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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa IA IO
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 866/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GATTO GIUSEPPA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MANNINO
GIOVANNI, per procura in atti,
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro - tempore, C.F.: in proprio e quale procuratore P.IVA_2 speciale della , Controparte_3 Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti,
- CF: Controparte_5 CP_6
, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'Avvocato SALVATORE CACIOPPO, per procura in atti, resistenti,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 02/05/2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229009094080/000 notificata il
20/03/2023 dall' , eccependo la prescrizione del Controparte_7 credito portato dalle cartelle esattoriali indicate dal n. 1 al n. 16 e degli avvisi di addebito indicati dal n. 17 al n. 20.
Gli atti sottesi alla intimazione di pagamento sono rappresentati da (ripetendo la numerazione indicata dal ricorrente):
1) cartella 29520020009527821;
2) cartella n.29520020076729015;
3) cartella n.29520040030622308 ;
4) cartella n.295200 50022750241 ;
5) cartella n.295200 50034650092;
6) cartella n.29520060007771459 ;
7) cartella n.29520060039619414 ;
8) cartella n.29520060047424841 ;
9) cartella n.29520070015976163 ;
10) cartella n.29520070046256559 ;
11) - cartella n.29520070051662283;
12) cartella n.29520080003147406;
13) cartella n.29520080005732503;
14) - cartella n.29520090012302225;
15) - cartella n.29520 1 00002833790;
16) cartella n. 29520100029529242;
17) avviso di addebito n. 59520160001330513000;
18) avviso di addebito n. 59520160004377067000;
19) avviso addebito 59520170002289406000 ;
20) avviso addebito 59520170003291576000;
21) avviso addebito 59520180002418066000;
22) avviso addebito 59520180005194120000;
23) avviso addebito 59520180005885956000;
24) avviso addebito 59520190001693558000 ;
25) avviso addebito 59520190003166602000;
26) avviso addebito 59520210001990417000;
27) avviso addebito 59520190004541782000;
29) cartella n.29520 1 20009667842.
Ha eccepito, poi, essendo l'atto opposto il primo atto notificato, l'inesigibilità del credito da parte degli enti impositori e quindi del concessionario in riferimento agli avvisi di addebito indicati dal n. 17 al n. 27, nonché la perdita del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Ha eccepito, ancora, la decadenza dell'Agente di riscossione dalla iscrizione a ruolo e conseguentemente dalla procedura ex dpr. 602/1973 in quanto, essendo l'atto opposto il primo atto notificato, esso risulta emesso e notificato oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del succitato decreto. Infine, ha eccepito nel merito che le suddette somme non sono dovute per intervenuto adempimento e/o sgravi, evidenziando che è onere dell'ente impositore dare la prova del credito.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, CP_2 affermando la regolare notifica degli avvisi di addebito presso l'indirizzo del ricorrente.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, essendo decorso il termine di quaranta giorni dalla notifica dei titoli, e ha ribadito che ciascun avviso riassume i contributi dovuti per l'iscrizione alla gestione commercianti, con motivazione conforme alla legge. Ha inoltre precisato che la procedura di riscossione è gestita esclusivamente dall' sicché eventuali irregolarità non sono imputabili Controparte_8 all' , che ha chiesto, in caso di soccombenza, la compensazione delle spese o la CP_2 manleva nei confronti dell'Agenzia.
L , a sua volta, ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_7
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, essendo stata proposta oltre i termini decadenziali previsti dalla legge. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle doglianze, evidenziando che tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati e che le richieste di pagamento sono state rinnovate mediante intimazioni successive e preavvisi di fermo, idonei a interrompere la prescrizione. Ha inoltre richiamato la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione dei termini durante il periodo Covid-19, escludendo pertanto la maturazione della prescrizione.
L ha sottolineato la propria estraneità al merito della pretesa contributiva, CP_7 operando quale soggetto incaricato della riscossione sulla base dei ruoli trasmessi dall'ente impositore, senza potere di verifica sulla legittimità dell'imposizione. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma della validità dell'atto impugnato e degli atti prodromici, con vittoria di spese.
L' , infine, ha confermato che le cartelle esattoriali relative ai premi assicurativi CP_6 di propria pertinenza risultano regolarmente notificate nel rispetto dei termini di legge, come attestato dalle risultanze contabili e dalla documentazione prodotta. Ha precisato che, al momento della trasmissione a ruolo, il credito non era prescritto né decaduto e che l'Istituto, pur essendo titolare del credito, non ha alcuna disponibilità degli atti successivi alla trasmissione, essendo la riscossione demandata esclusivamente al concessionario. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, evidenziando che eventuali irregolarità nella fase esecutiva non sono imputabili all'ente.
Ha inoltre prodotto copia delle relate di notifica e degli atti interruttivi, confermando che le cartelle opposte riguardano premi e sanzioni dovuti per polizza artigiana e dipendenti, con saldo aggiornato a seguito di sgravio parziale.
Alla udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- Gli eccepiti vizi di notifica degli atti presupposti, così come l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs 46/1999, sono inammissibili, in quanto tardivamente proposti dall'opponente.
Tali vizi, infatti, connotano l'opposizione in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con la conseguenza che essa deve essere proposta entro il termine decadenziale di venti giorni (20 gg), decorrenti dalla notifica dell'atto che si assume essere stato validamente notificato.
Il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, di cui al D.lgs 46/1999, consente al contribuente di proporre dinanzi al Giudice del Lavoro -anche cumulativamente con lo stesso atto- sia l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, nel termine perentorio di giorni quaranta (40) dalla notifica;
che, come disposto dall'art. 29 comma 2 d.lgs 46/1999, le ordinarie opposizioni esecutive: ovvero l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
e l' opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr Cassazione n.
18256/2020, Cassazione n. 9238/2018).
Questi rimedi riguardano anche l'avviso di addebito, atteso che il d.l. n. 78/2010 nulla dispone in merito e l'art. 30, comma 14, con formula onnicomprensiva prevede genericamente che tutti “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento, si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_2
Istituto”, e la giurisprudenza di legittimità ne ha tratto la conseguenza che deve ritenersi Contr estesa all' la possibilità di un'opposizione concernente sia il merito della pretesa, sia l'irregolarità formale dell'avviso, ciascuna delle quali soggetta a propri termini e rimedi impugnatori.
In particolare, per ciò che attiene al rimedio che tradizionalmente viene definito quale
“opposizione a cartella”, dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 24, si ricava che esso investe non la cartella di pagamento, ma il “ruolo” e “l'iscrizione a ruolo” in essa incorporati e solo “per ragioni inerenti il merito della pretesa”.
Quindi, l'oggetto del giudizio non è l'atto in sé, ma il credito dell'ente previdenziale fatto valere con la cartella e con l'avviso di addebito. Per questa ragione quella in esame
è anche nota come “opposizione di merito”.
L'ambito dell'azione va però dimensionato alla luce degli altri strumenti di tutela richiamati dall'art. 29 del medesimo decreto, previsti ora per contestare il diritto di procedere alla riscossione (opposizione all'esecuzione), ora per dedurre i vizi formali del titolo o della procedura esecutiva (opposizione agli atti esecutivi).
Si deve, quindi, ritenere alla luce di una lettura sistematica di queste disposizioni che, nonostante il generico riferimento dell'art. 24 cit. alla “iscrizione a ruolo”, con l'opposizione ivi disciplinata il debitore possa contestarne (entro 40 gg.) la legittimità non, appunto, per vizi formali, bensì per motivi sostanziali, che riguardino cioè
l'insussistenza originaria, totale o parziale, dell'obbligo contributivo. Tra questi ultimi motivi rientrano la mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi per il sorgere dell'obbligazione o l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi tra la maturazione del credito e la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, compresa la prescrizione (si badi non quella maturata dopo, oggetto invece dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Analogamente a quanto sopra detto, anche l'opposizione che investe l'intimazione di pagamento (art. 50 comma 2 DPR 602/1973) assume qualificazione diversa a seconda del suo contenuto, potendosi atteggiare come: opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., se con essa si deducono vizi formali propri dell'intimazione di pagamento o degli atti sottesi (cartella di pagamento/avviso di addebito); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se è diretta a far valere fatti sopravvenuti che paralizzino il potere di agire in executivis, come la prescrizione del credito maturata dopo la notifica del titolo esecutivo;
oppure come opposizione al ruolo tardiva o “recuperatoria”, ai sensi dell'art. 24 comma
6 D.lgs 46/1999, ove, essendo mancata la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, si intenda eccepire l'illegittimità della pretesa sostanziale avanzata dall'ente previdenziale (cfr Cass. n. 18256/2020).
Fatta questa premessa di ordine generale, sia i vizi di notifica degli atti presupposti, che l'eccezione di decadenza ex art. 25 D. lgs 46/1999, andavano proposti nel termine di gg
20 dalla notifica della intimazione di pagamento.
Si precisa, infatti, che l'opposizione con cui si contesti la decadenza dall'iscrizione a ruolo, deve essere correttamente qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento, rientrando tra i vizi procedurali connessi alla formazione del titolo esecutivo e va fatta valere nei modi e nel breve termine (20 gg) previsti per l'opposizione agli atti esecutivi (617 cpc).
Si giunge a tale conclusione valorizzando il principio, oramai consolidato, secondo cui il giudizio in questione, a differenza di quello tributario, non è un processo sull'atto che si assume viziato, ma investe il rapporto sotteso alla pretesa contributiva e quindi si sostanzia nell'accertamento negativo del credito dell'ente.
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ha una valenza meramente processuale e non sostanziale, con la conseguenza che, ove anche l'opposizione venga accolta per la sussistenza di vizi formali
(come appunto la decadenza), ciò determinerà l'annullamento dell'avviso di addebito, CP_ ma non farà decadere l' dal proprio diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass. n. 27726/2019, da ultimo Cass. n. 13843/2023; n. 11025/2022; n. 1558/2020; n. 29294/2019).
Pertanto, il corrispondente motivo di impugnazione va proposto entro il ristretto termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'atto.
2.1- Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dedotto che la intimazione di pagamento è stata notificata in data 20.03.2023, con la conseguenza che, al momento del deposito del ricorso in data 02.05.2023, il termine decadenziale di 20 giorni era ampiamente decorso.
3- Del pari tardiva è l'eccezione di non dovutezza delle somme oggetto degli Ava indicati per intervenuto adempimento e/o sgravi, eccezione che (pur ipotizzando non notificati gli atti presupposti) avrebbe dovuto essere proposta nel termine di giorni 40 dalla notifica della intimazione di pagamento opposta, termine già spirato al momento della introduzione del giudizio in data 02.05.2023.
A ciò si aggiunga, peraltro, che -contrariamente all'assunto della parte ricorrente- la prova dell'esatto adempimento e della estinzione della obbligazione contributiva deve essere fornita dal ricorrente/opponente e non già dalle amministrazioni resistenti.
4- Unica eccezione ammissibile è l'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese contributive maturata successivamente alla notifica degli atti presupposti e fino alla notifica della intimazione di pagamento impugnata.
Tale eccezione connota, infatti, l'opposizione in termini di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con assenza di termine per la sua proposizione.
ha esposto che le cartelle e gli avvisi sottesi alla intimazione di Controparte_1 pagamento opposta, sono stati seguiti da atti interruttivi della prescrizione, come segue:
1) la cartella n.295200 20009527821 è stata notificata in data 31.01.2006 (vds.sub.do cc. 3). Per rinnovarne la richiesta di pagamento al contribuente è stato notificato, in data
20.10.2008, preavviso di fermo n.2952008000109179 (vds.sub.doc.4) e successivamente, in data 04.01.2013, avviso di intimazione n. 29520129045843422
(vds.sub. docc. 5 -6), seguito in data 06.07.2016 da intimazione di pagamento n.29520169004914551 (vds.sub.doc. 7 - 8 ) nonché in data 03.02.2017 da preavviso di fermo n.29580201600018089 (vds. sub.docc. 9 -10);
2) la cartella n.29520020076729015 è stata notificata in data 11.02.2003 (vds.sub.doc.
11) e ad essa ha fatto seguito in data 20.10.2008 preavviso di fermo (vds.sub.doc.4) e successivamente, in data 04.01.2013 avviso di intimazione n. 29520129045843624
(vds.sub.docc. 12 - 13), seguito in data 06.07.2016 da intimazione di pagamento
(vds.sub.doc 7 - 8 ) nonchè in data 03.02.2017 da preavviso di fermo (vds. sub.docc.9 -
10);
3) la cartella n.29520040030622308 è stata notificata in data 15.09.2004
(vds.sub.doc.14) e ad essa ha fatto seguito in data 20.10.2008 preavviso di fermo
(vds.sub.doc.4) seguito da intimazione di pagamento n.2952009006149861 notificata in data 02.10.2009 (vds. sub.doc.15) e da ulteriore intimazione n.29520149000147228 in data 09.05.2013 (vds.sub.doc.16) nonchè in data 03.02.2017 da preavviso di fermo (vds. sub.docc. 9 -10);
4) la cartella n.295200 50022750241 è stata notificata in data 22.09.2005 (vds. sub.docc.17 ) e ad essa ha fatto seguito in data 20.10.2008 preavviso di fermo
(vds.sub.doc.4), seguito da intimazione n.29520129045844432 notificata in data 04.01.2013 (vds. sub.doc.18) ed in data 06.07.2016 da altra intimazione (vds. sub.doc.
7 - 8) nonché in data 03.02.2017 da preavviso di fermo (vds. sub.docc.9 - 10);
5) la cartella n.295200 50034650092 è stata notificata in data 31.01.2006 (vds. sub.doc.19) e ad essa ha fatto seguito in data 20.10.2008 preavviso di fermo
(vds.sub.doc.4), in data 04.01.2013 intimazione n.29520129045844634 (vds.sub.docc.
20) ed in data 06.07.2016 ulteriore intimazione di pagamento (vds.sub.doc.7 - 8) nonché in data 03.02.2017 preavviso di fermo (vds. sub.docc. 9 -10);
6) la cartella n.29520060007771459 è stata notificata in data 28.04.2006 (vds. sub.docc.
21) e ad essa ha fatto seguito in data 20.10.2008 preavviso di fermo (vds.sub.doc.4) in data 18.05.2011 intimazione n.29520119007439489 (vds. sub.doc. 22) seguita in data
06.07.2016 da ulteriore intimazione di pagamento (vds.sub.doc.7 - 8) nonché in data
03.02.2017 da preavviso di fermo (vds. sub. docc.9 -10);
7) la cartella n.29520060039619414 è stata notificata in data 04.12.2006 (vds. sub.doc.
23) cui è seguito in data 03.02.2017 preavviso di fermo (vds. sub.docc.9 -10);
8) la cartella n.29520060047424841 è stata notificata in data 19.06.2007 (vds. sub.doc.
24), ad essa ha fatto seguito in data 20.10.2008 preavviso di fermo (vds.sub.doc.4) ed in data 04.01.2013 intimazione n.29520129045844836 (vds.sub.docc.25 - 26) nonché in data 06.07.2016 ulteriore intimazione di pagamento (vds.sub.docc.7 - 8) ed in data
03.02.2017 preavviso di fermo (vds. sub.docc. 9 -10);
9) la cartella n.29520070015976163 è stata notificata in data 10.11.2007 (vds. sub.doc.27) seguita da intimazione n.2952012901379117 notificata in data 15.02.2012
(vds.sub. docc.28 -29) nonché da avviso n.29520149026719651 notificato in data
01.10.2014 (vds. sub.doc.30) ed in data 03.02.2017 da preavviso di fermo (vds. sub.docc.9 -10);
10) la cartella n.29520070046256559 è stata notificata in data 06.02.2008 (vds. sub.doc.31) e ad essa ha fatto seguito in data 20.10.2008 preavviso di fermo
(vds.sub.doc.4), seguito da intimazione n.29520119007439590 notificata in data
18.05.2011 e n.29520139009941761 notificata in data 17.12.2013, nonché in data
06.07.2016 da intimazione di pagamento (vds. sub.docc.7 - 8) ed in data 03.02.2017 da preavviso di fermo (vds. sub.docc. 9 -10);
11) la cartella n.29520070051662283 è stata notificata in data 06.02.2008 (vds. sub.doc.
32) e ad essa ha fatto seguito in data 20.10.2008 preavviso di fermo (vds.sub.doc.4), seguito da intimazione n.29520129045845038 notificata in data 04.01.2013 (vds.sub.docc.33-34) nonché in data 06.07.2016 da intimazione di pagamento
(vds.sub.docc. 7 - 8) ed in data 03.02.2017 da preavviso di fermo (vds. sub.docc.9 -10);
12) la cartella n.29520080003147406 è stata notificata in data 18.06.2008 (vds. sub.doc.
35) e ad essa ha fatto seguito in data 20.10.2008 preavviso di fermo (vds.sub.doc.4), seguito da intimazione n.29520129045845139 notificata in data 04.01.2013
(vds.sub.docc. 36 - 37 ) ed in data 06.07.2016 da ulteriore intimazione di pagamento
(vds. sub. docc.7 - 8 ) nonché in data 03.02.2017 da preavviso di fermo (vds. sub.docc.9
-10);
13) la cartella n.29520080005732503 è stata notificata in data 10.10.2008 (vds. sub.doc.
38) e ad essa ha fatto seguito intimazione n.29520129045845240 notificata in data
04.01.2013 (vds.sub. docc.39 - 40), seguita in data 06.07.2016 da ulteriore intimazione di pagamento (vds. sub. docc.7 - 8) nonché in data 03.02.2017 da preavviso di fermo
(vds. sub. docc.9 -10);
14) la cartella n.29520090012302225 è stata notificata in data 12.06.2009 (vds. sub.doc.41) e ad essa ha fatto seguito in data 27.12.2013 avviso di intimazione n.29520139009942468 ed in data 03.02.2017 preavviso di fermo (vds. sub.docc.9 -10);
15) la cartella n.29520 1 00002833790 è stata notificata in data 12.03.2010 (vds. sub.doc.42) e ad essa ha fatto seguito intimazione n.29520149005471575 notificata in data 27.08.2014 (vds.sub. docc.43 - 44) , seguita in data 03.02.2017 da preavviso di fermo (vds. sub. docc.9 -10);
16) la cartella n.29520 1 00029529242 è stata notificata in data 19.11.2010 (vds.sub.doc.
45) seguita in data 03.02.2017 da preavviso di fermo (vds. sub. docc.8 -9);
17) la cartella n.29520 1 20009667842 è stata notificata in data 24.05.2012 (vds sub.doc.46) seguita in data 03.02.2017 da preavviso di fermo n.29580201600018089
(vds. sub. docc.8 -9).
5- Si precisa, innanzitutto, che parte ricorrente non può contestare, con la presente opposizione, la eventuale prescrizione maturata medio tempore.
Si ritiene, sul punto, che, secondo condivisibile principio giurisprudenziale, “qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr Cass.
29 novembre 2021, n. 37259; cfr successive pronunce n. 22108/2024 in cui la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate;
e Cass. n. 20476/2025 secondo cui in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine).
Si aggiunga, altresì con specifico riferimento alle pretese contributive, che “se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito, è altrettanto vero che
l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24,
d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (così Cass. 5444/23).
6- Dall'esame delle difese delle amministrazioni resistenti non emergono atti interruttivi successivi al preavviso di fermo amministrativo notificato in data 03.02.2017.
L ha prodotto la sequenza degli atti esecutivi, che si Controparte_7 arresta al già menzionato preavviso.
Occorre pertanto verificare se tra l'ultimo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla notifica del preavviso di fermo in data 03.02.2017, e la notifica della opposta intimazione di pagamento nel marzo 2023, sia decorso il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di successivi atti interruttivi.
Con riferimento al termine di prescrizione dei crediti contributivi deve applicarsi, nella specie, il termine quinquennale di prescrizione stabilito per i crediti contributivi dalla l.
n. 335/1995 (art. 3, comma 9, lett.b).
Al riguardo, va data continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass, SS.UU., n. 23397/2016), ribadito da successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 11800/2018; n. 12200/18), secondo cui la scadenza del termine - pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5-, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la
L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Si osserva, altresì, che l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. L'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Quindi, in virtù della normativa dettata durante il periodo pandemico, il corso della prescrizione è stato sospeso ex lege per 311 giorni.
Ciò posto, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per gg 311, la prescrizione era maturata al momento della notifica della intimazione di pagamento, andando, infatti, a compiersi il 12.12.2022, ovvero in data antecedente alla notifica della intimazione di pagamento opposta in questa sede risalente al marzo 2023.
7- Tanto considerato, in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, devono ritenersi prescritte le pretese creditorie portate da: - cartella 29520020009527821;
- cartella n.29520020076729015;
- cartella n.29520040030622308 ;
- cartella n.295200 50022750241 ;
- cartella n.295200 50034650092;
- cartella n.29520060007771459 ;
- cartella n.29520060039619414 ;
- cartella n.29520060047424841 ;
- cartella n.29520070015976163 ;
- cartella n.29520070046256559 ;
- cartella n.29520070051662283;
- cartella n.29520080003147406;
- cartella n.29520080005732503;
- cartella n.29520090012302225;
- cartella n.29520 1 00002833790;
- cartella n. 29520100029529242;
- cartella n.29520 1 20009667842;
8- Del pari prescritte, alla data della notifica della intimazione di pagamento opposta
(marzo 2023), sono le pretese creditorie di cui ai seguenti AVA notificati nel 2016
(maggio e novembre)
- 59520160001330513000 13/05/2016 20/03/2022 (prescrizione)
- 59520160004377067000 23/11/2016 30/09/2022 (prescrizione)
9- Non sono invece prescritte le pretese creditorie portate da:
avviso addebito 59520170002289406000 notifica 09/10/2017
avviso addebito 59520170003291576000 notifica 04/11/2017
avviso addebito 59520180002418066000 notifica 17/07/2018
avviso addebito 59520180005194120000 notifica 10/01/2019
avviso addebito 59520180005885956000 notifica 22/01/2019
avviso addebito 59520190001693558000 notifica 05/08/2019
avviso addebito 59520190003166602000 notifica 24/10/2019
avviso addebito 59520210001990417000 notifica 11/01/2022
avviso addebito 59520190004541782000 notifica 18/12/2019
Infatti, solo considerando l'avviso di addebito notificato per prima in ordine temporale, ovvero il 09.10.2017 e tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per gg 311, la prescrizione maturava alla data del 16.08.2023, ovvero successivamente alla notifica della intimazione di pagamento opposta nel marzo 2023. Ovviamente, ancora più avanti maturava la prescrizione per gli AVA notificati successivamente.
10- In conclusione, per le cartelle esattoriali opposte, l'ultimo atto interruttivo risulta essere il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 03.02.2017; pertanto, il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 03.02.2022, da prorogarsi di ulteriori
311 giorni per effetto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale Covid-
19 (art. 68 D.L. n. 18/2020 e successive modifiche), con conseguente maturazione della prescrizione in data 12.12.2022. L'intimazione di pagamento impugnata, notificata nel marzo 2023, è dunque successiva alla scadenza del termine, sicché il credito deve ritenersi estinto per prescrizione.
Quanto agli avvisi di addebito , il dies a quo coincide con la data di notifica di CP_2 ciascun avviso. Alla luce del medesimo criterio di computo (cinque anni più sospensione
Covid), risultano prescritti soltanto gli avvisi notificati nel 2016, mentre tutti gli altri, notificati dal 2017 in poi, non hanno ancora maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Ne consegue che l'opposizione è fondata limitatamente alle partite contributive e assicurative sottese alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito notificati nel 2016, dovendosi dichiarare l'estinzione del relativo credito per intervenuta prescrizione, mentre va rigettata per le ulteriori pretese non ancora prescritte.
11- Le spese di lite devono essere compensate tra tutte le parti del giudizio in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 866/2023 RG, così provvede:
1) Dichiara prescritte le pretese creditorie portate da
- cartella 29520020009527821;
- cartella n.29520020076729015;
- cartella n.29520040030622308 ;
- cartella n.295200 50022750241 ;
- cartella n.295200 50034650092;
- cartella n.29520060007771459 ;
- cartella n.29520060039619414 ;
- cartella n.29520060047424841 ; - cartella n.29520070015976163 ;
- cartella n.29520070046256559 ;
- cartella n.29520070051662283;
- cartella n.29520080003147406;
- cartella n.29520080005732503;
- cartella n.29520090012302225;
- cartella n.29520 1 00002833790;
- cartella n. 29520100029529242;
- cartella n.29520 1 20009667842;
- avviso di addebito n. 59520160001330513000;
- avviso di addebito n. 59520160004377067000.
2) Rigetta per il resto l'opposizione;
3) spese di lite compensate tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12/12/2025
Il Giudice
IA IO AN