Art. 2.
I magistrati, mantenuti in funzione a norma del precedente art. 1, saranno dimessi dal servizio anche prima del termine stabilito in detto articolo, a cominciare dai piu' anziani in dipendenza di altrettanto promozioni conferite nello stesso grado.
I magistrati, mantenuti in funzione a norma del precedente art. 1, saranno dimessi dal servizio anche prima del termine stabilito in detto articolo, a cominciare dai piu' anziani in dipendenza di altrettanto promozioni conferite nello stesso grado.