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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17610 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38303/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 38303/22
Il giorno 16.12.2025, alle ore 9,43, davanti al giudice Gianluca Morabito, sono comparsi: per parte opponente l'avv. ANTONELLA CERASIA in sostituzione dell'avv. VALENTINA SOFI;
per parte opposta l'avv. DANIELE RAGAZZONI in sostituzione dell'avv. MARCO ROSSI.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Cerasia si riporta ai propri scritti difensivi di cui chiede l'integrale accoglimento e insiste perché sia disposta CTU contabile che, previa ricostruzione del rapporto 8717_631094, effettui il ricalcolo delle risultanze finali del predetto conto corrente, determini il giusto tasso di interesse sull'eventuale minor credito, stante l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e accerti e quantifichi l'esistenza di un eventuale saldo attivo del conto corrente in contestazione.
L'avv. Ragazzoni si riporta ai precedenti scritti difensivi e ai verbali, impugna e contesta la verbalizzazione avversaria, si oppone alle richieste istruttorie avversarie per i motivi già indicati e conclude come da comparsa di costituzione.
Terminata la discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio. Alle ore 10,17, terminata la
Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38303/22 promossa da:
(codice fiscale: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica n. 6, presso lo studio dell'avv. Valentina Sofi, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
( – già e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 mandataria, ( , già , con Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
RO ( ), in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal CodiceFiscale_2 notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958) (all. A), con Persona_1 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5°
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 5460/22, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla , in solido con Controparte_1 [...]
l'importo di €15.000,00, oltre interessi e spese del procedimento CP_4 monitorio, quale saldo debitore scaturente dal rapporto di conto corrente n. conto corrente n. 8717/631094 deducendo, tra l'altro, che non vi era la prova del titolo originario (contratto), che controparte non aveva prodotto gli estratti conto, che ricorrevano la nullità del contratto ex art. 117 TUB, per mancanza della forma scritta la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, che le singole pattuizioni erano contra legem e vessatorie, che non vi era alcuna pattuizione in ordine all'applicazione della commissione di massimo scoperto, che il saldo debitorio era stato determinato in modo errato e che vi era prescrizione/decadenza dalla garanzia fideiussoria anche ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Concludeva l'opponente come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:IN
VIA PRELIMINARE - revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto mancante dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE - per le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'insussistenza, l'infondatezza e l'inesigibilità del credito azionato, ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare; - per le ragioni esposte, accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente contestato;
- accertare e dichiarare ex artt. 1224 e 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al contratto di conto corrente in contestazione;
- accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario”.
La ( – già ) e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 quale mandataria, ( ), già ., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 costituitasi in giudizio, contestava integralmente la proposta opposizione, concludendo come segue: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare
pagina 3 di 9 il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei suoi confronti della somma di € 15.000,00 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di
[...]
, della suddetta somma;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di Controparte_1 accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o
2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma Controparte_1 di € 15.000,00 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art.
5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Erano assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e all'esito la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza dell'01.12.2025.
Tanto premesso, occorre in prima battuta rilevare che parte opposta ha dato prova di essere la attuale cessionaria dell'asserito credito azionato in sede monitoria.
In argomento, per giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. civ. n. 3405/24) “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”: pertanto, pur non essendo la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale sufficiente ai fini della prova dell'esistenza del credito, tale pagina 4 di 9 pubblicazione produce senz'altro l'effetto di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto.
Ne discende, tornando al caso che ci occupa, che venendo in considerazione proprio un'ipotesi di cessione ex art. 58 T.U.B. (sul punto non vi è contestazione), la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto, sì da rendere irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende comunque notificata al debitore con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
Venendo alla prova della cessione in senso stretto, Controparte_1 ha prodotto il più volte citato atto di cessione (all. 4 al fascicolo monitorio) e l'elenco dei crediti ceduti (all. 4 al fascicolo di parte opposta), tra cui è presente quello di cui oggi si discute.
Sussiste, altresì, un ulteriore elemento che può essere valorizzato in ordine alla prova dell'inclusione, quale il possesso dei contratti in capo alla cessionaria e, comunque, di documenti riconducibili alla cedente in ordine alla inclusione dell'esposizione debitoria maturata con la cessionaria avente ad oggetto l'apertura di credito, estratto conto ex art. 50 TUB formato dalla cedente il conflitto tra più cessionari (v. Cass. civ. n. 15364/11; n. 17669/10; n. 23463/09).
Deve, pertanto, ritenersi assolto l'onere probatorio sul punto in ordine sia all'esistenza del contratto di cessione, che alla notifica al debitore ceduto.
Passando al vaglio della fondatezza della pretesa sostanziale, va premesso in linea generale che, in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU., n. 13533/01).
Deve, altresì, rilevarsi che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
pagina 5 di 9 Il principio di cui sopra va, peraltro, coordinato con le peculiarità proprie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, incombendo – viceversa - sul debitore opponente l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito, al riguardo, che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015,
n. 1434) e che “Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, gravando su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n.
34).
Nella specie, parte opposta ha prodotto copia del contratto di conto corrente n.
8717/631094 già in essere tra la debitrice principale Parte_2
e la – il che porta, ovviamente, a ritenere
[...] Controparte_5 infondata la censura di nullità del contratto per mancata stipula in forma scritta, avanzata da parte opponente - e della fideiussione prestata dal sig. Pt_1
pagina 6 di 9 il quale non ha, d'altra parte, contestato la propria veste di Parte_1 coobbligato solidale (v. all. 3 al fascicolo monitorio).
Venendo ora alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti,
l'opponente ha lamentato l'erronea determinazione del saldo debitorio e l'applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito.
A tal proposito, occorre rilevare che la società opposta non ha depositato, nei termini perentori di cui all'art 183, VI co., nn. 1, 2 e 3 c.p.c., alcun estratto conto relativo ai rapporti in contestazione, il che rende impossibile ricostruire i rapporti di dare ed avere tra le parti e, quindi, non solo accertare la pure asserita (da parte opponente) applicazione di interessi usurari, ma – quel che più conta - provare la concreta spettanza del credito ingiunto in capo all'opposta.
In termini la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente,
i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo (v. Cass. civ., Sez. I, n.
9365/18).
La stessa giurisprudenza (v., tra le altre, Cass. civ. n. 11543/2019) che, in parziale difformità dall'orientamento in precedenza richiamato, ritiene in linea generale ammissibile – in presenza anche solo di parte degli estratti conto - la ricostruzione di un rapporto di conto corrente utilizzando il c.d. "saldo zero", ossia azzerando il saldo intermedio quando la presenza di precedenti addebiti illegittimi lo renda inattendibile, ha altresì precisato come tale criterio non possa applicarsi in maniera indiscriminata: l'applicazione del "saldo zero" potrebbe, infatti, determinare un ingiustificato vantaggio per la banca ogni qualvolta la stessa si vedesse ridurre di poco il saldo ingiunto, pur avendo omesso di produrre svariati anni (nel caso in esame, ben sette) di estratti conto.
pagina 7 di 9 Ebbene, nel caso che ci occupa mancano tutti gli estratti conto del rapporto di cui sopra, il che rende oggettivamente impossibile – anche a voler aderire alla giurisprudenza da ultimo citata - qualsiasi ricostruzione dell'andamento del rapporto.
Essendo rimasta, per le ragioni suesposte, la domanda monitoria completamente sfornita di riscontro probatorio, in applicazione dei richiamati principi in tema di riparto dell'onere della prova, dovrà accertarsi e dichiararsi nulla essere dovuto da in favore della , per i Parte_1 Controparte_1 titoli dalla stessa azionati in sede monitoria, con conseguente ed inevitabile revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite – da distrarsi in favore del difensore di parte opponente, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara nulla essere dovuto dal sig. in Parte_1 favore della , per i titoli da quest'ultima azionati in Controparte_1 sede monitoria;
• per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 5460/22;
• condanna la società opposta a rifondere al le spese di lite, che Parte_1 si liquidano in complessivi €2.692,5, di cui €2.547,00 a titolo di compensi professionali ed €145,5, per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M.
n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
Roma, 16.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 38303/22
Il giorno 16.12.2025, alle ore 9,43, davanti al giudice Gianluca Morabito, sono comparsi: per parte opponente l'avv. ANTONELLA CERASIA in sostituzione dell'avv. VALENTINA SOFI;
per parte opposta l'avv. DANIELE RAGAZZONI in sostituzione dell'avv. MARCO ROSSI.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Cerasia si riporta ai propri scritti difensivi di cui chiede l'integrale accoglimento e insiste perché sia disposta CTU contabile che, previa ricostruzione del rapporto 8717_631094, effettui il ricalcolo delle risultanze finali del predetto conto corrente, determini il giusto tasso di interesse sull'eventuale minor credito, stante l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e accerti e quantifichi l'esistenza di un eventuale saldo attivo del conto corrente in contestazione.
L'avv. Ragazzoni si riporta ai precedenti scritti difensivi e ai verbali, impugna e contesta la verbalizzazione avversaria, si oppone alle richieste istruttorie avversarie per i motivi già indicati e conclude come da comparsa di costituzione.
Terminata la discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio. Alle ore 10,17, terminata la
Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38303/22 promossa da:
(codice fiscale: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica n. 6, presso lo studio dell'avv. Valentina Sofi, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
( – già e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 mandataria, ( , già , con Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
RO ( ), in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal CodiceFiscale_2 notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958) (all. A), con Persona_1 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5°
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 5460/22, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla , in solido con Controparte_1 [...]
l'importo di €15.000,00, oltre interessi e spese del procedimento CP_4 monitorio, quale saldo debitore scaturente dal rapporto di conto corrente n. conto corrente n. 8717/631094 deducendo, tra l'altro, che non vi era la prova del titolo originario (contratto), che controparte non aveva prodotto gli estratti conto, che ricorrevano la nullità del contratto ex art. 117 TUB, per mancanza della forma scritta la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, che le singole pattuizioni erano contra legem e vessatorie, che non vi era alcuna pattuizione in ordine all'applicazione della commissione di massimo scoperto, che il saldo debitorio era stato determinato in modo errato e che vi era prescrizione/decadenza dalla garanzia fideiussoria anche ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Concludeva l'opponente come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:IN
VIA PRELIMINARE - revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto mancante dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE - per le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'insussistenza, l'infondatezza e l'inesigibilità del credito azionato, ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare; - per le ragioni esposte, accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente contestato;
- accertare e dichiarare ex artt. 1224 e 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al contratto di conto corrente in contestazione;
- accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario”.
La ( – già ) e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 quale mandataria, ( ), già ., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 costituitasi in giudizio, contestava integralmente la proposta opposizione, concludendo come segue: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare
pagina 3 di 9 il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei suoi confronti della somma di € 15.000,00 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di
[...]
, della suddetta somma;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di Controparte_1 accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o
2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma Controparte_1 di € 15.000,00 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art.
5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Erano assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e all'esito la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza dell'01.12.2025.
Tanto premesso, occorre in prima battuta rilevare che parte opposta ha dato prova di essere la attuale cessionaria dell'asserito credito azionato in sede monitoria.
In argomento, per giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. civ. n. 3405/24) “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”: pertanto, pur non essendo la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale sufficiente ai fini della prova dell'esistenza del credito, tale pagina 4 di 9 pubblicazione produce senz'altro l'effetto di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto.
Ne discende, tornando al caso che ci occupa, che venendo in considerazione proprio un'ipotesi di cessione ex art. 58 T.U.B. (sul punto non vi è contestazione), la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto, sì da rendere irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende comunque notificata al debitore con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
Venendo alla prova della cessione in senso stretto, Controparte_1 ha prodotto il più volte citato atto di cessione (all. 4 al fascicolo monitorio) e l'elenco dei crediti ceduti (all. 4 al fascicolo di parte opposta), tra cui è presente quello di cui oggi si discute.
Sussiste, altresì, un ulteriore elemento che può essere valorizzato in ordine alla prova dell'inclusione, quale il possesso dei contratti in capo alla cessionaria e, comunque, di documenti riconducibili alla cedente in ordine alla inclusione dell'esposizione debitoria maturata con la cessionaria avente ad oggetto l'apertura di credito, estratto conto ex art. 50 TUB formato dalla cedente il conflitto tra più cessionari (v. Cass. civ. n. 15364/11; n. 17669/10; n. 23463/09).
Deve, pertanto, ritenersi assolto l'onere probatorio sul punto in ordine sia all'esistenza del contratto di cessione, che alla notifica al debitore ceduto.
Passando al vaglio della fondatezza della pretesa sostanziale, va premesso in linea generale che, in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU., n. 13533/01).
Deve, altresì, rilevarsi che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
pagina 5 di 9 Il principio di cui sopra va, peraltro, coordinato con le peculiarità proprie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, incombendo – viceversa - sul debitore opponente l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito, al riguardo, che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015,
n. 1434) e che “Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, gravando su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n.
34).
Nella specie, parte opposta ha prodotto copia del contratto di conto corrente n.
8717/631094 già in essere tra la debitrice principale Parte_2
e la – il che porta, ovviamente, a ritenere
[...] Controparte_5 infondata la censura di nullità del contratto per mancata stipula in forma scritta, avanzata da parte opponente - e della fideiussione prestata dal sig. Pt_1
pagina 6 di 9 il quale non ha, d'altra parte, contestato la propria veste di Parte_1 coobbligato solidale (v. all. 3 al fascicolo monitorio).
Venendo ora alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti,
l'opponente ha lamentato l'erronea determinazione del saldo debitorio e l'applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito.
A tal proposito, occorre rilevare che la società opposta non ha depositato, nei termini perentori di cui all'art 183, VI co., nn. 1, 2 e 3 c.p.c., alcun estratto conto relativo ai rapporti in contestazione, il che rende impossibile ricostruire i rapporti di dare ed avere tra le parti e, quindi, non solo accertare la pure asserita (da parte opponente) applicazione di interessi usurari, ma – quel che più conta - provare la concreta spettanza del credito ingiunto in capo all'opposta.
In termini la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente,
i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo (v. Cass. civ., Sez. I, n.
9365/18).
La stessa giurisprudenza (v., tra le altre, Cass. civ. n. 11543/2019) che, in parziale difformità dall'orientamento in precedenza richiamato, ritiene in linea generale ammissibile – in presenza anche solo di parte degli estratti conto - la ricostruzione di un rapporto di conto corrente utilizzando il c.d. "saldo zero", ossia azzerando il saldo intermedio quando la presenza di precedenti addebiti illegittimi lo renda inattendibile, ha altresì precisato come tale criterio non possa applicarsi in maniera indiscriminata: l'applicazione del "saldo zero" potrebbe, infatti, determinare un ingiustificato vantaggio per la banca ogni qualvolta la stessa si vedesse ridurre di poco il saldo ingiunto, pur avendo omesso di produrre svariati anni (nel caso in esame, ben sette) di estratti conto.
pagina 7 di 9 Ebbene, nel caso che ci occupa mancano tutti gli estratti conto del rapporto di cui sopra, il che rende oggettivamente impossibile – anche a voler aderire alla giurisprudenza da ultimo citata - qualsiasi ricostruzione dell'andamento del rapporto.
Essendo rimasta, per le ragioni suesposte, la domanda monitoria completamente sfornita di riscontro probatorio, in applicazione dei richiamati principi in tema di riparto dell'onere della prova, dovrà accertarsi e dichiararsi nulla essere dovuto da in favore della , per i Parte_1 Controparte_1 titoli dalla stessa azionati in sede monitoria, con conseguente ed inevitabile revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite – da distrarsi in favore del difensore di parte opponente, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara nulla essere dovuto dal sig. in Parte_1 favore della , per i titoli da quest'ultima azionati in Controparte_1 sede monitoria;
• per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 5460/22;
• condanna la società opposta a rifondere al le spese di lite, che Parte_1 si liquidano in complessivi €2.692,5, di cui €2.547,00 a titolo di compensi professionali ed €145,5, per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M.
n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
Roma, 16.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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