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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 357/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MARTIGNETTI Parte_1 C.F._1
GLORIA elettivamente domiciliato in VIA LINCOLN 233 CASERTA presso lo studio dell'avv.
MARTIGNETTI GLORIA
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Controparte_1 C.F._2
AMATO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. MARIA AMATO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione ex art 617 c.p.c. e 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato da Controparte_1
Ha eccepito la nullità dello stesso per difetto di notifica dei documenti su cui si fonderebbe la pretesa azionata e l'infondatezza della stessa alla luce degli esborsi sostenuti.
Ha altresì formulato in via riconvenzionale domanda di ripetizione di quanto versato, alla luce degli ulteriori pagamenti intervenuti in esecuzione della sentenza civile intervenuta tra le parti in causa.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto in ragione della preventiva conoscenza della documentazione alla base del precetto notificato e della irripetibilità di quanto versato a titolo di manutenzione dallo stesso opponente.
pagina 1 di 3 La causa è stata trattenuta in decisione in data 31.01.2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
Si rammenta che, seguendo l'interpretazione della Suprema Corte, il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione: ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. Allegazione e documentazione che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto."
Tale impostazione si giustifica, in estrema sintesi, in quanto più rispondente a principi di effettività della tutela del creditore, consentendo l'esecuzione coattiva di un diritto che è pur sempre sancito da un titolo giudiziale, e di economia processuale, impedendo la moltiplicazione di preventivi giudizi di cognizione.
Ciò posto, l'azione esecutiva intrapresa dal creditore può essere considerata legittima solo se viene assolto dal procedente, in sede di precetto, un onere di allegazione e documentazione tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del debitore, onde consentirgli un controllo sulla fondatezza della pretesa e, eventualmente, di contestarla in sede di opposizione all'esecuzione. Tale onere costituisce l'inevitabile bilanciamento della facoltà concessa al creditore di intraprendere un'azione esecutiva pur in difetto di un titolo ove il credito sia pienamente liquido ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Orbene nel caso di specie, risulta che il creditore, nell'atto di precetto, abbia solamente allegato, mediante una elencazione (seppur analitica e dettagliata) delle singole voci di spesa, gli esborsi di cui chiede il ristoro, senza tuttavia aver prodotto già in sede di precetto la relativa documentazione probatoria a sostegno.
L'eventuale conoscenza pregressa di tale documentazione da parte del debitore non può sanare tale difetto del precetto, in quanto si tratta di fatti extraprocessuali irrilevanti ed è al momento della notifica di tale atto che tanto l'onere di allegazione quanto quello di prova deve essere verificato.
pagina 2 di 3 Da tale accertamento deriva la declaratoria di nullità del precetto e, conseguentemente, anche della procedura esecutiva intrapresa, in quanto ab origine viziata.
Dall'altro lato deve ritenersi del tutto inammissibile la domanda riconvenzionale di ripetizione formulata in tale sede dallo stesso opponente.
Si rammenta, invero, che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “in seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto […] si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto di proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate” (C. 29636/2024).
La ratio sottesa a tale consolidato principio risiede nella struttura stessa del giudizio di opposizione a precetto che instaura un giudizio a cognizione piena nel quale il creditore procedente ha veste sostanziale e processuale di convenuto e, pertanto, è l'unico soggetto pienamente legittimato a proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore opponente per un titolo diverso, svolgendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge o si sostituisce al primo (ex multis C. 1107/1996; C. 14554/2000).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che la domanda riconvenzionale proposta, invece, da parte opponente si appalesa del tutto inammissibile in rito, essendo soggetta non già a sostituire o integrare il titolo a disposizione del creditore procedente ma ad ingenerarne uno alternativo del tutto distinto per presupposti soggettivi ed oggettivi.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità del precetto notificato in data 8.2.2024;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
3) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 357/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MARTIGNETTI Parte_1 C.F._1
GLORIA elettivamente domiciliato in VIA LINCOLN 233 CASERTA presso lo studio dell'avv.
MARTIGNETTI GLORIA
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Controparte_1 C.F._2
AMATO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. MARIA AMATO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione ex art 617 c.p.c. e 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato da Controparte_1
Ha eccepito la nullità dello stesso per difetto di notifica dei documenti su cui si fonderebbe la pretesa azionata e l'infondatezza della stessa alla luce degli esborsi sostenuti.
Ha altresì formulato in via riconvenzionale domanda di ripetizione di quanto versato, alla luce degli ulteriori pagamenti intervenuti in esecuzione della sentenza civile intervenuta tra le parti in causa.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto in ragione della preventiva conoscenza della documentazione alla base del precetto notificato e della irripetibilità di quanto versato a titolo di manutenzione dallo stesso opponente.
pagina 1 di 3 La causa è stata trattenuta in decisione in data 31.01.2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
Si rammenta che, seguendo l'interpretazione della Suprema Corte, il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione: ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. Allegazione e documentazione che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto."
Tale impostazione si giustifica, in estrema sintesi, in quanto più rispondente a principi di effettività della tutela del creditore, consentendo l'esecuzione coattiva di un diritto che è pur sempre sancito da un titolo giudiziale, e di economia processuale, impedendo la moltiplicazione di preventivi giudizi di cognizione.
Ciò posto, l'azione esecutiva intrapresa dal creditore può essere considerata legittima solo se viene assolto dal procedente, in sede di precetto, un onere di allegazione e documentazione tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del debitore, onde consentirgli un controllo sulla fondatezza della pretesa e, eventualmente, di contestarla in sede di opposizione all'esecuzione. Tale onere costituisce l'inevitabile bilanciamento della facoltà concessa al creditore di intraprendere un'azione esecutiva pur in difetto di un titolo ove il credito sia pienamente liquido ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Orbene nel caso di specie, risulta che il creditore, nell'atto di precetto, abbia solamente allegato, mediante una elencazione (seppur analitica e dettagliata) delle singole voci di spesa, gli esborsi di cui chiede il ristoro, senza tuttavia aver prodotto già in sede di precetto la relativa documentazione probatoria a sostegno.
L'eventuale conoscenza pregressa di tale documentazione da parte del debitore non può sanare tale difetto del precetto, in quanto si tratta di fatti extraprocessuali irrilevanti ed è al momento della notifica di tale atto che tanto l'onere di allegazione quanto quello di prova deve essere verificato.
pagina 2 di 3 Da tale accertamento deriva la declaratoria di nullità del precetto e, conseguentemente, anche della procedura esecutiva intrapresa, in quanto ab origine viziata.
Dall'altro lato deve ritenersi del tutto inammissibile la domanda riconvenzionale di ripetizione formulata in tale sede dallo stesso opponente.
Si rammenta, invero, che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “in seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto […] si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto di proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate” (C. 29636/2024).
La ratio sottesa a tale consolidato principio risiede nella struttura stessa del giudizio di opposizione a precetto che instaura un giudizio a cognizione piena nel quale il creditore procedente ha veste sostanziale e processuale di convenuto e, pertanto, è l'unico soggetto pienamente legittimato a proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore opponente per un titolo diverso, svolgendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge o si sostituisce al primo (ex multis C. 1107/1996; C. 14554/2000).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che la domanda riconvenzionale proposta, invece, da parte opponente si appalesa del tutto inammissibile in rito, essendo soggetta non già a sostituire o integrare il titolo a disposizione del creditore procedente ma ad ingenerarne uno alternativo del tutto distinto per presupposti soggettivi ed oggettivi.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità del precetto notificato in data 8.2.2024;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
3) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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