TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
-sezione lavoro 1° grado-
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa iscritta al numero 6300 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio De PA e Paolo ER
CONTRO
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario Resistente
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
Oggetto: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
pagina 1 di 14 2. Condanna a rimborsare alla le spese processuali Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Dr. , con ricorso depositato ai sensi degli artt. 414 e 441 bis c.p.c., Parte_1 ritualmente notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la
[...]
, di cui è stato dipendente dal 19.11.2001 al 5.03.2024 in Controparte_1 qualità di dirigente medico preposto, nell'ultimo periodo, ai Reparti di Anestesia e
Rianimazione dell'Ospedale Colombo di Velletri. Lamenta, per motivi formali e di merito, la nullità/invalidità/illegittimità/inefficacia del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla datrice di lavoro con Delibera n. 293 dell'1.03.2024 -con cui il
Commissario Straordinario ha approvato la deliberazione dell'Ufficio di disciplina del
12.02.2024-, comunicatogli con nota di prot. n. 15364 del 5.03.2024. Chiede, quindi, che la resistente sia condannata a reintegrarlo nel posto di Controparte_1 lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 10.453,21 x 13 mensilità) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali assistenziali maturati nel medesimo periodo.
Eccepisce, in primo luogo, la nullità del procedimento disciplinare per la violazione degli artt. 55 del D.lgs. 165/2001 e 10 del Codice Disciplinare del Personale Dirigente
Area Medico Sanitaria della in particolare per la: a) Violazione del diritto di Pt_2 difesa in quanto il giorno 27.12.2023, in cui la gli comunicava la convocazione per la sua audizione nell'ambito del procedimento disciplinare, era detenuto presso la
Casa Circondariale di Velletri e, il successivo 24.01.2024, data fissata per l'audizione, era detenuto agli arresti domiciliari. Lamenta, quindi, l'illegittimità del rigetto dell'istanza di rinvio dell'audizione proposta dai suoi difensori ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Codice di Disciplina, anche perché lo stato di detenzione gli aveva impedito di accedere ai documenti del procedimento disciplinare;
b) Genericità della contestazione disciplinare sia con riferimento alla presunta violazione del contratto di esclusiva, in mancanza di circostanze spazio-temporali specifiche, sia con riferimento alla presunta appropriazione fraudolenta, non essendo state indicate le modalità della frode, né la tipologia e il quantitativo dei medicinali asseritamente sottratti, per cui, in ragione della mancata concessione del rinvio per l'audizione, e dell'impossibilità di accedere agli atti del procedimento, non è stato posto in condizione di comprendere puntualmente le contestazioni mosse a suo carico e, conseguentemente, mettere per pagina 2 di 14 iscritto, o rendere personalmente, idonee difese. Nel merito, sostiene l'illegittimità del licenziamento per sproporzione, tenuto conto della effettiva gravità delle condotte contestate -che si fondano sulle risultanze delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale-, valutate alla luce della condotta tenuta per oltre 22 anni di rapporto alle dipendenze della resistente, in cui non ha mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare ma solo attestati di merito.
Sostiene, quindi, che le sporadiche prestazioni professionali rese presso lo studio del
Dr. LL non sono idonee a tradire il vincolo fiduciario poiché, come affermato dalla
Corte di Cassazione, le prestazioni rese nell'inadempimento del contratto di esclusiva possono comportare conseguenze di vario tipo, anche solo economico/finanziario.
Evidenzia, infine, che, le 70 confezioni di farmaci (1/3 dei quali scaduto) del valore complessivo di € 384, di cui veniva trovato in possesso in data 1.12.2023, erano rimasti nella sua disponibilità nel corso degli anni, al termine degli interventi, per impossibilità di restituirli al responsabile della farmacia ospedaliera. Allega documentazione.
La si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del Controparte_1 ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Premette che il ricorrente, quale dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, con rapporto a tempo pieno e indeterminato di tipo esclusivo, è stato sospeso cautelarmente nelle more del procedimento penale a suo carico in cui veniva imputato dei reati di peculato, truffa e detenzione illecita di sostanze stupefacenti/psicotrope, commessi/accertati in LA in data 1.12.2023 (giorno in cui veniva arrestato in flagranza), come risulta dal Decreto di giudizio immediato notificato all'Azienda. Riferisce che il procedimento penale si è concluso con la
Sentenza di patteggiamento n. 214/2024, passata in giudicato e che, parallelamente, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, ha comunicato al Direttore
Generale di avere citato in giudizio il Dr. per danno erariale e che l' Pt_1 CP_1 aveva facoltà di intervenire in quanto Amministrazione danneggiata. Ciò posto, riferisce che la contestazione degli addebiti è stata trasmessa al ricorrente a mezzo
PEC in data 27.12.2023 con cui, tra l'altro, gli veniva comunicato che l'audizione si sarebbe tenuta presso la Casa Circondariale di Velletri, presso cui risultava detenuto, nel rispetto dei termini di cui all'art. 10 del Codice Disciplinare Dirigenza Medica
Sanitaria. Il successivo 3.01.2024, avendo appreso per le vie brevi che al Dr. era Pt_1 stata applicata la misura degli arresti domiciliari, gli veniva trasmessa una comunicazione di variazione della sede di audizione. Solo in data 18.01.2024 il ricorrente conferiva delega ai propri avvocati di fiducia che chiedevano un rinvio pagina 3 di 14 dell'audizione per asserita impossibilità del loro assistito a predisporre adeguata difesa. Evidenzia al riguardo che, nell'atto introduttivo del giudizio, gli stessi procuratori del ricorrente affermano che il Legale che ha difeso il Dr. nel Per_1 procedimento penale li aveva contattati affinché lo assistessero nel procedimento disciplinare. Se ne desume che gli Avvocati del ricorrente erano in condizione di predisporre un'adeguata difesa del loro assistito e non ricorreva, quindi, l'ipotesi di grave e oggettivo impedimento, di cui agli artt. 55 comma 4 del D.lgs. 165/2001 e 10 comma 3 del Codice Disciplinare, per ottenere il differimento dell'audizione. Nel merito sostiene la legittimità e proporzione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso comminata al dipendente in conformità delle previsioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell approvato con Pt_2
Delibera 1028/2021 (agli artt. 1, 3, comma 8, lettere a, b, c, l 8 e 16), e del Codice
Disciplinare Area Medica (agli artt. 1, 2 e 3 lettere a e c e comma 5, 4 comma 10 punto
2 lettere b e d). Evidenzia, infine, che lo stesso ricorrente davanti al GIP, all'udienza di convalida dell'arresto, ha dichiarato, con valore confessorio, che percepiva circa 600 € al mese per l'esclusività dell'attività intra-moenia, e che lavorava con il Dr. LL da circa 10 anni. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con la prova per testi, come disposto con ordinanza del 22.04.2025 a cui ci si riporta integralmente.
All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, e prendendo le mosse dallo scrutinio delle censure sollevate dal ricorrente all'operato della convenuta per avere violato le norme che regolano il procedimento disciplinare, osserva il giudicante che, nel caso in esame, è pacifico tra le parti, oltre che provato per tabulas, che:
▪ Il ricorrente, dirigente medico, preposto ai Reparti di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Colombo di Velletri, in data 1.12.2023 è stato tratto in arresto in flagranza dei reati di cui alle imputazioni del Decreto di giudizio immediato del
13.12.2023 (artt. 81, 314 comma 1, 640 commi 1 e 2 n. 1 c.p. e 73 comma 1
DPR 309/1990, commessi e accertati in LA l'1.12.2023), rispetto ai quali la ha rivestito la qualità di persona offesa;
Pt_2
▪ Con PEC del 27.12.2023 l'Ufficio isciplina della resistente comunicava al
Dr. l'avvio del procedimento disciplinare UPD29/2023- Parte_1
Contestazione di Addebito-, con riferimento alla segnalazione di cui alla nota pagina 4 di 14 Prot. n. 16558 del 7.12.2023 a firma del Direttore ff dell Parte_3
Nella contestazione si informa il dipendente che l' aveva
[...] CP_1 acquisito l'ordinanza di convalida dell'arresto del Tribunale di Velletri da cui risultava che egli aveva posto in essere un comportamento contrario agli obblighi a cui è tenuto un dipendente pubblico in quanto effettuava prestazioni mediche presso uno studio dentistico privato, in violazione del contratto di esclusività, ed inoltre si era appropriato, in maniera fraudolenta, di vari farmaci e prodotti ospedalieri (siringhe, aghi, bisturi) sottraendoli alla cura dei pazienti;
fatti verificatisi durante l'espletamento dell'incarico dirigenziale. Nella lettera di avvio del procedimento disciplinare venivano, altresì, indicate le norme del
Codice di Comportamento dei dipendenti della e del Codice Pt_4
Disciplinare per il Personale Dirigente dell'Area Medica Sanitaria violate dal dipendente, che veniva, infine, informato che era stata fissata la sua audizione per il giorno 24.01.2024 presso la Casa Circondariale di Velletri, per fornire le proprie giustificazioni;
▪ Il Decreto di giudizio Immediato, con allegata la Richiesta di rinvio a giudizio del
PM, veniva trasmesso all'Azienda dall'Ufficio GIP del Tribunale di Velletri il
19.12.2023. Il procedimento penale si è concluso con la Sentenza n. 214/2024 del 27.03.2024, passata in giudicato, con la quale il GUP ha applicato al Dr.
, su sua richiesta e con il consenso del PM, la pena della reclusione di 3 Pt_1 anni e 4 mesi e della multa di € 20.000, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per 5 anni;
▪ Con successiva missiva del 3.01.2024, trasmessa dall'Ufficio di Disciplina al Dr.
, sempre a mezzo PEC, il dipendente veniva informato che, Parte_1 poiché l'Azienda aveva contattato la Direzione della Casa Circondariale per concordare le modalità di accesso per l'audizione, ed aveva appreso che si trovava agli arresti domiciliari, confermava il giorno (24.01.2024) ma variava il luogo dell'audizione, indicando l'Ufficio della Direzione Sanitaria di AN
Laziale;
▪ In data 18.01.2024 il ricorrente conferiva mandato agli Avvocati ER e De
PA di assisterlo nel procedimento disciplinare;
▪ In data 22.01.2024 gli Avvocati di fiducia del Dr. trasmettevano a mezzo Pt_1
PEC all'Ufficio di Disciplina una missiva chiedendo che, in considerazione del grave e oggettivo impedimento del loro assistito, determinato dall'applicazione dei suoi confronti di misure di restrizione personale, era stato impossibile conoscere la contestazione disciplinare e gli atti presupposti al fine di predisporre un'adeguata difesa, per cui chiedevano congruo rinvio della data di pagina 5 di 14 audizione anche per esercitare eventuale diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare;
▪ La con nota del 24.01.2024 rigettava la richiesta, sull'assunto che la Pt_2 contestazione di addebito era stata inoltrata al dipendente in tempi congrui, e che nella stessa erano state riportati i motivi che avevano condotto all'attivazione del procedimento disciplinare, per cui egli avrebbe potuto mettere in atto, per tempo, tutte le procedure consentite dalla legge per presenziare all'audizione disciplinare, ovvero far pervenire all'Ufficio una memoria scritta, entro la stessa data, conferendo mandato ad un procuratore di sua fiducia o ad un rappresentante dell'Associazione Sindacale di appartenenza. Confermava, pertanto, la data fissata per l'audizione presso la
Direzione aziendale di AN Laziale.
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 rubricato
(Forme e termini del procedimento disciplinare) nel testo attualmente in vigore, per quanto qui è d'interesse, così dispone:
“4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito
e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio
pagina 6 di 14 competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' Controparte_3
, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del
[...] dipendente, il nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore. […]
9 ter La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
In sintesi, quindi, secondo l'iter procedimentale scandito dal acquisita Pt_5 conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante, il Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente lo segnala immediatamente, e comunque entro 10 giorni, all'Ufficio competente per i Procedimenti disciplinari (UPD) che, a sua volta, con immediatezza, e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia da altra fonte avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. L'UPD conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito.
Con specifico riferimento alla violazione del diritto di difesa, la S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 34702/2021) ha affermato che, in materia di procedimento disciplinare pagina 7 di 14 nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di audizione a difesa fissata dal datore di lavoro in una data anteriore a quella in cui il dipendente ha avuto legale conoscenza della contestazione, l'illegittimità del licenziamento consegue senza che occorra la prova di un pregiudizio arrecato in concreto all'esercizio del diritto di difesa, in quanto il cd. termine a difesa, che precede l'audizione dell'interessato, va computato a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza degli addebiti a lui mossi e, dunque, dalla data di ricevimento della contestazione in riferimento alla quale deve essere posto in condizione di poter predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti oggetto di addebito. Diversamente, qualora il dipendente sia stato ritualmente raggiunto da una contestazione disciplinare, all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione (cfr. sent. n. 9313/2021).
Applicando i su esposti principi di diritto alla vicenda in esame, per come innanzi ricostruita, ritiene il giudicante che la lettera di avvio del procedimento disciplinare trasmessa al ricorrente al suo indirizzo PEC in data 27.12.2023, benché vi sia prova dell'avvenuta consegna del messaggio alla casella del destinatario, non può ritenersi validamente comunicata, non operando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., posto che il 27.12.2023 il Dr. era ancora sottoposto alla misura della Pt_1 custodia cautelare in carcere, e conseguentemente, si trovava ictu oculi nell'impossibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica. Purtuttavia deve ritenersi che l'atto (nota UPD29/2023 -di avvio del procedimento-, oggetto della comunicazione del 27.12.2023) ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell'art. 1335 c.c., il successivo 3.01.2024, data della comunicazione a mezzo PEC della variazione del luogo dell'audizione, in quanto il ricorrente, in tale giornata, si trovava agli arresti domiciliari e non ha provato, ed invero neppure dedotto, che, nel periodo di detenzione domiciliare, non aveva possibilità di accesso alla propria casella PEC.
Peraltro, va opportunamente considerato che il 18.01.2024 il ricorrente ha conferito mandato agli Avvocati ER e De PA di assisterlo nel procedimento disciplinare e che, nel ricorso introduttivo del presente giudizio (pag. 2 ultime righe), gli stessi
Avvocati affermano che il collega BR ED, difensore di fiducia del Dr. Pt_1 nel procedimento penale, li aveva contattati affinché assistessero il cliente nel procedimento disciplinare. Se ne desume che il ricorrente, avendo avuto possibilità di pagina 8 di 14 accesso alla propria PEC dal 3.01.2024, ha avuto piena ed effettiva conoscenza delle incolpazioni disciplinari elevate a suo carico dalla datrice di lavoro e che, non potendo avere contatti all'esterno con terzi per lo stato di detenzione, ha informato l'Avvocato ED di essere sottoposto a procedimento disciplinare il quale, a sua volta, ne ha dato notizia ai colleghi De PA ed ER. A ciò si aggiunga che, per confutare la presunzione di conoscenza riferita alla giornata del 3.01.2024, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare come e quando ha avuto notizia dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico. Per quanto riguarda, invece,
l'allegazione della difesa di parte ricorrente secondo cui la sottoposizione alle misure restrittive della libertà personale ha impedito al dipendente di accedere ai documenti sottesi al procedimento disciplinare, osserva il giudicante che è pacifico che i predetti documenti non sono altro che gli atti del procedimento penale di cui il Dr. ha Pt_1 avuto conoscenza sin dal suo arresto (avendo peraltro sottoscritto il relativo verbale).
E' pur vero che il 24.01.2024 il Dr. non era libero di lasciare il domicilio di Pt_1 detenzione per recarsi presso la Direzione Sanitaria dell' per l'audizione, purtuttavia gravava sul dipendente l'onere di attivarsi, direttamente o per il tramite del proprio difensore di fiducia, per chiedere al GIP di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio presso cui era ristretto e, solo in caso di diniego del permesso, sarebbe stata integrata la fattispecie di cui all'art. 10 comma 3 del Codice di Disciplina a norma del quale, in caso di grave e oggettivo impedimento, il dipendente può chiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.
Con riferimento alla eccepita genericità della contestazione disciplinare, si evidenzia che, dalla piana lettura della missiva, risultano descritte, in modo specifico e dettagliato, sia le condotte addebitate al ricorrente verificatisi durante l'espletamento dell'incarico dirigenziale (avere effettuato prestazioni mediche presso uno studio dentistico privato, in violazione del contratto di esclusività, ed essersi appropriato, in maniera fraudolenta, di vari farmaci e prodotti ospedalieri), sia le norme violate
(Codice di Comportamento dei dipendenti della 6 e Codice Disciplinare per il Pt_4
Personale Dirigente dell'Area Medica Sanitaria). Il lavoratore è stato, pertanto, posto in piena condizione di comprendere l'addebito e preparare una difesa adeguata.
Tanto premesso, a parere del giudicante, i motivi di doglianza proposti dai procuratori del ricorrente sulla regolarità del procedimento disciplinare appaiono infondati, essendo stato accertato che il dipendente ha avuto tempestiva conoscenza della lettera di avvio del procedimento, contenente una chiara e dettagliata descrizione degli addebiti e delle norme violate, e che non sussisteva pagina 9 di 14 l'obbligo per la di accogliere la richiesta del lavoratore di differimento dell'audizione, in quanto non rispondeva ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (Cass. 2 marzo 2017, n. 5314; Cass. 11 luglio 2016, n. 14106; Cass. 7 maggio 2015, n. 9223; Cass. 16 ottobre 2013, n. 23528; Cass. 31 marzo 2011, n.
7493). La convocazione è, infatti, evidentemente strumentale all'audizione a difesa e nessuna norma della negoziazione collettiva, né l'art. 55 del D.lgs.
165/2001, né l'art. 7 della L. 300/1970 prevede che, qualora il datore, a seguito di tale richiesta, abbia convocato il lavoratore per una certa data, questi abbia un incondizionato diritto al differimento dell'incontro.
Venendo, quindi, al merito del ricorso, premesso che la prova della sussistenza della giusta causa del recesso, e quindi della legittimità dell'atto espulsivo, grava, sia nel caso di impiego privato sia di pubblico impiego contrattualizzato, sulla parte datoriale, si osserva che, per giurisprudenza costante, le elencazioni contenute nei contratti collettivi delle condotte di rilievo disciplinare non sono tassative e non esauriscono le fattispecie di comportamenti e inadempimenti del lavoratore sanzionabili con il licenziamento “in tronco”, i quali vanno sempre valutati alla stregua dei principi di carattere generale sanciti dall'art. 2119 c.c. che definisce, genericamente, la giusta causa di licenziamento come quella “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” in quanto la sua continuazione si risolverebbe in un pregiudizio per gli scopi aziendali, venendo posta in dubbio la futura correttezza nell'adempimento degli obblighi assunti dal lavoratore secondo i canoni di buona fede e correttezza (così, Cass., sez. lav., n. 17514 del 26 luglio 2010 e Cass., sez. lav., n.
2013/2012, cit.). La norma codicistica ha, quindi, natura di norma elastica che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, include le violazioni del cd
“minimo etico” tra cui la commissione di condotte di rilevanza penale. Purtuttavia, secondo il più recente orientamento dei giudici di legittimità formatosi dopo la novella dell'art. 18 operata dalla Legge Fornero, nei casi in cui la condotta risulti tipizzata dalla contrattazione collettiva del settore come punibile con il licenziamento, lo scrutinio demandato al giudice di merito ha ad oggetto la sola sussistenza del fatto addebitato al dipendente e della sua antigiuridicità, non potendo egli operare alcuna valutazione sulla proporzionalità tra fatto e sanzione. Diversamente, se il fatto contestato ed accertato non risulti tipizzato dalle previsioni dei contratti collettivi, ovvero dei codici disciplinari applicabili, che stabiliscono per esso l'irrogazione di una sanzione conservativa, si è in presenza, di una delle "altre ipotesi" di non ricorrenza della giusta causa di cui al co. 5 dell'art. 18 a norma del quale il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e riconosce al lavoratore la pagina 10 di 14 tutela indennitaria forte prevista dalla norma medesima (Cass. 36729/2021 e
27161/2024). L'art. 63, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 75 del 2017 - prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l'amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La Cassazione nel
2015 ha affermato che si applica al pubblico impiego la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, nel 2016; con la sentenza n.
11868/2016 ha, invece, mutato orientamento ed ha statuito che, per quanto riguarda i licenziamenti nel pubblico impiego, si devono applicare le regole di cui all'art. 18 della Legge 300/1970 e non quindi la Legge n. 92/2012.
Fatta tale premessa in diritto, osserva il giudicante che, come si è detto, i fatti oggetto delle incolpazioni elevate a carico del Dr. , nella loro materialità, sono Parte_1 gli stessi fatti per i quali il dirigente medico è stato tratto in arresto in flagranza di reato per le ipotesi delittuose previste e punite dagli artt. 314, 640 c.p. e art. 73 del
DPR 309/1990 (reiterata violazione del contratto di esclusività e appropriazione in maniera fraudolenta di vari farmaci e prodotti ospedalieri) che, pertanto, devono ritenersi definitivamente accertati. Ne è prova che la difesa del Dr. non ne Pt_1 contesta la sussistenza, ma lamenta la sproporzione della sanzione espulsiva applicata dalla datrice di lavoro. Sostiene, infatti, che, trattandosi prestazioni professionali sporadiche (rese nelle giornate del 10, 17, 20 e 24 ottobre, 21 e 24 novembre e 1° dicembre 2023), anche se vi è stato inadempimento del contratto di esclusiva, potevano essere punite con sanzione conservativa. Inoltre, il controvalore dei farmaci di cui il Dr. è stato trovato in possesso può definirsi modesto, anche perché Pt_1 molti di essi già scaduti di validità.
Procedendo, quindi, alla disamina delle risultanze della prova orale, appare utile riportare testualmente le dichiarazioni rese dai testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria (emendate da eventuali sviste/errori di battitura):
: “Sono odontoiatra ed esercito la professione presso lo studio di Testimone_1
LA via Mechelli insieme a mio padre anche lui odontoiatra. Confermo le dichiarazioni rese dinanzi al PM in data 1.12.2023 e confermo quanto si legge ma preciso che nella parte in cui si legge che ricordo la sua presenza presso il vecchio studio da 10 orsono non intendevo dire che frequentava lo studio dentistico per motivi di lavoro in quanto all'epoca frequentavo l'università. Preciso che di norma l'anestesia
pagina 11 di 14 locale viene praticata dall'odontoiatra, tuttavia nei casi più complessi anche per la durata dell'intervento la presenza di un medico anestesia era una garanzia e sicurezza sia per noi che per i pazienti. Non sono in grado di quantificare con esattezza le volte in cui il dr. ha collaborato con noi posso dire che alcuni mesi lo vedevo una volta, Pt_1 altri due, per lunghi periodi non lo vedevo mai e preciso la tipologia degli interventi di solino non vengono praticati nei mesi estivi”.
: “Sono odontoiatra ed esercito la professione presso lo studio di Testimone_2
LA via Mechelli di cui sono titolare. In precedenza lo studio era ubicato a LA presso la via LES PINS. Confermo le dichiarazioni rese dinanzi al PM in data 1.12.2023 ma devo fare alcune precisazioni. In primo luogo è vero che conosco il dr. da Pt_1 circa 10 anni e che da Gennaio 2021 collabora con me ma solo le volte in cui ne ho avuto bisogno per cui ossia non è vero che veniva presso il mio studio tutti i martedì e venerdì. Poteva capitare che per alcuni mesi non venisse affatto o che venisse senza praticare l'anestesia al solo scopo di rassicurare il paziente. l'1.12.2023 era venuto per praticare un po' di atropina al paziente che era agitato. Si è trattato quindi di una sedazione leggera. Preciso i farmaci del tipo RA, AN e Atropina fanno parte della dotazione dello studio ma un paio di volte è capitato che ne ero sprovvisto per cui li ha portati lui. Confermo l'ultima risposta del verbale”.
: “Confermo che dal 2002 sono la segretaria dello studio odontoiatrico Tes_3
PETRILLI sin da quanto era ubicato in via SAUSSET LES PINS. Conosco il Dr. da Pt_1
7/8 anni sia per motivi personali che di lavoro. Confermo quanto dichiarato al PM in data 1.12.2023 ossia che ero io la persona che prendeva appuntamenti per il Dr. . Pt_1
L'1.12.2023 era venuto per una consulenza e non per una sedazione come è stato verbalizzato evidentemente per un errore di cui non mi sono accorta quando ho sottoscritto il verbale. Non è vero che veniva tutti i martedì e venerdì ma veniva quando era chiamato su richiesta del Dr. PETRILLI che per sua sicurezza preferiva averlo in studio. Non controllavo la borsa del dottore per cui non posso dire se portasse o meno dei farmaci ma confermo che presso lo studio erano presenti
AN e RA. Confermo che ero io a contattare il Dr. tramite WhatsApp o Pt_1 il cellulare intestato allo studio. In un mese poteva venire due volte e non venire per
4/5 mesi”.
Così riassunte le emergenze probatorie, osserva il giudicante che tutti i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno confermato le dichiarazioni rese davanti al
Pubblico Ministero nell'immediatezza dell'arresto del Dr. , anche se con talune Pt_1 precisazioni che si pongono in parziale contraddizione con le dichiarazioni rese al PM, che, purtuttavia, vertono su circostanze che non assumono rilievo dirimente nel pagina 12 di 14 presente giudizio.
Ed infatti, i testi hanno comunque confermato che il Dr. nel corso degli anni, Pt_1 quanto meno dal 2021 (teste ), si è recato con una certa continuità (e Testimone_2 non soltanto nelle giornate indicate dalla defesa del ricorrente) presso lo Studio odontoiatrico LL per assistere i pazienti sottoposti ad interventi di ortodonzia chirurgia, in quanto medico specialista in anestesia e rianimazione, su appuntamenti presi dalla sig.ra Segretaria dello Studio odontoiatrico dal 2022, le volte in cui la Tes_3 sua presenza era richiesta dal titolare. Inoltre, considerato che i testimoni non hanno smentito quanto dichiarato al PM sul punto specifico, deve ritenersi accertato che, a fronte dell'attività di collaborazione prestata presso lo studio , il Dr. CP_4 Pt_1 riceveva un compenso di € 150 a giornata.
Tutto ciò è sufficiente per ritenere che il Dr. ha consapevolmente Parte_1 violato, in reiterate occasioni, il vincolo di esclusività assunto con la Pt_2 continuando a percepire la relativa indennità mensile, con conseguente danno patrimoniale per l'Azienda, e che, per esercitare l'attività extra-moenia non autorizzata, ha utilizzato farmaci con la dizione confezione ospedaliera anche del tipo stupefacente o psicotropo. Ed infatti, il giorno dell'arresto è stato trovato in possesso di 4 fiale di , 10 fiale di Fentanil e 5 fiale di Chetamina, di cui aveva la Per_2 disponibilità per ragioni legale all'attività di medico ospedaliero. A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente, nell'interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP di Velletri, ha riferito che collaborava con il Dr. LL “da circa 10 anni”. Si tratta, invero, di una dichiarazione che non ha valore di confessione giudiziale, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., ma che è comunque soggetta al libero apprezzamento del giudice che può valutarla, ex art. 116 c.p.c., tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti al processo.
In conclusione, a parere del giudicante, l' convenuta ha fornito la Controparte_1 piena prova dello svolgimento dei fatti così come contestati al dipendente e, quindi, la sussistenza degli addebiti, essendo stato definitivamente accertato che il Dr. , in Pt_1 violazione di legge, ha svolto attività libero professionale extra-moenia retribuita, in difetto della prescritta autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza, violando gli obblighi di servizio sullo stesso incombenti nella qualità di dipendente con rapporto di esclusiva con l'Azienda ospedaliera, e che, per svolgere la predetta attività, si è appropriato di farmaci sottraendoli ai pazienti della datrice di lavoro.
Evidenziato, infine, che gli illeciti disciplinari accertati in questa sede sono tipizzati dal
Codice di Comportamento dei Dipendenti dell' , approvato con delibera n. CP_1
1028 del 16.07.2021 e dal Codice Disciplinare per il personale dirigente dell'Area
Medica Sanitaria approvato con delibera n° 13 del 13.01.2022, in particolare l'art. 2, commi 1, 2 e 3, lettere a), c), e comma 5 e l'art. 4, comma 10, punto 2, lettera b) e d)
pagina 13 di 14 del Codice Disciplinare ed assumono rilievo penale, avendo integrato i reati di peculato e truffa aggravata in cui la ha rivestito la qualifica di persona offesa, deve concludersi per la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
-sezione lavoro 1° grado-
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa iscritta al numero 6300 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio De PA e Paolo ER
CONTRO
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario Resistente
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
Oggetto: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
pagina 1 di 14 2. Condanna a rimborsare alla le spese processuali Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Dr. , con ricorso depositato ai sensi degli artt. 414 e 441 bis c.p.c., Parte_1 ritualmente notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la
[...]
, di cui è stato dipendente dal 19.11.2001 al 5.03.2024 in Controparte_1 qualità di dirigente medico preposto, nell'ultimo periodo, ai Reparti di Anestesia e
Rianimazione dell'Ospedale Colombo di Velletri. Lamenta, per motivi formali e di merito, la nullità/invalidità/illegittimità/inefficacia del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla datrice di lavoro con Delibera n. 293 dell'1.03.2024 -con cui il
Commissario Straordinario ha approvato la deliberazione dell'Ufficio di disciplina del
12.02.2024-, comunicatogli con nota di prot. n. 15364 del 5.03.2024. Chiede, quindi, che la resistente sia condannata a reintegrarlo nel posto di Controparte_1 lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 10.453,21 x 13 mensilità) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali assistenziali maturati nel medesimo periodo.
Eccepisce, in primo luogo, la nullità del procedimento disciplinare per la violazione degli artt. 55 del D.lgs. 165/2001 e 10 del Codice Disciplinare del Personale Dirigente
Area Medico Sanitaria della in particolare per la: a) Violazione del diritto di Pt_2 difesa in quanto il giorno 27.12.2023, in cui la gli comunicava la convocazione per la sua audizione nell'ambito del procedimento disciplinare, era detenuto presso la
Casa Circondariale di Velletri e, il successivo 24.01.2024, data fissata per l'audizione, era detenuto agli arresti domiciliari. Lamenta, quindi, l'illegittimità del rigetto dell'istanza di rinvio dell'audizione proposta dai suoi difensori ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Codice di Disciplina, anche perché lo stato di detenzione gli aveva impedito di accedere ai documenti del procedimento disciplinare;
b) Genericità della contestazione disciplinare sia con riferimento alla presunta violazione del contratto di esclusiva, in mancanza di circostanze spazio-temporali specifiche, sia con riferimento alla presunta appropriazione fraudolenta, non essendo state indicate le modalità della frode, né la tipologia e il quantitativo dei medicinali asseritamente sottratti, per cui, in ragione della mancata concessione del rinvio per l'audizione, e dell'impossibilità di accedere agli atti del procedimento, non è stato posto in condizione di comprendere puntualmente le contestazioni mosse a suo carico e, conseguentemente, mettere per pagina 2 di 14 iscritto, o rendere personalmente, idonee difese. Nel merito, sostiene l'illegittimità del licenziamento per sproporzione, tenuto conto della effettiva gravità delle condotte contestate -che si fondano sulle risultanze delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale-, valutate alla luce della condotta tenuta per oltre 22 anni di rapporto alle dipendenze della resistente, in cui non ha mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare ma solo attestati di merito.
Sostiene, quindi, che le sporadiche prestazioni professionali rese presso lo studio del
Dr. LL non sono idonee a tradire il vincolo fiduciario poiché, come affermato dalla
Corte di Cassazione, le prestazioni rese nell'inadempimento del contratto di esclusiva possono comportare conseguenze di vario tipo, anche solo economico/finanziario.
Evidenzia, infine, che, le 70 confezioni di farmaci (1/3 dei quali scaduto) del valore complessivo di € 384, di cui veniva trovato in possesso in data 1.12.2023, erano rimasti nella sua disponibilità nel corso degli anni, al termine degli interventi, per impossibilità di restituirli al responsabile della farmacia ospedaliera. Allega documentazione.
La si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del Controparte_1 ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Premette che il ricorrente, quale dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, con rapporto a tempo pieno e indeterminato di tipo esclusivo, è stato sospeso cautelarmente nelle more del procedimento penale a suo carico in cui veniva imputato dei reati di peculato, truffa e detenzione illecita di sostanze stupefacenti/psicotrope, commessi/accertati in LA in data 1.12.2023 (giorno in cui veniva arrestato in flagranza), come risulta dal Decreto di giudizio immediato notificato all'Azienda. Riferisce che il procedimento penale si è concluso con la
Sentenza di patteggiamento n. 214/2024, passata in giudicato e che, parallelamente, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, ha comunicato al Direttore
Generale di avere citato in giudizio il Dr. per danno erariale e che l' Pt_1 CP_1 aveva facoltà di intervenire in quanto Amministrazione danneggiata. Ciò posto, riferisce che la contestazione degli addebiti è stata trasmessa al ricorrente a mezzo
PEC in data 27.12.2023 con cui, tra l'altro, gli veniva comunicato che l'audizione si sarebbe tenuta presso la Casa Circondariale di Velletri, presso cui risultava detenuto, nel rispetto dei termini di cui all'art. 10 del Codice Disciplinare Dirigenza Medica
Sanitaria. Il successivo 3.01.2024, avendo appreso per le vie brevi che al Dr. era Pt_1 stata applicata la misura degli arresti domiciliari, gli veniva trasmessa una comunicazione di variazione della sede di audizione. Solo in data 18.01.2024 il ricorrente conferiva delega ai propri avvocati di fiducia che chiedevano un rinvio pagina 3 di 14 dell'audizione per asserita impossibilità del loro assistito a predisporre adeguata difesa. Evidenzia al riguardo che, nell'atto introduttivo del giudizio, gli stessi procuratori del ricorrente affermano che il Legale che ha difeso il Dr. nel Per_1 procedimento penale li aveva contattati affinché lo assistessero nel procedimento disciplinare. Se ne desume che gli Avvocati del ricorrente erano in condizione di predisporre un'adeguata difesa del loro assistito e non ricorreva, quindi, l'ipotesi di grave e oggettivo impedimento, di cui agli artt. 55 comma 4 del D.lgs. 165/2001 e 10 comma 3 del Codice Disciplinare, per ottenere il differimento dell'audizione. Nel merito sostiene la legittimità e proporzione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso comminata al dipendente in conformità delle previsioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell approvato con Pt_2
Delibera 1028/2021 (agli artt. 1, 3, comma 8, lettere a, b, c, l 8 e 16), e del Codice
Disciplinare Area Medica (agli artt. 1, 2 e 3 lettere a e c e comma 5, 4 comma 10 punto
2 lettere b e d). Evidenzia, infine, che lo stesso ricorrente davanti al GIP, all'udienza di convalida dell'arresto, ha dichiarato, con valore confessorio, che percepiva circa 600 € al mese per l'esclusività dell'attività intra-moenia, e che lavorava con il Dr. LL da circa 10 anni. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con la prova per testi, come disposto con ordinanza del 22.04.2025 a cui ci si riporta integralmente.
All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, e prendendo le mosse dallo scrutinio delle censure sollevate dal ricorrente all'operato della convenuta per avere violato le norme che regolano il procedimento disciplinare, osserva il giudicante che, nel caso in esame, è pacifico tra le parti, oltre che provato per tabulas, che:
▪ Il ricorrente, dirigente medico, preposto ai Reparti di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Colombo di Velletri, in data 1.12.2023 è stato tratto in arresto in flagranza dei reati di cui alle imputazioni del Decreto di giudizio immediato del
13.12.2023 (artt. 81, 314 comma 1, 640 commi 1 e 2 n. 1 c.p. e 73 comma 1
DPR 309/1990, commessi e accertati in LA l'1.12.2023), rispetto ai quali la ha rivestito la qualità di persona offesa;
Pt_2
▪ Con PEC del 27.12.2023 l'Ufficio isciplina della resistente comunicava al
Dr. l'avvio del procedimento disciplinare UPD29/2023- Parte_1
Contestazione di Addebito-, con riferimento alla segnalazione di cui alla nota pagina 4 di 14 Prot. n. 16558 del 7.12.2023 a firma del Direttore ff dell Parte_3
Nella contestazione si informa il dipendente che l' aveva
[...] CP_1 acquisito l'ordinanza di convalida dell'arresto del Tribunale di Velletri da cui risultava che egli aveva posto in essere un comportamento contrario agli obblighi a cui è tenuto un dipendente pubblico in quanto effettuava prestazioni mediche presso uno studio dentistico privato, in violazione del contratto di esclusività, ed inoltre si era appropriato, in maniera fraudolenta, di vari farmaci e prodotti ospedalieri (siringhe, aghi, bisturi) sottraendoli alla cura dei pazienti;
fatti verificatisi durante l'espletamento dell'incarico dirigenziale. Nella lettera di avvio del procedimento disciplinare venivano, altresì, indicate le norme del
Codice di Comportamento dei dipendenti della e del Codice Pt_4
Disciplinare per il Personale Dirigente dell'Area Medica Sanitaria violate dal dipendente, che veniva, infine, informato che era stata fissata la sua audizione per il giorno 24.01.2024 presso la Casa Circondariale di Velletri, per fornire le proprie giustificazioni;
▪ Il Decreto di giudizio Immediato, con allegata la Richiesta di rinvio a giudizio del
PM, veniva trasmesso all'Azienda dall'Ufficio GIP del Tribunale di Velletri il
19.12.2023. Il procedimento penale si è concluso con la Sentenza n. 214/2024 del 27.03.2024, passata in giudicato, con la quale il GUP ha applicato al Dr.
, su sua richiesta e con il consenso del PM, la pena della reclusione di 3 Pt_1 anni e 4 mesi e della multa di € 20.000, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per 5 anni;
▪ Con successiva missiva del 3.01.2024, trasmessa dall'Ufficio di Disciplina al Dr.
, sempre a mezzo PEC, il dipendente veniva informato che, Parte_1 poiché l'Azienda aveva contattato la Direzione della Casa Circondariale per concordare le modalità di accesso per l'audizione, ed aveva appreso che si trovava agli arresti domiciliari, confermava il giorno (24.01.2024) ma variava il luogo dell'audizione, indicando l'Ufficio della Direzione Sanitaria di AN
Laziale;
▪ In data 18.01.2024 il ricorrente conferiva mandato agli Avvocati ER e De
PA di assisterlo nel procedimento disciplinare;
▪ In data 22.01.2024 gli Avvocati di fiducia del Dr. trasmettevano a mezzo Pt_1
PEC all'Ufficio di Disciplina una missiva chiedendo che, in considerazione del grave e oggettivo impedimento del loro assistito, determinato dall'applicazione dei suoi confronti di misure di restrizione personale, era stato impossibile conoscere la contestazione disciplinare e gli atti presupposti al fine di predisporre un'adeguata difesa, per cui chiedevano congruo rinvio della data di pagina 5 di 14 audizione anche per esercitare eventuale diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare;
▪ La con nota del 24.01.2024 rigettava la richiesta, sull'assunto che la Pt_2 contestazione di addebito era stata inoltrata al dipendente in tempi congrui, e che nella stessa erano state riportati i motivi che avevano condotto all'attivazione del procedimento disciplinare, per cui egli avrebbe potuto mettere in atto, per tempo, tutte le procedure consentite dalla legge per presenziare all'audizione disciplinare, ovvero far pervenire all'Ufficio una memoria scritta, entro la stessa data, conferendo mandato ad un procuratore di sua fiducia o ad un rappresentante dell'Associazione Sindacale di appartenenza. Confermava, pertanto, la data fissata per l'audizione presso la
Direzione aziendale di AN Laziale.
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 rubricato
(Forme e termini del procedimento disciplinare) nel testo attualmente in vigore, per quanto qui è d'interesse, così dispone:
“4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito
e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio
pagina 6 di 14 competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' Controparte_3
, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del
[...] dipendente, il nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore. […]
9 ter La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
In sintesi, quindi, secondo l'iter procedimentale scandito dal acquisita Pt_5 conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante, il Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente lo segnala immediatamente, e comunque entro 10 giorni, all'Ufficio competente per i Procedimenti disciplinari (UPD) che, a sua volta, con immediatezza, e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia da altra fonte avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. L'UPD conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito.
Con specifico riferimento alla violazione del diritto di difesa, la S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 34702/2021) ha affermato che, in materia di procedimento disciplinare pagina 7 di 14 nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di audizione a difesa fissata dal datore di lavoro in una data anteriore a quella in cui il dipendente ha avuto legale conoscenza della contestazione, l'illegittimità del licenziamento consegue senza che occorra la prova di un pregiudizio arrecato in concreto all'esercizio del diritto di difesa, in quanto il cd. termine a difesa, che precede l'audizione dell'interessato, va computato a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza degli addebiti a lui mossi e, dunque, dalla data di ricevimento della contestazione in riferimento alla quale deve essere posto in condizione di poter predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti oggetto di addebito. Diversamente, qualora il dipendente sia stato ritualmente raggiunto da una contestazione disciplinare, all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione (cfr. sent. n. 9313/2021).
Applicando i su esposti principi di diritto alla vicenda in esame, per come innanzi ricostruita, ritiene il giudicante che la lettera di avvio del procedimento disciplinare trasmessa al ricorrente al suo indirizzo PEC in data 27.12.2023, benché vi sia prova dell'avvenuta consegna del messaggio alla casella del destinatario, non può ritenersi validamente comunicata, non operando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., posto che il 27.12.2023 il Dr. era ancora sottoposto alla misura della Pt_1 custodia cautelare in carcere, e conseguentemente, si trovava ictu oculi nell'impossibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica. Purtuttavia deve ritenersi che l'atto (nota UPD29/2023 -di avvio del procedimento-, oggetto della comunicazione del 27.12.2023) ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell'art. 1335 c.c., il successivo 3.01.2024, data della comunicazione a mezzo PEC della variazione del luogo dell'audizione, in quanto il ricorrente, in tale giornata, si trovava agli arresti domiciliari e non ha provato, ed invero neppure dedotto, che, nel periodo di detenzione domiciliare, non aveva possibilità di accesso alla propria casella PEC.
Peraltro, va opportunamente considerato che il 18.01.2024 il ricorrente ha conferito mandato agli Avvocati ER e De PA di assisterlo nel procedimento disciplinare e che, nel ricorso introduttivo del presente giudizio (pag. 2 ultime righe), gli stessi
Avvocati affermano che il collega BR ED, difensore di fiducia del Dr. Pt_1 nel procedimento penale, li aveva contattati affinché assistessero il cliente nel procedimento disciplinare. Se ne desume che il ricorrente, avendo avuto possibilità di pagina 8 di 14 accesso alla propria PEC dal 3.01.2024, ha avuto piena ed effettiva conoscenza delle incolpazioni disciplinari elevate a suo carico dalla datrice di lavoro e che, non potendo avere contatti all'esterno con terzi per lo stato di detenzione, ha informato l'Avvocato ED di essere sottoposto a procedimento disciplinare il quale, a sua volta, ne ha dato notizia ai colleghi De PA ed ER. A ciò si aggiunga che, per confutare la presunzione di conoscenza riferita alla giornata del 3.01.2024, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare come e quando ha avuto notizia dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico. Per quanto riguarda, invece,
l'allegazione della difesa di parte ricorrente secondo cui la sottoposizione alle misure restrittive della libertà personale ha impedito al dipendente di accedere ai documenti sottesi al procedimento disciplinare, osserva il giudicante che è pacifico che i predetti documenti non sono altro che gli atti del procedimento penale di cui il Dr. ha Pt_1 avuto conoscenza sin dal suo arresto (avendo peraltro sottoscritto il relativo verbale).
E' pur vero che il 24.01.2024 il Dr. non era libero di lasciare il domicilio di Pt_1 detenzione per recarsi presso la Direzione Sanitaria dell' per l'audizione, purtuttavia gravava sul dipendente l'onere di attivarsi, direttamente o per il tramite del proprio difensore di fiducia, per chiedere al GIP di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio presso cui era ristretto e, solo in caso di diniego del permesso, sarebbe stata integrata la fattispecie di cui all'art. 10 comma 3 del Codice di Disciplina a norma del quale, in caso di grave e oggettivo impedimento, il dipendente può chiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.
Con riferimento alla eccepita genericità della contestazione disciplinare, si evidenzia che, dalla piana lettura della missiva, risultano descritte, in modo specifico e dettagliato, sia le condotte addebitate al ricorrente verificatisi durante l'espletamento dell'incarico dirigenziale (avere effettuato prestazioni mediche presso uno studio dentistico privato, in violazione del contratto di esclusività, ed essersi appropriato, in maniera fraudolenta, di vari farmaci e prodotti ospedalieri), sia le norme violate
(Codice di Comportamento dei dipendenti della 6 e Codice Disciplinare per il Pt_4
Personale Dirigente dell'Area Medica Sanitaria). Il lavoratore è stato, pertanto, posto in piena condizione di comprendere l'addebito e preparare una difesa adeguata.
Tanto premesso, a parere del giudicante, i motivi di doglianza proposti dai procuratori del ricorrente sulla regolarità del procedimento disciplinare appaiono infondati, essendo stato accertato che il dipendente ha avuto tempestiva conoscenza della lettera di avvio del procedimento, contenente una chiara e dettagliata descrizione degli addebiti e delle norme violate, e che non sussisteva pagina 9 di 14 l'obbligo per la di accogliere la richiesta del lavoratore di differimento dell'audizione, in quanto non rispondeva ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (Cass. 2 marzo 2017, n. 5314; Cass. 11 luglio 2016, n. 14106; Cass. 7 maggio 2015, n. 9223; Cass. 16 ottobre 2013, n. 23528; Cass. 31 marzo 2011, n.
7493). La convocazione è, infatti, evidentemente strumentale all'audizione a difesa e nessuna norma della negoziazione collettiva, né l'art. 55 del D.lgs.
165/2001, né l'art. 7 della L. 300/1970 prevede che, qualora il datore, a seguito di tale richiesta, abbia convocato il lavoratore per una certa data, questi abbia un incondizionato diritto al differimento dell'incontro.
Venendo, quindi, al merito del ricorso, premesso che la prova della sussistenza della giusta causa del recesso, e quindi della legittimità dell'atto espulsivo, grava, sia nel caso di impiego privato sia di pubblico impiego contrattualizzato, sulla parte datoriale, si osserva che, per giurisprudenza costante, le elencazioni contenute nei contratti collettivi delle condotte di rilievo disciplinare non sono tassative e non esauriscono le fattispecie di comportamenti e inadempimenti del lavoratore sanzionabili con il licenziamento “in tronco”, i quali vanno sempre valutati alla stregua dei principi di carattere generale sanciti dall'art. 2119 c.c. che definisce, genericamente, la giusta causa di licenziamento come quella “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” in quanto la sua continuazione si risolverebbe in un pregiudizio per gli scopi aziendali, venendo posta in dubbio la futura correttezza nell'adempimento degli obblighi assunti dal lavoratore secondo i canoni di buona fede e correttezza (così, Cass., sez. lav., n. 17514 del 26 luglio 2010 e Cass., sez. lav., n.
2013/2012, cit.). La norma codicistica ha, quindi, natura di norma elastica che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, include le violazioni del cd
“minimo etico” tra cui la commissione di condotte di rilevanza penale. Purtuttavia, secondo il più recente orientamento dei giudici di legittimità formatosi dopo la novella dell'art. 18 operata dalla Legge Fornero, nei casi in cui la condotta risulti tipizzata dalla contrattazione collettiva del settore come punibile con il licenziamento, lo scrutinio demandato al giudice di merito ha ad oggetto la sola sussistenza del fatto addebitato al dipendente e della sua antigiuridicità, non potendo egli operare alcuna valutazione sulla proporzionalità tra fatto e sanzione. Diversamente, se il fatto contestato ed accertato non risulti tipizzato dalle previsioni dei contratti collettivi, ovvero dei codici disciplinari applicabili, che stabiliscono per esso l'irrogazione di una sanzione conservativa, si è in presenza, di una delle "altre ipotesi" di non ricorrenza della giusta causa di cui al co. 5 dell'art. 18 a norma del quale il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e riconosce al lavoratore la pagina 10 di 14 tutela indennitaria forte prevista dalla norma medesima (Cass. 36729/2021 e
27161/2024). L'art. 63, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 75 del 2017 - prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l'amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La Cassazione nel
2015 ha affermato che si applica al pubblico impiego la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, nel 2016; con la sentenza n.
11868/2016 ha, invece, mutato orientamento ed ha statuito che, per quanto riguarda i licenziamenti nel pubblico impiego, si devono applicare le regole di cui all'art. 18 della Legge 300/1970 e non quindi la Legge n. 92/2012.
Fatta tale premessa in diritto, osserva il giudicante che, come si è detto, i fatti oggetto delle incolpazioni elevate a carico del Dr. , nella loro materialità, sono Parte_1 gli stessi fatti per i quali il dirigente medico è stato tratto in arresto in flagranza di reato per le ipotesi delittuose previste e punite dagli artt. 314, 640 c.p. e art. 73 del
DPR 309/1990 (reiterata violazione del contratto di esclusività e appropriazione in maniera fraudolenta di vari farmaci e prodotti ospedalieri) che, pertanto, devono ritenersi definitivamente accertati. Ne è prova che la difesa del Dr. non ne Pt_1 contesta la sussistenza, ma lamenta la sproporzione della sanzione espulsiva applicata dalla datrice di lavoro. Sostiene, infatti, che, trattandosi prestazioni professionali sporadiche (rese nelle giornate del 10, 17, 20 e 24 ottobre, 21 e 24 novembre e 1° dicembre 2023), anche se vi è stato inadempimento del contratto di esclusiva, potevano essere punite con sanzione conservativa. Inoltre, il controvalore dei farmaci di cui il Dr. è stato trovato in possesso può definirsi modesto, anche perché Pt_1 molti di essi già scaduti di validità.
Procedendo, quindi, alla disamina delle risultanze della prova orale, appare utile riportare testualmente le dichiarazioni rese dai testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria (emendate da eventuali sviste/errori di battitura):
: “Sono odontoiatra ed esercito la professione presso lo studio di Testimone_1
LA via Mechelli insieme a mio padre anche lui odontoiatra. Confermo le dichiarazioni rese dinanzi al PM in data 1.12.2023 e confermo quanto si legge ma preciso che nella parte in cui si legge che ricordo la sua presenza presso il vecchio studio da 10 orsono non intendevo dire che frequentava lo studio dentistico per motivi di lavoro in quanto all'epoca frequentavo l'università. Preciso che di norma l'anestesia
pagina 11 di 14 locale viene praticata dall'odontoiatra, tuttavia nei casi più complessi anche per la durata dell'intervento la presenza di un medico anestesia era una garanzia e sicurezza sia per noi che per i pazienti. Non sono in grado di quantificare con esattezza le volte in cui il dr. ha collaborato con noi posso dire che alcuni mesi lo vedevo una volta, Pt_1 altri due, per lunghi periodi non lo vedevo mai e preciso la tipologia degli interventi di solino non vengono praticati nei mesi estivi”.
: “Sono odontoiatra ed esercito la professione presso lo studio di Testimone_2
LA via Mechelli di cui sono titolare. In precedenza lo studio era ubicato a LA presso la via LES PINS. Confermo le dichiarazioni rese dinanzi al PM in data 1.12.2023 ma devo fare alcune precisazioni. In primo luogo è vero che conosco il dr. da Pt_1 circa 10 anni e che da Gennaio 2021 collabora con me ma solo le volte in cui ne ho avuto bisogno per cui ossia non è vero che veniva presso il mio studio tutti i martedì e venerdì. Poteva capitare che per alcuni mesi non venisse affatto o che venisse senza praticare l'anestesia al solo scopo di rassicurare il paziente. l'1.12.2023 era venuto per praticare un po' di atropina al paziente che era agitato. Si è trattato quindi di una sedazione leggera. Preciso i farmaci del tipo RA, AN e Atropina fanno parte della dotazione dello studio ma un paio di volte è capitato che ne ero sprovvisto per cui li ha portati lui. Confermo l'ultima risposta del verbale”.
: “Confermo che dal 2002 sono la segretaria dello studio odontoiatrico Tes_3
PETRILLI sin da quanto era ubicato in via SAUSSET LES PINS. Conosco il Dr. da Pt_1
7/8 anni sia per motivi personali che di lavoro. Confermo quanto dichiarato al PM in data 1.12.2023 ossia che ero io la persona che prendeva appuntamenti per il Dr. . Pt_1
L'1.12.2023 era venuto per una consulenza e non per una sedazione come è stato verbalizzato evidentemente per un errore di cui non mi sono accorta quando ho sottoscritto il verbale. Non è vero che veniva tutti i martedì e venerdì ma veniva quando era chiamato su richiesta del Dr. PETRILLI che per sua sicurezza preferiva averlo in studio. Non controllavo la borsa del dottore per cui non posso dire se portasse o meno dei farmaci ma confermo che presso lo studio erano presenti
AN e RA. Confermo che ero io a contattare il Dr. tramite WhatsApp o Pt_1 il cellulare intestato allo studio. In un mese poteva venire due volte e non venire per
4/5 mesi”.
Così riassunte le emergenze probatorie, osserva il giudicante che tutti i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno confermato le dichiarazioni rese davanti al
Pubblico Ministero nell'immediatezza dell'arresto del Dr. , anche se con talune Pt_1 precisazioni che si pongono in parziale contraddizione con le dichiarazioni rese al PM, che, purtuttavia, vertono su circostanze che non assumono rilievo dirimente nel pagina 12 di 14 presente giudizio.
Ed infatti, i testi hanno comunque confermato che il Dr. nel corso degli anni, Pt_1 quanto meno dal 2021 (teste ), si è recato con una certa continuità (e Testimone_2 non soltanto nelle giornate indicate dalla defesa del ricorrente) presso lo Studio odontoiatrico LL per assistere i pazienti sottoposti ad interventi di ortodonzia chirurgia, in quanto medico specialista in anestesia e rianimazione, su appuntamenti presi dalla sig.ra Segretaria dello Studio odontoiatrico dal 2022, le volte in cui la Tes_3 sua presenza era richiesta dal titolare. Inoltre, considerato che i testimoni non hanno smentito quanto dichiarato al PM sul punto specifico, deve ritenersi accertato che, a fronte dell'attività di collaborazione prestata presso lo studio , il Dr. CP_4 Pt_1 riceveva un compenso di € 150 a giornata.
Tutto ciò è sufficiente per ritenere che il Dr. ha consapevolmente Parte_1 violato, in reiterate occasioni, il vincolo di esclusività assunto con la Pt_2 continuando a percepire la relativa indennità mensile, con conseguente danno patrimoniale per l'Azienda, e che, per esercitare l'attività extra-moenia non autorizzata, ha utilizzato farmaci con la dizione confezione ospedaliera anche del tipo stupefacente o psicotropo. Ed infatti, il giorno dell'arresto è stato trovato in possesso di 4 fiale di , 10 fiale di Fentanil e 5 fiale di Chetamina, di cui aveva la Per_2 disponibilità per ragioni legale all'attività di medico ospedaliero. A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente, nell'interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP di Velletri, ha riferito che collaborava con il Dr. LL “da circa 10 anni”. Si tratta, invero, di una dichiarazione che non ha valore di confessione giudiziale, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., ma che è comunque soggetta al libero apprezzamento del giudice che può valutarla, ex art. 116 c.p.c., tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti al processo.
In conclusione, a parere del giudicante, l' convenuta ha fornito la Controparte_1 piena prova dello svolgimento dei fatti così come contestati al dipendente e, quindi, la sussistenza degli addebiti, essendo stato definitivamente accertato che il Dr. , in Pt_1 violazione di legge, ha svolto attività libero professionale extra-moenia retribuita, in difetto della prescritta autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza, violando gli obblighi di servizio sullo stesso incombenti nella qualità di dipendente con rapporto di esclusiva con l'Azienda ospedaliera, e che, per svolgere la predetta attività, si è appropriato di farmaci sottraendoli ai pazienti della datrice di lavoro.
Evidenziato, infine, che gli illeciti disciplinari accertati in questa sede sono tipizzati dal
Codice di Comportamento dei Dipendenti dell' , approvato con delibera n. CP_1
1028 del 16.07.2021 e dal Codice Disciplinare per il personale dirigente dell'Area
Medica Sanitaria approvato con delibera n° 13 del 13.01.2022, in particolare l'art. 2, commi 1, 2 e 3, lettere a), c), e comma 5 e l'art. 4, comma 10, punto 2, lettera b) e d)
pagina 13 di 14 del Codice Disciplinare ed assumono rilievo penale, avendo integrato i reati di peculato e truffa aggravata in cui la ha rivestito la qualifica di persona offesa, deve concludersi per la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 14 di 14