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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/09/2024 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente e Relatore
GA DANIELA, Giudice
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 10/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1341/2022 depositato il 30/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 6 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40314 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, contenente reclamo ex art. 17 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992, notificato al Comune di Palermo tramite pec il 26 febbraio 2022, e depositato con modalità telematica nella Segreteria di questa Corte il 30 maggio successivo, Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dottore Commercialista Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 40314 del 19 novembre 2021, notificatole il 30 dicembre 2021, dell'importo complessivo di euro 342,50, di cui euro 178,00 dovuti per l'omesso versamento dell'IMU dell'anno
2016, con riferimento all'immobile ubicato nella Indirizzo_1 di Palermo, annotato in catasto al Id.catastale_1, piano S1 categoria U.I. C/6, classe 07. La ricorrente assumeva di avere diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU per l'immobile oggetto dell'accertamento, in quanto “acquistato […] e destinato, per l'intero 2016 a pertinenza” dell'appartamento sito in Palermo nella Indirizzo_2, all'epoca in suo possesso ed adibito ad abitazione principale. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese processuali.
L'11 luglio 2024 si costituiva in giudizio il Comune di Palermo che, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità del ricorso, per essersi la ricorrente costituita anteriormente alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso, come previsto dall'art. 17 bis, comma 2, del d. lgs. 546/1992, e chiedeva, comunque, il rigetto del ricorso nel merito, nonchè la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'Ente impositore deduceva, in particolare, che la ricorrente, nell'anno 2016, era proprietaria di due unità immobiliari annotate in catasto rispettivamente al Id.catastale_1 ed al Id.catastale_2, ed entrambe inserite nella categoria C/6. Quindi, poiché l'art. 13 del d. l. n. 201 del 2011 limitava l'esenzione dall'imposta ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, in assenza di un'indicazione della ricorrente dell'unità immobiliare da destinare a pertinenza, l'agevolazione era stata riconosciuta per l'immobile annotato al Id.catastale_2. Il 21 agosto 2024, la ricorrente depositava una memoria con cui contestava quanto dedotto dall'Ente impositore, lamentando l'arbitraria ed errata individuazione dell'unità pertinenziale da parte dell'Ente medesimo.
All'udienza camerale odierna, poi, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che è infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dall'Ente impositore.
Invero, risulta dagli atti del giudizio che la contribuente ha notificato il ricorso al Comune di Palermo in data
26 febbraio 2022, e lo ha, poi, depositato nella Segreteria della (allora) Commissione Tributaria di Palermo il 30 maggio successivo, dopo che era decorso il termine dilatorio di novanta giorni previsto dall'art. 17-bis, del d. lgs. n. 546/1992.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dovere preliminarmente verificare l'esistenza di un vincolo pertinenziale che lega l'immobile assoggettato a tassazione all'abitazione principale della ricorrente.
Orbene, in tema di agevolazioni IMU per le pertinenze dell'abitazione principale, l'onere di provare la sussistenza del predetto vincolo grava sul contribuente che invoca il beneficio (ex art. 2697 cod. civ.).
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente si è limitata a contestare l'arbitrarietà della scelta operata dall'Amministrazione Comunale, senza dedurre né tantomeno provare la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 817 cod. civ. con riferimento all'immobile censito in catasto al foglio 125, particella 208.
In particolare, non è stata fornita alcuna prova che tale unità immobiliare fosse, nell'anno di imposta 2016, effettivamente e stabilmente destinata al servizio dell'abitazione principale.
La scelta della pertinenza, invero, nonostante costituisca una facoltà del contribuente, non può essere esercitata in sede contenziosa al solo fine di contrastare l'accertamento, ma deve risultare da una situazione di fatto preesistente e chiaramente manifestata.
In assenza di tale prova, la pretesa tributaria sull'immobile in questione deve, quindi, ritenersi legittima.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 che condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 200,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 settembre 2024.
Il Presidente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/09/2024 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente e Relatore
GA DANIELA, Giudice
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 10/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1341/2022 depositato il 30/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 6 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40314 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, contenente reclamo ex art. 17 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992, notificato al Comune di Palermo tramite pec il 26 febbraio 2022, e depositato con modalità telematica nella Segreteria di questa Corte il 30 maggio successivo, Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dottore Commercialista Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 40314 del 19 novembre 2021, notificatole il 30 dicembre 2021, dell'importo complessivo di euro 342,50, di cui euro 178,00 dovuti per l'omesso versamento dell'IMU dell'anno
2016, con riferimento all'immobile ubicato nella Indirizzo_1 di Palermo, annotato in catasto al Id.catastale_1, piano S1 categoria U.I. C/6, classe 07. La ricorrente assumeva di avere diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU per l'immobile oggetto dell'accertamento, in quanto “acquistato […] e destinato, per l'intero 2016 a pertinenza” dell'appartamento sito in Palermo nella Indirizzo_2, all'epoca in suo possesso ed adibito ad abitazione principale. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese processuali.
L'11 luglio 2024 si costituiva in giudizio il Comune di Palermo che, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità del ricorso, per essersi la ricorrente costituita anteriormente alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso, come previsto dall'art. 17 bis, comma 2, del d. lgs. 546/1992, e chiedeva, comunque, il rigetto del ricorso nel merito, nonchè la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'Ente impositore deduceva, in particolare, che la ricorrente, nell'anno 2016, era proprietaria di due unità immobiliari annotate in catasto rispettivamente al Id.catastale_1 ed al Id.catastale_2, ed entrambe inserite nella categoria C/6. Quindi, poiché l'art. 13 del d. l. n. 201 del 2011 limitava l'esenzione dall'imposta ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, in assenza di un'indicazione della ricorrente dell'unità immobiliare da destinare a pertinenza, l'agevolazione era stata riconosciuta per l'immobile annotato al Id.catastale_2. Il 21 agosto 2024, la ricorrente depositava una memoria con cui contestava quanto dedotto dall'Ente impositore, lamentando l'arbitraria ed errata individuazione dell'unità pertinenziale da parte dell'Ente medesimo.
All'udienza camerale odierna, poi, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che è infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dall'Ente impositore.
Invero, risulta dagli atti del giudizio che la contribuente ha notificato il ricorso al Comune di Palermo in data
26 febbraio 2022, e lo ha, poi, depositato nella Segreteria della (allora) Commissione Tributaria di Palermo il 30 maggio successivo, dopo che era decorso il termine dilatorio di novanta giorni previsto dall'art. 17-bis, del d. lgs. n. 546/1992.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dovere preliminarmente verificare l'esistenza di un vincolo pertinenziale che lega l'immobile assoggettato a tassazione all'abitazione principale della ricorrente.
Orbene, in tema di agevolazioni IMU per le pertinenze dell'abitazione principale, l'onere di provare la sussistenza del predetto vincolo grava sul contribuente che invoca il beneficio (ex art. 2697 cod. civ.).
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente si è limitata a contestare l'arbitrarietà della scelta operata dall'Amministrazione Comunale, senza dedurre né tantomeno provare la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 817 cod. civ. con riferimento all'immobile censito in catasto al foglio 125, particella 208.
In particolare, non è stata fornita alcuna prova che tale unità immobiliare fosse, nell'anno di imposta 2016, effettivamente e stabilmente destinata al servizio dell'abitazione principale.
La scelta della pertinenza, invero, nonostante costituisca una facoltà del contribuente, non può essere esercitata in sede contenziosa al solo fine di contrastare l'accertamento, ma deve risultare da una situazione di fatto preesistente e chiaramente manifestata.
In assenza di tale prova, la pretesa tributaria sull'immobile in questione deve, quindi, ritenersi legittima.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 che condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 200,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 settembre 2024.
Il Presidente