.12.2010; Pt_1 Pt_1 che è stato notificato precetto in data 07.07.2017 con il quale è stato richiesto all' il Pt_1 pagamento della somma di € 3.065,97 a titolo di ratei di indennità di accompagnamento per il periodo da maggio a luglio 2017; che la con atto notificato in data Persona_1
21.07.2017, ha proposto pignoramento presso terzi, al fine di ottenere il pagamento di quanto sopra;
che il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 12.01.2018, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che le somme pretese non sono dovute, non essendosi la presentata alla Per_1
1 visita medica di controllo programmata per il giorno 20.12.2010. Ha, quindi, chiesto di dichiarare l'improcedibilità, la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa, con vittoria di spese di lite. Costituitasi la ha in maniera articolata contestato la fondatezza Persona_1 dell'opposizione. Nelle more del giudizio, morta la si è costituita in prosecuzione, quale erede, Persona_1
. Controparte_1
La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza
La domanda azionata non appare meritevole di accoglimento. All'originaria ricorrente, titolare, a seguito di riconoscimento giudiziale, di pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento, veniva dall' comunicato, con Pt_1 missiva del 04.11.2010, che poiché la stessa non si era presentata alla visita di verifica le sarebbe stata sospesa la prestazione di invalidità civile di cui era titolare a decorrere dal 01.12.2010. Con successiva missiva del 23.11.2010, notificata in data 10.12.2010, la ricorrente veniva invitata a presentarsi ad altra visita straordinaria di verifica per il giorno 20.12.2010. Ebbene, l'art. 80 della l. 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha previsto l'attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell' di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e Pt_1 reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile. Il D.M. 29.1.2009 emesso, in attuazione della L. 133/2008, prevede, all'art. 1, che “l' informa i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di Pt_1 ricevimento da recapitarsi con almeno 30 giorni di anticipo, sulle modalità con cui si procederà all'accertamento di verifica…”. La stessa Circolare n. 26 del 23.2.2009, ricorda che il suddetto Decreto Attuativo Pt_1 prevede che l' proceda alla comunicazione della convocazione a visita, che deve Pt_1 contenere l'espressa indicazione delle conseguenze per il beneficiario della mancata presentazione a visita, da recapitarsi almeno 30 giorni prima della data della visita. Ciò che rileva, come è naturale viste le gravi conseguenze cui può conseguire la mancata presentazione a visita, è la data non già di spedizione della raccomandata di convocazione, bensì quella di ricezione. Orbene, nella fattispecie occorre rilevare che l' ha provveduto alla sospensione della Pt_1 prestazione a partire dal 01.12.2010, comunicando ciò alla resistente con missiva del 04.11.2010, in cui si evidenziava che la sospensione era dovuta alla mancata presentazione alla visita di verifica. In tale missiva, però, non si fa riferimento alla data di visita, che deve essere sicuramente precedente al 04.11.2010, né l' ha provveduto a documentare una Pt_1 precedente convocazione (rispetto alla missiva del 04.11.2010). Solo con successiva missiva
2 del 23.11.2010 la ricorrente veniva invitata a presentarsi ad altra visita straordinaria di verifica per il giorno 20.12.2010. In tal caso, però, la missiva è stata ricevuta dalla resistente nel mancato rispetto del termine predetto (30 giorni di anticipo) atteso che la stessa è stata ricevuta solo il 10.12.2010. Deve, quindi, affermarsi che il provvedimento di sospensione della prestazione in godimento non poteva trovare valida giustificazione nella mancata presentazione a visita comunicata con missiva del 04.11.2010 per quanto sopra argomentato, tenuto conto, altresì, che parte resistente ha dedotto – e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte dell' - che si era già recata a visita il 05.11.2009. Del resto, anche la successiva missiva Pt_1 del 23.11.2010 è stata ricevuta oltre il termine (di 30 giorni) stabilito dal decreto attuativo, essendo onere dell'Istituto provvedere a una seconda convocazione da recapitarsi nel rispetto del suddetto termine. Alla luce delle motivazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri vigenti, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Minnicelli dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA parte OPPONENTE al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 parte resistente, , che liquida in euro 886,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio Minnicelli;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 06.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 651/2018 R.G. Lavoro TRA
- (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 dall'avv. GILDA AVENA, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.09.2024, domiciliato come in atti ricorrente - opponente CONTRO
(C.F. ), quale erede di Controparte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Maurizio Minnicelli, giusta comparsa di intervento del 26.09.2022, domiciliata come in atti;
resistente - opposta
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso iscritto il 21.02.2018 l'Istituto ricorrente ha introdotto giudizio di merito successivo ad opposizione all'esecuzione promossa da dinanzi al G.e. con Persona_1 pignoramento mobiliare presso terzi iscritto e ha esposto: che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 696/2009del 21.05.2009, ha riconosciuto il diritto della Persona_1 all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 08.01.2008; che la sentenza è stata eseguita dall' ; che l' ha sospeso l'erogazione della prestazione dal 01.12.2010; Pt_1 Pt_1 che è stato notificato precetto in data 07.07.2017 con il quale è stato richiesto all' il Pt_1 pagamento della somma di € 3.065,97 a titolo di ratei di indennità di accompagnamento per il periodo da maggio a luglio 2017; che la con atto notificato in data Persona_1
21.07.2017, ha proposto pignoramento presso terzi, al fine di ottenere il pagamento di quanto sopra;
che il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 12.01.2018, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che le somme pretese non sono dovute, non essendosi la presentata alla Per_1
1 visita medica di controllo programmata per il giorno 20.12.2010. Ha, quindi, chiesto di dichiarare l'improcedibilità, la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa, con vittoria di spese di lite. Costituitasi la ha in maniera articolata contestato la fondatezza Persona_1 dell'opposizione. Nelle more del giudizio, morta la si è costituita in prosecuzione, quale erede, Persona_1
. Controparte_1
La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza
La domanda azionata non appare meritevole di accoglimento. All'originaria ricorrente, titolare, a seguito di riconoscimento giudiziale, di pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento, veniva dall' comunicato, con Pt_1 missiva del 04.11.2010, che poiché la stessa non si era presentata alla visita di verifica le sarebbe stata sospesa la prestazione di invalidità civile di cui era titolare a decorrere dal 01.12.2010. Con successiva missiva del 23.11.2010, notificata in data 10.12.2010, la ricorrente veniva invitata a presentarsi ad altra visita straordinaria di verifica per il giorno 20.12.2010. Ebbene, l'art. 80 della l. 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha previsto l'attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell' di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e Pt_1 reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile. Il D.M. 29.1.2009 emesso, in attuazione della L. 133/2008, prevede, all'art. 1, che “l' informa i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di Pt_1 ricevimento da recapitarsi con almeno 30 giorni di anticipo, sulle modalità con cui si procederà all'accertamento di verifica…”. La stessa Circolare n. 26 del 23.2.2009, ricorda che il suddetto Decreto Attuativo Pt_1 prevede che l' proceda alla comunicazione della convocazione a visita, che deve Pt_1 contenere l'espressa indicazione delle conseguenze per il beneficiario della mancata presentazione a visita, da recapitarsi almeno 30 giorni prima della data della visita. Ciò che rileva, come è naturale viste le gravi conseguenze cui può conseguire la mancata presentazione a visita, è la data non già di spedizione della raccomandata di convocazione, bensì quella di ricezione. Orbene, nella fattispecie occorre rilevare che l' ha provveduto alla sospensione della Pt_1 prestazione a partire dal 01.12.2010, comunicando ciò alla resistente con missiva del 04.11.2010, in cui si evidenziava che la sospensione era dovuta alla mancata presentazione alla visita di verifica. In tale missiva, però, non si fa riferimento alla data di visita, che deve essere sicuramente precedente al 04.11.2010, né l' ha provveduto a documentare una Pt_1 precedente convocazione (rispetto alla missiva del 04.11.2010). Solo con successiva missiva
2 del 23.11.2010 la ricorrente veniva invitata a presentarsi ad altra visita straordinaria di verifica per il giorno 20.12.2010. In tal caso, però, la missiva è stata ricevuta dalla resistente nel mancato rispetto del termine predetto (30 giorni di anticipo) atteso che la stessa è stata ricevuta solo il 10.12.2010. Deve, quindi, affermarsi che il provvedimento di sospensione della prestazione in godimento non poteva trovare valida giustificazione nella mancata presentazione a visita comunicata con missiva del 04.11.2010 per quanto sopra argomentato, tenuto conto, altresì, che parte resistente ha dedotto – e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte dell' - che si era già recata a visita il 05.11.2009. Del resto, anche la successiva missiva Pt_1 del 23.11.2010 è stata ricevuta oltre il termine (di 30 giorni) stabilito dal decreto attuativo, essendo onere dell'Istituto provvedere a una seconda convocazione da recapitarsi nel rispetto del suddetto termine. Alla luce delle motivazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri vigenti, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Minnicelli dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA parte OPPONENTE al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 parte resistente, , che liquida in euro 886,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio Minnicelli;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 06.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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