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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/09/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7521 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, CF , e , CF Parte_1 C.F._1 E_
, elettivamente domiciliati in Palermo, v. C. Lasca- C.F._2
ris n.11, presso lo studio dell'Avv. ORLANDO DAVIDE che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
– attori –
CONTRO
, cf , e , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
cf , elettivamente domiciliate in Palermo, V. S. LO C.F._4
FORTE n. 13 presso lo studio dell'Avv. SALADINO MARIA che le rappre-
senta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e rispo-
sta;
– convenute –
E NEI CONFRONTI DELLA
cf elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_1
Messina, VIA DEI VERDI n.13, presso lo studio dell'Avv. MAZZEO RI-
NALDI MICHELANGELO che la rappresenta e difende per procura a mar-
Tribunale di Palermo gine della comparsa di costituzione;
– litisconsorte necessario –
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e E_ [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Pt_1 [...]
e formulando le seguenti domande: “accer- CP_2 Controparte_1
tare e dichiarare, in via preliminare, la nullità, ovvero l'inefficacia dell'atto
pubblico di compravendita, ai rogiti del Notaio Dr. del Persona_1
28/09/2017 (Rep. Nr. 109067 – Racc. Nr. 19304), avente ad oggetto l'im-
mobile sito a Palermo, via Azolino Hazon Nr. 51, contraddistinto al N.C.E.U.
di Palermo al foglio 77 – p.lla 3040 – sub. 71 – Cat. A/3, R.C. €. 312,46, in
proprietà indivisa dei defunti e Persona_2 Persona_3
2) Per l'effetto, previa declaratoria dell'apertura della successione legit-
tima dei signori e dichiarare il diritto Persona_2 Controparte_4
degli odierni attori a conseguire la rispettiva quota di legittima sull'asse
ereditario dei propri genitori e, segnatamente, sul bene immobile sopra in-
dividuato, in ragione di 1/3 ciascuno, mediante divisione giudiziale dello
stesso;
3) Dichiarare, sempre per l'effetto, la divisione giudiziale dell'immobile in
questione, previa determinazione della sua consistenza attuale e del suo
valore commerciale e locativo a mezzo CTU, attribuendo agli attori la corri-
spondente quota di legittima;
4) Accertare e dichiarare l'onere della RA , attuale Controparte_1
proprietaria del bene, al pagamento della quota parte di pertinenza degli
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile attori del valore locativo del bene immobile ad oggi detenuto, anche in via
indiretta mediante percezione di un eventuale canone di locazione, dalla
data di stipula del rogito notarile per cui è causa, ovvero, in via subordina-
ta, dalla data di notifica della convocazione in mediazione (05/08/2021),
sino alla data di conseguimento delle rispettive quote di legittima in favore
degli attori, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
5) Sciolta la comunione sul predetto cespite e calcolata la rispettiva quo-
ta di attribuzione, condannare le convenute, anche in solido tra loro, alla
corresponsione in favore degli attori della rispettiva parte, oltre interessi le-
gali e rivalutazione monetaria, dalla data di presentazione dell'istanza di
mediazione sino al soddisfo;
6) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Adito Tribunale rite-
nesse soltanto parzialmente inefficace l'atto pubblico di compravendita, in
ragione del 50% di pertinenza del defunto si declinano le Persona_2
superiori domande limitatamente alla quota considerata di diritto;
7) Porre ogni spesa a carico della massa ereditaria ed emettere ogni al-
tro provvedimento ritenuto necessario e/o consequenziale;
8) Condannare le convenute al rimborso in favore dell'attore delle spese
per l'avvio del procedimento di mediazione, come da ricevuta che si allega;
9) Condannare le convenute, anche in solido tra loro, alle spese neces-
sarie per la trascrizione della domanda giudiziale e dell'emittenza senten-
za”.
All'uopo esponevano che erano eredi legittimi dei defunti genitori
[...]
(nato a [...] il [...], ivi deceduto in data Persona_4
23/01/2019) e (nata a [...] il [...], ivi de- Persona_3
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile ceduta in data 04/09/2016) unitamente alla convenuta Controparte_5
[..
.
L'altra convenuta era la nipote – figlia di – che nel Controparte_2
2017 aveva acquistato per potere dei nonni e Persona_3 Per_2
l'unità immobiliare sita nella cittadina via Azolino Hazon Nr. 51,
[...]
contraddistinto al N.C.E.U. Di Palermo al foglio 77 – p.lla 3040 – sub. 71
– Cat. A/3, giusta atto pubblico di compravendita in Notar Dott. Per_1
(Rep. Nr. 109067 – Racc. Nr. 19304).
[...]
Eccepivano la nullità o la inefficacia del predetto atto poiché all'epoca dello stesso la era già deceduta, sicché invalido il potere del procu- Per_3
ratore intervenuto all'atto (la stessa convenuta ) a rap- Controparte_2
presentare la venditrice.
Concludevano, quindi, come sopra indicato.
Ritualmente costituitesi, le convenute, contestando le allegazioni di parte attrice, formulavano le seguenti domande: “In via preliminare ritene-
re valida la procura speciale rilasciata dai signori e Persona_3 [...]
apposta al contratto di compravendita del 28/09/2017 aven- CP_6
te ad oggetto l'immobile di via Azolino Hazon n.51 di proprietà della RA
e rigettare tutte le altre domande attoree;
Controparte_1
Ritenere quindi valido il medesimo contratto di compravendita per tutte
le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente rigettare la domanda di
nullità ex adverso proposta;
In via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse parzialmente inefficace
il rogito, dichiarare aperta la successione della RA e Persona_3
avuto riguardo alla circostanza che il suo unico cespite fosse costituito dal
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile 50% dell'immobile per cui oggi è causa, individuare, alla data successiva
alla morte, le seguenti quote di legittima:
3/18 in favore di e 6/18 in favore di , Persona_2 E_
e nella misura di 2/18 ciascuno;
Parte_1 CP_2
Accertare e ritenere valida ed efficace la transazione di cui al punto 5
della produzione documentale e quindi ritenere e dichiarare che il signor
ha rinunciato tacitamente alla sua quota di legittima a Parte_1
fronte del pagamento della complessiva somma di euro 7000,00;
Accertare e dichiarare inefficace l'atto di compravendita soltanto nei con-
fronti di e limitatamente alla sua quota di legittima pari ai E_
2/18;
Dichiarare aperta la successione di accertando che Persona_2
nella massa ereditaria rientrano soltanto i debiti derivanti dalle spese del
suo funerale sostenuta dalla convenuta e non l'immobile per- CP_2
ché venduto alla nipote (12/18 dell'immobile) in forza di valida ed efficace
procura speciale;
Rigettare la domanda di condanna alle spese di mediazione;
in via riconvenzionale accertare e ritenere il diritto della RA CP_2
alla restituzione della somma di euro 1871,86 da parte di
[...] Parte_3
e 1871,86 da parte di e conseguentemente condan-
[...] E_
narli al pagamento oltre interessi legali fino al soddisfo;
Con vittoria di spesa, competenze ed onorari della presente procedura”.
Allegavano la ultrattività della procura ex art 1723 c.c. e comunque la non configurabilità della nullità; l'eventuale inefficacia era relativa solo a
(per 2/18) avendo invece disposto della E_ Parte_1
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile quota cedendola a titolo oneroso.
Formulavano, inoltre, domande riconvenzionali in merito alle spese so-
stenute.
Nel corso del processo veniva disposta la integrazione del contradditto- rio nei confronti di un creditore ipotecario che, ri- Controparte_3
tualmente, si costituiva.
deduceva che e concludeva come segue: “Rite- Controparte_7
nere e dichiarare, per i motivi sopra specificati, la validità dell'atto di com-
pravendita oggetto del presente giudizio, del contratto di mutuo e della rela-
tiva concessione di ipoteca volontaria rilasciata dalla sig.ra CP_1
in favore del;
ipoteca che non può estinguersi e che
[...] CP_3
deve continuare ad essere iscritta sul bene immobile oggetto di alienazione
senza intaccare in alcun modo le tutele creditorie della banca intervenuta;
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale,
disattese le istanze di prova orale, e con ctu.
All'udienza del 19.5.25 la causa, intese le conclusioni delle parti, veni-
va posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
****
In via preliminare occorre dare atto della intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte di , ritualmente accettata dalle con- Parte_1
venute; sicché il giudizio, relativamente a tali parti, si è estinto.
Ciò posto, per vagliare la domanda di invalidità della compravendita dell'immobile di via Azon in Palermo del 2017, occorre, in primo luogo,
esaminare la questione inerente la dedotta estinzione della procura rila-
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile sciata dalla (venditrice) alla figlia (rappresentante) e la opponibilità Per_3
alla convenuta , acquirente del bene in parola in forza Controparte_1
del predetto contratto, del citato difetto di rappresentanza.
In punto di diritto è noto che “le cause estintive della procura sono op-
ponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1369, comma 2, c.c., solo quando sia ac-
certato che questi le hanno colposamente ignorate, dovendo il rappresenta-
to provare le circostanze che escludono l'apparenza e, quindi, l'affidamento dei terzi” (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 26779 del 23/10/2018).
In applicazione del predetto principio di diritto, va rilevato che la estin-
zione della procura era certamente opponibile alla acquirente, odierna convenuta, in quanto la stessa era la nipote della pro- Controparte_1
prietaria; la nonna infatti era la rappresentata, e, peraltro, la rappresen-
tante intervenuta all'atto era la stessa madre della acquirente.
I rapporti familiari tra la rappresentata, la rappresentante e la terza acquirente rendono del tutto verosimile, secondo un principio dell'id quod
plerumque accidit, che la fosse consapevole della estinzione CP_1
della procura per il decesso della nonna.
, quindi, erede della rappresentata, ha assolto l'onere E_
probatorio che sullo stesso gravava e, pertanto, l'atto deve essere dichia-
rato nei suoi confronti inefficace in relazione alla quota della madre (e quindi per la quota della metà indivisa).
La quota in capo a invece, è stata oggetto di valido Persona_2
trasferimento in capo all'odierna convenuta a titolo oneroso. CP_1
Ciò posto, in relazione alla successione della va pure rilevato Per_3
che l'attore ha già disposto della sua quota sul bene ce- Parte_1
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile dendola alla sorella convenuta a fronte del pagamento di euro 7000,00
(intendendosi tale cessione come avente ad oggetto tutti i diritti del ceden-
te sul cespite, quindi provenienti tanto dalla successione del padre che della madre).
L'attore, poi rinunciante al presente giudizio, non ha disconosciuto la firma apposta nel documento in all.5 e non ha contestato di aver ricevuto il relativo importo.
Nè applicabile alla fattispecie la previsione del divieto dei patti succes-
sori, trattandosi di un accordo successivo all'apertura della successione.
L'accordo sottoscritto dall'attore – prodotto dalla convenuta in all.5 e non oggetto di disconoscimento – infatti è qualificabile in termini di vendi-
ta dell'eredità.
Del resto anche il contegno processuale di rinuncia alla domanda ma- nifesta il difetto di interesse ad una pronuncia nel presente giudizio
(Cass.Civ., Sez. 2, Sentenza n. 6723 del 09/12/1982).
Dall'accertamento della parziale inefficacia dell'atto del 2017 consegue l'apertura della successione della e la valutazione della domanda Per_3
di divisione in relazione all'unico cespite della stessa (rectius quota di proprietà dell'immobile sito in Palermo via A. Hazon).
Il valore dell'immobile è pari ad euro 93.080,00 e, sulla scorta delle condivisibili valutazioni del ctu, non è comodamente divisibile, pena spese eccessive e complessiva correlata diminuzione del valore e del pregio del cespite in caso di divisione.
Gli eredi comproprietari, quindi, sono per 2/12 e Controparte_2
per 1/12, sempre in relazione alla quota per cui è lite e E_
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione II Civile cioè quella di Persona_3
Non avendo alcuno dei due coeredi formulato istanza di assegnazione occorrerà procedere con la vendita delle quote di loro proprietà, tenendo conto del valore di stima indicato dal ctu.
E' parimenti fondata la domanda dell'attore di condanna della conve-
nuta al pagamento di una indennità di occupazione a far data CP_1
dalla domanda giudiziale (giugno 2022), oltre gli interessi al tasso di leg-
ge, per la quota di sua spettanza, pari ad 1/12, sulla scorta dei valori di locazione indicati dal ctu nella tabella 5 allegata alla ctu (euro 169,00 per il 2022, 357,50 per il 2023, 414,17 per il 2024, 300,00 per fino al 9.2025)
Con riferimento, invece, alla eredità del padre di e di E_
, tenuto conto delle conseguenze della inefficacia relati- Controparte_2
va del predetto atto, va rilevato che non vi sono concreti elementi per rite-
nere che l'atto di compravendita del 2017 fosse una donazione, pro quota,
non risultando neanche ben individuato il donatario (figlia o nipote).
Inoltre la convenuta non ha contestato che il prezzo della com- Pt_2
pravendita sia stato effettivamente corrisposto dall'acquirente e dalla stessa trattenuto. Pt_2
Fondata, quindi, la domanda dell'attore proposta nei E_
confronti di di restituzione della quota del prezzo di spettan- CP_2
za del padre, quale credito dell'eredità, trattenuta dalla rappresentante,
oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo nel limite della quota spettan-
te all'attore sull'eredità del padre su tale bene, e cioè 3/12, pari ad euro
34.500,00, importo dal quale deve essere detratto quale controcredito del-
la convenuta quello per le spese funerarie - in relazione alle quote
Tribunale di Palermo
- 9 - Sezione II Civile dell'attore-, e cioè euro 1871,86, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Nulla sulla posizione del terzo chiamato in considerazione della persi-
stenza della ipoteca certamente in relazione alla quota del bene di
[...]
validamente ceduta alla convenuta e della prece- Per_2 CP_1
dente trascrizione dell'ipoteca sul bene rispetto alla domanda giudiziale del presente procedimento;
per la restante quota, invece, risultando con-
cessa, per converso, su bene altrui.
Cont Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e della posizione della le spese del giudizio vanno interamente compensate tra quest'ultima e le al-
tre parti.
Invece, giusta la soccombenza, le convenute devono essere tenute al pagamento delle spese di lite in favore di;
tali spese si li- E_
quidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia, dell'attività in concreto svolta e della natura del procedimen-
to, tenendo conto dei valori medi del DM 55/2014, disponendone la di-
strazione in favore dell'avv. Davide Orlando.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di E_
e di in solido e nei rapporti interni al 30% in capo Controparte_2
all'attore ed al 70% in capo alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Dichiara la estinzione del giudizio tra e Parte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_1
Tribunale di Palermo
- 10 - Sezione II Civile − Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
e ; CP_8 Controparte_1
− Dichiara la inefficacia nei soli confronti di dell'atto E_
pubblico di compravendita del 28/09/2017 -Rep 109067 Racc 19304 - ai rogiti del notaio di Palermo quanto alla vendita della quota Persona_1
di dell'immobile sito in Palermo via Azolino Hazon n. Persona_3
51, contraddistinto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 77 p.lla 3040 sub 71;
− Dichiara aperta la successione di;
Persona_3
− Accerta, quali eredi di , la titolarità di Persona_3 CP_2
di una quota sul predetto bene immobile pari a 2/12 (anche in re-
[...]
lazione alla quota acquistata da potere di ) e la titolarità di Parte_1
di una quota sul predetto bene immobile pari a 1/12; E_
− Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria di CP_9
mediante vendita delle predette quote di proprietà indivisa
[...]
di e di dell'immobile distinto al Controparte_2 E_
NCEU al foglio 77, particella 3040, sub 71, categoria A/3;
− Dichiara aperta la successione di Persona_2
− Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_2
di euro 32.628,14, oltre interessi al saggio del primo comma
[...]
dell'art. 1284 cc dalla decisione al soddisfo;
− Condanna le convenute e in Controparte_2 Controparte_1
solido al pagamento in favore di delle spese del giu- E_
dizio, che liquida in complessivi euro 5500,00, oltre le spese genera-
li al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, disponen-
done la distrazione in favore dell'avv. Davide Orlando;
Tribunale di Palermo
- 11 - Sezione II Civile − Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_2
di euro 1240,67, oltre interessi al saggio del primo comma
[...]
dell'art. 1284 cc dalla decisione al soddisfo;
− Compensa le spese di lite tra , e E_ Controparte_2
ed il Controparte_1 CP_3
− pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, definitiva-
mente a carico di e in solido ed in mi- Controparte_2 E_
sura pari al 30% in capo a ed al 70% in capo a E_ CP_10
nel rapporto interno.
[...]
Così deciso in Palermo in data 27 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 12 - Sezione II Civile
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7521 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, CF , e , CF Parte_1 C.F._1 E_
, elettivamente domiciliati in Palermo, v. C. Lasca- C.F._2
ris n.11, presso lo studio dell'Avv. ORLANDO DAVIDE che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
– attori –
CONTRO
, cf , e , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
cf , elettivamente domiciliate in Palermo, V. S. LO C.F._4
FORTE n. 13 presso lo studio dell'Avv. SALADINO MARIA che le rappre-
senta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e rispo-
sta;
– convenute –
E NEI CONFRONTI DELLA
cf elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_1
Messina, VIA DEI VERDI n.13, presso lo studio dell'Avv. MAZZEO RI-
NALDI MICHELANGELO che la rappresenta e difende per procura a mar-
Tribunale di Palermo gine della comparsa di costituzione;
– litisconsorte necessario –
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e E_ [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Pt_1 [...]
e formulando le seguenti domande: “accer- CP_2 Controparte_1
tare e dichiarare, in via preliminare, la nullità, ovvero l'inefficacia dell'atto
pubblico di compravendita, ai rogiti del Notaio Dr. del Persona_1
28/09/2017 (Rep. Nr. 109067 – Racc. Nr. 19304), avente ad oggetto l'im-
mobile sito a Palermo, via Azolino Hazon Nr. 51, contraddistinto al N.C.E.U.
di Palermo al foglio 77 – p.lla 3040 – sub. 71 – Cat. A/3, R.C. €. 312,46, in
proprietà indivisa dei defunti e Persona_2 Persona_3
2) Per l'effetto, previa declaratoria dell'apertura della successione legit-
tima dei signori e dichiarare il diritto Persona_2 Controparte_4
degli odierni attori a conseguire la rispettiva quota di legittima sull'asse
ereditario dei propri genitori e, segnatamente, sul bene immobile sopra in-
dividuato, in ragione di 1/3 ciascuno, mediante divisione giudiziale dello
stesso;
3) Dichiarare, sempre per l'effetto, la divisione giudiziale dell'immobile in
questione, previa determinazione della sua consistenza attuale e del suo
valore commerciale e locativo a mezzo CTU, attribuendo agli attori la corri-
spondente quota di legittima;
4) Accertare e dichiarare l'onere della RA , attuale Controparte_1
proprietaria del bene, al pagamento della quota parte di pertinenza degli
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile attori del valore locativo del bene immobile ad oggi detenuto, anche in via
indiretta mediante percezione di un eventuale canone di locazione, dalla
data di stipula del rogito notarile per cui è causa, ovvero, in via subordina-
ta, dalla data di notifica della convocazione in mediazione (05/08/2021),
sino alla data di conseguimento delle rispettive quote di legittima in favore
degli attori, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
5) Sciolta la comunione sul predetto cespite e calcolata la rispettiva quo-
ta di attribuzione, condannare le convenute, anche in solido tra loro, alla
corresponsione in favore degli attori della rispettiva parte, oltre interessi le-
gali e rivalutazione monetaria, dalla data di presentazione dell'istanza di
mediazione sino al soddisfo;
6) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Adito Tribunale rite-
nesse soltanto parzialmente inefficace l'atto pubblico di compravendita, in
ragione del 50% di pertinenza del defunto si declinano le Persona_2
superiori domande limitatamente alla quota considerata di diritto;
7) Porre ogni spesa a carico della massa ereditaria ed emettere ogni al-
tro provvedimento ritenuto necessario e/o consequenziale;
8) Condannare le convenute al rimborso in favore dell'attore delle spese
per l'avvio del procedimento di mediazione, come da ricevuta che si allega;
9) Condannare le convenute, anche in solido tra loro, alle spese neces-
sarie per la trascrizione della domanda giudiziale e dell'emittenza senten-
za”.
All'uopo esponevano che erano eredi legittimi dei defunti genitori
[...]
(nato a [...] il [...], ivi deceduto in data Persona_4
23/01/2019) e (nata a [...] il [...], ivi de- Persona_3
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile ceduta in data 04/09/2016) unitamente alla convenuta Controparte_5
[..
.
L'altra convenuta era la nipote – figlia di – che nel Controparte_2
2017 aveva acquistato per potere dei nonni e Persona_3 Per_2
l'unità immobiliare sita nella cittadina via Azolino Hazon Nr. 51,
[...]
contraddistinto al N.C.E.U. Di Palermo al foglio 77 – p.lla 3040 – sub. 71
– Cat. A/3, giusta atto pubblico di compravendita in Notar Dott. Per_1
(Rep. Nr. 109067 – Racc. Nr. 19304).
[...]
Eccepivano la nullità o la inefficacia del predetto atto poiché all'epoca dello stesso la era già deceduta, sicché invalido il potere del procu- Per_3
ratore intervenuto all'atto (la stessa convenuta ) a rap- Controparte_2
presentare la venditrice.
Concludevano, quindi, come sopra indicato.
Ritualmente costituitesi, le convenute, contestando le allegazioni di parte attrice, formulavano le seguenti domande: “In via preliminare ritene-
re valida la procura speciale rilasciata dai signori e Persona_3 [...]
apposta al contratto di compravendita del 28/09/2017 aven- CP_6
te ad oggetto l'immobile di via Azolino Hazon n.51 di proprietà della RA
e rigettare tutte le altre domande attoree;
Controparte_1
Ritenere quindi valido il medesimo contratto di compravendita per tutte
le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente rigettare la domanda di
nullità ex adverso proposta;
In via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse parzialmente inefficace
il rogito, dichiarare aperta la successione della RA e Persona_3
avuto riguardo alla circostanza che il suo unico cespite fosse costituito dal
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile 50% dell'immobile per cui oggi è causa, individuare, alla data successiva
alla morte, le seguenti quote di legittima:
3/18 in favore di e 6/18 in favore di , Persona_2 E_
e nella misura di 2/18 ciascuno;
Parte_1 CP_2
Accertare e ritenere valida ed efficace la transazione di cui al punto 5
della produzione documentale e quindi ritenere e dichiarare che il signor
ha rinunciato tacitamente alla sua quota di legittima a Parte_1
fronte del pagamento della complessiva somma di euro 7000,00;
Accertare e dichiarare inefficace l'atto di compravendita soltanto nei con-
fronti di e limitatamente alla sua quota di legittima pari ai E_
2/18;
Dichiarare aperta la successione di accertando che Persona_2
nella massa ereditaria rientrano soltanto i debiti derivanti dalle spese del
suo funerale sostenuta dalla convenuta e non l'immobile per- CP_2
ché venduto alla nipote (12/18 dell'immobile) in forza di valida ed efficace
procura speciale;
Rigettare la domanda di condanna alle spese di mediazione;
in via riconvenzionale accertare e ritenere il diritto della RA CP_2
alla restituzione della somma di euro 1871,86 da parte di
[...] Parte_3
e 1871,86 da parte di e conseguentemente condan-
[...] E_
narli al pagamento oltre interessi legali fino al soddisfo;
Con vittoria di spesa, competenze ed onorari della presente procedura”.
Allegavano la ultrattività della procura ex art 1723 c.c. e comunque la non configurabilità della nullità; l'eventuale inefficacia era relativa solo a
(per 2/18) avendo invece disposto della E_ Parte_1
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile quota cedendola a titolo oneroso.
Formulavano, inoltre, domande riconvenzionali in merito alle spese so-
stenute.
Nel corso del processo veniva disposta la integrazione del contradditto- rio nei confronti di un creditore ipotecario che, ri- Controparte_3
tualmente, si costituiva.
deduceva che e concludeva come segue: “Rite- Controparte_7
nere e dichiarare, per i motivi sopra specificati, la validità dell'atto di com-
pravendita oggetto del presente giudizio, del contratto di mutuo e della rela-
tiva concessione di ipoteca volontaria rilasciata dalla sig.ra CP_1
in favore del;
ipoteca che non può estinguersi e che
[...] CP_3
deve continuare ad essere iscritta sul bene immobile oggetto di alienazione
senza intaccare in alcun modo le tutele creditorie della banca intervenuta;
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale,
disattese le istanze di prova orale, e con ctu.
All'udienza del 19.5.25 la causa, intese le conclusioni delle parti, veni-
va posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
****
In via preliminare occorre dare atto della intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte di , ritualmente accettata dalle con- Parte_1
venute; sicché il giudizio, relativamente a tali parti, si è estinto.
Ciò posto, per vagliare la domanda di invalidità della compravendita dell'immobile di via Azon in Palermo del 2017, occorre, in primo luogo,
esaminare la questione inerente la dedotta estinzione della procura rila-
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile sciata dalla (venditrice) alla figlia (rappresentante) e la opponibilità Per_3
alla convenuta , acquirente del bene in parola in forza Controparte_1
del predetto contratto, del citato difetto di rappresentanza.
In punto di diritto è noto che “le cause estintive della procura sono op-
ponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1369, comma 2, c.c., solo quando sia ac-
certato che questi le hanno colposamente ignorate, dovendo il rappresenta-
to provare le circostanze che escludono l'apparenza e, quindi, l'affidamento dei terzi” (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 26779 del 23/10/2018).
In applicazione del predetto principio di diritto, va rilevato che la estin-
zione della procura era certamente opponibile alla acquirente, odierna convenuta, in quanto la stessa era la nipote della pro- Controparte_1
prietaria; la nonna infatti era la rappresentata, e, peraltro, la rappresen-
tante intervenuta all'atto era la stessa madre della acquirente.
I rapporti familiari tra la rappresentata, la rappresentante e la terza acquirente rendono del tutto verosimile, secondo un principio dell'id quod
plerumque accidit, che la fosse consapevole della estinzione CP_1
della procura per il decesso della nonna.
, quindi, erede della rappresentata, ha assolto l'onere E_
probatorio che sullo stesso gravava e, pertanto, l'atto deve essere dichia-
rato nei suoi confronti inefficace in relazione alla quota della madre (e quindi per la quota della metà indivisa).
La quota in capo a invece, è stata oggetto di valido Persona_2
trasferimento in capo all'odierna convenuta a titolo oneroso. CP_1
Ciò posto, in relazione alla successione della va pure rilevato Per_3
che l'attore ha già disposto della sua quota sul bene ce- Parte_1
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile dendola alla sorella convenuta a fronte del pagamento di euro 7000,00
(intendendosi tale cessione come avente ad oggetto tutti i diritti del ceden-
te sul cespite, quindi provenienti tanto dalla successione del padre che della madre).
L'attore, poi rinunciante al presente giudizio, non ha disconosciuto la firma apposta nel documento in all.5 e non ha contestato di aver ricevuto il relativo importo.
Nè applicabile alla fattispecie la previsione del divieto dei patti succes-
sori, trattandosi di un accordo successivo all'apertura della successione.
L'accordo sottoscritto dall'attore – prodotto dalla convenuta in all.5 e non oggetto di disconoscimento – infatti è qualificabile in termini di vendi-
ta dell'eredità.
Del resto anche il contegno processuale di rinuncia alla domanda ma- nifesta il difetto di interesse ad una pronuncia nel presente giudizio
(Cass.Civ., Sez. 2, Sentenza n. 6723 del 09/12/1982).
Dall'accertamento della parziale inefficacia dell'atto del 2017 consegue l'apertura della successione della e la valutazione della domanda Per_3
di divisione in relazione all'unico cespite della stessa (rectius quota di proprietà dell'immobile sito in Palermo via A. Hazon).
Il valore dell'immobile è pari ad euro 93.080,00 e, sulla scorta delle condivisibili valutazioni del ctu, non è comodamente divisibile, pena spese eccessive e complessiva correlata diminuzione del valore e del pregio del cespite in caso di divisione.
Gli eredi comproprietari, quindi, sono per 2/12 e Controparte_2
per 1/12, sempre in relazione alla quota per cui è lite e E_
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione II Civile cioè quella di Persona_3
Non avendo alcuno dei due coeredi formulato istanza di assegnazione occorrerà procedere con la vendita delle quote di loro proprietà, tenendo conto del valore di stima indicato dal ctu.
E' parimenti fondata la domanda dell'attore di condanna della conve-
nuta al pagamento di una indennità di occupazione a far data CP_1
dalla domanda giudiziale (giugno 2022), oltre gli interessi al tasso di leg-
ge, per la quota di sua spettanza, pari ad 1/12, sulla scorta dei valori di locazione indicati dal ctu nella tabella 5 allegata alla ctu (euro 169,00 per il 2022, 357,50 per il 2023, 414,17 per il 2024, 300,00 per fino al 9.2025)
Con riferimento, invece, alla eredità del padre di e di E_
, tenuto conto delle conseguenze della inefficacia relati- Controparte_2
va del predetto atto, va rilevato che non vi sono concreti elementi per rite-
nere che l'atto di compravendita del 2017 fosse una donazione, pro quota,
non risultando neanche ben individuato il donatario (figlia o nipote).
Inoltre la convenuta non ha contestato che il prezzo della com- Pt_2
pravendita sia stato effettivamente corrisposto dall'acquirente e dalla stessa trattenuto. Pt_2
Fondata, quindi, la domanda dell'attore proposta nei E_
confronti di di restituzione della quota del prezzo di spettan- CP_2
za del padre, quale credito dell'eredità, trattenuta dalla rappresentante,
oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo nel limite della quota spettan-
te all'attore sull'eredità del padre su tale bene, e cioè 3/12, pari ad euro
34.500,00, importo dal quale deve essere detratto quale controcredito del-
la convenuta quello per le spese funerarie - in relazione alle quote
Tribunale di Palermo
- 9 - Sezione II Civile dell'attore-, e cioè euro 1871,86, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Nulla sulla posizione del terzo chiamato in considerazione della persi-
stenza della ipoteca certamente in relazione alla quota del bene di
[...]
validamente ceduta alla convenuta e della prece- Per_2 CP_1
dente trascrizione dell'ipoteca sul bene rispetto alla domanda giudiziale del presente procedimento;
per la restante quota, invece, risultando con-
cessa, per converso, su bene altrui.
Cont Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e della posizione della le spese del giudizio vanno interamente compensate tra quest'ultima e le al-
tre parti.
Invece, giusta la soccombenza, le convenute devono essere tenute al pagamento delle spese di lite in favore di;
tali spese si li- E_
quidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia, dell'attività in concreto svolta e della natura del procedimen-
to, tenendo conto dei valori medi del DM 55/2014, disponendone la di-
strazione in favore dell'avv. Davide Orlando.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di E_
e di in solido e nei rapporti interni al 30% in capo Controparte_2
all'attore ed al 70% in capo alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Dichiara la estinzione del giudizio tra e Parte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_1
Tribunale di Palermo
- 10 - Sezione II Civile − Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
e ; CP_8 Controparte_1
− Dichiara la inefficacia nei soli confronti di dell'atto E_
pubblico di compravendita del 28/09/2017 -Rep 109067 Racc 19304 - ai rogiti del notaio di Palermo quanto alla vendita della quota Persona_1
di dell'immobile sito in Palermo via Azolino Hazon n. Persona_3
51, contraddistinto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 77 p.lla 3040 sub 71;
− Dichiara aperta la successione di;
Persona_3
− Accerta, quali eredi di , la titolarità di Persona_3 CP_2
di una quota sul predetto bene immobile pari a 2/12 (anche in re-
[...]
lazione alla quota acquistata da potere di ) e la titolarità di Parte_1
di una quota sul predetto bene immobile pari a 1/12; E_
− Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria di CP_9
mediante vendita delle predette quote di proprietà indivisa
[...]
di e di dell'immobile distinto al Controparte_2 E_
NCEU al foglio 77, particella 3040, sub 71, categoria A/3;
− Dichiara aperta la successione di Persona_2
− Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_2
di euro 32.628,14, oltre interessi al saggio del primo comma
[...]
dell'art. 1284 cc dalla decisione al soddisfo;
− Condanna le convenute e in Controparte_2 Controparte_1
solido al pagamento in favore di delle spese del giu- E_
dizio, che liquida in complessivi euro 5500,00, oltre le spese genera-
li al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, disponen-
done la distrazione in favore dell'avv. Davide Orlando;
Tribunale di Palermo
- 11 - Sezione II Civile − Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_2
di euro 1240,67, oltre interessi al saggio del primo comma
[...]
dell'art. 1284 cc dalla decisione al soddisfo;
− Compensa le spese di lite tra , e E_ Controparte_2
ed il Controparte_1 CP_3
− pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, definitiva-
mente a carico di e in solido ed in mi- Controparte_2 E_
sura pari al 30% in capo a ed al 70% in capo a E_ CP_10
nel rapporto interno.
[...]
Così deciso in Palermo in data 27 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 12 - Sezione II Civile