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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/10/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa NA PA Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 788 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del 3.10.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a RIALTO (SV) il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
curatore speciale Avv. Gio Lucas Incorvaia, rappresentata e difesa dall'Avv. CALLI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA BERNINI 7/1 17024 FINALE LIGURE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dagli Avv.ti ACQUA BARRALIS FERDINANDO e GHEZZI DINA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N.14 17024 FINALE LIGURE, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha agito in giudizio nei confronti del coniuge legalmente separato per Parte_1 CP_1
sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Finale
Ligure in data 11.2.1973 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, p. 2, s. A, anno 1973. La ricorrente ha dedotto e provato che fra i coniugi è intervenuta separazione come da decreto di omologa del 29.3.2006, depositato il 31.3.2006.
Ha inoltre allegato che da allora non è intervenuta fra i coniugi alcuna riconciliazione.
Il resistente, si è costituito in giudizio, nulla opponendo alla domanda di divorzio ma CP_1
invocando una adeguata verifica della capacità di agire e/o di autodeterminarsi della ricorrente, affetta da malattia di Alzheimer.
All'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., parte ricorrente esibiva: relazione medica del Centro Uva del
31.10.2024 attestante, fra l'altro: “paziente vigile, collaborante, disorientata nel tempo, parzialmente orientata nello spazio, non possibile il calcolo, parole evocate 0/3, deficit nella copiatura del disegno, deambulazione autonoma” e poi “la paziente presenta un quadro moderato di declino cognitivo su base degenerativa vascolare, tale quadro al momento non inficia la capacità di critica e di giudizio, è in grado di intendere e volere”; certificato dell'8.7.2025 a firma della Dott.ssa attestante: “la mia paziente Persona_1
può partecipare autonomamente ad udienza in Tribunale”; relazione del Centro Uva del 10.4.2025 attestante: “paziente vigile, collaborante, disorientata nel tempo, parzialmente orientata bello spazio, non possibile il calcolo, parole evocate 0/3, deambulazione possibile con assistenza e deambulatore” (nel frattempo la donna era stata vittima di un incidente stradale, n.d.r.) e “migliorata di 1 punto al MMSE rispetto al controllo precedente” del 31.10.2024.
Tuttavia, al colloquio con il Giudice rel. la Sig.ra appariva scarsamente lucida, tanto da non Parte_1
ricordare per quale motivo si trovasse in Tribunale, ragione per cui il Giudice rel. provvedeva alla nomina in suo favore di un curatore speciale, in persona dell'Avv. Gio Lucas Incorvaia, rimettendo ad esso ogni valutazione in ordine alla rispondenza del divorzio all'interesse della donna.
All'udienza del 3.10.2025 il curatore speciale dava atto di aver conferito con la , di averne Parte_1
constatato la mancanza di lucidità, di aver raccolto la di lei manifestazione di volontà di divorziare, di aver valutato la rispondenza del divorzio all'interesse della donna sulla base di due considerazioni: innanzitutto, la aveva sporto contro il coniuge una denuncia (poi archiviata) per un presunto episodio di Parte_1
violenza. Poi le condizioni economiche della ricorrente sono tali che il divorzio non appare per la stessa pregiudizievole.
Alla medesima udienza l'Avv. Incorvaia ratificava, dunque, l'incarico ai difensori della ed insisteva Parte_1
nella domanda di divorzio già proposta.
Parte resistente invocava ulteriori accertamenti medici e, in subordine, insisteva come in atti.
Ciò posto, il Collegio rileva che il ricorso è stato depositato in data 16.4.2025, quando pacificamente la
, pur disorientata nel tempo e parzialmente orientata nello spazio, aveva comunque piena capacità Parte_1 di critica e di giudizio, come emerge dal certificato e dalle relazioni mediche versate in atti.
Il mandato difensivo allegato al ricorso è stato rilasciato dalla donna addirittura in data 21.2.2025 e, dunque, quando pacificamente, alla stregua delle predette risultanze documentali, la donna era capace di intendere e di volere.
Altrettanto pacificamente, però, è emerso all'udienza del 9.7.2025 che la non appariva Parte_1
sufficientemente lucida.
D'altra parte, la donna è affetta da Alzheimer e cioè da una malattia degenerativa che evidentemente sta progressivamente incidendo sulla sua capacità.
La richiesta della difesa del resistente di indagare ulteriormente lo stato psico-fisico della non Parte_1
pare meritevole di accoglimento, proprio perché deve ritenersi acquisito che allo stato la stessa non risulta sufficientemente lucida e capace.
Proprio per questo, il Giudice rel., del tutto correttamente, richiamando Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2000, n.
9582, ha nominato in favore della , in persona dell'Avv. Gio Lucas Incorvaia, apposito curatore Parte_1
speciale al quale ha rimesso il compito di valutare se il divorzio risponda all'interesse della ricorrente.
La valutazione positiva del curatore pare in questa sede immune da censure, in quanto, pur riconoscendo che la donna è effettivamente disorientata, ha ancorato il proprio giudizio a due rilievi oggettivi: 1) la aveva sporto una denuncia contro il coniuge per un presunto episodio di Parte_1
violenza, circostanza che corrobora l'esistenza fra i coniugi di tensioni importanti e dunque è compatibile con la volontà di divorziare trasfusa in ricorso;
2) le condizioni economiche della
sono tali per cui il divorzio non risulta per la stessa pregiudizievole. Parte_1
La domanda formulata dalla e ratificata ai sensi dell'art. 182 c.p.c. ed insistita dal curatore Parte_1
speciale merita accoglimento.
Ed invero la circostanza che i coniugi abbiano a lungo coabitato, malgrado la separazione fra loro intervenuta, non vale a far presumere, in difetto di riscontri in tal senso, una ripresa della convivenza more uxorio. Anzi, l'adesione prestata anche dal resistente alla declaratoria di divorzio dimostra come i rapporti fra i coniugi fossero ormai da tempo compromessi ed incompatibili rispetto a qualsiasi ipotesi di riconciliazione.
All'udienza del 3.10.2025 è stato anche chiarito che entrambi i coniugi hanno sì continuato a coabitare dopo la separazione, senza però che si ripristinasse fra loro né una comunione spirituale né materiale, potendo ciascuno di loro contare sul proprio reddito e sul proprio patrimonio.
Devono, quindi, ritenersi provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt.
2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Finale Ligure in data 11.2.1973 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, p. 2, s. A, anno 1973.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in
Finale Ligure in data 11.2.1973 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, p. 2, s. A, anno 1973;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• spese compensate.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa NA PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa NA PA Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 788 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del 3.10.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a RIALTO (SV) il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
curatore speciale Avv. Gio Lucas Incorvaia, rappresentata e difesa dall'Avv. CALLI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA BERNINI 7/1 17024 FINALE LIGURE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dagli Avv.ti ACQUA BARRALIS FERDINANDO e GHEZZI DINA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N.14 17024 FINALE LIGURE, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha agito in giudizio nei confronti del coniuge legalmente separato per Parte_1 CP_1
sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Finale
Ligure in data 11.2.1973 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, p. 2, s. A, anno 1973. La ricorrente ha dedotto e provato che fra i coniugi è intervenuta separazione come da decreto di omologa del 29.3.2006, depositato il 31.3.2006.
Ha inoltre allegato che da allora non è intervenuta fra i coniugi alcuna riconciliazione.
Il resistente, si è costituito in giudizio, nulla opponendo alla domanda di divorzio ma CP_1
invocando una adeguata verifica della capacità di agire e/o di autodeterminarsi della ricorrente, affetta da malattia di Alzheimer.
All'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., parte ricorrente esibiva: relazione medica del Centro Uva del
31.10.2024 attestante, fra l'altro: “paziente vigile, collaborante, disorientata nel tempo, parzialmente orientata nello spazio, non possibile il calcolo, parole evocate 0/3, deficit nella copiatura del disegno, deambulazione autonoma” e poi “la paziente presenta un quadro moderato di declino cognitivo su base degenerativa vascolare, tale quadro al momento non inficia la capacità di critica e di giudizio, è in grado di intendere e volere”; certificato dell'8.7.2025 a firma della Dott.ssa attestante: “la mia paziente Persona_1
può partecipare autonomamente ad udienza in Tribunale”; relazione del Centro Uva del 10.4.2025 attestante: “paziente vigile, collaborante, disorientata nel tempo, parzialmente orientata bello spazio, non possibile il calcolo, parole evocate 0/3, deambulazione possibile con assistenza e deambulatore” (nel frattempo la donna era stata vittima di un incidente stradale, n.d.r.) e “migliorata di 1 punto al MMSE rispetto al controllo precedente” del 31.10.2024.
Tuttavia, al colloquio con il Giudice rel. la Sig.ra appariva scarsamente lucida, tanto da non Parte_1
ricordare per quale motivo si trovasse in Tribunale, ragione per cui il Giudice rel. provvedeva alla nomina in suo favore di un curatore speciale, in persona dell'Avv. Gio Lucas Incorvaia, rimettendo ad esso ogni valutazione in ordine alla rispondenza del divorzio all'interesse della donna.
All'udienza del 3.10.2025 il curatore speciale dava atto di aver conferito con la , di averne Parte_1
constatato la mancanza di lucidità, di aver raccolto la di lei manifestazione di volontà di divorziare, di aver valutato la rispondenza del divorzio all'interesse della donna sulla base di due considerazioni: innanzitutto, la aveva sporto contro il coniuge una denuncia (poi archiviata) per un presunto episodio di Parte_1
violenza. Poi le condizioni economiche della ricorrente sono tali che il divorzio non appare per la stessa pregiudizievole.
Alla medesima udienza l'Avv. Incorvaia ratificava, dunque, l'incarico ai difensori della ed insisteva Parte_1
nella domanda di divorzio già proposta.
Parte resistente invocava ulteriori accertamenti medici e, in subordine, insisteva come in atti.
Ciò posto, il Collegio rileva che il ricorso è stato depositato in data 16.4.2025, quando pacificamente la
, pur disorientata nel tempo e parzialmente orientata nello spazio, aveva comunque piena capacità Parte_1 di critica e di giudizio, come emerge dal certificato e dalle relazioni mediche versate in atti.
Il mandato difensivo allegato al ricorso è stato rilasciato dalla donna addirittura in data 21.2.2025 e, dunque, quando pacificamente, alla stregua delle predette risultanze documentali, la donna era capace di intendere e di volere.
Altrettanto pacificamente, però, è emerso all'udienza del 9.7.2025 che la non appariva Parte_1
sufficientemente lucida.
D'altra parte, la donna è affetta da Alzheimer e cioè da una malattia degenerativa che evidentemente sta progressivamente incidendo sulla sua capacità.
La richiesta della difesa del resistente di indagare ulteriormente lo stato psico-fisico della non Parte_1
pare meritevole di accoglimento, proprio perché deve ritenersi acquisito che allo stato la stessa non risulta sufficientemente lucida e capace.
Proprio per questo, il Giudice rel., del tutto correttamente, richiamando Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2000, n.
9582, ha nominato in favore della , in persona dell'Avv. Gio Lucas Incorvaia, apposito curatore Parte_1
speciale al quale ha rimesso il compito di valutare se il divorzio risponda all'interesse della ricorrente.
La valutazione positiva del curatore pare in questa sede immune da censure, in quanto, pur riconoscendo che la donna è effettivamente disorientata, ha ancorato il proprio giudizio a due rilievi oggettivi: 1) la aveva sporto una denuncia contro il coniuge per un presunto episodio di Parte_1
violenza, circostanza che corrobora l'esistenza fra i coniugi di tensioni importanti e dunque è compatibile con la volontà di divorziare trasfusa in ricorso;
2) le condizioni economiche della
sono tali per cui il divorzio non risulta per la stessa pregiudizievole. Parte_1
La domanda formulata dalla e ratificata ai sensi dell'art. 182 c.p.c. ed insistita dal curatore Parte_1
speciale merita accoglimento.
Ed invero la circostanza che i coniugi abbiano a lungo coabitato, malgrado la separazione fra loro intervenuta, non vale a far presumere, in difetto di riscontri in tal senso, una ripresa della convivenza more uxorio. Anzi, l'adesione prestata anche dal resistente alla declaratoria di divorzio dimostra come i rapporti fra i coniugi fossero ormai da tempo compromessi ed incompatibili rispetto a qualsiasi ipotesi di riconciliazione.
All'udienza del 3.10.2025 è stato anche chiarito che entrambi i coniugi hanno sì continuato a coabitare dopo la separazione, senza però che si ripristinasse fra loro né una comunione spirituale né materiale, potendo ciascuno di loro contare sul proprio reddito e sul proprio patrimonio.
Devono, quindi, ritenersi provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt.
2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Finale Ligure in data 11.2.1973 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, p. 2, s. A, anno 1973.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in
Finale Ligure in data 11.2.1973 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, p. 2, s. A, anno 1973;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• spese compensate.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa NA PA